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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 13734 | Data di udienza: 20 Gennaio 2016

RIFIUTI – Classificazione del rifiuto – Natura di rifiuti – Riutilizzo e onere della prova – Allegato A del d.lgs. 152/2006 – Art.6, c.1, lett. d), nn. 1 e 2, d.l. 172/2008, convertito nella L. 210/2008.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 6 Aprile 2016
Numero: 13734
Data di udienza: 20 Gennaio 2016
Presidente: Ramacci
Estensore: Liberati


Premassima

RIFIUTI – Classificazione del rifiuto – Natura di rifiuti – Riutilizzo e onere della prova – Allegato A del d.lgs. 152/2006 – Art.6, c.1, lett. d), nn. 1 e 2, d.l. 172/2008, convertito nella L. 210/2008.



Massima

 


CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 6/04/2016 (Ud. 20/01/2016) Sentenza n.13734



RIFIUTI – Classificazione del rifiuto – Natura di rifiuti – Riutilizzo e onere della prova – Allegato A del d.lgs n.152/2006 – Art.6, c.1, lett. d), nn. 1 e 2, d.l. 172/2008, convertito nella L. 210/2008.
 
 
Le caratteristiche del rifiuto e la sua classificazione, considerata la natura, non necessitano, di regola, di particolari verifiche o analisi, essendone immediatamente rilevabile la provenienza, trattandosi di materiali di cui solitamente ci si disfa, salvo destinarli a successivi impieghi che vanno, però, dimostrati (Cass. Sez. 3, n. 29084 del 14/5/2015, Favazzo).

(conferma sentenza del 7/6/2013 della Corte d’appello di Napoli) Pres. Ramacci, Rel. Liberati, Ric. Guillari

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 6/04/2016 (Ud. 20/01/2016) Sentenza n.13734

SENTENZA

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
– sul ricorso proposto da Guillari Salvatore, nato a Napoli il 30/12/1959
– avverso la sentenza del 7/6/2013 della Corte d’appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
– udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
– udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza del 7 giugno 2013 la Corte d’appello di Napoli ha respinto l’impugnazione proposta da Salvatore Guillari e Gennaro Ottiero nei confronti della sentenza del 30 settembre 2011 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che, in esito a giudizio abbreviato, li aveva condannati alle pene di mesi otto di reclusione il Guillari e mesi quattro di reclusione l’Ottiero per il reato di cui all’art.6, comma 1, lett. d), nn. 1 e 2, d.l. 172/2008, convertito nella L. 210/2008 (per avere trasportato a bordo di un motocarro rifiuti, costituiti da reti in ferro, un lavello da cucina, sedie in ferro, una stufa ed altro materiale ferroso, in mancanza delle prescritte autorizzazione, iscrizione e comunicazione).
 
Nel respingere l’impugnazione la Corte d’appello ha ritenuto infondata l’affermazione degli imputati circa l’impossibilità di qualificare come rifiuti speciali, secondo la classificazione di cui all’allegato A del d.lgs. 152/2006, quanto gli stessi stavano trasportando, sulla base del rilievo che gli stessi avevano ammesso di aver raccolto per strada tali rifiuti per porli in vendita al mercato di Agnano.
 
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il solo Guillari, mediante il suo difensore, deducendo vizio di motivazione circa la sussistenza del reato, ribadendo che quanto trasportato non poteva essere qualificato come rifiuto, in quanto non destinato allo smaltimento ma alla rivendita in un mercato dell’usato, come materiale da riutilizzare nella funzione originaria, con il conseguente difetto di motivazione della sentenza impugnata, che a fronte della specifica censura già formulata al riguardo con l’atto d’appello, aveva omesso di dare risposta a tale rilievo.

CONSIDERATO IN DIRITTO
 
Il ricorso è infondato.
 
Il ricorrente ha prospettato l’insufficienza della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla qualificazione di rifiuti di quanto raccolto e trasportato in concorso con il coimputato Ottiero, affermando che tali beni erano destinati ad essere riutilizzati, previa rivendita ad terzi, nella loro funzione originaria, e che quindi non avrebbero potuto essere classificati come rifiuti.
 
Va dunque ribadito quanto più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità a proposito del fatto che le caratteristiche del rifiuto e la sua classificazione, considerata la natura, non necessitano, di regola, di particolari verifiche o analisi, essendone immediatamente rilevabile la provenienza, trattandosi di materiali di cui solitamente ci si disfa, salvo destinarli a successivi impieghi che vanno, però, dimostrati (così Sez. 3, n. 29084 del 14/5/2015, Favazzo, Rv. 264121).
 
Ora, nella specie, la Corte d’appello ha dato atto della natura di rifiuti di quanto raccolto e trasportato dagli imputati, trattandosi di oggetti vari in ferro abbandonati, di cui i proprietari si erano disfatti (come peraltro riconosciuto dagli stessi imputati), e, sia pure implicitamente (disattendendo il gravame degli imputati), dell’assenza di qualsiasi elemento circa il loro riutilizzo secondo la funzione loro propria, che, stante l’evidenziata pacifica natura di rifiuti di quanto trasportato dal ricorrente, sarebbe stato onere di quest’ultimo dimostrare. 
 
Non avendo il ricorrente dedotto alcunché al riguardo (risultando del tutto generica la affermazione circa l’intenzione di rivendere tali oggetti in un apposito mercato dell’usato) non sussiste il vizio di motivazione denunciato, non avendo il giudice dell’impugnazione omesso di esaminare e considerare una allegazione difensiva dotata di sufficiente specificità, atteso che non ricorre il vizio di omessa motivazione allorquando, come nel caso in esame, la deduzione difensiva sia priva del necessario grado di specificità (Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, Dall’Agnola, Rv. 257967).
 
Il ricorso in esame deve, pertanto, essere respinto ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
 
P.Q.M.
 
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della spese processuali.
 
Così deciso il 20/1/2016

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