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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto demaniale Numero: 746 | Data di udienza: 9 Marzo 2016

* DIRITTO DEMANIALE – Ordinanza di rilascio di un immobile sul presupposto della sua appartenenza al demanio – Controversia – Giurisdizione – Giudice ordinario.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^ ter
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 5 Maggio 2016
Numero: 746
Data di udienza: 9 Marzo 2016
Presidente: Pasca
Estensore: Moro


Premassima

* DIRITTO DEMANIALE – Ordinanza di rilascio di un immobile sul presupposto della sua appartenenza al demanio – Controversia – Giurisdizione – Giudice ordinario.



Massima

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 5 maggio 2016, n. 746


DIRITTO DEMANIALE – Ordinanza di rilascio di un immobile sul presupposto della sua appartenenza al demanio – Controversia – Giurisdizione – Giudice ordinario.

L’atto di delimitazione previsto dall’art. 32 cod. nav. si pone in funzione di mero accertamento in sede amministrativa dei confini del demanio marittimo rispetto alle proprietà private, con esclusione quindi di ogni potere discrezionale della p. a., permanendo la posizione giuridica del proprietario in termini di diritto soggettivo; ne consegue che la relativa tutela, per la contestazione dell’accertata demanialità del bene è conseguibile esclusivamente dinanzi all’G.O., abilitato alla disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo, senza che rilevi in contrario la potestà di annullamento che il 4º comma di detta norma indica come propria dell’Amministrazione (Cass., sez. un., 11 marzo 1992 n. 2956). Inoltre, nel caso in cui la P.A, emetta ordinanza di rilascio di un immobile, sul presupposto della sua appartenenza al demanio, e il privato occupante insorga avverso tale ordinanza, al fine di sentire negare la demanialità e accertare il proprio diritto di proprietà, la relativa controversia spetta alla cognizione del Giudice Ordinario, in quanto non investe vizi dell’atto amministrativo, ma si esaurisce nell’indagine della titolarità della proprietà e, quindi, è rivolta alla tutela di posizioni di diritto soggettivo. Nè assume rilievo che la causa verta anche sulla natura demaniale o meno del bene o sulla sua estensione, trattandosi di carattere che consegue direttamente dalla legge e non postula l’emanazione di atti amministrativi (Cass. Sez.Unite 20596/2013; in tal senso, anche Cons. St., VI, 29 maggio 2002 n. 2972; 4 dicembre 2001 n. 6054; più di recente, Cons. St. Sez. VI, Sent., 14 novembre 2012, n. 5741).

Pres. Pasca, Est. Moro – S.C. e altro (avv.ti Sticchi Damiani, Sticchi Damiani e Millefiori) c. Comune di Salve (avv. Lazzari), Capitaneria di Porto di Gallipoli e altro (Avv. Stato)


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ - 5 maggio 2016, n. 746

SENTENZA

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 5 maggio 2016, n. 746



N. 00746/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02641/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2641 del 2015, proposto da:
Simone Chirivi e Stefano Chirivi”, rappresentati e difesi dagli avv. Ernesto Sticchi Damiani, Saverio Sticchi Damiani, Tommaso Millefiori, con domicilio eletto presso Ernesto Sticchi Damiani in Lecce, Via 95 Rgt Fanteria, 9;


contro

Comune di Salve, rappresentato e difeso dall’avv. Silvestro Lazzari e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliato in Lecce, Via Taranto, N.92;
Capitaneria di Porto di Gallipoli, Agenzia del Demanio, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura dello Stato, domiciliati in Lecce, Via Rubichi;

per l’annullamento

delle ingiunzioni di sgombero prot. n. 7050 del 07/08/2015, ricevute il 03/09/2015 ed il 10/09/2015, con le quali il Responsabile del Settore Demanio del Comune di Salve ha ingiunto ai ricorrenti lo “sgombero immediato dell’area demaniale abusivamente occupata”, intimando loro di “non occupare, senza titolo, aree di pertinenza del demanio marittimo statale”, nonché di tutti quanti i relativi atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi compresa, la nota del Comandante dell’Ufficio Locale Marittimo di Santa Maria di Leuca prot. n. 6727 del 28/07/2015, richiamata nelle premesse delle stesse ingiunzioni, ed i verbali degli anteriori accertamenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Salve, della Capitaneria di Porto di Gallipoli e dell’Agenzia del Demanio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 marzo 2016 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Sono impugnate le epigrafate ingiunzioni di sgombero intimate sul presupposto “che l’area occupata, al di là della classificazione catastale, presenta tutte le caratteristiche intrinseche proprie del demanio ex art.822 c.c. e 28 c.n., trattandosi di lido sabbioso e perciò rientrante nella categoria del demanio necessario naturale”.

Questi i motivi a sostegno del ricorso:

Violazione e falsa applicazione artt.54 e 1161 c.n. – violazione art.7 c.1 L.R. Puglia 10.4.2015 n.17 – eccesso di potere per difetto di istruttoria nonché per errore sui presupposti di fatto e di diritto: travisamento; incompetenza; carenza di potere; violazione art.21 septies l.241/1990; contraddittorietà dell’azione amministrativa; difetto di motivazione, sviamento; violazione delle garanzie partecipative ex artt. 7 e ss. L.241/1990 – violazione art.32 c.n.

Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto sotto ulteriore profilo – difetto di istruttoria – perplessità dell’azione amministrativa – mancata applicazione artt.7 e 17 d.lgs.79/2011.

In data 5 dicembre 2015 si è costituito in giudizio il Comune di Salve, eccependo il difetto di giurisdizione del Tribunale adito essendo la controversia rimessa alla cognizione dell’A.G.O. e, in subordine, l’infondatezza del ricorso.

Nella pubblica udienza del 9 aprile 2016 la causa è stata introitata per la decisione.

Va, in primo luogo, scrutinata l’eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale Amministrativo adito, sollevata dalla difesa civica.

E’ noto che la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra Giudice Ordinario e Giudice Amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il “petitum” sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della “causa petendi”, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (fra le altre Sez. UU, ordinanza n. 12378 del 16/05/2008; Sez. UU, ordinanza n. 15323 del 25/06/2010).

Nella specie, i ricorrenti contestano gli ordini di sgombero rilevando: la non demanialità dell’area; l’obliterazione dell’utilizzo del SID (sistema informativo demanio marittimo) per la gestione della demanialità dei beni, atteso che ove il Responsabile del Settore Demanio avesse utilizzato tale strumento si sarebbe avveduto che le aree detenute e occupate dai ricorrenti ricadono al di là della dividente demaniale; la conseguente carenza di potere; la non ricomprensione delle aree nel Piano Comunale delle Coste; la necessità di attendere la definizione dell’istanza di delimitazione del demanio marittimo ex art.32 cod.nav.; l’area richiamata nel provvedimento impugnato è legittimamente occupata e detenuta dai ricorrenti sulla base di regolare contratto di affitto con la IGETUR.

Le difese dei ricorrenti mirano quindi a dimostrare di essere i legittimi proprietari/ detentori dell’area che l’amministrazione reputa, all’opposto, appartenere al demanio marittimo.

Effettuata tale premessa, il Collegio ritiene che la domanda, come proposta, esuli dalla giurisdizione di questo Tribunale.

Invero, in applicazione di orientamento giurisprudenziale che il Collegio condivide, “in materia di delimitazione del demanio rispetto alla proprietà privata, la Pubblica Amministrazione non esercita un potere autoritativo costitutivo, ma si limita ad accertare l’esatto confine demaniale. Siffatto accertamento, pur svolgendosi con le forme del procedimento amministrativo, ha carattere vincolato, non comporta la spendita di potere amministrativo discrezionale ed è inidoneo a degradare il diritto di proprietà privata in interesse legittimo, trattandosi appunto, di un atto di accertamento e non di un atto ablatorio, da qualificare come autotutela privatistica speciale e non come attività provvedimentale discrezionale.

Pertanto, secondo l’ordinario criterio di riparto di giurisdizione fondato sulla distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi, in difetto di norma attributiva al G.A. di giurisdizione esclusiva, le controversie di cui all’art. 32 c. nav rientrano nella giurisdizione del Giudice Ordinario.” (così, Cons. St., sez. VI, 14 settembre 2010, n. 7147; in senso conforme, Cons. St., Sez. VI, 23 maggio 2012, n. 3030).

Peraltro, secondo orientamento della Corte di Cassazione “il procedimento di delimitazione del demanio marittimo, previsto dall’art. 32 cod. nav., tendendo a rendere evidente la demarcazione fra tale demanio e le proprietà private finitime, si presenta quale proiezione specifica della normale azione di regolamento di confini di cui all’art. 950 c.c., e si conclude con un atto di delimitazione, il quale ha una funzione di mero accertamento, in sede amministrativa, dei confini del demanio marittimo rispetto alle proprietà dei privati, senza l’esercizio di un potere discrezionale della p.a.; ne consegue che il privato, il quale contesti l’accertata demanialità del bene, può invocare la tutela della propria situazione giuridica soggettiva dinanzi al giudice ordinario, abilitato alla disapplicazione dell’atto amministrativo, se ed in quanto illegittimo (così, Cass., sez. II, 11 maggio 2009 n. 10817);

– l’atto di delimitazione previsto dall’art. 32 cod. nav. si pone in funzione di mero accertamento in sede amministrativa dei confini del demanio marittimo rispetto alle proprietà private, con esclusione quindi di ogni potere discrezionale della p. a., permanendo la posizione giuridica del proprietario in termini di diritto soggettivo; ne consegue che la relativa tutela, per la contestazione dell’accertata demanialità del bene è conseguibile esclusivamente dinanzi all’G.O., abilitato alla disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo, senza che rilevi in contrario la potestà di annullamento che il 4º comma di detta norma indica come propria dell’Amministrazione (Cass., sez. un., 11 marzo 1992 n. 2956).

Inoltre,” nel caso in cui la P.A, emetta ordinanza di rilascio di un immobile, sul presupposto della sua appartenenza al demanio, e il privato occupante insorga avverso tale ordinanza, al fine di sentire negare la demanialità e accertare il proprio diritto di proprietà, la relativa controversia spetta alla cognizione del Giudice Ordinario, in quanto non investe vizi dell’atto amministrativo, ma si esaurisce nell’indagine della titolarità della proprietà e, quindi, è rivolta alla tutela di posizioni di diritto soggettivo. Nè assume rilievo che la causa verta anche sulla natura demaniale o meno del bene o sulla sua estensione, trattandosi di carattere che consegue direttamente dalla legge e non postula l’emanazione di atti amministrativi” (Cass. Sez.Unite 20596/2013).

In tal senso, si è ritenuto che esula dalla giurisdizione del Giudice Amministrativo, rientrando in quella del Giudice Ordinario, la controversia relativa all’impugnazione di un provvedimento di sgombero di un’area che si assume demaniale, allorché la parte ricorrente contesti la demanialità dell’area stessa ed affermi che il manufatto da eliminare sorge, invece, su un’area di proprietà privata (in tal senso, Cons. St., VI, 29 maggio 2002 n. 2972; 4 dicembre 2001 n. 6054; più di recente, Cons. St. Sez. VI, Sent., 14 novembre 2012, n. 5741).

Nella specie, con riguardo al criterio fondante il riparto di giurisdizione tra G.O. e G.A (ovvero il criterio della causa petendi o petitum sostanziale) il ricorso, pur avendo formalmente ad oggetto la domanda di annullamento dell’ordinanza di ingiunzione (cd. petitum formale), di fatto investe, sul piano sostanziale la posizione giuridica di diritto soggettivo dei ricorrenti che assumono essere legittimi detentori e/o possessori dell’area in questione appartenente a soggetto privato (petitum sostanziale), così negando la demanialità della stessa.

In conclusione, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, spettando la cognizione della presente controversia alla giurisdizione del Giudice Ordinario innanzi al quale la causa può essere riproposta nel termine e con gli effetti di cui all’art. 11, c.p.a.

Le spese di lite, in considerazione della peculiarità della questione (sulla quale non vi è totale uniformità giurisprudenziale) possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, sussistendo la giurisdizione del Giudice Ordinario.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Mario Gabriele Perpetuini, Referendario
        
L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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