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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia, Pubblica amministrazione Numero: 10491 | Data di udienza: 17 Febbraio 2016

* PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Abuso d’ufficio – Responsabile dell’ufficio tecnico – Rilascio di un’autorizzazione in violazione delle norme di legge e regolamenti – Elemento psicologico e configurabilità del reato – Condotta del pubblico ufficiale – DIRITTO URBANISTICOArt. 27 DPR n. 380/2001


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 14 Marzo 2016
Numero: 10491
Data di udienza: 17 Febbraio 2016
Presidente: Ramacci
Estensore: Mocci


Premassima

* PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Abuso d’ufficio – Responsabile dell’ufficio tecnico – Rilascio di un’autorizzazione in violazione delle norme di legge e regolamenti – Elemento psicologico e configurabilità del reato – Condotta del pubblico ufficiale – DIRITTO URBANISTICOArt. 27 DPR n. 380/2001



Massima

 


CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 14/03/2016 (Ud. 17/02/2016) Sentenza n.10491



PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Abuso d’ufficio – Responsabile dell’ufficio tecnico – Rilascio di un’autorizzazione in violazione delle norme di legge e regolamenti – Elemento psicologico e configurabilità del reato – Condotta del pubblico ufficiale – DIRITTO URBANISTICO – Art. 27 DPR n. 380/2001
 
 
Il dolo intenzionale – necessario per l’integrazione del delitto di abuso d’ufficio – non è escluso dalla mera compresenza di una finalità pubblicistica nella condotta del pubblico ufficiale, essendo necessario, per ritenere insussistente l’elemento soggettivo, che il perseguimento del pubblico interesse costituisca il fine primario dell’agente [Cass. Sez. 6 n. 14038 del 02/10/2014 (dep. 03/04/2015), De Felicis]. Fattispecie: configurabilità del reato di abuso d’ufficio per aver, nella qualità di responsabile dell’ufficio tecnico, rilasciato un’autorizzazione per la sostituzione delle tende solari ricadenti in suolo pubblico e successivamente altra autorizzazione, per la posa temporanea di pannelli paravento, in violazione delle norme di legge e regolamentari, omettendo di astenersi, in presenza di un interesse proprio e di prossimi congiunti, comproprietari dell’immobile interessato e successivamente di esercitare i poteri di vigilanza sui lavori e di disporre la rimozione delle opere abusive. 


(annulla senza rinvio sentenza del 10/07/2014 della Corte d’Appello di Cagliari sez. distaccata di Sassari) Pres. RAMACCI, Rel. MOCCI, Ric. Proc. gen. della Repubblica presso la Corte di Appello di Cagliari sez. dist. di Sassari
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 14/03/2016 (Ud. 17/02/2016) Sentenza n.10491

SENTENZA

 

 
 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 14/03/2016 (Ud. 17/02/2016) Sentenza n.10491
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Cagliari sez. distaccata di Sassari
nel procedimento nei confronti di Roych Efisio, nato a Orosei il 03/01/1960
avverso la sentenza del 10/07/2014 della Corte d’Appello di Cagliari sez. distaccata di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mauro Mocci;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Giuseppe Maria Tiraboschi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
 
1. Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte d’Appello di Cagliari sez. distaccata di Sassari riformava – per quel che qui ancora interessa – la sentenza del Tribunale di Nuoro, che aveva condannato Efisio Roych per il reato di cui all’art. 181 comma 1 ° bis D. Lgs. 42/2004 nonché per il reato di abuso d’ufficio, assolvendolo dal primo per non aver commesso il fatto e dal secondo perché il fatto non sussiste. La Corte territoriale, dopo aver affermato che l’unica responsabile del reato ambientale doveva reputarsi la coimputata Anna Dessena, rilevava, in ordine al reato di abuso d’ufficio ascritto al Roych – per aver, nella qualità di responsabile dell’ufficio tecnico di Orosei, rilasciato alla Dessena un’autorizzazione per la sostituzione delle tende solari ricadenti in suolo pubblico e successivamente altra autorizzazione, per la posa temporanea di pannelli paravento, in violazione delle norme di legge e regolamentari, omettendo di astenersi, in presenza di un interesse proprio e di prossimi congiunti, comproprietari dell’immobile interessato e successivamente di esercitare i poteri di vigilanza sui lavori e di disporre la rimozione delle opere abusive – osservava che l’autorizzazione alla sostituzione delle tende preesistenti non avrebbe avuto attinenza con la violazione ambientale, cui era correlata l’imputazione, mentre la successiva autorizzazione (del tutto corretta, sotto il profilo amministrativo) non avrebbe implicato alcun obbligo di astensione dell’imputato, solo perché comproprietario dell’immobile concesso in locazione alla Dessena, l’unica a trarne effettivo beneficio. D’altronde, nella predetta qualità, il Roych neppure avrebbe potuto avere uno specifico dovere di vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori, spettando la stessa ad altro organo, la Polizia Municipale.
 
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Cagliari sez. distaccata di Sassari, deducendo violazione di legge e contraddittorietà della motivazione, con riguardo al reato di abuso d’ufficio.
 
Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare, circa l’ingiusto vantaggio patrimoniale, che tale vantaggio era determinato dal notevole accrescimento del valore commerciale dell’immobile locato, come dimostrato dalla pubblica accusa attraverso la produzione di due contratti di locazione, uno del 2001 e l’altro del 2010.
 
Sotto il diverso profilo del dovere di vigilanza, il ricorrente ribadiva che sarebbe spettato al responsabile dell’ufficio tecnico comunale proprio il dovere di vigilanza sull’attività urbanistico edilizia, come previsto dall’art. 27 DPR n. 380 del 2001, al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni stabilite dagli strumenti urbanistici e delle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi, tanto che, una volta accertato l’abuso, il responsabile dell’ufficio ha il dovere di ordinare la sospensione dei lavori e di adottare i provvedimenti di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi.
 
In definitiva, la Corte territoriale avrebbe trascurato di considerare come il delitto di abuso d’ufficio si perfezioni anche mediante una condotta omissiva, allorquando si tratti del mancato esercizio di un potere esplicitamente attribuito al pubblico funzionario da una norma di legge o regolamentare.
 
In merito alla data di consumazione del reato, il delitto avrebbe dovuto reputarsi permanente fino alla data in cui il potere poteva e doveva essere esercitato, ossia fino al 1 luglio 2009. 
 
1. Il motivo è fondato.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO 
 
1.1. Per un verso, non si può logicamente sostenere che il Roych – quale comproprietario dell’immobile locato alla Dessena – non avrebbe tratto alcun vantaggio dall’autorizzazione temporanea all’apposizione dei pannelli, dato che la struttura, favorendo l’attività commerciale ivi svolta, era suscettibile, almeno in astratto, di incrementare il valore commerciale dell’immobile, il che si sarebbe potuto tradurre (come, in effetti, intende far rilevare il ricorrente) in un canone di locazione più alto.
 
1.2. Per altro verso, l’affermazione che il prevenuto non avesse alcun specifico dovere di vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori è erronea. Come ha correttamente fatto rilevare il P.G. ricorrente, l’art. 27 del DPR n. 380/2001 prevede testualmente: “1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente, la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi;
2. Il dirigente o il responsabile, quando accerti l’inizio di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa. 3. Ferma rimanendo l’ipotesi prevista dal precedente comma 2, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d’ufficio o su denuncia dei cittadini, l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile dell’ufficio, ordina l’immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all’adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione dei lavori”. E’ dunque chiaro che il Roych aveva, in prima persona, il dovere di controllare l’esatta esecuzione dei lavori ed il rispetto della normativa urbanistico-edilizia generale e locale e di adottare i provvedimenti del caso per il ripristino dello status quo.
 
1.3. D’altronde, è necessario riconsiderare anche il profilo dell’elemento psicologico, giacché il dolo intenzionale – necessario per l’integrazione del delitto di abuso d’ufficio – non è escluso dalla mera compresenza di una finalità pubblicistica nella condotta del pubblico ufficiale, essendo necessario, per ritenere insussistente l’elemento soggettivo, che il perseguimento del pubblico interesse costituisca il fine primario dell’agente [Sez. 6 n. 14038 del 02/10/2014 (dep. 03/04/2015), De Felicis, Rv. 262950]. 
 
1.4. Tuttavia, poiché la contestazione trasfusa nel capo d’imputazione non può considerarsi aperta, come sostiene invece il P.G. ricorrente (senza peraltro addurre alcun elemento a favore della sua tesi), giacché essa resta cristallizzata alla data della contestazione (24 aprile 2007), ne consegue che la prescrizione va calcolata dalla data dell’accertamento. 
 
Pertanto il reato va dichiarato estinto per prescrizione (maturata il 27 febbraio 2015).
 
P.Q.M.
 
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. 
 
Così deciso il 17/02/2016
 
 
 
 
 
 
 

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