Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Diritto processuale penale,
Diritto urbanistico - edilizia
Numero: 17198 |
Data di udienza: 10 Marzo 2016
DIRITTO URBANISTICO – Ordine di demolizione del manufatto abusivo – Sentenza divenuta irrevocabile – Sopravvenuta sanatoria edilizia – PROCEDURA PENALE – Poteri e doveri del giudice dell’esecuzione – Atto amministrativo – Verifica della regolarità – Disapplicazione giurisdizionale.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 27 Aprile 2016
Numero: 17198
Data di udienza: 10 Marzo 2016
Presidente: ROSI
Estensore: Scarcella
Premassima
DIRITTO URBANISTICO – Ordine di demolizione del manufatto abusivo – Sentenza divenuta irrevocabile – Sopravvenuta sanatoria edilizia – PROCEDURA PENALE – Poteri e doveri del giudice dell’esecuzione – Atto amministrativo – Verifica della regolarità – Disapplicazione giurisdizionale.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 27/04/2016 (Ud. 10/03/2016) Sentenza n.17198
DIRITTO URBANISTICO – Ordine di demolizione del manufatto abusivo – Sentenza divenuta irrevocabile – Sopravvenuta sanatoria edilizia – PROCEDURA PENALE – Poteri e doveri del giudice dell’esecuzione – Atto amministrativo – Verifica della regolarità – Disapplicazione giurisdizionale.
La sopravvenuta sanatoria edilizia rileva ai fini della demolizione sempre che il giudice riscontri la regolarità dell’atto amministrativo sotto il profilo dei requisiti di forma e sostanza; pertanto la preclusione derivante dall’intangibilità del giudicato osta all’adozione di statuizioni difformi. Sicché, la disapplicazione giurisdizionale della concessione amministrativa in sanatoria resta ferma, e non può essere modificata dal giudice dell’esecuzione neppure per motivi non esaminati o non conosciuti dal giudice della cognizione.
(conferma ordinanza del tribunale di MARSALA in data 2/09/2014) Pres. ROSI, Rel. SCARCELLA, Ric. SILVIA
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 27/04/2016 (Ud. 10/03/2016) Sentenza n.17198
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 27/04/2016 (Ud. 10/03/2016) Sentenza n.17198
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: SILVIA GAETANO n. 3/04/1962 a Pantelleria
avverso l’ordinanza del tribunale di MARSALA in data 2/09/2014;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. P. Canevelli, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 2/09/2014, depositata in data 9/09/2014, il tribunale di Marsala rigettava l’istanza di sospensione o di sopravvenuta inefficacia dell’ordine di demolizione delle opere abusive oggetto della sentenza divenuta irrevocabile in data 26/06/2008.
2. Ha proposto ricorso SILVIA GAETANO a mezzo del difensore fiduciario cassazionista, impugnando la ordinanza predetta con cui deduce un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., sotto il profilo della violazione di legge in relazione alla mancata valutazione della regolarità della sanatoria edilizia rilasciata dal Comune, intervenuta nelle more del giudizio di appello.
In sintesi, la censura investe l’impugnata ordinanza in quanto, sostiene il ricorrente, la Corte d’appello aveva disapplicato la sanatoria rilasciata il 26/10/2006, ma lo stesso Comune con nota 6/02/2014 in sede di incidente di esecuzione aveva ribadito la validità e l’insuscettibilità di disapplicazione della predetta sanatoria; censurabile sarebbe quindi la decisione del g.e. che, ritenendo l’intangibilità del giudicato della Corte d’appello, aveva rigettato l’istanza; il g.e. avrebbe dovuto invece dar corso agli accertamenti richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte (ossia, richiamando Sez. 3, n. 3992 del 12/12/2003 – dep. 03/02/2004, Russetti, Rv. 227558: a)la tempestività e proponibilità della domanda; b)la effettiva ultimazione dei lavori entro il termine previsto per l’accesso al condono; e) il tipo di intervento e le dimensioni volumetriche; d) la insussistenza di cause di non condonabilità assoluta; e) l’avvenuto integrale versamento della somma dovuta ai fini dell’oblazione; f) l’eventuale rilascio di un permesso in sanatoria o la sussistenza di un permesso in sanatoria tacito), e rilevare quindi l’assoluta regolarità formale e sostanziale del titolo, dovendo rilevare quindi la sussistenza dei presupposti contrastanti con la demolizione.
3. Con requisitoria scritta depositata presso la cancelleria di questa Corte in data 16/07/2015, il P.G. presso la S.C. ha chiesto rigettarsi il ricorso, condividendo il percorso argomentativo del tribunale nel senso che la valutazione di congruità della sanatoria edilizia rispetto alla tipologia dell’abuso realizzato era stata già negativamente eseguita in sede di cognizione con statuizione divenuta irrevocabile, sicchè correttamente il g.e. aveva rigettato l’istanza ritenendo intangibile detta valutazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è manifestamente infondato.
5. Ed invero, infondatezza del ricorso emerge dalla semplice lettura del provvedimento impugnato, che illustra chiaramente le ragioni della “disapplicazione” da parte della Corte d’appello della sanatoria medio tempore rilasciata dal Comune, osservando come la sopravvenuta sanatoria edilizia rileva ai fini della demolizione sempre che il giudice riscontri la regolarità dell’atto amministrativo sotto il profilo dei requisiti di forma e sostanza; pertanto, osserva il g.e., la preclusione derivante dall’intangibilità del giudicato osta all’adozione di statuizioni difformi.
6. Trattasi di affermazione del tutto corretta in diritto, avendo infatti il g.e. fatto buongoverno del principio, già affermato da questa Corte secondo cui la disapplicazione giurisdizionale della concessione amministrativa in sanatoria resta ferma, e non può essere modificata dal giudice dell’esecuzione neppure per motivi non esaminati o non conosciuti dal giudice della cognizione (Sez. 3, n. 750 del 16/02/2000 – dep. 21/04/2000, Gioia G, Rv. 216565).
7. Il ricorso deve, conclusivamente, essere dichiarato inammissibile. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di somma che si stima equo fissare, in euro 1000,00 (mille/00).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €: 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione ,il 10 marzo 2016