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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 17187 | Data di udienza: 3 Febbraio 2016

* DIRITTO URBANISTICO – Realizzazione di nuove volumetrie – Assenza di titoli edilizi abilitativi – Sequestro preventivo disposto di iniziativa dalla polizia giudiziaria – Obbligo previsto della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia – Esclusione –  Fumus del reato e del periculum in moraDIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali – Limiti – Nozione di “violazione di legge” – Artt. 321, 325 e 606 lett. e) cod. proc. pen..


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 27 Aprile 2016
Numero: 17187
Data di udienza: 3 Febbraio 2016
Presidente: ROSI
Estensore: Gai


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – Realizzazione di nuove volumetrie – Assenza di titoli edilizi abilitativi – Sequestro preventivo disposto di iniziativa dalla polizia giudiziaria – Obbligo previsto della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia – Esclusione –  Fumus del reato e del periculum in moraDIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali – Limiti – Nozione di “violazione di legge” – Artt. 321, 325 e 606 lett. e) cod. proc. pen..



Massima

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 27/04/2016 (Ud. 3/02/2016) Sentenza n.17187



DIRITTO URBANISTICO – Realizzazione di nuove volumetrie – Assenza di titoli edilizi abilitativi – Sequestro preventivo disposto di iniziativa dalla polizia giudiziaria – Obbligo previsto della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia – Esclusione –  Fumus del reato e del periculum in mora.
 
In caso di sequestro preventivo disposto di iniziativa dalla polizia giudiziaria, non ricorre l’obbligo previsto per il caso di sequestro probatorio (S.U. udienza del 29 gennaio 2016 inf. provv. n. 1) da parte della P.G. di dare avviso all’indagato presente al compimento dell’atto della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. 
 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali – Limiti – Nozione di “violazione di legge” – Artt. 325 e 606 lett. e) cod. proc. pen..
 
In tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l’art. 325 cod. proc. pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge. Nella nozione di “violazione di legge” rientrano, in particolare, gli “errores in iudicando” o “in procedendo“, rientrano anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Basi). Non può, invece, essere dedotta l’illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui alla lett. e) dell’art. 606, stesso codice (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S.).
 


(conferma ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame di Bari in data 23/03/2015 – 25/05/2015) Pres. ROSI, Rel. GAI, Ric. Trotta
 
 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 27/04/2016 (Ud. 3/02/2016) Sentenza n.17187

SENTENZA

 

 
 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 27/04/2016 (Ud. 3/02/2016) Sentenza n.17187

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da Trotta Salvatore, nato a Gravina di Puglia il 09/04/1966
avverso l’ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame di Bari in data 23/03/2015 – 25/05/2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gabriele Mazzotta che ha concluso chiedendo rinvio in attesa di decisione da parte delle Sezioni Unite o in subordine il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO
 
1. Con ordinanza del 23 marzo 2015 ( dep. 25 maggio 2015) il Tribunale del riesame di Bari rigettava il ricorso proposto da Salvatore Trotta e, per l’effetto, confermava il decreto di sequestro preventivo, emesso dal Giudice delle indagini preliminare del Tribunale di Bari, avente ad oggetto l’immobile della società Eco Building srl, di cui il ricorrente è legale rappresentante, sito in Gravina di Puglia  alla via Cervi, per violazioni urbanistiche, essendo state realizzate, al quarto piano, nuove volumetrie in assenza di titoli edilizi abilitativi.
 
2. Propone ricorso per cassazione l’indagato, a mezzo del proprio difensore, deducendo, con due motivi: a) la violazione della legge processuale in relazione all’art. 114 disp.att.cod.proc.pen. stante l’omesso avviso della facoltà dell’indagato di farsi assistere da un difensore, da parte degli agenti di P.G. che avevano disposto, ai sensi dell’art. 321 comma 3 bis cod.proc.pen. in via d’urgenza, il sequestro preventivo dell’immobile, e la conseguente nullità del provvedimento di convalida ed emissione del sequestro preventivo del G.I.P. per violazione del diritto di difesa; b) la violazione della legge processuale in relazione all’omessa motivazione dei presupposti per l’adozione del sequestro preventivo da parte del G.I.P. di Bari che avrebbe convalidato il provvedimento, emesso in via d’urgenza, senza indicare le ragioni giustificatrici del provvedimento medesimo e in particolare del fumus del reato e del periculum in mora di cui è carente anche la motivazione del Tribunale del riesame.
 
3. In data 27/01/2016 il ricorrente ha depositato motivi nuovi con i quali ribadisce le ragioni già esposte ed evidenzia che è pendente il giudizio avanti alle Sezioni Unite di questa Corte sulla controversa questione sollevata con il primo motivo di ricorso. 
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
4. Il ricorso è infondato.
 
In via preliminarmente questa Corte osserva che, in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l‘art. 325 cod. proc. pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge. Nella nozione di “violazione di legge” rientrano, in particolare, gli “errores in iudicando” o “in procedendo“, rientrano anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Basi, Rv. 245093). Non può, invece, essere dedotta l’illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui alla lett. e) dell’art. 606, stesso codice (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611).
 
5. Ciò posto, con riferimento al primo motivo deve rilevarsi che le Sezioni Unite di questa Corte, a cui era stata rimessa la decisione, se, in caso di sequestro preventivo disposto di iniziativa dalla polizia giudiziaria, questa abbia l’obbligo, a pena di nullità, di dare avviso all’indagato presente al compimento dell’atto della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, nonché, in caso affermativo, se tale nullità, determini anche l’invalidità del decreto di sequestro preventivo emesso dal g.i.p. dopo la convalida del provvedimento di urgenza, confermando gli arresti sul tema, hanno dato risposta negativa escludendo che ricorra l’obbligo previsto per il caso di sequestro probatorio ( S.U. udienza del 29 gennaio 2016 inf. provv. n. 1). Il motivo è dunque infondato alla luce dell’arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
 
6. Infondato è, anche, il secondo motivo con cui si lamenta la carenza/mancanza di motivazione del provvedimento del Tribunale del Riesame. Ed invero, risulta dal provvedimento impugnato che il ricorrente aveva eccepito <genericamente la insussistenza ed inconfigurabilità dei requisiti in facto et in iure del provvedimento gravato> a cui il Tribunale ha sinteticamente, ma congruamente, risposto rilevando la riscontrata <assenza di qualsivoglia titolo edilizio abilitativo a fronte della realizzazione delle nuove volumetrie>.
 
Tale motivazione, lungi dall’essere omessa/carente, è sussistente ed è congrua a fronte, peraltro, di una generica doglianza del ricorrente circa l’assenza di presupposti per l’emissione del decreto. Il denunciato vizio di carenza motivazionale non è sussistente.
 
7. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
 
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese.
 
Così deciso il 03/02/2016
 

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