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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Armi, Diritto venatorio e della pesca Numero: 17190 | Data di udienza: 2 Marzo 2016

CACCIA – Sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p.ARMI – Confisca del fucile da caccia – Reato di cui all’art.30 lett. a) L. n. 157/1992 – Esclusione – DIRITTO VENATORIO – Reati venatori – Confisca delle armi – Presupposti e limiti – Artt. 28, c.2 e 30 lett. a) Legge n. 157/1992.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 27 Aprile 2016
Numero: 17190
Data di udienza: 2 Marzo 2016
Presidente: AMORESANO
Estensore: Gai


Premassima

CACCIA – Sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p.ARMI – Confisca del fucile da caccia – Reato di cui all’art.30 lett. a) L. n. 157/1992 – Esclusione – DIRITTO VENATORIO – Reati venatori – Confisca delle armi – Presupposti e limiti – Artt. 28, c.2 e 30 lett. a) Legge n. 157/1992.



Massima

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 27/04/2016 (Ud. 02/03/2016) Sentenza n.17190
 
 
 
 
CACCIA – Sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. – ARMI – Confisca del fucile da caccia – Reato di cui all’art. 30 lett. a) L. n. 157/1992 – Esclusione.
 
 
Per la violazione dell’art. 30 legge n. 157 del 1992 non può trovare applicazione la confisca prevista nei casi di violazione all’art. 28 comma 2 cit., non essendo possibile procedere alla confisca delle armi in quanto tale essendo la disposizione riferita ad altre, diverse, ipotesi di reato (Sez. 3, n. 27265 del 8/6/2010, De Meio; Sez. 3, n. 6228 del 14/1/2009, Mecucci; Sez. 3, n. 43821 del 16/10/2008, Gioffredi).
 
 
DIRITTO VENATORIO – Reati venatori – Confisca delle armi – Presupposti e limiti – Art. 28, c.2, legge n. 157/1992Art. 444 c.p.p..
 
In materia di caccia, la confisca delle armi utilizzate per commettere reati venatori può essere disposta nel solo caso di condanna per le contravvenzioni richiamate dall’art. 28, comma 2, legge n. 157 del 1992, con esclusione di ogni altra ipotesi. In particolare, in materia di violazione della legge sulla caccia, è stato affermato il principio, per cui con la sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. per reati previsti dalla legge sulla caccia, il fucile non contraffatto o alterato detenuto legittimamente e portato da persona munita del relativo permesso, non può essere confiscato perché non è cosa intrinsecamente criminosa e la locuzione “in ogni caso” contenuta nello art. 28 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, va intesa quale sinonimo dell’avverbio “sempre”, e non quale espressione di una esplicita estensione dell’obbligo di confisca al giudizio di patteggiamento sulla pena. Peraltro, l’unica disposizione operante in materia di confisca di armi detenute e portate legittimamente, ma utilizzate per commettere reati venatori, è quella di cui alla legge n. 157 del 1992, art. 28, comma 2, che ne impone l’applicazione solo in caso di condanna per le contravvenzioni dalla stessa espressamente indicate (Cass. Sez. 3, n. 2601, del 21 gennaio 2016).
 
 
 
(riforma sentenza del 16/01/2015 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lucca) Pres. AMORESANO, Rel. GAI, Ric. Bullentini

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 27/04/2016 (Ud. 02/03/2016) Sentenza n.17190

SENTENZA

 

 
 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 27/04/2016 (Ud. 02/03/2016) Sentenza n.17190
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da Bullentini Raffaello, nato a Capannori il 17/09/1947
avverso la sentenza del 16/01/2015 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lucca
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Giuseppe Corasaniti che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza in data 16 gennaio 2015, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lucca ha applicato, su accordo delle parti, a Bullentini Raffaello la pena di € 800 di ammenda in ordine al reato di cui all’art. 30 lett. a) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 con confisca del fucile da caccia, munizioni e della fauna in sequestro.
 
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso Bullentini Raffaello, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento per violazione di legge penale e processuale, ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. b) e c) cod.proc.pen., per aver il Giudice disposto, con la sentenza di applicazione di pena, la confisca del fucile da caccia e delle munizioni in violazione dell’art. 445 cod .proc. pen.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
4. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
 
La questione della confisca delle armi prospettata a questa Corte è stata ripetutamente esaminata, giungendo a conclusioni univoche secondo cui, in materia di caccia, la confisca delle armi utilizzate per commettere reati venatori può essere disposta nel solo caso di condanna per le contravvenzioni richiamate dall’art. 28, comma 2, legge n. 157 del 1992, con esclusione di ogni altra ipotesi ( Sez. 3, n. 34944 del 09/07/2015, Biemmi, Rv 264453).
 
In particolare, in materia di violazione della legge sulla caccia, è stato affermato il principio, che si ritiene di confermare e ribadire, per cui con la sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. per reati previsti dalla legge sulla caccia, il fucile non contraffatto o alterato detenuto legittimamente e portato da persona munita del relativo permesso, non può essere confiscato perché non è cosa intrinsecamente criminosa e la locuzione “in ogni caso” contenuta nello art. 28 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, va intesa quale sinonimo dell’avverbio “sempre”, e non quale espressione di una esplicita estensione dell’obbligo di confisca al giudizio di patteggiamento sulla pena (Sez. 3, n. 9208 del 21/01/2003, Cosaro, Rv 224917; Sez. 3, n. 725 del 23/02/1998, Santini, Rv. 210513). Peraltro, l’unica disposizione operante in materia di confisca di armi detenute e portate legittimamente, ma utilizzate per commettere reati venatori, è quella di cui alla legge n. 157 del 1992, art. 28, comma 2, che ne impone l’applicazione solo in caso di condanna per le contravvenzioni dalla stessa espressamente indicate ( Sez. 3, n. 2601, del 21 gennaio 2016 ).
 
Ora, nel caso di cui ci si occupa, al Bullentini è contestata la violazione dell’art. 30 legge n. 157 del 1992 sicchè non può trovare applicazione la confisca prevista nei casi di violazione all’art. 28 comma 2 cit., non essendo possibile procedere alla confisca delle armi in quanto tale essendo la disposizione riferita ad altre, diverse, ipotesi di reato non contestate al ricorrente (Sez. 3, n. 27265 del 8/6/2010, De Meio, Rv. 247930; Sez. 3, n. 6228 del 14/1/2009, Mecucci, Rv. 242744; Sez. 3, n. 43821 del 16/10/2008, Gioffredi, Rv. 241680).
 
Pertanto la sentenza impugnata va annullata senza rinvio in punto della disposta confisca e va ordinata la restituzione agli aventi diritto, il che non intacca affatto l’accordo raggiunto dalle parti in ordine alla applicazione della pena, dato che la misura di sicurezza in questione non era stata oggetto di patteggiamento.
 
P.Q.M.
 
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca, che elimina.
 
Così deciso il 02/03/2016
 

 

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