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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 5787 | Data di udienza: 23 Febbraio 2016

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Convenzione di lottizzazione – Realizzazione delle opere e conseguente cessione delle aree – Prestazione patrimoniale imposta inderogabile – Natura ambulatoria – Azione ex art. 2932 c.c. – Acquisizione delle opere e delle relative aree – Obbligo indisponibile per il Comune – Ragioni – Proprietari dei terreni interessati – Consorzio urbanistico volontario assoggettato alla disciplina della comunione – Ripartizione delle spese di lottizzazione e dei pesi alla medesima inerenti.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^ ter
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 16 Maggio 2016
Numero: 5787
Data di udienza: 23 Febbraio 2016
Presidente: Rotondo
Estensore: Gatto Costantino


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Convenzione di lottizzazione – Realizzazione delle opere e conseguente cessione delle aree – Prestazione patrimoniale imposta inderogabile – Natura ambulatoria – Azione ex art. 2932 c.c. – Acquisizione delle opere e delle relative aree – Obbligo indisponibile per il Comune – Ragioni – Proprietari dei terreni interessati – Consorzio urbanistico volontario assoggettato alla disciplina della comunione – Ripartizione delle spese di lottizzazione e dei pesi alla medesima inerenti.



Massima

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ ter – 16 maggio 2016, n.  5787


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Convenzione di lottizzazione – Realizzazione delle opere e conseguente cessione delle aree – Prestazione patrimoniale imposta inderogabile – Natura ambulatoria – Azione ex art. 2932 c.c.

L’obbligo di facere, previsto a carico della parte lottizzante, e consistente nella realizzazione delle opere e nella conseguente cessione delle aree, ai sensi dell’art. 8 comma 5 n. 2 e comma 7, l. 6 agosto 1967 n. 765, ha natura di prestazione patrimoniale imposta, come tale inderogabile e da eseguirsi necessariamente. Tale obbligazione ha natura “ambulatoria” o propter rem dal lato passivo, gravante, quindi, sugli aventi causa degli originari lottizzanti, per cui, di norma e salva diversa pattuizione negoziale, l’avente causa del lottizzante assume tutti gli oneri a carico di quest’ultimo in sede di convenzione di lottizzazione, compresi quelli di urbanizzazione ancora dovuti. In sintesi, la natura reale dell’obbligazione riguarda i soggetti che stipulano la convenzione, quelli che richiedono la concessione, quelli che realizzano l’edificazione e poi i loro aventi causa (v. T.A.R. L’Aquila sez. I 12 settembre 2013 n. 747; T.A.R. Catanzaro sez. I 17 ottobre 2011 n. 1272; T.A.R. Cagliari sez. II 14 dicembre 2012 n. 1118); a presidio dell’obbligazione sin qui considerata è esperibile l’azione ex art. 2932 del cod.civ. (T.A.R. Brescia sez. I 26 marzo 2014 n. 298), che rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo (T.A.R. Latina, sez. I 19 luglio 2010 n. 1169).


Pres. f.f. Rotondo, Est. Gatto Costantino – Comune di Tarquina (avv. Dinelli) c. Società C. a r.l. (avv. Vannicelli) e altri (n.c.)

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Convenzione di lottizzazione – Acquisizione delle opere e delle relative aree – Obbligo indisponibile per il Comune – Ragioni.

L’acquisizione delle opere e delle relative aree è per il Comune obbligatoria quanto lo è la cessione delle stesse per la società lottizzante; ciò in quanto, oltre ad essere tassativamente previsto dalla legge, detto trasferimento è condizione necessaria affinché possa concretamente realizzarsi l’assetto del territorio cui sovrintende l’attività di pianificazione ed è, altresì, presupposto necessario affinché possano poi concretamente operare le norme nazionali e regionali vigenti in materia di corretta gestione dei servizi pubblici correlati alle opere di urbanizzazione>z, la cui titolarità il legislatore espressamente affida all’autorità amministrativa (T.A.R. Sardegna, Cagliari sez. II, 4 agosto 2011, n. 880). Invero, l’urbanizzazione delle zone edificabili è un preciso obbligo dell’Autorità pubblica, che solo convenzionalmente è assunto dal lottizzante, a ciò abilitato dalla legge che lo consente, alle precise condizioni cui è subordinata l’approvazione del piano di lottizzazione; che le opere di urbanizzazione siano durevolmente e funzionalmente a carico della collettività, per il tramite dell’Ente pubblico che le acquisisce in proprietà, è dunque una condizione di legge che concretizza per scelta del legislatore un preciso interesse pubblico, non disponibile da parte dell’Ente, ai sensi dell’art. 822 ed 823 cod.civ (TAR Reggio Calabria, 9 febbraio 2012, nr. 127).

Pres. f.f. Rotondo, Est. Gatto Costantino – Comune di Tarquina (avv. Dinelli) c. Società C. a r.l. (avv. Vannicelli) e altri (n.c.)


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Convenzione di lottizzazione – Proprietari dei terreni interessati – Consorzio urbanistico volontario assoggettato alla disciplina della comunione – Ripartizione delle spese di lottizzazione e dei pesi alla medesima inerenti.

La stipulazione con il Comune di una convenzione di lottizzazione implica che i proprietari dei terreni interessati alla urbanizzazione pongano in essere un negozio (interno) di costituzione di un consorzio urbanistico volontario – con assunzione delle obbligazioni a fini organizzativi e con costituzione degli effetti reali necessari per conferire al territorio l’assetto giuridico conforme al progetto approvato dalla amministrazione – da ritenersi assoggettato alla disciplina della comunione dettata dal codice civile, ivi compreso l’art. 1101, comma 2, con la conseguenza che, in difetto di espressa deroga convenzionale, giusta la regola da tale norma imposta, le spese per la lottizzazione (quali quelle afferenti, fra l’altro, al progetto, alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria) ed i pesi alla medesima inerenti (quali la cessione al Comune delle opere di urbanizzazione e la destinazione di talune aree, con vincolo permanente, a vantaggio dell’intera lottizzazione o di singoli lotti) si ripartiscono e si distribuiscono in proporzione alle quote dei partecipanti (Cassazione civile sez. I 26 aprile 2010 n. 9941).

Pres. f.f. Rotondo, Est. Gatto Costantino – Comune di Tarquina (avv. Dinelli) c. Società C. a r.l. (avv. Vannicelli) e altri (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ ter – 16 maggio 2016, n. 5787

SENTENZA

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ ter – 16 maggio 2016, n.  5787


N. 05787/2016 REG.PROV.COLL.
N. 03405/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3405 del 2015, proposto da:
Comune di Tarquinia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Federico Dinelli, con domicilio eletto presso Federico Dinelli in Roma, Via del Quirinale, 26;

contro

Società Costruzioni Acquedotti a r.l. – Sogeca Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Vannicelli, con domicilio eletto presso Francesco Vannicelli in Roma, Via Varrone, 9;
Società Smartre a r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Renato Miele, con domicilio eletto presso Renato Miele in Roma, l.go della Gancia, 1;
Fallimento Edil Market Srl, Provincia di Viterbo, Autorità D’Ambito dell’Ato n. 1 Lazio Nord, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore;

nei confronti di

Consorzio tra i Lottisti Voltunna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giancarlo Caracuzzo, con domicilio eletto presso Giancarlo Caracuzzo in Roma, Via di Villa Pepoli, 4;
Consorzio tra i Lottisti di Pian di Spille, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Gioia Maria Scipio, Andrea Necci, con domicilio eletto presso Gioia Maria Scipio in Roma, Via del Plebiscito, 107;
Società Talete Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Di Pietro, con domicilio eletto presso Giuseppe Di Pietro in Roma, Via Livio Andronico, 25;

per l’accertamento

dell’inadempienza e per l’esecuzione in forma specifica ai sensi dell’art. 2932 cod.civ. degli obblighi derivanti dagli atti di sottomissione rep.n. 2293 3 n. 2295 stipulati in data 26 novembre 1964 dinanzi al Segretario del Comune di Tarquinia, e registrati a Viterbo in data 4 dicembre 1964.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Società Costruzioni Acquedotti a r.l.- Sogeca Srl, della società Smartre a r.l., del Consorzio tra i Lottisti Voltunna, del Consorzio tra i Lottisti di Pian di Spille, e della Società Talete Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2016 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Ricorre il Comune di Tarquinia che espone che negli anni Sessanta, presso Marina Velca (nel territorio del medesimo Ente), venivano realizzate due ampie lottizzazioni convenzionate, che portavano alla edificazione di due comprensori residenziali, collocati, rispettivamente, in località Pian di Spille ed in località Voltone.

Le società lottizzanti (rispettivamente, Immobiliare Velca s.p.a. ed Immobiliare Vetus Etruria s.p.a.) sottoscrivevano gli atti di sottomissione indicati in epigrafe in data 26 novembre 1964; le Società lottizzanti si impegnavano alla realizzazione, tra l’altro, di tutti “gli impianti, manufatti ed ogni altro incombente relativo alla rete idrica”, assumendo l’impegno per sé stesse e per i propri aventi causa, a trasferirne la proprietà a titolo gratuito al Comune di Tarquinia, su richiesta di quest’ultimo, alla scadenza della concessione di derivazione delle acque pubbliche facente capo alle stesse Società.

La proprietà delle opere di urbanizzazione, inclusi gli impianti idrici, passava in capo della Società Edil Market srl con due atti notarili, il primo del 19 dicembre 1989 rep. n. 25153 ed il secondo, a precisazione del precedente, del 30 novembre 1990 n. 13915.

In detti contratti (allegato A dell’atto di precisazione denominato “Capitolato di condizioni generali di vendita”) si prevedeva l’obbligo per l’acquirente ed i suoi aventi causa di cedere a titolo gratuito “senza pretendere indennizzi o contributi di sorta” le opere di urbanizzazione al Comune, su sua richiesta, e di consentire “che il Comune gestisca la manutenzione di quanto sopra secondo propri criteri di amministrazione”.

Il Comune di Tarquinia chiedeva alla Edil Market di provvedere alla cessione delle opere, relativamente all’acquedotto sito nelle località Piani di Spille e Voltone, con deliberazione della Giunta nr. 60 del 26 gennaio 1995, cui faceva seguito un atto di invito del Sindaco (prot. 9048 del 9 giugno 1995).

A tali atti l’Edil Market opponeva altrettanti ricorsi proposti di fronte a questo TAR che li dichiarava perenti con decreti del 13 settembre 2010, n. 32292 e 24 maggio 2012, n. 9946.

In ogni caso, l’invito alla cessione gratuita delle opere restava senza esecuzione, con la conseguenza che la gestione dell’impianto idrico nei consorzi di riferimento rimaneva affidata, in via di mero fatto, alla gestione della società Edil Market s.r.l. Quest’ultima, peraltro, aveva ottenuto la concessione di derivazione delle acque pubbliche con atto della Giunta Regionale n. 5413 del 4 settembre 1997; ma già con atto pubblico rep. 279641, racc. n. 17511 del 25 luglio 1995 la medesima Edil Market aveva venduto gli impianti, opere e manufatti del servizio idrico alla Società Gestione Costruzione Acquedotti (SOGECA) impegnandosi a far subentrare quest’ultima in tutte le licenze, autorizzazioni o concessioni per l’attingimento delle acque (prezzo della compravendita pattuito in lire 2.668.650.000, imputabili per lire 20.000.000 ai terreni ed il resto agli impianti).

Seguivano diverse vicende amministrative e giudiziarie, a seguito delle quali veniva dichiarato il fallimento della Edil Market con sentenza del 30 aprile 1998 (depositata il 2 maggio); nell’ambito di tale procedimento si accertava che il socio di maggioranza e l’amministratore della Edil Market srl avevano costituito una società denominata Edil Market 1 srl, cui avevano conferito in affitto la rete idrica; la Edil Market 1 srl mutava la propria denominazione in SOGECA srl, ovvero la medesima società cui risultava venduta la rete idrica con il contratto di compravendita del 25 luglio 1997; la SOGECA, a sua volta, cedeva in affitto l’azienda (comprensiva della gestione della rete idrica) alla SMARTRE srl (che, come accertato successivamente in sede penale, è sempre riconducibile al socio di maggioranza della Edil Market srl), così da far ipotizzare la sottrazione dei beni ai creditori del fallimento della società originaria titolare della rete.

Il 22 giugno 1999, con deliberazione nr. 3575 della Regione Lazio, poi confermata con deliberazione della Giunta nr. 808/2001, veniva revocata la concessione di derivazione della Edil Market srl e respinta la richiesta di subentro di SOGECA; quest’ultima proponeva ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, che lo respingeva con sentenza n. 78 del 23 maggio 2003, confermata in Cassazione, SS.UU. con sentenza 15 luglio 2008, n. 19339.

Parallelamente alle descritte vicende, il Sindaco del Comune di Tarquinia, con ordinanza contigibile ed urgente nr. 4589, prot. 12829 del 10 agosto 1999, disponeva l’assunzione diretta della gestione del servizio pubblico di erogazione dell’acqua potabile e del connesso servizio di depurazione, ordinando alla SMARTRE srl ed alla SOGECA srl di consegnare gli impianti al Comune.

A fondamento dell’ordinanza, oltre ad una situazione generale di precarietà nella gestione del servizio, veniva ritenuto che, a seguito della revoca della concessione regionale di attingimento, nessun soggetto privato era da considerarsi legittimato all’erogazione del servizio idrico; e che pertanto si rendeva necessario assicurare ai residenti nel comprensorio la fornitura dell’acqua a costi non onerosi ed a parità di condizioni con gli altri residenti comunali.

L’ordinanza veniva impugnata dalla SOGECA di fronte al TSAP con ricorso che veniva respinto dal giudice con la medesima sentenza dapprima indicata (essendo riunito al ricorso contro il rigetto della richiesta di subentro nella concessione di derivazione).

Ulteriori azioni giurisdizionali della SOGECA e della SMARTRE venivano proposte di fronte al giudice ordinario, ex artt. 700 c.p.c. e 703 c.p.c. e respinte per difetto di giurisdizione.

Infine, la SMARTRE chiedeva la condanna del Ministero dell’Interno al risarcimento del danno di fronte a questo TAR (sulla base di presunte condotte illecite del Sindaco del Comune di Tarquinia quale Ufficiale di Governo, nell’adozione della descritta ordinanza contingibile ed urgente), con ricorso che veniva respinto con sentenza nr. 704/2011, confermata in appello con sentenza del Consiglio di Stato nr. 4184/2014.

Il servizio idrico, nel frattempo, veniva erogato dal Comune a seguito dell’esecuzione dell’ordinanza del 1999, con presa di possesso del 12 maggio 2000 (completata il 30 maggio successivo), rinviando a data successiva la redazione dello stato di consistenza ed efficienza dell’impianto per la mancata consegna della necessaria documentazione da parte di SMARTRE e SOGECA. A partire da questa data, comunque, il complesso delle opere idriche dei comprensori in questione risultava allacciato alla rete idrica comunale.

Il difensore dell’Ente, per completezza della premessa in fatto, riferisce da ultimo che, in data 12 luglio 2005, l’Amministrazione comunale comunicava ai Consorzi, al fallimento della Edil Market, ed alle società SOGECA e SMARTRE l’avvio del procedimento finalizzato alla revoca dell’ordinanza n. 4589/1999, per la restituzione del possesso delle opere alle società e per la formalizzazione della rinuncia da parte del Comune ad avvalersi delle facoltà di cui agli atti di sottomissione di cui si discute, riguardati gli oneri per la lottizzazione delle aree da parte delle Immobiliari danti causa agli odierni Consorzi; tuttavia, lo stesso Ente non dava seguito all’annunciato intendimento, soprassedendo dall’iniziativa a seguito dell’opposizione formale sia dei Consorzi che di varie amministrazioni, tra le quali l’Autorità d’Ambito (nota prot, 85818 del 10 ottobre 2005).

Il Comune veniva infine condannato dal Tribunale di Civitavecchia al pagamento delle spese di manutenzione dell’impianto in ragione degli obblighi gravanti sul custode ai sensi del codice civile (sentenza nr. 160 del 13 febbraio 2014).

Alla luce di tale situazione di fatto, specie in considerazione della circostanza che alla data della domanda giudiziale non risulta definito l’assetto proprietario delle opere (tanto che la SOGECA, con atto di significazione del 26 maggio 2012, invitava il Comune a provvedere alla messa in sicurezza degli impianti riservandosi di agire per eventuali danni, nel presupposto della proprietà delle opere), il Comune, con l’odierno ricorso, chiede l’esecuzione delle convenzioni di lottizzazione in questione, anche allo scopo di poter trasferire il servizio idrico integrato relativo al proprio territorio, al Gestore Unico dell’Ambito Territoriale Ottimale 1 – Lazio Nord – Viterno, ossia la società Talete spa, nel frattempo costituita in applicazione del codice dell’ambiente (art. 147 e ss. nonché art. 13 del DL 150/2013, che prevede il 31 dicembre 2014 per il completamento del trasferimento) e che non è abilitata a prendere in carico impianti di proprietà privata (vedasi nota del 22 agosto 2013, prot. 13/20088 ed art. 153 del dlgs n. 152/2006).

Pertanto, atteso che il Comune di Tarquinia non potrà più provvedere in via autonoma all’erogazione del servizio idrico e dall’altro non potrà neppure trasferirlo al Gestore Unico dell’ATO, non risultando proprietario dell’impianto, chiede che il TAR pronunci una sentenza che, ai sensi dell’art. 2932 cod.civ. produca l’effetto costitutivo del trasferimento in capo al Comune medesimo, a titolo gratuito, della proprietà della rete idrica di Marina Velca.

Con ordinanza nr. 1712/2015 del 17 aprile 2015 è stata accolta la domanda cautelare.

A seguito dell’ordinanza, è stato proposto ricorso incidentale da parte di SOGECA, proprietaria dell’impianto idrico e della rete fognaria che serve il Consorzio resistente tra i Lottisti Piani di Spille nel Comune di Tarquinia, che resiste al ricorso, evidenziando che il Comune ha già preso coattivamente in gestione le opere da sedici anni, senza mai corrispondere alla SOGECA alcun genere di indennità o rimborso o prezzo; da proprietaria, chiede che, in caso di accoglimento del ricorso e condanna al trasferimento di proprietà, sia accertato il valore delle opere (che quantifica puntualmente, come da produzione allegata e computo metrico) e condannati in solido, il Comune di Tarquinia ed i consorziati, al suo rimborso in favore della SOGECA.

Si costituisce anche TALETE spa, che resiste al ricorso di cui chiede il rigetto.

Il Comune di Tarquinia resiste al ricorso incidentale di cui chiede il rigetto, eccependo che il pagamento del valore delle opere andrebbe accertato nei confronti dei lottizzanti, cui era a carico per effetto della convenzione.

A loro volta, costituitisi, i lottizzanti del Consorzio “Piani di Spille”, con propria memoria, riferiscono che l’ordinanza cautelare, da loro appellata, è stata confermata in appello; precisano di essere estranei all’obbligo di cessione.

I lottizzanti del Consorzio “Voltunna”, nella propria memoria, insistono che l’obbligo al trasferimento grava solo sulla SOGECA.

Alla pubblica udienza del 23 febbraio 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Nell’odierno giudizio, il Comune di Tarquinia chiede che sia pronunciata una sentenza ex art. 2932 cod.civ. costitutiva degli effetti di trasferimento della proprietà, in capo allo stesso Ente, delle opere di urbanizzazione relative al servizio idrico e sostitutiva delle convenzioni di lottizzazione meglio indicate in parte motiva.

Con ricorso incidentale, la SOGECA, attuale proprietaria delle opere, chiede sia condannato l’Ente, o in subordine, i consorzi dei lottisti, alla refusione del valore delle opere.

Le altre parti instano affinchè sia dichiarata la loro estraneità alla refusione del valore delle opere.

In base alle risultanze della documentazione in atti, il ricorso è fondato e come tale merita accoglimento, così come sinteticamente ritenuto nella sede cautelare del presente giudizio; mentre il ricorso incidentale è infondato nella parte in cui si chiede la condanna dell’Ente alla refusione del valore delle opere, ed è inammissibile per difetto di giurisdizione laddove si chiede la condanna, per il medesimo titolo, dei consorzi dei lottisti.

Si consideri, a tal proposito, quanto segue.

I) Con riferimento al ricorso principale (che va scrutinato per primo, atteso che nell’odierna fattispecie il ricorso incidentale non ha valore escludente e che il suo esame è pregiudizialmente dipendente dall’accoglimento del ricorso principale), le convenzioni di lottizzazione variamente richiamate in parte motiva sono chiare nell’aver costituito in capo ai lottizzanti ed ai loro aventi causa una specifica obbligazione consistente (per quel che qui riguarda) nella realizzazione delle opere idriche e nella loro consegna all’Ente, a semplice richiesta di quest’ultimo; richiesta che è stata formalizzata con gli atti richiamati in parte narrativa, ovvero la deliberazione della Giunta nr. 60 del 26 gennaio 1995, e l’atto di invito del Sindaco prot. 9048 del 9 giugno 1995.

Secondo la giurisprudenza, l’obbligo di facere, previsto a carico della parte lottizzante, e consistente nella realizzazione delle opere e nella conseguente cessione delle aree, ai sensi dell’art. 8 comma 5 n. 2 e comma 7, l. 6 agosto 1967 n. 765, ha natura di prestazione patrimoniale imposta, come tale inderogabile e da eseguirsi necessariamente. Tale obbligazione ha natura “ambulatoria” o propter rem dal lato passivo, gravante, quindi, sugli aventi causa degli originari lottizzanti, per cui, di norma e salva diversa pattuizione negoziale, l’avente causa del lottizzante assume tutti gli oneri a carico di quest’ultimo in sede di convenzione di lottizzazione, compresi quelli di urbanizzazione ancora dovuti. In sintesi, la natura reale dell’obbligazione riguarda i soggetti che stipulano la convenzione, quelli che richiedono la concessione, quelli che realizzano l’edificazione e poi i loro aventi causa (v. T.A.R. L’Aquila sez. I 12 settembre 2013 n. 747; T.A.R. Catanzaro sez. I 17 ottobre 2011 n. 1272; T.A.R. Cagliari sez. II 14 dicembre 2012 n. 1118); la giurisprudenza ritiene che a presidio dell’obbligazione sin qui considerata è esperibile l’azione ex art. 2932 del cod.civ. (T.A.R. Brescia sez. I 26 marzo 2014 n. 298), che rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo (T.A.R. Latina, sez. I 19 luglio 2010 n. 1169); si ammette anche la possibilità di acquisire opere di urbanizzazione formalmente difformi dalla convenzione ma “sostanzialmente efficienti” (come, ad esempio, una strada ben realizzata ma su tracciato in parte diverso da quello previsto) mediante atti di acquisizione formale che passino per una variante allo stesso Piano di lottizzazione, nel quale si potrà prevedere anche la realizzazione di eventuali opere mancanti (T.A.R. Cagliari, sez. II 19 febbraio 2010 n. 187).

Peraltro, sempre in giurisprudenza, si è chiarito come “l’acquisizione delle opere e delle relative aree è per il Comune obbligatoria quanto lo è la cessione delle stesse per la società lottizzante; ciò in quanto, oltre ad essere tassativamente previsto dalla legge nei termini sopra descritti (ovvero secondo quanto prescritto all’art. 28 l. 1150/1942, comma 5), detto trasferimento è condizione necessaria affinché possa concretamente realizzarsi l’assetto del territorio cui sovrintende l’attività di pianificazione ed è, altresì, presupposto necessario affinché possano poi concretamente operare le norme nazionali e regionali vigenti in materia di corretta gestione dei servizi pubblici correlati alle opere di urbanizzazione , la cui titolarità il legislatore espressamente affida all’autorità amministrativa” (T.A.R. Sardegna, Cagliari sez. II, 4 agosto 2011, n. 880, laddove si precisa, tra l’altro, che le opere di urbanizzazione “unitamente alle aree su cui esse insistono, per principio generale appartengono necessariamente alla mano pubblica, secondo il regime del patrimonio indisponibile” ex art. 826, comma 3, c.c.; v. anche TAR Calabria, Catanzaro, I, 3 maggio 2011, nr. 606, secondo cui sussiste, sia pure dopo l’entrata in vigore del DPR 380/01, una presunzione juris etde jure di proprietà pubblica delle opere di urbanizzazione; v. altresì TAR Sardegna, Cagliari, 19 febbraio 2010, n. 187, secondo cui “Il trasferimento della proprietà delle opere di urbanizzazione in capo al comune costituisce un’obbligazione ex lege – inderogabile e indisponibile per le parti della convenzione di lottizzazione in base alla quale le opere stesse sono state realizzate -, ex art. 28 della L. n. 1150 del 17 agosto 1942, con la conseguenza che le parti non potrebbero legittimamente accordarsi sul loro mantenimento in capo al lottizzante, essendo tali opere strumentali allo svolgimento di pubblici servizi fisiologicamente rientranti nelle competenze dell’autorità amministrativa”).

Invero, l’urbanizzazione delle zone edificabili è un preciso obbligo dell’Autorità pubblica, che solo convenzionalmente è assunto dal lottizzante, a ciò abilitato dalla legge che lo consente, alle precise condizioni cui è subordinata l’approvazione del piano di lottizzazione; che le opere di urbanizzazione siano durevolmente e funzionalmente a carico della collettività, per il tramite dell’Ente pubblico che le acquisisce in proprietà, è dunque una condizione di legge che concretizza per scelta del legislatore un preciso interesse pubblico, non disponibile da parte dell’Ente, ai sensi dell’art. 822 ed 823 cod.civ (v. in proposito TAR Reggio Calabria, 9 febbraio 2012, nr. 127, che sulla base di tali presupposti ha dichiarato d’ufficio la nullità di una clausola che rimetteva al mero giudizio dell’Ente, circa la sussistenza dell’interesse pubblico locale, la scelta in ordine all’acquisizione o meno al patrimonio delle opere di urbanizzazione di una lottizzazione convenzionata).

In forza di tali presupposti, non v’è dubbio che la SOGECA, in quanto proprietaria formale delle opere di urbanizzazione considerate è titolare dell’obbligazione, sancita negli atti convenzionali indicati in parte motiva, di trasferimento delle opere di urbanizzazione relative al servizio idrico all’Ente, essendo la loro realizzazione causa dello scomputo degli oneri di urbanizzazione a suo tempo prescritti per la realizzazione degli insediamenti, che dovrà essere assicurata priva di ogni peso, onere o altra obbligazione costituita a sua volta su di tali opere per effetto di negozi tra privati, inopponibili all’Amministrazione (stante la finalità intrinseca di servizio pubblico delle opere in questione di cui si è fatto cenno in precedenza).

Il ricorso principale è dunque fondato e come tale merita accoglimento, con la precisazione che il Comune, in quanto attuale possessore delle opere di urbanizzazione di cui trattasi, dovrà provvedere a redigerne lo stato di consistenza, assicurando le garanzie di partecipazione della SOGECA al relativo procedimento, ai fini della trascrizione nei registri immobiliari, oltre che ai fini del loro trasferimento al Gestore d’Ambito.

II) Quanto al ricorso incidentale, nessun obbligo di risarcimento o indennizzo è configurabile in capo all’Ente per la rilevazione delle opere di urbanizzazione di cui si discute.

Queste ultime, invero, sono da cedersi a titolo gratuito, essendo realizzate dalla lottizzazione a scomputo dei relativi oneri, come del resto esplicitamente riconosciuto dalle convenzioni di urbanizzazione e dai successivi atti di trasferimento che si sono richiamati in parte narrativa; del resto, la SOGECA ed i propri danti causa, sono subentrati in una situazione proprietaria di cui conoscevano i presupposti ed i limiti ed hanno, peraltro, gestito l’erogazione del servizio (come accertato nel corso dei giudizi conclusi con le pronunce richiamate in parte narrativa), percependone i relativi proventi da parte degli utenti senza averne titolo, dal momento che era stata revocata la concessione regionale di attingimento in capo alla EDIL MARKET, dante causa della SOGECA medesima.

Ne deriva, che nessun obbligo di indennizzo o risarcimento sussiste in capo al Comune di Tarquinia, né nei confronti della SOGECA, né nei confronti di suoi aventi causa; né tantomeno nei confronti dei lottisti, che sono i titolari delle convenzioni di urbanizzazione essendo subentrati alle parti originarie degli atti.

In ordine alla domanda subordinata, con la quale SOGECA chiede siano condannati i lottisti al risarcimento del danno o all’indennizzo per il valore delle opere, la domanda sfugge alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, attenendo a rapporti interni tra i privati che sono interamente regolati dal titolo convenzionale (ovvero, rispettivamente, dal negozio di trasferimento delle opere dai lottisti ad EDILMARKET, dal negozio di vendita delle opere tra quest’ultima e SOGECA).

In linea di principio, così come chiarisce la giurisprudenza, la stipulazione con il Comune di una convenzione di lottizzazione implica che i proprietari dei terreni interessati alla urbanizzazione pongano in essere un negozio (interno) di costituzione di un consorzio urbanistico volontario – con assunzione delle obbligazioni a fini organizzativi e con costituzione degli effetti reali necessari per conferire al territorio l’assetto giuridico conforme al progetto approvato dalla amministrazione – da ritenersi assoggettato alla disciplina della comunione dettata dal codice civile, ivi compreso l’art. 1101, comma 2, con la conseguenza che, in difetto di espressa deroga convenzionale, giusta la regola da tale norma imposta, le spese per la lottizzazione (quali quelle afferenti, fra l’altro, al progetto, alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria) ed i pesi alla medesima inerenti (quali la cessione al Comune delle opere di urbanizzazione e la destinazione di talune aree, con vincolo permanente, a vantaggio dell’intera lottizzazione o di singoli lotti) si ripartiscono e si distribuiscono in proporzione alle quote dei partecipanti (Cassazione civile sez. I 26 aprile 2010 n. 9941); tanto che la cessione delle aree non è soggetta ad IVA in quanto costituisce modalità alternativa all’assolvimento dell’obbligo di pagamento degli oneri di urbanizzazione e non è, pertanto, un’operazione imponibile (Cassazione civile sez. trib. 09 luglio 2014 n. 15660, secondo la quale la convenzione di lottizzazione ha natura di contratto con oggetto pubblico e di accordo endoprocedimentale, strumentale al conseguimento dell’autorizzazione urbanistica o edilizia, per cui manca il rapporto sinallagmatico tra i contraenti – presupposto dell’IVA anche per il diritto comunitario – non essendovi alcun nesso d’interdipendenza contrattuale tra cessioni immobiliari, opere di urbanizzazione, prestazioni e contributi vari).

Tuttavia, nel caso di specie, la domanda di risarcimento o di indennizzo della SOGECA trova il proprio titolo nel negozio di acquisto delle opere, che però è stato stipulato tra la SOGECA stessa e la EDILMARKET, non con i lottisti o i loro consorzi; pertanto, qualsiasi pretesa (a titolo di evizione o a diverso titolo di risarcimento o di indennizzo per il valore delle opere) attiene all’esecuzione del contratto di vendita e dunque riguarda diritti soggettivi che non sono incisi neppure mediatamente dall’esercizio di poteri amministrativi.

Ne deriva che non può configurarsi, nella specifica fattispecie, una fattispecie assoggettata alla giurisdizione esclusiva del g.a., né sotto il profilo della materia urbanistica (dal momento che la convenzione di lottizzazione è, per quel che riguarda i rapporti tra i lottisti e le due società che dai primi hanno avuto causa, un mero antefatto storico della fattispecie), né sotto quello più generale degli accordi procedimentali (dal momento che il negozio di trasferimento in forza del quale la SOGECA chiede di essere tutelata è intervenuto esclusivamente tra privati, ancorchè abbia avuto ad oggetto beni oggettivamente rivolti al servizio pubblico).

Conclusivamente, pertanto, il ricorso introduttivo è fondato e come tale va accolto.

Il trasferimento delle opere di urbanizzazione in capo all’Ente, ai sensi dell’art. 34 del c.p.a., va accertato e dichiarato con effetto costitutivo dalla data della domanda, trattandosi di un diritto soggettivo (pubblico) dell’Ente all’esecuzione delle obbligazioni dedotte nelle convenzioni di lottizzazione.

Pertanto, le opere di urbanizzazione relative al servizio idrico realizzate in esecuzione degli atti di sottomissione rep.n. 2293 3 n. 2295 stipulati in data 26 novembre 1964 dinanzi al Segretario del Comune di Tarquinia, e registrati a Viterbo in data 4 dicembre 1964 e meglio individuate in atti, nella consistenza che risulterà dall’accertamento che opererà lo stesso Ente in contraddittorio con la SOGECA, sono trasferite nella proprietà del Comune di Tarquinia, con effetto dalla data della domanda introduttiva dell’odierno giudizio.

La presente sentenza costituisce titolo per le necessarie trascrizioni immobiliari, che saranno eseguite da parte dell’Ente con oneri a carico della soccombente SOGECA.

Le spese, secondo la soccombenza sono poste a carico della SOGECA resistente, e si liquidano come in dispositivo.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie; per l’effetto, le opere di urbanizzazione relative al servizio idrico realizzate in esecuzione degli atti di sottomissione rep.n. 2293 3 n. 2295 stipulati in data 26 novembre 1964 dinanzi al Segretario del Comune di Tarquinia, e registrati a Viterbo in data 4 dicembre 1964 e meglio individuate in atti, sono trasferite nella proprietà del Comune di Tarquinia, con effetto dalla data della domanda introduttiva dell’odierno giudizio, con obbligo per il Conservatore dei Registri Immobiliari di curare le relative trascrizioni.

Il ricorso incidentale è respinto in parte e dichiarato inammissibile per la restante parte, secondo quanto ritenuto in parte motiva, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo che declina in favore del giudice ordinario ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del c.p.a.

Le spese della presente lite sono poste a carico della SOGECA e si liquidano in ragione di euro 3.000,00 nei confronti del Comune di Tarquinia ed euro 1.500,00 nei confronti di ciascuna delle altre parti, oltre accessori di legge e refusione contributo unificato quest’ultimo a carico delle controparti in solido.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Rotondo, Presidente FF
Mariangela Caminiti, Consigliere
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore
        
L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
 
        

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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