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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 475 | Data di udienza: 23 Marzo 2016

* DIRITTO URBANISTICO – Convenzione di lottizzazione – Termine di dieci anni assegnato per l’ultimazione delle opere di urbanizzazione – Scadenza – Esigibilità dell’obbligazione – Termine di prescrizione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Umbria
Città: Perugia
Data di pubblicazione: 26 Maggio 2016
Numero: 475
Data di udienza: 23 Marzo 2016
Presidente: Potenza
Estensore: Amovilli


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – Convenzione di lottizzazione – Termine di dieci anni assegnato per l’ultimazione delle opere di urbanizzazione – Scadenza – Esigibilità dell’obbligazione – Termine di prescrizione.



Massima

 

TAR UMBRIA, Sez. 1^ – 26 maggio 2016, n. 475


DIRITTO URBANISTICO – Convenzione di lottizzazione – Termine di dieci anni assegnato per l’ultimazione delle opere di urbanizzazione – Scadenza – Esigibilità dell’obbligazione – Termine di prescrizione.

La scadenza del termine non superiore ai dieci anni che la convenzione di lottizzazione deve assegnare per l’ultimazione dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione (ai sensi dell’art. 28 L. 17 agosto 1942 n. 1150) non fa venire meno la relativa obbligazione, la quale, al contrario, diventa esigibile proprio da tale momento, dal quale inizia a decorrere l’ordinario termine di prescrizione (ex multis T.A.R. Lombardia Brescia 3 febbraio 2003, n. 65; T.A.R. Lombardia Milano sez. III, 6 novembre 2013, n. 2428; T.A.R. Abruzzo L’Aquila 12 settembre 2013, n. 747). Il Comune, una volta consumato il termine decennale di validità della convenzione, ha dunque dieci anni di tempo per poter azionare i diritti ivi previsti, compreso naturalmente il diritto ad ottenere dai privati lottizzanti la cessione di aree destinate ad opere di urbanizzazione (ex plurimis T.A.R. Toscana sez. I, 26 ottobre 2015, n. 1425).


Pres. Potenza,  Est. Amovilli – G.P. e altro (avv. Marchetti) c. Comune di Scheggia e Pascelupo (avv. Monacelli) e altro (n.c.)

 


Allegato


Titolo Completo

TAR UMBRIA, Sez. 1^ - 26 maggio 2016, n. 475

SENTENZA

 

TAR UMBRIA, Sez. 1^ – 26 maggio 2016, n. 475

 

N. 00475/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00516/2012 REG.RIC.
N. 00277/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 516 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Giuseppe Parlanti e Daniela Cecconi, rappresentati e difesi dall’avv. Marco Luigi Marchetti, con domicilio eletto presso Marco Marchetti in Perugia, via Mazzini,16;

contro

Comune di Scheggia e Pascelupo, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Monacelli, con domicilio eletto presso Mario Monacelli in Perugia, via Mazzini, 16;
Comune di Scheggia e Pascelupo Responsabile Ufficio Urbanistica-Area Tecnica;

nei confronti di

Massimo Ceccarelli e Anna Giovannelli rappresentati e difesi dagli avv. Mario Rampini e Marta Polenzani, con domicilio eletto presso Mario Rampini in Perugia, piazza Piccinino n.9;
Pietro Paolo Vergari, rappresentato e difeso dall’avv. Bruno Agostinelli, con domicilio eletto presso Giancarlo Viti in Perugia, via Bartolo,10;
Silvana Romitelli;

sul ricorso numero di registro generale 277 del 2014, proposto da:
Comune di Scheggia e Pascelupo, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Monacelli, con domicilio eletto presso Mario Monacelli in Perugia, via Mazzini, 16;


contro

Pietro Paolo Vergari, rappresentato e difeso dall’avv. Bruno Agostinelli, con domicilio eletto presso Giancarlo Viti in Perugia, via Bartolo,10; Silvana Romitelli; Massimo Ceccarelli e Anna Giovannelli, rappresentati e difesi dagli avv. Mario Rampini e Marta Polenzani, con domicilio eletto presso Mario Rampini in Perugia, piazza Piccinino n.9;

nei confronti di

Giuseppe Parlanti e Daniela Cecconi, rappresentati e difesi dall’avv. Marco Luigi Marchetti, con domicilio eletto presso Marco Marchetti in Perugia, via Mazzini,16;

per l’annullamento

quanto al ricorso n. 516 del 2012:

– del silenzio – rifiuto formatosi sull’istanza del 23 luglio 2012 diretta a formalizzare la cessione delle aree a favore del Comune di Scheggia e Pascelupo in relazione alla lottizzazione in loc. Colombaro; nonché per l’accertamento dell’obbligo del Comune di dare attuazione alle previsioni del Piano di Lottizzazione vigente in Loc. Colombaro attraverso la stipula con i singoli proprietari, della cessione delle aree previste come da planimetria allegata alla determinazione n. 2 del 23.3.2009 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e per il loro completamento e per la esecuzione delle attività predette anche mediante nomina di un commissario ad acta;

e per il risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti a seguito del silenzio serbato dalla P.A. sulla predetta istanza;

quanto ai motivi aggiunti:

– della deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 21/2/2014, e per quanto possa occorrere della deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 29/11/2013, con cui è stato approvato il Regolamento edilizio comunale limitatamente alla parte in cui si prevede la monetizzazione delle aree a verde e parcheggio esistenti o di previsione relativi ai piani attuativi pregressi e in particolare di quello di loc. Colombaro;

quanto al ricorso n. 277 del 2014:

per l’accertamento dell’obbligo e la condanna:

di Vergari Pietro Paolo, Romitelli Silvana, Ceccarelli Massimo e Giovanelli Anna alla cessione al Comune di Scheggia e Pascelupo in forza di convenzione di lottizzazione con sentenza ai sensi dell’art. 2932 c.c., delle rispettive aree di proprietà come individuate nell’allegato A alla delibera C.C. n. 83 del 26.10.1986 approvato con determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 2 del 23.03.2009 n. 83 e precisamente, i sig. ri Vergari e Romitelli la particella 2137 del foglio 47 del Catasto del detto Comune, ed i sig.ri Ceccarelli e Giovanelli le particelle 2226 – 2227 – 2207 del medesimo Foglio 47 del Catasto di detto Comune.

Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Scheggia e Pascelupo, di Massimo Ceccarelli ed Anna Giovannelli, di Pietro Paolo Vergari e di Giuseppe Parlanti e Daniela Cecconi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
 

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 marzo 2016 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. – Con il ricorso RG n. 516/2012 i sigg.ri Giuseppe Parlanti e Daniela Cecconi impugnano il silenzio – rifiuto formatosi sulla propria istanza del 23 luglio 2012 diretta al Comune di Scheggia e Pascelupo volta alla cessione delle aree di proprietà dei lottizzanti Ceccarelli e Vergari relativamente alla lottizzazione in loc. Colombaro (approvata con del. C.C. n. 83 del 25 ottobre 1986); chiedono altresì l’accertamento dell’obbligo del Comune di attuare le previsioni del Piano di Lottizzazione vigente in Loc. Colombaro con la stipula della cessione delle aree previste per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e per il loro completamento.

Sostengono i ricorrenti, quali lottizzanti aventi già adempiuto all’obbligo di cessione, la sussistenza dell’obbligo dell’Amministrazione comunale di procedere nei confronti dei suddetti lottizzanti al completamento delle opere di urbanizzazione del comparto suddetto nonché a formalizzare la cessione delle aree a favore del Comune.

Domandano i ricorrenti anche la condanna del Comune intimato al risarcimento del danno patito a causa nel ritardo nel provvedere, in considerazione del carattere di autonomo bene della vita del termine legale di conclusione del procedimento, quantificabile in 10.000,00 euro.

Si è costituito il sig. Pietro Vergari, affermando in sintesi che le concessioni edilizie dei ricorrenti e del sig. Massimo Ceccarelli erano state rilasciate in base ad un Piano di Lottizzazione oramai scaduto e che in ogni caso non erano state rispettate le prescrizioni di zona con precipuo riferimento alle prescrizioni di zona e alle distanze. Eccepisce poi l’intervenuta prescrizione dell’azione ex art. 2932 c.c. dal momento che lo strumento urbanistico di cui alla delibera C.C. n. 83 del 25 ottobre 1986 avrebbe cessato di aver vigenza e giuridica efficacia nel novembre 1996 ovvero dopo dieci anni dalla sua adozione.

1. 2 – Con atto di motivi aggiunti depositati il 10 maggio 2014 i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento delle deliberazioni del Consiglio comunale n. 4 del 21 febbraio 2014 e n. 22 del 29 novembre 2013, inerenti l’approvazione del Regolamento edilizio comunale limitatamente alla parte in cui si prevede la monetizzazione delle aree a verde e parcheggio esistenti o di previsione relativi ai piani attuativi pregressi e in particolare di quello di loc. Colombaro.

A sostegno dell’impugnativa deducono motivi di eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, di violazione di legge per mancata applicazione del principio di irretroattività e dell’art. 3 Cost, così riassumibili: la monetizzazione introdotta dall’Amministrazione non potrebbe operare per le lottizzazioni, quale quella per cui è causa, per le quali risultano già rilasciati titoli edilizi e sottoscritte convenzioni con i privati, a pena di evidente discriminazione con i proprietari dello stesso comparto che hanno già ceduto le aree al Comune.

1.3 – Con ordinanza n. 283 del 28 maggio 2014 l’adito Tribunale, nel presupposto della proposizione con il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti di domande soggetti a riti diversi, ha disposto ai sensi dell’art. 32 cod. proc. amm. la conversione del rito camerale di cui agli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. in rito ordinario, sussistendone i relativi presupposti, ai fini della trattazione congiunta delle due azioni in udienza pubblica.

Si è costituito anche il Comune di Scheggia e Pascelupo, eccependo articolate eccezioni in rito sia nei confronti dei motivi aggiunti che del ricorso introduttivo, ovvero in sintesi:

– l’irricevibilità dei motivi aggiunti per mancata rituale impugnazione del Regolamento edilizio approvato con deliberazione C.C. n. 22 del 29 novembre 2013 inerente la contestata monetizzazione delle aree verdi e parcheggio esistenti o di previsione;

– l’inammissibilità dei motivi aggiunti per carenza di interesse avendo i provvedimenti impugnati natura di atti generali insuscettibili di ledere gli interessi dei ricorrenti sino all’emanazione degli atti applicativi;

– l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso introduttivo attesa la proposizione da parte del Comune di autonomo ricorso (RG 277/14) con cui viene chiesta ai sensi dell’art. 2932 c.c. l’accertamento dell’obbligo e la condanna dei sig.ri Ceccarelli, Giovanelli e Vergari alla cessione delle aree, manifestando così la volontà di procedere al completamento del comparto urbanistico in questione.

Nel merito ha evidenziato l’infondatezza delle azioni di cui al ricorso introduttivo ed ai motivi aggiunti.

Si sono costituiti anche i controinteressati Massimo Ceccarelli e Anna Giovanelli, sollevando eccezioni in rito analoghe a quelle eccepite dall’Amministrazione.

Con nota dell’ 1 luglio 2014 i suddetti controinteressati hanno altresì avanzato istanza di monetizzazione delle aree di previsione a verde e parcheggio non ancora cedute al Comune resistente.

Con atto prot. n. 3599 dell’1 agosto 2014 il Responsabile dell’Area Tecnica ha comunicato ai sensi dell’art. 10-bis della legge 241 del 1990 il “preavviso di diniego” sulla suddetta istanza, in relazione alla pendenza del ricorso proposto dalla stessa Amministrazione volto al trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c. delle aree da trasferire in virtù della convenzione di lottizzazione del 1986.

1.4 – Con il ricorso RG n. 277/2014 il Comune di Scheggia e Pascelupo ha chiesto, ai sensi dell’art. 2932 c.c., l’accertamento dell’obbligo e conseguente condanna di Vergari Pietro Paolo, Romitelli Silvana, Ceccarelli Massimo e Giovanelli Anna, in qualità di proprietari lottizzanti, alla cessione al Comune delle rispettive aree di proprietà come individuate nell’allegato A alla delibera C.C. n. 83 del 26.10.1986 approvato con determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 2 del 23.03.2009 n. 83.

Rappresenta il Comune che le aree di che trattasi, pur se formalmente non trasferite, sarebbero state sin dagli anni 90 poste a disposizione della collettività e del Comune stesso, il quale avrebbe realizzato le opere di urbanizzazione, quantomeno sino al 2009, laddove i sig.ri Vergari e Romitelli avrebbero invece impedito l’accesso all’area di proprietà. In data 6 dicembre 2012 mentre i sig.ri Parlanti e Cecconi hanno sottoscritto l’atto di cessione delle opere di urbanizzazione in adempimento all’impegno assunto, i sig,ri Vergari Pietro Paolo, Romitelli Silvana, Ceccarelli Massimo e Giovanelli Anna si sarebbero rifiutati del tutto immotivatamente di sottoscriverlo.

Si sono costituiti i coniugi Ceccarelli e Giovanelli chiedendo il rigetto del ricorso poiché in sintesi:

– il Comune non avrebbe ancora completato le opere di urbanizzazione primaria a suo carico con conseguente infondatezza della domanda ex art. 2932 c.c.;

– la pregiudizialità logico giuridica del procedimento di monetizzazione attivato il 24 giugno 2014 rispetto alla cessione delle aree in questione, con conseguente improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse;

Si è costituito anche l’altro lottizzante Pietro Paolo Vergari eccependo l’intervenuta prescrizione dell’azione proposta alla data del 1 febbraio 2008 a seguito dell’infruttuoso decorso del ventennio dal perfezionamento (il 30 gennaio 1987) della convenzione di lottizzazione, poiché il primo atto di diffida inoltrato dal Comune porterebbe la data del 27 ottobre 2010.

La difesa civica ha ampiamente controdedotto a tutte le eccezioni delle controparti, evidenziando come con gli inequivoci comportamenti tenuti nel corso degli anni i resistenti abbiano voluto rinunciare tacitamente alla prescrizione, oltre alla valenza interruttiva delle molteplici diffide ad adempiere inviate dal Comune.

Con successiva memoria, i coniugi Ceccarelli hanno chiesto disporsi verificazione sullo stato di completamento delle opere di urbanizzazione oltre ad evidenziare la possibile cessazione della materia del contendere sol se l’Amministrazione provvedesse a concludere l’attivato e poi sospeso procedimento di monetizzazione.

All’udienza pubblica del 23 marzo 2016, sentiti i difensori, entrambe le cause sono state trattenute in decisione.

DIRITTO

2. – Vengono in decisione i ricorsi con cui il Comune di Scheggia e Pascelupo ed i sig.ri Parlanti chiedono – seppur con azioni diverse – l’accertamento dell’obbligo dei sig.ri Vergari Pietro Paolo, Romitelli Silvana, Ceccarelli Massimo e Giovanelli Anna in virtù del piano di lottizzazione e relativo schema di convenzione originariamente approvato con deliberazione C.C. n. 83 del 25 ottobre 1986, alla cessione delle aree destinate a opere di urbanizzazione (nella fattispecie strade, parcheggi e verde pubblico).

Con la suddetta convenzione, approvata ai sensi della L.R. n. 53 del 1974, è stata prevista la realizzazione da parte dei proprietari dei singoli lotti interessati di alcune opere di urbanizzazione (strade, parcheggi, verde pubblico) entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione dei fabbricati sui singoli lotti; di contro il Comune si assume l’obbligo di realizzare le opere di urbanizzazione primaria in modo che siano completate prima che siano richiesti i certificati di abitabilità.

Trattasi dunque di convenzione urbanistica ricalcante sostanzialmente lo schema e la causa tipica delle convenzioni di lottizzazione di cui all’art. 28, L. 17 agosto 1942 n. 1150.

In punto di fatto preme precisare che i sig.ri Vergari e Romitelli hanno sottoscritto il 30 gennaio 1987 a rogito del Segretario comunale la convenzione inerente l’obbligo di cessione gratuita delle aree al Comune, mentre i coniugi Ceccarelli soltanto il 30 agosto 2007; infine i sig.ri Parlanti e Cecconi il 24 maggio 2003 hanno sottoscritto atto unilaterale d’obbligo avente ad oggetto le medesime obbligazioni.

3. – Preliminarmente, va disposta la riunione dei ricorsi in epigrafe, ex art. 70 cod. proc. amm., per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, quanto a “petitum” e “causa petendi”.

4. – Quanto anzitutto al ricorso RG n. 516/12, l’azione “contra silentium” proposta ai sensi degli art. 31 e 117 cod. proc. amm. con l’atto introduttivo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, come eccepito dall’Amministrazione comunale.

Infatti, con l’azione proposta (ricorso RG n. 277/2014) volta ai sensi dell’art. 2932 c.c. al trasferimento coattivo delle aree di proprietà di tutti i lottizzanti all’uopo obbligati in virtù della convenzione di lottizzazione approvata nel 1986, il Comune intimato, seppur indirettamente, ha inequivocabilmente dato riscontro all’istanza dei ricorrenti – peraltro in senso loro favorevole – così adempiendo all’invocato obbligo di provvedere, circostanza che determina l’improcedibilità del ricorso ex art. 33 comma 1, lett. c) cod. proc. amm. (exmultis Consiglio di Stato sez. V, 1 luglio 2014, n. 3293).

4.1. – Anche la conseguente domanda risarcitoria è inammissibile, in relazione alla manifesta genericità, non allegando parte ricorrente – come suo onere – gli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria con particolare riferimento all’allegazione del danno risarcibile e dell’elemento soggettivo della colpa dell’Amministrazione.

Anche in tema di danno da ritardo o da mero ritardo, ove ritenuto risarcibile, non può prescindersi dall’allegazione in giudizio da parte del ricorrente degli elementi rientranti nella sua disponibilità necessari ai fini della prova dell’esistenza del danno e della sua quantificazione, non potendosi procedere alla valutazione equitativa ai sensi degli artt. 2729 e 1226 cod. civ., presupponendo tali norme l’impossibilità di provare l’ammontare preciso del pregiudizio subito (ex multis T.A.R. Puglia Bari sez. I, 28 luglio 2015, n. 1091).

4.2. – I motivi aggiunti sono invece inammissibili per carenza di interesse.

In termini generali, la monetizzazione delle aree a verde e parcheggi è stata prevista nel P.R.G. del Comune di Scheggia e Pascelupo approvato con deliberazione C.C. n. 25 del 23 dicembre 2008.

Con successiva deliberazione C.C. n. 22 del 29 novembre 2013, rimasta inoppugnata, l’Amministrazione ha approvato il Regolamento edilizio comunale contenente la monetizzazione delle aree a verde e parcheggio esistenti o di previsione.

Con la deliberazione C.C. n. 4 del 21 febbraio 2014, gravata con i motivi aggiunti, l’Amministrazione ha provveduto a modificare l’art. 4 comma 4, del suddetto Regolamento esclusivamente in merito alla quantificazione del costo relativo all’opera di urbanizzazione.

Ne consegue l’inammissibilità per carenza di interesse dell’impugnativa di cui ai motivi aggiunti, dal momento che contestando i ricorrenti non gìà il quantum bensì l’an della monetizzazione, non potrebbero trarre alcuna utilità dall’annullamento della deliberazione impugnata, rimanendo del tutto intangibile il contenuto del presupposto Regolamento approvato nel 2013 ovvero la contestata possibilità di disciplinare la monetizzazione delle aree in esame.

4.3. – I motivi aggiunti sono pertanto inammissibili ai sensi dell’art. 35 c. 1, lett. b) cod. proc. amm.

5. – Quanto al ricorso RG n. 277/2014 proposto dal Comune, vanno preliminarmente esaminate le articolate eccezioni in rito sollevate dai lottizzanti resistenti.

5.1. – Sostiene il solo lottizzante Vergari l’intervenuta prescrizione dell’azione comunale, derivante da convenzione di lottizzazione perfezionatasi il 30 gennaio 1987 non più attuabile posto che la convenzione avrebbe validità decennale e sarebbe attuabile nei successivi dieci anni, ovvero entro il giorno 1 febbraio 2008, tanto più che le diffide invocate dal Comune al fine interruttivo della prescrizione non sarebbero mai state comunicate, alla stregua di meri atti interni.

Secondo orientamento giurisprudenziale prevalente – da cui il Collegio non ha ragione per discostarsi – la scadenza del termine non superiore ai dieci anni che la convenzione di lottizzazione deve assegnare per l’ultimazione dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione (ai sensi dell’art. 28 L. 17 agosto 1942 n. 1150) non fa venire meno la relativa obbligazione, la quale, al contrario, diventa esigibile proprio da tale momento, dal quale inizia a decorrere l’ordinario termine di prescrizione (ex multis T.A.R. Lombardia Brescia 3 febbraio 2003, n. 65; T.A.R. Lombardia Milano sez. III, 6 novembre 2013, n. 2428; T.A.R. Abruzzo L’Aquila 12 settembre 2013, n. 747).

Il Comune, una volta consumato il termine decennale di validità della convenzione, ha dunque dieci anni di tempo per poter azionare i diritti ivi previsti, compreso naturalmente il diritto ad ottenere dai privati lottizzanti la cessione di aree destinate ad opere di urbanizzazione (ex plurimis T.A.R. Toscana sez. I, 26 ottobre 2015, n. 1425).

Ciò premesso, nel caso di specie i lottizzanti intimati sin dagli anni novanta hanno posto in essere comportamenti incompatibili con la volontà di non trasferire le aree al Comune, di fatto mettendo a disposizione del medesimo e della collettività locale tutte le aree del piano di lottizzazione. Soltanto nel 2009, infatti, i sig. Vergari e Romitelli hanno impedito l’accesso al parcheggio, mediante apposizione di recinzione e barriere.

Ne è conseguita – a giudizio del Collegio – l’intervenuta rinuncia tacita ex art. 2937 c.c. alla prescrizione o comunque l’interruzione per effetto del riconoscimento dell’altrui diritto ex art. 2944 c.c., in considerazione della univocità del comportamento serbato dai lottizzanti, incompatibile con la volontà di avvalersi della causa estintiva dell’obbligazione (ex multis Cassazione civ. 1 agosto 2013, n. 18425; id. sez. III, 26 giugno 2015, n. 13184).

Implica infatti comportamento incompatibile con la volontà di non voler adempiere all’obbligo di cessione di aree da cedere al Comune, in virtù di convenzione di lottizzazione, il prolungato ed univoco comportamento (dal 1992 al 2009) consistente nella volontaria messa a disposizione della collettività delle aree del piano di lottizzazione destinate alla cessione (nella fattispecie un parcheggio e aree a verde pubblico).

Trattasi di circostanze non adeguatamente smentite dal Vergari, che anzi afferma l’esistenza del parcheggio “da oltre venticinque anni” (vedi memoria conclusiva del 6 febbraio 2016 pag. 3)

5.2 – Ne consegue l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione.

5.3. – Ad avviso dei resistenti coniugi Ceccarelli, l’azione di adempimento in forma specifica dell’obbligo di cessione delle aree non sarebbe esercitabile non avendo l’Amministrazione completato le opere di urbanizzazione, dal momento che ai sensi dell’art. 2932 c. 2, c.c., la domanda di sentenza che faccia luogo di contratto “non può essere accolta se la parte che l’ha proposta non esegue la sua prestazione”.

Non ritiene il Collegio di poter condividere tale assunto.

Anzitutto, come rilevato dalla difesa civica, trattasi di contestazione del tutto generica (e come tale inammissibile) dal momento che i resistenti non si premurano di indicare nei pur numerosi atti difensivi quali opere di urbanizzazione primaria non sarebbero state realizzate dal Comune. In secondo luogo, tale asserzione pare invero smentita dalla domanda per il rilascio dell’agibilità inoltrata al Comune il 22 febbraio 2016, laddove i coniugi Ceccarelli affermano, di contro, il completamento delle opere stesse.

Sul punto non vi è luogo a procedere a verificazione, dal momento che la richiesta di verificazione o di c.t.u. non può in alcun modo supplire alle lacune probatorie delle parti, non essendo ammissibile una consulenza c.d. esplorativa, volta cioè ad acquisire al processo elementi di prova che devono invece essere introdotti dalle parti, in applicazione della regola dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c. ed all’art. 64, cod. proc. amm. (ex multis Consiglio di Stato sez. VI, 23 marzo 2009 n. 1716; T.A.R. Marche 24 luglio 2015, n. 577).

In disparte tal pur assorbente rilievo, l’obbligo dei lottizzanti di cessione delle aree in questione in base alla convenzione stipulata con il Comune non risulta subordinato al completamento delle opere di urbanizzazione primaria, dal momento che l’art. 2 della convenzione contempla tale obbligo a carico del Comune soltanto prima che sia richiesto il certificato di abitabilità, come visto richiesto solo di recente.

5.4. – Va parimenti disattesa l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse sollevata dai coniugi Ceccarelli in relazione alla sopravvenuta presentazione della domanda di monetizzazione delle aree.

Per giurisprudenza pacifica, rientra nella sfera di discrezionalità tecnico-amministrativa dell’ente locale – come tale non censurabile in sede giurisdizionale se non per gravi vizi di irrazionalità – la scelta fra la cessione ad esso delle aree necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria ovvero la loro monetizzazione (ex plurimis Consiglio di Stato sez. IV, 7 febbraio 2011, n. 824).

Tale impostazione è perfettamente replicata dall’art. 7 dell’inoppugnato Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 22 del 29 novembre 2013, il cui art. 3 subordina la prevista monetizzazione alla “valutazione caso per caso del maggior interesse pubblico e alla più corretta impostazione urbanistica”.

Nel caso di specie l’Amministrazione comunale, come inequivocabilmente dimostrato dalla comunicazione del “preavviso di diniego” dell’1 agosto 2014 e dalla scelta di agire giudizialmente ex art. 2932 c.c. contro i lottizzanti inadempienti, ha ritenuto maggiormente rispondente all’interesse pubblico il completamento del comparto, escludendo ogni necessità di indugiare ulteriormente nel completamento della lottizzazione.

5.5. – Tanto premesso non vi è ragione per non accogliere la domanda del Comune volta ad ottenere sentenza ex art. 2932 c.c. sostitutiva degli effetti del contratto di cessione non concluso.

A quest’ultimo riguardo, va detto che la giurisprudenza anche dell’adito Tribunale ammette la proponibilità nel processo amministrativo dell’azione volta a conseguire una pronuncia costitutiva ai sensi dell’art. 2932 c.c. al fine di ottenere l’esecuzione di una convenzione di lottizzazione, ed in particolare l’accertamento e la declaratoria del trasferimento delle aree destinate a cessione gratuita (in termini, tra le tante, T.A.R. Umbria 15 giugno 2015, n. 292; T.A.R. Lombardia, Brescia, 26 marzo 2014, n. 298; T.A.R. Lazio, Latina, 12 aprile 2013, n. 318, ed anche, seppure con riguardo ad altra questione, Consiglio di Stato, Ad. Plen., 20 luglio 2012, n. 28, nonché, da ultimo, più specificamente, Cass., Sez. Un., 9 marzo 2015, n. 4683, sentenza, quest’ultima, che, pur sottolineando come gli artt. 29 e 30 del cod. proc. amm. non prevedano che il giudice amministrativo possa emettere la sentenza costitutiva ex art. 2932 del cod. civ., addiviene ad una soluzione positiva, nella considerazione che il giudice amministrativo, a norma degli artt. 24, 103, 111 e 113 della Costituzione, nelle controversie rimesse alla sua giurisdizione esclusiva, può erogare ogni forma di tutela del diritto soggettivo, anche in considerazione del fatto che agli accordi amministrativi si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, come sancito dall’art. 11 della legge n. 241 del 1990).

6. – Deve conseguenzialmente essere accolta la domanda del Comune di Scheggia e Pascelupo volta ad ottenere il trasferimento coattivo delle aree (relative ad opere di urbanizzazione realizzate) da assoggettare a cessione gratuita indicate nelle convenzioni urbanistiche del 30 gennaio 1987 e 30 agosto 2007 distinte al catasto al foglio 47, particella 2137 (di proprietà dei sig.ri Vergari e Romitelli) e particelle 2226, 2227, 2207 (di proprietà dei sig.ri Ceccarelli e Giovanelli).

7. – Per i suesposti motivi, il ricorso 277/14 deve essere accolto, con l’effetto del trasferimento al Comune di Scheggia e Pascelupo delle aree da assoggettare a cessione gratuita, come sopra specificate, a termini delle convenzioni di lottizzazione del 1987 e del 2007.

Le spese di lite quanto al ricorso 277/2014 seguono la soccombenza, secondo dispositivo, mentre quanto al ricorso 516/2012, sussistono giusti motivi per disporne la compensazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando, previa riunione, sui ricorsi RG. nn. 516/2012 e 277/2014 , come in epigrafe proposti, così decide:

– dichiara improcedibile la domanda di accertamento di cui al ricorso introduttivo RG 516/2012 ed inammissibili i motivi aggiunti;

– accoglie il ricorso RG n. 277/2014 e per l’effetto dispone il trasferimento al Comune di Scheggia e Pascelupo delle aree da assoggettare a cessione gratuita, a termini della convenzione urbanistica, distinte al catasto al foglio 47, particelle 2137, 2226, 2227, 2207, come da motivazione.

Condanna i sig,ri Pietro Paolo Vergari, Romitelli Silvana, Ceccarelli Massimo e Giovanelli Anna, in solido, alla refusione delle spese di lite, in misura di 3.000,00 (tremila//00) euro in favore del Comune di Scheggia e Pascelupo e di 1.000,00 (mille//00) euro in favore dei sig.ri Parlanti e Cecconi, oltre accessori ai sensi di legge.

Dispone che la presente sentenza sia trascritta nei Registri Immobiliari.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:

Raffaele Potenza, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Paolo Amovilli, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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