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Giurisprudenza: | Categoria: Numero: 930 | Data di udienza: 3 Maggio 2016

VIA, VAS E AIA – Convenzione accessiva per la realizzazione delle opere di urbanizzazione – Assimilabilità ad un Piano di Lottizzazione – VAS o verifica di assoggettabilità – E’ dovuta – Sospensione della convenzione per il tempo necessario alla svolgimento della verifica di assoggettabilità  ed eventualmente alla procedura di VAS – Legittimità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 6 Giugno 2016
Numero: 930
Data di udienza: 3 Maggio 2016
Presidente: Costantini
Estensore: d'Arpe


Premassima

VIA, VAS E AIA – Convenzione accessiva per la realizzazione delle opere di urbanizzazione – Assimilabilità ad un Piano di Lottizzazione – VAS o verifica di assoggettabilità – E’ dovuta – Sospensione della convenzione per il tempo necessario alla svolgimento della verifica di assoggettabilità  ed eventualmente alla procedura di VAS – Legittimità.



Massima

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 3^ – 6 giugno 2016, n. 930


VIA, VAS E AIA – Convenzione accessiva per la realizzazione delle opere di urbanizzazione – Assimilabilità ad un Piano di Lottizzazione – VAS o verifica di assoggettabilità – E’ dovuta – Sospensione della convenzione per il tempo necessario alla svolgimento della verifica di assoggettabilità  ed eventualmente alla procedura di VAS – Legittimità.


Una  convenzione accessiva  per la realizzazione delle opere di urbanizzazione interessanti un’ampia area del territorio comunale, oltre a comportare una “significativa variazione del territorio, è assimilabile ad un  Piano di Lottizzazione (di cui all’art. 28 della Legge 17 Agosto 1942 n° 1150 e ss.mm.), sicuramente soggetto “ex lege” a V.A.S. o alla verifica di assoggettabilità alla V.A.S.. Ne deriva la legittimità della sospensione della convenzione per il tempo necessario allo svolgimento della verifica di assoggettabilità ed eventualmente della procedura di V.A.S.:  la Pubblica Amministrazione dispone infatti di un generale potere cautelare di sospensione temporanea degli effetti degli atti amministrativi precedentemente adottati, in ragione dell’esistenza oggettiva di  “gravi ragioni”, implicate, nella fattispecie, dalla finalità perseguita di tutela dell’ambiente dall’impatto potenzialmente derivante da un complessivo intervento di variazione del territorio comunale; in questo caso, peraltro, la sospensione non è  “sine die”, ma è limitata al tempo, normativamente determinato (art.  12 d.lgs. 3 Aprile 2006 n° 152), necessario per lo svolgimento del procedimento amministrativo di verifica di assoggettabilità e della eventuale successiva procedura di V.A.S.


Pres. Costantini, Est. D’Arpe – V. s.r.l. (avv.ti Portaluri e Portaluri) c. Comune di Copertino (avv. Pellegrino)
 


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 3^ - 6 giugno 2016, n. 930

SENTENZA

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 3^ – 6 giugno 2016, n. 930


N. 00930/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02295/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2295 del 2015, proposto da:
Vetreria Calasso Luigi S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Pier Luigi Portaluri e Giorgio Portaluri, con domicilio eletto presso Pier Luigi Portaluri in Lecce, Via Imbriani, 36;

contro

Comune di Copertino, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Pellegrino, con domicilio eletto presso Giovanni Pellegrino in Lecce, Via Augusto Imperatore, 16;

per l’annullamento

– della deliberazione del Consiglio Comunale di Copertino n° 16 del 18 Maggio 2015 con cui è stata disposta la sospensione dell’efficacia della precedente delibera consiliare n° 9 dell’11 Maggio 2010, di approvazione in variante al P.R.G., ex art. 5 D.P.R. n° 447/1998, dell’ampliamento dell’Opificio della Società ricorrente e di tutti gli atti consequenziali;

– del provvedimento dirigenziale del Comune di Copertino prot. n° 15706 dell’11 Giugno 2015, notificato il 16 Giugno 2015, di sospensione, per il tempo necessario allo svolgimento della verifica di assoggettabilità a V.A.S. ed eventualmente della procedura di V.A.S. ove la stessa fosse dovuta, della convenzione accessiva sottoscritta il 25 Marzo 2011 e del permesso di costruire n° 111 del 20 Giugno 2013 rilasciato alla Società ricorrente per la realizzazione delle propedeutiche opere di urbanizzazione primaria;

– delle note comunali datate 10-11 Giugno 2015 di comunicazione del predetto provvedimento consiliare;

– di tutti gli atti del procedimento di adozione della deliberazione consiliare n° 16/2015 e di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Copertino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 Maggio 2016 il cons. dott. Enrico d’Arpe e uditi per le parti gli Avvocati Pier Luigi Portaluri, Giorgio Portaluri e Giovanni Pellegrino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La Società ricorrente – titolare dell’Opificio per la lavorazione e stoccaggio del vetro denominato “Vetreria Calasso Luigi S.r.l.” sito nella zona industriale di Copertino – impugna: 1) la deliberazione del Consiglio Comunale di Copertino n° 16 del 18 Maggio 2015 con cui è stata disposta la sospensione dell’efficacia della precedente delibera consiliare n° 9 dell’11 Maggio 2010, di approvazione in variante al P.R.G. (ex art. 5 D.P.R. n° 447/1998) dell’ampliamento del predetto Opificio, e di tutti gli atti consequenziali; 2) il provvedimento dirigenziale del Comune di Copertino prot. n° 15706 dell’11 Giugno 2015, notificato il 16 Giugno 2015, di sospensione, per il tempo necessario allo svolgimento della verifica di assoggettabilità a V.A.S. ed eventualmente della procedura di V.A.S. ove la stessa fosse dovuta, della convenzione accessiva sottoscritta il 25 Marzo 2011 e del permesso di costruire n° 111 del 20 Giugno 2013 rilasciato alla Società ricorrente per la realizzazione delle propedeutiche opere di urbanizzazione primaria; 3) le note comunali datate 10-11 Giugno 2015 di comunicazione del predetto provvedimento consiliare; 4) tutti gli atti del procedimento di adozione della deliberazione consiliare n° 16/2015 e ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.

A sostegno dell’’impugnazione interposta sono stati formulati i seguenti motivi di gravame.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8, 21 quater, 21 septies e 21 nonies della Legge n° 241/1990 – Eccesso di potere per sviamento della causa tipica, illogicità manifesta, perplessità e contraddittorietà dell’azione amministrativa – Violazione del principio di tipicità dell’azione amministrativa e del principio del giusto procedimento – Violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 97 della Costituzione.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del Decreto Legislativo n° 152/2006 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del Decreto Legislativo n° 152/2006 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge Regionale Puglia n° 44/2012 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della Legge Regionale Puglia n° 44/2012 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del D.P.R. n° 160/2010 – Violazione e falsa applicazione della Circolare n° 1/2008 dell’Assessorato all’Ecologia della Regione Puglia – Violazione e falsa applicazione degli Indirizzi di cui alla deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n° 2581/2011 – Violazione degli artt. 1 e 6 della legge n° 241/1990 – Eccesso di potere per erronea presupposizione, carenza istruttoria, perplessità e contraddittorietà dell’azione amministrativa, violazione di Circolare – Violazione del principio di buona amministrazione e del giusto procedimento – Violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 97 della Costituzione.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 della legge n° 241/1990 – Violazione dell’art. 97 della Costituzione – Violazione del principio del giusto procedimento – Eccesso di potere per carenza ed illogicità della motivazione e difetto istruttorio.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 21 octies e 21 nonies della Legge n° 241/1990 – Violazione dell’art. 97 della Costituzione – Violazione del principio del giusto procedimento – Eccesso di potere per carenza ed illogicità della motivazione e difetto istruttorio.

Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento giuridico della domanda di annullamento azionata, la Società ricorrente concludeva come sopra riportato.

Si è costituito in giudizio il Comune di Copertino, depositando memorie difensive con le quali ha puntualmente replicato alle argomentazioni della controparte, concludendo per la declaratoria di inammissibilità ed, in ogni caso, per la reiezione del ricorso.

Alla pubblica udienza del 3 Maggio 2016, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.

Il ricorso è infondato nel merito e va respinto.

Osserva il Collegio che le pur suggestive censure formulate dalla Società ricorrente (tra cui: violazione degli artt. 21-quater, 21-septies, 21-octies e 21-nonies della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 e ss.mm. per l’insussistenza di “gravi ragioni”, di una motivazione adeguata sull’interesse pubblico concreto ed attuale e di un termine certo di durata della disposta sospensione; il “progetto” di ampliamento dell’Opificio, approvato in variante puntuale al P.R.G. ex art. 5 D.P.R. n° 447/1998, non sarebbe un “piano o programma” soggetto, ex artt. 6 e 12 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n° 152 e ss.mm., a V.A.S. o alla verifica di assoggettabilità alla V.A.S.; inapplicabilità, anche “ratione temporis”, del recente Regolamento Regionale 8 Giugno 2015 n° 16 che prevede la verifica di assoggettabilità a V.A.S. semplificata “per i procedimenti per l’approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali mediante il modulo procedimentale S.U.A.P. di cui al D.P.R. 7 Settembre 2010 n° 160”; Violazione degli artt. 7 e seguenti della Legge 7 Agosto 1990 n° 241; eccetera) si rivelano prive di giuridico fondamento, ove si consideri – in primo luogo – che, ai sensi degli artt. 7 secondo comma e (soprattutto) 21-quater secondo comma della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 e ss.mm. (“L’efficacia ovvero l’esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell’atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze”), la Pubblica Amministrazione dispone di un generale potere cautelare di sospensione temporanea degli effetti degli atti amministrativi precedentemente adottati e che i provvedimenti impugnati si basano sull’oggettiva esistenza di “gravi ragioni”, implicate dalla evidente finalità perseguita (di primario rilievo costituzionale) di tutela dell’ambiente dall’impatto potenzialmente derivante da un complessivo intervento comportante una significativa variazione del territorio comunale, e non dispongono una (illegittima) sospensione “sine die” dei precedenti provvedimenti comunali, ma solo per il tempo (normativamente determinato, ossia quello previsto dall’art. 12 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n° 152 e ss.mm. e dal Regolamento Regionale 8 Giugno 2015 n° 16) necessario per lo svolgimento del procedimento amministrativo di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. e della procedura di V.A.S. (se dovuta), nel mentre – trattandosi di un provvedimento di natura cautelare (e non di una revoca o di un annullamento d’ufficio) – non occorreva la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 e seguenti della Legge 7 Agosto 1990 n° 241, né evidenziare in motivazione l’esistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale (diverso dal mero rispristino della legalità violata), prevalente sull’interesse e sull’affidamento del soggetto privato inciso.

Inoltre, – ad avviso del Tribunale – (a parte ogni questione sulla natura interpretativa – e quindi retroattiva – o meno del Regolamento Regionale 8 Giugno 2015 n° 16 che prevede la verifica di assoggettabilità a V.A.S. semplificata “per i procedimenti per l’approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali mediante il modulo procedimentale S.U.A.P. di cui al D.P.R. 7 Settembre 2010 n° 160”) non può comunque essere obliterato che, nella particolare vicenda concreta in questione, la stipula della convenzione accessiva (atto complesso) per la realizzazione delle opere di urbanizzazione (che interessano, dunque, un’ampia area del territorio comunale), oltre a comportare (indubbiamente) una “significativa variazione del territorio” (e, potenzialmente, dell’ambiente), assimila pienamente la fattispecie de qua a quella di un Piano di Lottizzazione (di cui all’art. 28 della Legge 17 Agosto 1942 n° 1150 e ss.mm.), sicuramente soggetto “ex lege” a V.A.S. o alla verifica di assoggettabilità alla V.A.S..

Per le ragioni sopra sinteticamente illustrate il ricorso deve essere respinto.

Sussistono, tuttavia, gravi ed eccezionali motivi (l’assoluta novità di talune delle questioni giuridiche oggetto della causa) per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 3 Maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Costantini, Presidente
Enrico d’Arpe, Consigliere, Estensore
Antonella Lariccia, Referendario

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
        

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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