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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 21945 | Data di udienza: 17 Febbraio 2016

DIRITTO URBANISTICO – Reato di lottizzazione abusiva di cui all’art. 44, lett. e), d.P.R. 380/2001 – Provvedimento di sequestro e sgombero degli immobili sequestrati per fine di confisca – Art. 321 cod. proc. pen..


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 25 Maggio 2016
Numero: 21945
Data di udienza: 17 Febbraio 2016
Presidente: Ramacci
Estensore: Liberati


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – Reato di lottizzazione abusiva di cui all’art. 44, lett. e), d.P.R. 380/2001 – Provvedimento di sequestro e sgombero degli immobili sequestrati per fine di confisca – Art. 321 cod. proc. pen..



Massima

 

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 25/05/2016 (Ud. 17/02/2016) Sentenza n.21945 
 
 

DIRITTO URBANISTICO – Reato di lottizzazione abusiva di cui all’art. 44, lett. e), d.P.R. 380/2001 – Provvedimento di sequestro e sgombero degli immobili sequestrati per fine di confisca – Art. 321 cod. proc. pen..

 
Non è indispensabile lo sgombero degli immobili al fine di assicurare l’esecuzione dell’eventuale confisca, giacché lo sgombero dell’immobile è consentito solamente laddove esso costituisca una ineliminabile modalità di attuazione del sequestro, e nel caso della strumentalità del sequestro alla futura confisca esso non è, in mancanza di elementi specifici (nella specie non dedotti), indispensabile, essendo sufficiente a garantire la fruttuosa attuazione della futura confisca la trascrizione del provvedimento impositivo del vincolo (Cass. Sez. 3, n. 14187 del 13/12/2006, Tortora; conf. Sez. 3, n. 45938 del 09/10/2013, Speranza).
 
 
(conferma l’ordinanza del 25/9/2013 del GIP del Tribunale di Imperia) Pres. RAMACCI, Rel. LIBERATI, Ric. PM presso il Tribunale di Imperia in proc. Garbarino

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 25/05/2016 (Ud. 17/02/2016) Sentenza n.21945

SENTENZA

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 25/05/2016 (Ud. 17/02/2016) Sentenza n.21945 

 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
– sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia nel procedimento nei confronti di Garbarino Rinaldo, quale legale rappresentante della GAMAR S.n.c.;
– avverso l’ordinanza del 25/9/2013 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia;
– visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
– udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
– letta la requisitoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo l’annullamento della ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con ordinanza del 25 settembre 2013 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia ha revocato l’ordine di sgombero impartito dal Pubblico Ministero in occasione della esecuzione del sequestro preventivo di un immobile sito in Dolcedo e censito al N.C.E.U. al f. 9, n. 128, subb 1 e 2, di proprietà della Gamar S.n.c., sulla base del rilievo che il sequestro era stato disposto al solo scopo di garantire la fruttuosità della eventuale confisca, senza alcun riferimento al pericolo di protrazione o aggravamento delle conseguenze del reato, con la conseguente non indispensabilità dello sgombero disposto dal Pubblico Ministero, non essendovi pericolo concreto di dispersione o deterioramento dei beni.
 
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia, lamentando violazione di legge in relazione agli artt. 321 cod. proc. pen. e 104 disp. att. cod. proc. pen., evidenziando che la misura cautelare da eseguirsi era stata richiesta anche allo scopo di evitare che il reato venisse portato a conseguenze ulteriori, anche mediante l’utilizzo a fini abitativi, stante la non sanabilità dell’illecito di lottizzazione abusiva contestato, non essendo sufficiente a tale scopo la trascrizione dell’ordinanza ai sensi dell’art. 104 disp. att. cod. proc. pen.
 
3. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’annullamento della ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame, evidenziando come nella istanza della proprietaria non fossero state evidenziate esigenze abitative di sorta.
 
4. L’indagato, Rinaldo Garbarino, ha depositato memoria mediante il suo difensore, resistendo alla impugnazione proposta dal Pubblico Ministero, evidenziando l’insussistenza del pericolo di protrazione o aggravamento deil’illecito, sulla base del rilievo che i’abitazione di proprietà della Gamar S.n.c., di cui il Garbarino è iegale rappresentante, era stata completata il 6 maggio 2002 e da allora non aveva subito alcuna trasformazione, né era stata occupata in alcun modo.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
Il ricorso del Pubblico Ministero è infondato.
 
Il provvedimento di sequestro preventivo del 20 maggio 2013 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia, integrato il 5 giugno 2013 con la descrizione dei beni da sequestrare, era stato emesso in relazione al reato di lottizzazione abusiva di cui all’art. 44, lett. e), d.P.R. 380/2001, in funzione della confisca prevista dal comma 11 della medesima disposizione, indipendentemente da una prognosi di pericolosità in ordine alla disponibilità dei beni da parte degli indagati, evidenziando che non essendo cessata la permanenza del reato lo stesso non poteva dirsi prescritto e, quindi, era possibile disporre la confisca degli immobili ed anche il sequestro ad essa strumentale “a prescindere da qualunque valutazione del periculum in mora” (pag. 10 della ordinanza del 20 maggio 2013).
 
Alla luce di tale contenuto del provvedimento di sequestro, disposto esclusivamente ai sensi del secondo comma dell’art. 321 cod. proc. pen., come ribadito anche nella ordinanza di revoca dell’ordine di sgombero oggetto della impugnazione in esame, tale ordine era, come correttamente rilevato dal Giudice per le indagini preliminari, inconferente rispetto allo scopo per cui il sequestro era stato disposto, non rilevando che esso, come esposto dal Pubblico Ministero, fosse stato richiesto anche ai sensi del primo dell’art. 321 cod. proc. pen., essendo stato in concreto disposto solo in relazione alla confisca e non avendo il Pubblico Ministero proposto impugnazione al riguardo.
 
Ne consegue la correttezza della valutazione compiuta dal Giudice per le indagini preliminari nella ordinanza impugnata, a proposito della non indispensabilità dello sgombero degli immobili al fine di assicurare l’esecuzione dell’eventuale confisca, giacché lo sgombero dell’immobile è consentito solamente laddove esso costituisca una ineliminabile modalità di attuazione del sequestro (cfr. Sez. 3, n. 14187 del 13/12/2006, Tortora, 236323; conf. Sez. 3, n. 45938 del 09/10/2013, Speranza, Rv. 258312), e nel caso della strumentalità del sequestro alla futura confisca esso non è, in mancanza di elementi specifici (nella specie non dedotti), indispensabile, essendo sufficiente a garantire la fruttuosa attuazione della futura confisca la trascrizione del provvedimento impositivo del vincolo.
 
Ne consegue l’infondatezza della doglianza de! Pubblico Ministero, che comporta il rigetto del ricorso dallo stesso proposto.
 
P.Q.M.
 
Rigetta ii ricorso del Pubblico Ministero. Così deciso il 17/2/2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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