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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 1302 | Data di udienza: 31 Maggio 2016

* RIFIUTI – Impianti di smaltimento – Autorizzazione – Art. 208, c. 6, d.lgs. n. 152/2006 – Conferenza di servizi  –  Richiesta di acquisizione di atti ulteriori in procedimenti autonomi e differenti – Legittimità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Calabria
Città: Catanzaro
Data di pubblicazione: 20 Giugno 2016
Numero: 1302
Data di udienza: 31 Maggio 2016
Presidente: Salamone
Estensore: Tuccillo


Premassima

* RIFIUTI – Impianti di smaltimento – Autorizzazione – Art. 208, c. 6, d.lgs. n. 152/2006 – Conferenza di servizi  –  Richiesta di acquisizione di atti ulteriori in procedimenti autonomi e differenti – Legittimità.



Massima

 

TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 1^ – 20 giugno 2016, n. 1302


RIFIUTI – Impianti di smaltimento – Autorizzazione – Art. 208, c. 6, d.lgs. n. 152/2006 – Conferenza di servizi  –  Richiesta di acquisizione di atti ulteriori in procedimenti autonomi e differenti – Legittimità.

Se è vero che ai sensi del sesto comma dell’art. 208 del d.lgs. 152/2006 “l’approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”, è altrettanto vero che in sede di conferenza di servizi si può stabilire quali siano i provvedimenti sostituiti ed escluderne altri, prescrivendo espressamente all’istante o ad altre amministrazioni la necessità di ottenere ulteriori atti (nella specie, era stata prescritta l’acquisizione, in autonomo e differente procedimento, del nulla osta paesaggistico, alla luce dell’esistenza di aree gravate da usi civici).


Pres. Salamone, Est. Tuccillo – S. s.r.l. (avv.ti Pasqualone, Di Trani e Gualtieri) c. Regione Calabria (avv. Naimo), Amministrazione Provinciale di Catanzaro (avv.ti Chiarella e Pallone) e Comune di Borgia (avv. Scalzi)


Allegato


Titolo Completo

TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 1^ - 20 giugno 2016, n. 1302

SENTENZA

 

TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 1^ – 20 giugno 2016, n. 1302


N. 01302/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01627/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1627 del 2015, proposto da:
Sirim Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Bice Annalisa Pasqualone, Lazzaro Di Trani, Alfredo Gualtieri, con domicilio eletto presso Alfredo Gualtieri in Catanzaro, Via Vittorio Veneto N. 48;


contro

Regione Calabria, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Naimo, con domicilio eletto presso Giuseppe Naimo in Catanzaro, c/o Avv.Reg.-viale Cassiodoro, 50; Amministrazione Provinciale di Catanzaro, rappresentato e difeso dagli avv. Roberta Chiarella, Federica Pallone, con domicilio eletto presso Roberta Chiarella in Catanzaro, piazza G. Rossi Ufficio Legale Prov; Comune di Borgia, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Scalzi, con domicilio eletto presso Francesco Scalzi in Catanzaro, Via Purificato, 18; Comune San Floro;

per l’annullamento

del decreto n. 7421/15di annullamento del ddg n. 16278/09 con il quale e’ stato rilasciato alla sirim giudizio di compatibilita’ ambientale ed autorizzazione integrata ambientale per il progetto di smaltimento e recupero rifiuti denominato “isola ecologica battaglina “

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Calabria e di Amministrazione Provinciale di Catanzaro e di Comune di Borgia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 maggio 2016 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso la Sirim s.r.l. chiedeva: di annullare il decreto n. 7421 del 15.7.2015 con cui veniva annullato il giudizio di compatibilità ambientale rilasciato alla ricorrente nel 2009 e degli altri atti indicati in ricorso. Riferiva: dopo aver ripercorso le vicende che avevano interessato la realizzazione dell’isola ecologica Battaglina e oggetto di precedenti giudizi definiti dal Tar Calabria, Catanzaro, che con decreto n. 482 del 25.7.2014, la Regione Calabria annullava il ddg del 2009 con il quale era rilasciato giudizio di compatibilità ambientale alla ricorrente; che tale decreto era annullato dal Tar; che con successivo decreto n 7421 del 15.7.2015 la Regione Calabria annullava nuovamente la DDG 16278 del 2014.

Impugnava il provvedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 21 octies e novies della l.241/1990 come precisato in ricorso. Riferiva: che il provvedimento si fondava sull’esistenza di usi civici; che, tuttavia, l’esistenza degli stessi veniva accertata solo in base a quanto dichiarato dal Comune di San Floro con ddg n. 2985 del 17.3.2014; che, pertanto, gli usi civici prima non esistevano e comunque non erano segnalati dalla Regione, organo competente, al momento dell’emissione del provvedimento favorevole; che il vincolo era stato apposto solo successivamente, con la conseguente legittimità della Via Aia e l’illegittimità dell’annullamento; che l’accertamento era viziato anche per difetto assoluto di istruttoria.

Impugnava il provvedimento per violazione degli artt. 3 e 41 Cost. come precisato in ricorso. Riferiva: che il terreno in questione non aveva le caratteristiche per lo svolgimento dell’uso civico; che gli impianti erano stati autorizzati dal medesimo settore regionale che aveva assunto l’atto impugnato; che vi era contraddittorietà e disparità di trattamento in quanto la pubblica amministrazione non aveva ritirato gli atti favorevoli emessi in favore di altre società nei medesimi luoghi.

Impugnava il provvedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 21 septies l. 241/1990 come precisato in ricorso. Riferiva: che la p.a. non aveva operato alcuna comparazione tra interesse pubblico alla rimozione della Via Aia, l’interesse dalla Sirim e l’interesse pubblico alla realizzazione dell’impianto; che le affermazioni della Regione erano apodittiche e prive di riscontri concreti; che la discarica era un’opera di pubblica utilità da realizzarsi con esigenze di indifferibilità e urgenza; che il comportamento della Regione Calabria contrastava con l’art. 6 del d.m. 27.9.2010; che la Regione non aveva rappresentato ragioni di carattere tecnico ostative alla realizzazione dell’intervento Sirim; che le amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente (Asl e Arpacal) avevano ribadito il proprio parere favorevole alla realizzazione dell’impianto.

Impugnava il provvedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 21 octies e nonies come precisato in ricorso. Riferiva: che il mero ripristino della legalità non costituiva un motivo sufficiente per adottare il provvedimento in questione; che occorreva anche analizzare gli effetti che il provvedimento aveva medio tempore prodotto; che era violato il principio dell’affidamento di fonte comunitaria; che il procedimento era viziato da difetto di istruttoria.

Impugnava il provvedimento per violazione del principio di certezza del diritto come precisato in ricorso. Riferiva: che la pubblica amministrazione aveva dapprima rilasciato provvedimenti favorevoli e solo successivamente a distanza di diversi anni quello sfavorevole; che il comportamento era illecito anche in relazione all’affidamento suscitato.

Impugnava il provvedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 14 ter ss. della l. 241/1990 come precisato in ricorso. Riferiva: che era illegittimo il decreto di annullamento assunto in ragione del mancato nulla osta della Soprintendenza, in quanto in base all’art. 14 ter doveva ritenersi assunto favorevolmente in mancanza di diversa manifestazione di volontà; che il comportamento della Regione era contrario a buona fede e trasparenza.

Impugnava il provvedimento per violazione dell’art. 21 septies come precisato in ricorso. Riferiva: che il parere della provincia di Catanzaro era nullo per elusione del giudicato; che l’annullamento della Provincia era viziato da difetto assoluto di motivazione, contraddittorio e illogico in quanto contrastante con altro parere positivo già espresso, nonché illegittimo in quanto gli artt. 142 e 146 non ascrivono all’uso civico la natura di vincolo assoluto ostativo, ma sottopongono la realizzazione dell’attività al nulla osta della pubblica amministrazione.

Impugnava il provvedimento per elusione del giudicato come precisato in ricorso. Riferiva: che il Tar aveva annullato la delibera del consiglio Comunale di Borgia che ritirava la precedente deliberazione di concessione in uso del proprio terreno in favore della ricorrente.

Si costituiva la Regione Calabria chiedendo di rigettare il ricorso.

Si costituiva l’amministrazione provinciale di Catanzaro chiedendo di rigettare il ricorso.

Si costituiva il Comune di Borgia chiedendo di rigettare il ricorso.

2. Il ricorso proposto non può trovare accoglimento.

L’oggetto del giudizio si instaura nell’ambito di una complessa controversia relativa alla realizzazione della discarica in località Battaglina oggetto di diversi interventi da parte della giurisprudenza amministrativa. L’odierno ricorso ha ad oggetto il provvedimento mediante il quale la Regione Calabria ha annullato il ddg n. 16278 del 8.9.2009 avente ad oggetto il giudizio di compatibilità ambientale e autorizzazione integrata ambientale per il progetto di smaltimento e recupero rifiuti denominato “Isola Ecologica Battaglina” sita nella località Battaglina del Comune di San Floro. Con il medesimo provvedimento la regione ha altresì disposto la rimozione degli interventi eseguiti per la realizzazione dell’impianto e il ripristino dei luoghi.

Il provvedimento è stato adottato in sede di Conferenza di Servizi (le cui sedute si sono svolte nelle date del 29.4.2015, 20.5.2015, 27.5.2015). In particolare, dall’esame del provvedimento emerge che la conferenza si è espressa conclusivamente per l’annullamento dell’Aia, motivando tale esito con l’accertata sussistenza del vincolo degli usi civici sull’area di intervento.

In particolare, si precisa, l’area di intervento non può essere oggetto di alcun atto di disposizione da parte dell’ente proprietario in mancanza del provvedimento preventivo di sdemanializzazione di cui all’art. 2 l. 1766/27 e, in difetto di tale provvedimento, l’area è incompatibile con l’impiego esclusivo da parte di privati e per destinazioni diverse da quelle proprie tutelate da tale vincolo, in quanto ben della collettività. Si precisa che i provvedimenti adottati in violazione di tale vincolo sono da ritenersi illegittimi e che i beni possono perdere tale qualità solo attraverso i procedimenti di liquidazione o liberazioni previsti dalla legge. Si rappresenta ancora che: la tutela della destinazione del terreno impressa dal vincolo dell’uso civico costituisce interesse concreto ed attuale attenendo sia al mantenimento delle caratteristiche agro silvo pastorali del territorio sia alla conservazione del bene ambiente; la tutela di tale interesse è prevalente rispetto a quella della Sirim di realizzare l’impianto di discarica in parola, in quanto tale impianto è destinato a ricevere rifiuti speciali non pericolosi e non RSU del circuito pubblico regionale, trattandosi quindi di iniziativa imprenditoriale di carattere privato; sotto il profilo temporale, i lavori sono stati bloccati nell’immediatezza della conoscenza della sussistenza degli usi civici, il cui accertamento ha richiesto il coinvolgimento di altri enti e un procedimento complesso.

Il provvedimento di annullamento, conforme al principio del contrarius actus, la cui violazione era stata oggetto di precedente intervento del Tar, appare conforme ai presupposti di legge, adeguatamente motivato ed effetto di adeguata istruttoria.

Si precisa che, secondo la costante giurisprudenza amministrativa, il presupposto per un legittimo esercizio del potere di annullamento di ufficio non può ricondursi al mero ripristino della legalità, occorrendo dar conto della sussistenza di un interesse pubblico attuale e concreto alla rimozione dell’atto; occorre inoltre una comparazione tra detto interesse pubblico e l’entità del sacrificio imposto all’interesse privato, tanto più quando, in ragione del tempo trascorso, l’interessato

abbia maturato un legittimo affidamento alla conservazione del bene della vita (exmultis, Tar Campobasso, n. 219 del 2012; Tar Puglia, Lecce, n. 863 del 2012). Tuttavia, l’annullamento d’ufficio che intervenga entro breve tempo dall’adozione del provvedimento annullabile, quando le situazioni giuridiche coinvolte non si siano consolidate, è soggetto a un obbligo di motivazione

attenuato (Tar Sardegna, n. 437 del 2012). Si tratta, come noto, di un provvedimento ad alto contenuto discrezionale (Cons. St., sez. V, 24 lu-glio 2014 n. 3944; id., 11 luglio 2014 n. 3572; id., 25 febbraio 2014 n. 893), con il quale l’Amministrazione persegue la tutela dell’interesse pubblico

nella sua dinamicità temporale, senza poter prescindere dalla comparazione del medesimo con gli interessi privati coinvolti, ancorando a presupposti oggettivi e a una rigorosa motivazione la

decisione di cambiare idea rispetto ad una decisione già presa.

Nel caso di specie, il provvedimento impugnato risponde ai requisiti di legge e presenta gli elementi della fattispecie in relazione ai quali è consentito l’esercizio del potere di annullamento.

Il provvedimento gravato dà conto, nella motivazione, della comparazione tra interesse pubblico e interesse del destinatario del provvedimento revocato, precisando le ragioni che depongono nel senso della prevalenza dell’interesse pubblico, tanto più che questo è collegato alla figura dell’uso civico e, quindi, è da rapportare a una comunità di fruitori.

Sulla base delle indicazioni che precedono e alla luce delle motivazioni del provvedimento deve ritenersi che il provvedimento sia adeguatamente motivato, rappresentando comunque

espressione della discrezionalità amministrativa determinata, tra l’altro, da fatti sopravvenuti ovvero da nuove valutazioni dell’interesse pubblico. Il fatto sopravvenuto non è rappresentato dalla costituzione dell’uso civico, ma dalla sola emergenza dell’esistenza dello stesso nel corso del procedimento amministrativo, circostanza idonea in quanto tale a giustificare il provvedimento stante la coesistenza degli ulteriori requisiti previsti (la circostanza è stata già oggetto di valutazione da parte del Comune di Borgia in occasione della deliberazione n. 11 del 2014, con la

quale veniva annullata la precedente delibera di mutamento di destinazione d’uso).

Nel caso di specie, deve ritenersi che il presupposto del provvedimento, rappresentato dall’esistenza e dalla non estinzione dell’uso civico, risulti adeguatamente dimostrato, ai fini della valutazione dei presupposti costitutivi del potere di riesame dell’atto, ferma la vis actractiva della giurisdizione del Commissario per gli usi civici in ordine alle controversie attinenti la loro esistenza (cfr. ad esempio Cass., Sez. Un., 16268/2002, 17668/2003, 9829/2014, 19472/2014).

In particolare, la sentenza n. 6 del 2015 del commissario aggiunto per gli usi civici della Calabria, depositata da parte della Regione, nel dichiarare il proprio difetto di giurisdizione su una controversia intercorrente tra la Sirim s.r.l. e alcuni titolari del diritto di uso civico sulla località oggetto di controversia, evidenzia che l’accertamento dell’esistenza dell’uso civico non è in realtà in dubbio (“ha ricevuto una definitiva e non contestabile consacrazione” si evidenzia nella sentenza, p. 4). Dalla lettura della sentenza emerge che, inizialmente, la circostanza non era stata verificata, ma, successivamente, l’esistenza dell’uso civico emergeva da una pluralità di atti adottati dalla pubblica amministrazione: deliberazione del Consiglio Comunale di Borgia n. 10 del 2014; deliberazione del consiglio comunale di Borgia n 11 del 2014; deliberazione del responsabile dell’ara tecnica, sezione urbanistica e demanio del comune di Borgia n. 3612 del 2014; consiglio comunale di San Floro deliberazione n. 2 del 2014; determinazione del responsabile dell’area tecnica del Comune di San Floro, deliberazione n. 3 del 2014; decreto del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria n. 17 del 2014; decreto n. 482 del 2014 del dirigente del Dipartimento n. 14 Politiche dell’Ambiente. Nella sentenza in questione si evidenzia che tale documentazione fornisce la soluzione della questione di giurisdizione sollevata dalla Sirim, in quanto emerge senza dubbio la sottoposizione del fondo utilizzato per la realizzazione della isola ecologica Battaglina al regime degli usi civici, con conseguente preclusione, fino a eventuale modifica di destinazione di uso nei termini e condizioni di legge, alla utilizzazione per fini diversi da quelli di pieno godimento della collettività locale.

L’esistenza dei citati usi civici emerge da una pluralità di atti della pubblica amministrazione, supportati da adeguata istruttoria e da adeguati studi e, in particolare, dalla nota n. 1430 del 18.4.2014 del Comune di San Floro il quale ha confermato che le aree interessate dal progetto sono gravate (cfr. verbale della conferenza di servizi n. 2 del 20.5.2015, allegata al fascicolo della Regione Calabria) dal vincolo dell’uso civico in quanto, come accertato da perito istruttore demaniale nominato dallo stesso, relazione omologata dal Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione con DDG n. 2985 del 2014, ricadenti nel demanio “Universale” denominato “Li Comuni” noto anche come “Comuni – San Floro – Serroni- Battaglina e Forestella” facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune di Borgia ma in agro del Comune di San Floro”. Ulteriori accertamenti nel medesimo senso emergono (cfr. verbale conferenza di servizi n. 3 del 27.5.2015, allegato al fascicolo della Regione) dal Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari il quale ha attestato l’esistenza del vincolo dell’uso civico con il parere n. 130794 del 2015. La relazione di accertamento demaniale (doc. 6 del fascicolo di parte ricorrente), con valutazione esente da vizi logici, descrive in maniera analitica le circostanze e gli atti (cfr. pag. 18 e 19 della relazione stessa) dai quali emerge la sussistenza dell’uso civico sul bene di cui in oggetto, fin dal 1800. Anche nella relazione di parte depositata da parte ricorrente (doc. 8 del relativo fascicolo) si fa riferimento all’esistenza degli usi civici, ritenendosi, tuttavia, che per effetto di strumenti urbanistici sopravvenuti e di una diversa destinazione (stato di degrado e presenza di pale eoliche), questi si siano estinti (cfr. in particolare pag. 6). Occorre, d’altro canto, considerare che la giurisprudenza di legittimità, con orientamento pienamente condivisibile, ha evidenziato che un bene gravato da uso civico non può essere oggetto di espropriazione forzata, per il particolare regime della sua titolarità e della sua circolazione, che lo assimila ad un bene appartenente al demanio, nemmeno potendo per esso configurarsi una cosiddetta sdemanializzazione di fatto. L’incommerciabilità derivante da tale regime comporta, che, al di fuori dei procedimenti di liquidazione dell’uso civico e prima del loro formale completamento, la preminenza di quel pubblico interesse, che ha impresso al bene immobile il vincolo dell’uso civico stesso, ne vieti qualunque circolazione, compresa quella derivante dal processo esecutivo, quest’ultimo essendo posto a tutela dell’interesse del singolo creditore, e dovendo perciò recedere dinanzi al carattere superindividuale e “lato sensu” pubblicistico dell’interesse legittimante l’imposizione dell’uso civico; siffatto divieto comporta, pertanto, la non assoggettabilità del bene gravato da uso civico ad alcuno degli atti del processo esecutivo, a partire dal pignoramento (Cass. 19792/2011). Ne discende che l’eventuale trasformazione del terreno e del suo uso è inidonea a incidere sull’esistenza dell’uso civico, dovendosi seguire, ai fini della relativa liquidazione o, più in generale, estinzione, il procedimento previsto dalla legge.

Tali circostanze, unitamente valutate, consentono, da un lato, di ritenere che la pubblica amministrazione abbia esercitato il proprio potere di autotutela in senso conforme alle previsioni di legge e, dall’altro, che il presupposto di fatto sul quale è fondato l’esercizio del potere risulta adeguatamente provato.

In relazione alle contestazioni sollevate da parte ricorrente occorre d’altro canto considerare che il presupposto del potere di autotutela è rappresentato proprio dalla nuova valutazione di un interesse pubblico preesistente ovvero dalla emersione di una circostanza precedentemente non valutata, potendo eventualmente rilevare un erroneo esercizio dell’attività amministrativa in chiave risarcitoria.

Risulta, inoltre, evidente sulla base di quanto evidenziato in motivazione che l’uso civico preesisteva all’atto in questione e i provvedimenti successivi alla Via Aia richiamati da parte ricorrente hanno rilevanza solo in senso ricognitivo o di accertamento della pregressa esistenza degli stessi (circostanza risultante tra l’altro e come già rappresentato dalla stessa perizia giurata depositata da parte ricorrente). Sono quindi privi di carattere costitutivo, non determinando la costituzione, estinzione o modifica di una situazione giuridica soggettiva preesistente, e del carattere retroattivo non essendo diretti a produrre un effetto giuridico anteriormente al verificarsi del fatto (nel caso di specie dell’atto amministrativo), ma sono diretti solo ad accertare l’esistenza della situazione giuridica soggettiva, salvo l’utilizzo del potere di autotutela per tutelare un interesse pubblico preesistente e non adeguatamente valutato in occasione della Via Aia.

L’istruttoria svolta e la motivazione del provvedimento appaiono completi e privi dei vizi allegati da parte ricorrente. Gli interessi pubblici e privati appaiono valutati in maniera non illogica né irrazionale, risultando conforme l’esercizio del potere alla discrezionalità che caratterizza l’attività autoritativa della pubblica amministrazione, con la conseguenza che il percorso motivazionale e valutativo svolto da parte della pubblica amministrazione appare esente da vizi logici ovvero da eccesso di potere, né può ritenersi che la situazione giuridica di soggetti terzi (relativi alla realizzazione di un parco eolico) sia assimilabile alla realizzazione di una discarica, riscontrandosi esigenze e situazioni di fatto differenti tra le due attività. Si può solo aggiungere che l’autorità giudiziaria, pena eccesso di potere giurisdizionale, non può sostituire la propria valutazione sulla rilevanza e prevalenza degli interessi pubblici a quella svolta dalla pubblica amministrazione, potendo solo verificare se il concreto esame degli stessi non appaia illogico, irrazionale ovvero altrimenti viziato, circostanza non emergente nel caso di specie, ove la pubblica amministrazione appare aver contemperato i vari interessi pubblici e privati sottesi all’adozione o meno dell’atto di autotutela, optando per la sua emissione.

Sulla base delle argomentazioni che precedono deve rigettarsi inoltre il motivo di impugnazione formulato da parte ricorrente relativo alla violazione ovvero all’elusione del giudicato, essendosi l’amministrazione resistente conformata al principio del contrarius actus espresso dalla sentenza che aveva precedentemente annullato l’atto di autotutela adottato dalla sola Regione. Si precisa, sul punto, che oltre ad essere adeguatamente motivato il nuovo atto di annullamento, la censura di violazione del modulo procedimentale tende a tradursi in una violazione del principio di competenza, con il conseguente assorbimento degli ulteriori vizi dei quali è eventualmente affetto l’atto, come variamente osservato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Ne discende che non si riscontra alcuna violazione o elusione del giudicato sotto il profilo del vizio di motivazione.

Nel caso di specie, non può inoltre ritenersi prevalente il principio di affidamento su quello di tutela della situazione giuridica soggettiva di cui è titolare l’ente pubblico e di cui è titolare la collettività relativa alla gestione e fruizione del contenuto del diritto di uso civico. Occorre considerare che l’affidamento, in quanto tale, può trovare tutela giuridica secondo diverse modalità, tramite tutela per equivalente ovvero in forma specifica. Nel caso di specie, l’attività di discarica dei rifiuti (e non la sola semplice costruzione e realizzazione della stessa), sulla base delle indicazioni della pubblica amministrazione, risulta idonea a incidere sull’esistenza dell’uso civico, compromettendolo, e quindi è idonea a ledere, a tempo sostanzialmente indeterminato, la situazione giuridica soggettiva di una collettività di fruitori del diritto stesso. La valutazione, pertanto, relativa al contemperamento dei vari interessi sottesi all’adozione dell’atto appare complessa e la pubblica amministrazione non risulta aver svolto tale valutazione in maniera illogica o irrazionale, tenendo anche in considerazione, come emerge dalla motivazione del provvedimento, l’affidamento e l’interesse del privato alla realizzazione della discarica e alla gestione della relativa attività, la cui violazione potrà trovare tutela in termini di risarcimento del danno per equivalente (sul carattere accessorio dell’affidamento rispetto alla situazione giuridica soggettiva lesa appare orientata la giurisprudenza amministrativa prevalente).

L’eventuale vizio relativo alla valutazione del parere reso dalla soprintendenza delle belle arti e del paesaggio della Calabria appare inidoneo a incidere sul provvedimento in questione, essendo motivato l’annullamento con profili che, da un lato, prescindono dal parere, dall’altro, non avrebbero potuto determinare un diverso esito del procedimento stesso. Si sottolinea, in ogni caso, che la stessa Soprintendenza, come emerge dalla lettura dell’atto impugnato (pag. 6), con nota del 28.4.2015 ha precisato che l’autorizzazione paesaggistica ha costituito procedimento autonomo a seguito di Conferenza dei Servizi del Comune di San Floro, e che è necessario acquisire una nuova relazione paesaggistica alla luce della nuova situazione vincolistica, in particolare per l’esistenza di aree gravate da usi civici. Con la conseguenza che, in maniera conforme, in sede di Conferenza di servizi è stato ritenuto mancante il nulla osta in questione, non essendo stato richiesto ed essendo stato confermato da parte delle varie amministrazioni interessate che il nulla osta sarebbe stato acquisito in un autonomo e differente procedimento. Ne deriva che, senz’altro, non può ritenersi formato il silenzio assenso, in presenza di una manifestazione contraria delle amministrazioni stesse, né appare viziata la conferenza di servizi in mancanza del citato parere, dovendosi ritenere che la scissione tra i due atti, eventualmente, può tradursi in termini di necessità di svolgere un ulteriore accertamento, ma è inidonea a inficiare la validità dell’atto adottato. Quindi, se è vero che ai sensi del sesto comma dell’art. 208 del d.lgs. 158/2006 “l’approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”, è altrettanto vero che in sede di conferenza di servizi si può stabilire quali siano i provvedimenti sostituiti ed escluderne altri, prescrivendo espressamente all’istante o ad altre amministrazioni la necessità di ottenere ulteriori atti, come è avvenuto nel caso di specie.

L’allontanamento della Sirim in occasione della seduta deve ritenersi inidonea a incidere sulla validità dell’atto, non avendo tra l’altro rappresentato la società il diverso contenuto ovvero il diverso esito al quale sarebbe pervenuta la conferenza di servizi in presenza della società.

Dalla lettura della sentenza n. 415 del 2015 del Tar Catanzaro emerge che il parere espresso dalla Provincia di Catanzaro è stato annullato per il solo profilo di carattere procedimentale connesso al mancato annullamento dello stesso in sede di conferenza di servizi e, quindi, per violazione del principio del contrarius actus, con la conseguenza che la relativa impugnazione per nullità per elusione del giudicato non può trovare accoglimento, avendo la Provincia espresso il proprio nuovo parere in sede di conferenza di servizi. Allo stesso modo e per le medesime motivazioni di cui ai precedenti punti della motivazione non può trovare accoglimento la domanda di annullamento del parere della amministrazione provinciale la quale, conformemente alle valutazioni espresse in sede di conferenza di servizi, ha evidenziato che la presenza dell’uso civico costituisse una motivazione adeguata per ritirare l’atto ad effetti incrementativi originariamente concesso (circostanza non valutata nel parere originario). Infatti, nel provvedimento impugnato, la Provincia precisa di aver preso atto delle risultanze delle precedenti sedute della conferenza di servizi e della documentazione acquisita, in particolare sussistenza degli usi civici e del fatto che il necessario mutamento di destinazione dell’area non può essere autorizzato in sanatoria (per come affermato dal Dipartimento Agricoltura della Regione) e, quindi, che il parere paesaggistico preliminare rilasciato è da ritenersi annullato in autotutela. La Provincia ha inoltre precisato, in senso condivisibile, che l’eventuale disparità di trattamento con altre società deve essere risolta dal Dipartimento Attività produttive della Regione Calabria cui compete la riattivazione dei procedimenti amministrativi necessari all’annullamento degli originari atti autorizzativi, con l’ulteriore precisazione che il Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria aveva comunicato al Dipartimento Attività Produttive la circostanza.

Il ricorso proposto non può pertanto trovare accoglimento.

La natura assorbente delle argomentazioni che precedono esonera il giudicante dall’esaminare le ulteriori argomentazioni delle parti.

3. In considerazione delle peculiarità del giudizio, della novità delle questioni di lite e della natura delle stesse devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente
Giovanni Iannini, Consigliere
Raffaele Tuccillo, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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