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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Fauna e Flora, Maltrattamento animali Numero: 23723 | Data di udienza: 12 Aprile 2016

MALTRATTAMENTO ANIMALI – Nozione di maltrattamento – FAUNA E FLORA – Condotte costituenti maltrattamento – Detenzione degli animali da arrecare gravi sofferenze – Fattispecie – Art. 727 cod. pen. – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Provvedimenti cautelari reali – Ricorso per cassazione – Sindacato di legittimità – Presupposti e limiti – Nozione di “violazione di legge” – Art. 325 cod. proc. pen..


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 8 Giugno 2016
Numero: 23723
Data di udienza: 12 Aprile 2016
Presidente: ROSI
Estensore: Mengoni


Premassima

MALTRATTAMENTO ANIMALI – Nozione di maltrattamento – FAUNA E FLORA – Condotte costituenti maltrattamento – Detenzione degli animali da arrecare gravi sofferenze – Fattispecie – Art. 727 cod. pen. – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Provvedimenti cautelari reali – Ricorso per cassazione – Sindacato di legittimità – Presupposti e limiti – Nozione di “violazione di legge” – Art. 325 cod. proc. pen..



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 08/06/2016 (Ud. 12/04/2016) Sentenza n.23723



MALTRATTAMENTO ANIMALI – Nozione di maltrattamento – FAUNA E FLORA – Condotte costituenti maltrattamento – Detenzione degli animali da arrecare gravi sofferenze – Fattispecie – Art. 727 cod. pen.
 
Costituiscono maltrattamenti, idonei ad integrare il reato di abbandono di animali, non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica degli stessi, procurando loro dolore e afflizione (Cass. Sez. 3, n. 46560 del 10/7/2015, Francescangeli; Sez. 3, n. 49298 del 21/11/2012, Tomat); con l’ulteriore considerazione per cui il reato di cui all’art. 727 cod. pen. è integrato dalla detenzione degli animali con modalità tali da arrecare gravi sofferenze, incompatibili con la loro natura, avuto riguardo, per le specie più note (quali, ad esempio, gli animali domestici), al patrimonio di comune esperienza e conoscenza e, per le altre, alle acquisizioni delle scienze naturali (Cass. Sez. 3, n. 6829 del 17/12/2014, Garnero). Fattispecie: 29 cani (23 in 5 gabbie contenute in soli 8 mq., oltre a 6 all’esterno, in catena) in un ambiente con condizioni igienico-sanitarie definite «scarsamente sufficienti e non idonee a tenere quel numero» di animali.
 
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Provvedimenti cautelari reali – Ricorso per cassazione – Sindacato di legittimità – Presupposti e limiti – Nozione di “violazione di legge” – Art. 325 cod. proc. pen.
 
In tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l’art. 325 cod. proc. pen. ammette il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge. Nella nozione di “violazione di legge” rientrano, in particolare, gli “errores in iudicando” o “in procedendo“, al pari dei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosl); per contro, non può esser dedotta l’illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui alla lett. e) dell’art. 606, stesso codice (Cass. Sez. U. n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua; Sez. U. n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S.).
 
(conferma ordinanza del 20/7/2015 del Tribunale del riesame di Catania) Pres. ROSI, Rel. MENGONI, Ric. Giustino
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 08/06/2016 (Ud. 12/04/2016) Sentenza n.23723

SENTENZA

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 08/06/2016 (Ud. 12/04/2016) Sentenza n.23723
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
– sul ricorso proposto da Giustino Benedetto, nato a Catania l’11/1/1970
– avverso l’ordinanza del 20/7/2015 del Tribunale del riesame di Catania;
– visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
– udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
– lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con ordinanza del 20/7/2015, il Tribunale del riesame di Catania confermava il decreto di sequestro preventivo emesso il 25/6/2015 dal G.i.p. in sede, con il quale erano stati sottoposti a vincolo 29 cani nella disponibilità di Benedetto Giustino, indagato per la contravvenzione di cui all’art. 727 cod. pen..
 
2. Propone ricorso per cassazione quest’ultimo, personalmente deducendo -con unico motivo – la violazione degli artt. 125, 321 cod. proc. pen., 727 cod. pen.. Il Tribunale avrebbe confermato la misura pur difettando il fumus del reato contestato, atteso che le condizioni nelle quali i cani erano stati rinvenuti – tutti in buono stato ed in ambiente pulito – escluderebbero ex se un contesto incompatibile con la natura degli animali, tale da produrre agli stessi gravi sofferenze; delle quali, peraltro, il provvedimento non darebbe conto, limitandosi sul punto ad una motivazione apodittica.
 
3. Con requisitoria scritta del 27/1/2016, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la adeguatezza della motivazione redatta dal Tribunale.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
4. Osserva preliminarmente questa Corte che, in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l’art. 325 cod. proc. pen. ammette il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge. Nella nozione di “violazione di legge” rientrano, in particolare, gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, al pari dei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosl, Rv. 245093); per contro, non può esser dedotta l’illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui alla lett. e) dell’art. 606, stesso codice (v., per tutte: Sez. U. n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U. n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611).
 
5. Ciò premesso, il ricorso risulta manifestamente infondato, atteso che la motivazione stesa dal Tribunale del riesame emerge come logica, priva di qualsivoglia contraddizione e, come tale, tutt’altro che assente o meramente apparente.
 
In particolare, l’ordinanza ha innanzitutto dato atto degli elementi riscontrati nel caso di specie, quale la presenza di 29 cani (23 in 5 gabbie contenute in soli 8 mq., oltre a 6 all’esterno, in catena) in un ambiente con condizioni igienico-sanitarie definite «scarsamente sufficienti e non idonee a tenere quel numero» di animali; dal che, senza alcun iato logico, il fumus della contravvenzione di cui all’art. 727, comma 2, cod. pen.. Con riferimento alla quale, infatti, la giurisprudenza costante di questa Corte afferma che costituiscono maltrattamenti, idonei ad integrare il reato di abbandono di animali, non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica degli stessi, procurando loro dolore e afflizione (tra le altre, Sez. 3, n. 46560 del 10/7/2015, Francescangeli, Rv. 265267; Sez. 3, n. 49298 del 21/11/2012, Tomat, Rv. 253882); con l’ulteriore considerazione per cui il reato di cui all’art. 727 cod. pen. è integrato dalla detenzione degli animali con modalità tali da arrecare gravi sofferenze, incompatibili con la loro natura, avuto riguardo, per le specie più note (quali, ad esempio, gli animali domestici), al patrimonio di comune esperienza e conoscenza e, per le altre, alle acquisizioni delle scienze naturali (per tutte, Sez. 3, n. 6829 del 17/12/2014, Garnero, Rv. 262529). Esattamente ciò che ravvisa il Tribunale del riesame – con motivazione logica e non censurabile, specie nella presente fase cautelare – alla luce delle condizioni nelle quali erano tenuti gli animali sequestrati al Giustino, ristretti taluni e numerosi in un ambito molto angusto ed in condizioni igienico-sanitarie non adeguate, e talaltri addirittura in catene; quel che, all’evidenza, non pare superabile dall’apparente buono stato di salute nel quale i cani medesimi erano stati trovati dal veterinario, che non elimina affatto quel contesto appena descritto che integra ex se il fumus della contravvenzione in esame.
 
Nulla occorre precisare in punto di periculum, che non ha costituito motivo di censura.
 
6. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di 1.500,00 euro in favore della Cassa delle Ammende.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
 
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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