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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Danno ambientale, Inquinamento acustico Numero: 13208 | Data di udienza: 29 Ottobre 2015

* INQUINAMENTO ACUSTICO – Immissioni rumorose (attività di discoteca) – Superamento della soglia di normale tollerabilità – Danno alla salute in re ipsa – Configurabilità – Presuppoposti – Artt. 844, 1226, 2043, 2056, 2059, 2697 c.c. – RISARCIMENTO DEL DANNO – DANNO AMBIENTALE – Liquidazione equitativa del danno – Apprezzamento del giudice di merito – Giudizio di fatto che si sottrae al controllo di legittimità (se non inficiato da errori logico-giuridici).


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 27 Giugno 2016
Numero: 13208
Data di udienza: 29 Ottobre 2015
Presidente: BERRUTI
Estensore: TRAVAGLINO


Premassima

* INQUINAMENTO ACUSTICO – Immissioni rumorose (attività di discoteca) – Superamento della soglia di normale tollerabilità – Danno alla salute in re ipsa – Configurabilità – Presuppoposti – Artt. 844, 1226, 2043, 2056, 2059, 2697 c.c. – RISARCIMENTO DEL DANNO – DANNO AMBIENTALE – Liquidazione equitativa del danno – Apprezzamento del giudice di merito – Giudizio di fatto che si sottrae al controllo di legittimità (se non inficiato da errori logico-giuridici).



Massima

 

 

 
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. 3^ 27/06/2016 (ud. 29/10/2015) Sentenza n.13208

 
INQUINAMENTO ACUSTICO – Immissioni rumorose (attività di discoteca) – Superamento della soglia di normale tollerabilità – Danno alla salute in re ipsa – Configurabilità – Presuppoposti – Artt. 844, 1226, 2043, 2056, 2059, 2697 c.c..
 
In materia di immissioni rumorose, per individuare la configurabilità di un danno alla salute, il giudice, può avvalersi della regola di comune esperienza secondo la quale le immissioni rumorose che eccedano la soglia della normale tollerabilità sono di per idonee a provocare una compromissione dell’equilibrio psico-fisico del soggetto ripetutamente esposto ad esse (Cass.5844/2007).
 

RISARCIMENTO DEL DANNO – DANNO AMBIENTALE – Liquidazione equitativa del danno – Apprezzamento del giudice di merito – Giudizio di fatto che si sottrae, se non inficiato da errori logico-giuridici, al controllo di legittimità.
 
La liquidazione equitativa del danno è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, sia quando la determinazione del relativo ammontare sia impossibile, sia quando, in relazione alla peculiarità del caso concreto, essa si presenti particolarmente difficoltosa, costituendo oggetto di un giudizio di fatto che si sottrae, se non inficiato da errori logico-giuridici, al controllo di legittimità (Cass. 6414/2000; 20271/2002; 12613/2010).
 
 
(conferma sentenza n. 115/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 17/01/2012) Pres. BERRUTI, Rel. TRAVAGLINO, Ric. JEDI SRL
 

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. 3^ 27/06/2016 (ud. 29/10/2015) Sentenza n.13208

SENTENZA

 

 
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. 3^ 27/06/2016 (ud. 29/10/2015) Sentenza n.13208
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso 6092-2013 proposto da: JEDI SRL 02174350138 in persona del suo  Anuninistratore-legale rappresentante ZAFFARONI GIUSEPPINA, domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e rappresentata e difesa dall’avvocato PIERFRANCESCO CIANCIA giusta procura speciale in calce al ricorso;
 
                                                                                                                       – ricorrente –
 
 
contro
 
BALDASSA NADIA ANNA BLDNNN56A67L 792T, BENZONI ADELIO BNZDLA54D18L792Z, CASAROTTI ELEONORA CRSLNR75E56C933H, BONFANTI TERESA BNFTRS37T70C405B, FONTANELLA ORNELLA FNTRLL56L54L792V, BUTTI MARIA PIA BTTMRP47T63C9330, TOSO GIANNI TSOGNN54A03E761E, NEMBRINI LUCIA  NMBLCU65B54C933F, VIARO MAURO LEONARDO VRIMLN55R09H620R, VIARO RICCARDO VRIRCR88L30C933X, VIARO CRISTIANO VRICST91B03C933L;
 
                                                                                                                 – intimati –
 
Nonché da:
 
BUTTI MARIA PIA BTTMRP47T63C9330, BALDASSA NADIA ANNA BLDNNN56A67L792T, NEMBRINI LUCIA NMBLCU65854C933F, VIARO CRISTIANO VRICST91B03C933L, BENZONI ADELIO BNZDLA54D18L792Z, CASAROTTI ELEONORA CRSLNR75E56C933H, VIARO RICCARDO VRIRCR88L30C933X, BONFANTI TERESA BNFTRS37T70C405B, FONTANELLA ORNELLA FNTRLL56L54L792V, TOSO GIANNI TSOGNN54A03E761E, VIARO MAURO LEONARDO VRIMLN55R09H620R, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MERULANA 234, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA DELLA VALLE, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO LAVATELLI giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;
 
                                                                                                                      – ricorrenti incidenta1i –
 
contro
 
JEDI SRL 02174350138 in persona del suo  Amministratore-legale rappresentante ZAFFARONI GIUSEPPINA, domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e rappresentata e difesa dall’avvocato PIERfRANCESCO CIANCIA giusta procura speciale in calce al ricorso al ricorso principale;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        – controricorrente all’incidentaie –
 
nonchè contro
 
PORRO ALBERTO;
 
                                                                                                                – intimato – 
avverso la sentenza n. 115/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 17/01/2012, R.G.N. 790/2008; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 
udienza del 29/10/2015 dal Consigliere Dott . GIACOMO TRAVAGLINO;
udito l’Avvocato PIERFRANCESCO CIANCIA;
udito l’Avvocato MASSIMILIANO ROSSI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi; 

I FATTI
 
Gli odierni contro ricorrenti, meglio specificati in epigrafe, proposero appello avverso la sentenza del Tribunale di Como, che, accogliendone solo in parte le domande proposte in quella sede, aveva condannato la s.r.l. Jedi, in qualità di affittuaria e gestore dell’azienda denominata “Albert club”, esercente l’attività di discoteca, all’apposizione di idonea sigillatura delle porte- finestre site al primo piano, rigettando quella volta al risarcimento dei danni da immissioni rumorose, percepibili dagli appartamenti degli attori, atta sa l’eliminazione (o quantomeno il notevole ridimensionamento) dell’attività acustica indicata come lesiva della salute, in assenza di una prova rigorosa del danno lamentato.
 
La corte di appello di Milano, investita dell’impugnazione proposta dagli attori in prime cure, la accolse in parte, condannando la società convenuta al pagamento, in favore di ciascuno di essi, della somma di 10 mila euro.
 
Per la cassazione della sentenza della Corte meneghina la Jedi ha proposto ricorso sulla base di 2 motivi dì censura.
 
Resistono le parti appellanti con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale (nella sostanza, da ritenersi condizionato), cui resiste con controricorso la ricorrente principale.
 
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
 
I ricorsi devono essere riuniti.
 
Il ricorso è principale infondato.
 
Al suo rigetto consegue l’assorbimento di quello incidentale.
 
Con il primo motivo, si denuncia violazione ed erronea applicazione degli artt. 844, 2043, 2059, 2697 c. c.; mancato e/o omesso esame di fatto decisivo per il giudizio.
 
Il motivo con il quale si lamenta l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui omette di considerare che l’accertata intollerabilità delle immissioni non esonera la parte dall’onere di provare una specifica compromissione della sua salute, non potendosi identificare il danno risarcibile come compromissione in re ipsa, né tantorneno con meri fastidi naturalmente conseguenti alle immissioni moleste – è privo di pregio.
 
Esso si infrange, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui ha preliminarmente osservato come gli istanti avessero documentato con certificazioni mediche le condizioni di salute lato sensu patologiche conseguenti all’esposizione prolungata ad un livello eccessivo di rumore – pur specificando poi che, anche in assenza di tale documentazione, si sarebbe in ogni caso dovuto presumere il danno subito dalle persone soggette alle immissioni intollerabili.
 
Pertanto, corretta in parte qua la motivazione (non essendo astrattamente predicabile la configurabilità di un danno in re ipsa), il dispositivo della sentenza risulta conforme a diritto, potendo il giudice, in subiecta materia, avvalersi della regola di comune esperienza secondo la quale le immissioni rumorose che eccedano la soglia della normale tollerabilità sono di per idonee a provocare una compromissione dell’equilibrio psico-fisico del soggetto ripetutamente esposto ad esse (ex aliis, Cass.5844/2007).
 
Deve, pertanto, ritenersi, che le allegazioni, la documentazione, e l’evocazione di una regola di comune esperienza siano sufficienti ad integrare i necessari estremi dell’an e del quantum probatorio richiesto al fine dell’accoglimento della domanda risarcitoria.
 
Con il secondo motivo, sì denuncia violazione ed erronea applicazione degli artt. 1226, 2056, 2697 c.c..
 
Il motivo è infondato.
 
La doglianza secondo la quale nessun accertamento specifico sarebbe stato compiuto dal giudice di merito al fine di quantificare il danno, difatti, si infrange sul costante insegnamento di questa Corte regolatrice, a mente del quale la liquidazione equitativa del danno è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, sia quando la determinazione del relativo ammontare sia impossibile, sia quando, in relazione alla peculiarità del caso concreto, essa si presenti particolarmente difficoltosa, costituendo oggetto di un giudizio di fatto che si sottrae, se non inficiato da errori logico- giuridici, al controllo di legittimità (Cass. 6414/2000; 20271/2002; 12613/2010).
 
Non essendo ravvisabili, nella specie, i predetti vizi nel corpo della motivazione della sentenza impugnata, il motivo deve essere rigettato. 
 
Il ricorso principale è pertanto rigettato.
 
Al suo rigetto consegue l’assorbimento di quello incidentale, nella sostanza condizionato (come risulta dalla lettura della p. 47 dell’atto di resistenza).
 
Le spese del giudizio di Cassazione seguono il principio della soccombenza.
 
Liquidazione come da dispositivo.
 
P.Q.M.
 
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dì Cassazione, che si liquidano in complessivi euro 2900, di cui 200 per spese.
 
Così deciso in Roma, li 29.10.2015
 

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