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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Acqua - Inquinamento idrico, Diritto processuale penale Numero: 26423 | Data di udienza: 11 Febbraio 2016

CODICE DELL’AMBIENTE – ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Scarichi senza autorizzazione – Autolavaggio – Natura di reato permanente – Art. 137, c.1, d. lgs n. 152/2006DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Regola dell'<<al di là di ogni ragionevole dubbio>> in sede di legittimità – Esistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza – Riferimento ad elementi sostenibili – Elementi concreti di prova per la ricostruzione alternativa – Necessità – Fattispecie: scarichi di autolavaggio – Inammissibilità del ricorso per cassazione – Manifesta infondatezza dei motivi – Dichiarazione delle cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. – Preclusione – Giurisprudenza – Art 616 cod. proc. pen..


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 24 Giugno 2016
Numero: 26423
Data di udienza: 11 Febbraio 2016
Presidente: Squassoni
Estensore: Aceto


Premassima

CODICE DELL’AMBIENTE – ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Scarichi senza autorizzazione – Autolavaggio – Natura di reato permanente – Art. 137, c.1, d. lgs n. 152/2006DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Regola dell'<<al di là di ogni ragionevole dubbio>> in sede di legittimità – Esistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza – Riferimento ad elementi sostenibili – Elementi concreti di prova per la ricostruzione alternativa – Necessità – Fattispecie: scarichi di autolavaggio – Inammissibilità del ricorso per cassazione – Manifesta infondatezza dei motivi – Dichiarazione delle cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. – Preclusione – Giurisprudenza – Art 616 cod. proc. pen..



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 24/06/2016 (ud. 11/02/2016) Sentenza n.26423


CODICE DELL’AMBIENTE – ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Scarichi senza autorizzazione – Autolavaggio – Natura di reato permanente – Art. 137, c.1, d. lgs n. 152/2006.
 
Il reato di scarichi senza autorizzazione è reato permanente, pertanto, la consumazione del reato si protrae fino al rilascio dell’autorizzazione o alla cessazione dello scarico. 
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – INQUINAMENTO IDRICO – Regola dell'<<al di là di ogni ragionevole dubbio>> in sede di legittimità – Esistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza – Riferimento ad elementi sostenibili – Elementi concreti di prova per la ricostruzione alternativa – Necessità – Fattispecie: scarichi di autolavaggio.
 
La regola dell'<<al di là di ogni ragionevole dubbio>>, secondo cui il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se è possibile escludere ipotesi alternative dotate di razionalità e plausibilità, impone all’imputato che, deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, intenda prospettare, in sede di legittimità, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, l’esistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza, di fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali. (Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014 – dep. 08/05/2014, C e altro, Rv. 260409). Nella specie, si sostiene l’assenza di scarichi (autolavaggio) perché nessuno dei due testi ha visto in diretta lo scarico, ma non si forniscono elementi concreti (solo prospettazioni teoriche soggettive) di prova per la ricostruzione alternativa. 
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Inammissibilità del ricorso per cassazione – Manifesta infondatezza dei motivi – Dichiarazione delle cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. – Preclusione – Giurisprudenza – Art 616 cod. proc. pen..
 
L’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso) (Cass.  Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 – dep. 21/12/2000, D. L.).
 

(Dichiara inammissibile il ricorso avverso sentenza n. 150/2010 TRIBUNALE di CASSINO, del 09/07/2014) Pres. SQUASSONI, Rel. ACETO, Ric. Nappi
 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 24/06/2016 (ud. 11/02/2016) Sentenza n.26423

SENTENZA

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 24/06/2016 (ud. 11/02/2016) Sentenza n.26423
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da NAPPI VINCENZO N. IL 07/02/1960;
avverso la sentenza n. 150/2010 TRIBUNALE di CASSINO, del 09/07/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11102/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO MATTEO SOCCI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Spinace Sante che ha concluso per “inammissibilità del ricorso”;
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Il Tribunale di Cassino, con sentenza del 9 luglio 2014, condannava Nappi Vincenzo alla pena di € 1.000,00 di ammenda con le generiche, relativamente al reato di cui all’art. 137, comma 1, del d. lgs n. 152 del 2006
 
2. Ricorre in Cassazione Nappi Vincenzo, tramite il difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma l, disp. att., cod. proc. pen. 
 
2. 1. Art. 606, comma 1, lettera E, del cod. proc. pen. per manifesta illogicità della motivazione.
 
Nessun teste ha visto il Nappi riversare acque reflue industriali da lavaggio degli autoveicoli nella rete fognaria o nel canale.
 
Il teste D’Orso, dipendente Arpa ha dichiarato di essersi riportato al sopralluogo dei carabinieri e di non aver trovato nessuna vettura al lavaggio.
 
In ogni caso al momento della sentenza i reati erano prescritti, per entrambi gli episodi, infatti per il sopralluogo del 7 aprile 2009 il dipendente Arpa non ha accertato alcunché, si è infatti riportato al precedente sopralluogo dei carabinieri.
 
Ha chiesto pertanto l’annullamento della sentenza impugnata e in subordine la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.
 
CONSIDERATOIN DIRITTO
 
3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi. 
 
Sulla responsabilità la sentenza impugnata con motivazione adeguata, non manifestamente illogica e non contraddittoria attribuisce gli scarichi dell’impianto di autolavaggio all’imputato, titolare della ditta, sulla base di due testimonianze (Florio, m.llo CC e D’Orso dipendente Arpa), e constatata l’assenza di autorizzazione. Nel ricorso si sostiene l’assenza di scarichi perché nessuno dei due testi ha visto in diretta lo scarico, ma non si forniscono elementi concreti (solo prospettazioni teoriche soggettive) di prova per la ricostruzione alternativa. 
 
La regola dell'<<al di là di ogni ragionevole dubbio>>, secondo cui il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se è possibile escludere ipotesi alternative dotate di razionalità e plausibilità, impone all’imputato che, deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, intenda prospettare, in sede di legittimità, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, l’esistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza, di fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali. (Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014 – dep. 08/05/2014, C e altro, Rv. 260409).
 
3. 1. Sull’eccepita prescrizione si rileva che il reato di scarichi senza autorizzazione è reato permanente, e il termine finale di prescrizione è quello del giorno 5 agosto 2014, considerate le sospensioni (120 giorni per due sospensioni). Infatti la consumazione del reato si protrae fino al rilascio dell’autorizzazione, o alla cessazione dello scarico (vedi Sez. 3, n. 1154 del 09/01/1995 – dep. 03/02/1995, P.M. in proc. Dazzo ed altri, Rv. 201485). Il termine, quindi, risulta successivo alla sentenza impugnata.
 
L’inammissibilità del riscorso esclude la valutazione della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
 
L’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 – dep. 21/12/2000, D. L. Rv. 217266).
 
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 1.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
 
Così deciso l’ 11/02/2016
 
 

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