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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento del suolo, Rifiuti Numero: 25437 | Data di udienza: 14 Ottobre 2015

RIFIUTI – INQUINAMENTO DEL SUOLO – Imballaggi spostati dal vento – Corretto stoccaggio – Caso fortuito è fattore che esclude l’elemento psicologico del reato – Getto pericoloso di cose – Art. 674 cod. pen. – Nesso di causalità materiale tra la condotta e l’evento – Valutazione dei fattori prevedibili e imprevedibili – Individuazione del responsabile – Socio accomandatario – Art. 2318 cod. civ..


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 20 Giugno 2016
Numero: 25437
Data di udienza: 14 Ottobre 2015
Presidente: Squassoni
Estensore: Gentili


Premassima

RIFIUTI – INQUINAMENTO DEL SUOLO – Imballaggi spostati dal vento – Corretto stoccaggio – Caso fortuito è fattore che esclude l’elemento psicologico del reato – Getto pericoloso di cose – Art. 674 cod. pen. – Nesso di causalità materiale tra la condotta e l’evento – Valutazione dei fattori prevedibili e imprevedibili – Individuazione del responsabile – Socio accomandatario – Art. 2318 cod. civ..



Massima

 

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 20/06/2016 (ud. 14/10/2015) Sentenza n.25437


RIFIUTI – INQUINAMENTO DEL SUOLO – Imballaggi spostati dal vento – Corretto stoccaggio – Caso fortuito è fattore che esclude l’elemento psicologico del reato – Getto pericoloso di cose – Art. 674 cod. pen. – Nesso di causalità materiale tra la condotta e l’evento – Valutazione dei fattori prevedibili e imprevedibili – Individuazione del responsabile – Socio accomandatario – Art. 2318 cod. civ..
 
Il caso fortuito è fattore che esclude l’elemento psicologico del reato, consistendo in un fatto assolutamente improvviso, imprevedibile e non evitabile da parte del soggetto agente pur avendo egli fatto uso di ogni diligenza (Corte di cassazione penale, Sez. IV 1/02/2008, n. 5096). E’ stato, in particolare, affermato che il caso fortuito interviene allorché, pur sussistendo il nesso di causalità materiale tra la condotta e l’evento, faccia, tuttavia, difetto la colpa in quanto l’agente non ha causato l’evento per sua negligenza o imprudenza; questo, quindi, non è, in alcun modo, riconducibile all’attività psichica del soggetto; ne consegue che, qualora una pur minima colpa possa essere attribuita all’agente, in relazione all’evento dannoso realizzatosi, automaticamente viene meno l’applicabilità della disposizione di cui all’art. 45 cod. pen.. Laddove il caso fortuito sia riconducibile all’intervento di eventi naturali, quali sono i fattori lato sensu meteorologici, è da ritenersi in linea di principio la irrilevanza di questi ultimi al fine di escludere la sussistenza dell’elemento soggettivo in capo all’ agente posto che la inclemenza atmosferica è da considerare fattore sempre prevedibile ove questo non sia caratterizzato dalla assoluta eccezionalità. Ciò in particolare è stato ritenuto anche per la incidenza del vento, che non può essere ritenuto fattore tale da costituire caso fortuito secondo la previsione di cui all’art. 45 cod. pen., ove la intensità con cui esso si è manifestato non sia tale da rendere il fenomeno eccezionale ed assolutamente imprevedibile (Corte di cassazione, Sezione Il penale, 15 gennaio 2014, n. 1500). Fattispecie: Gestione di imballaggi (scatole di cartone) accatastati all’interno di “carrelloni” in una piazzola antistante all’esercizio commerciale che per effetto del vento andavano a cadere nel sottostante terreno.
 
 
(dich. inamm. il ricorso avverso la sentenza 1232/2013 del TRIBUNALE DI BENEVENTO del 13/12/2013) Pres. SQUASSONI, Rel. GENTILI, Ric. Iarrusso
 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 20/06/2016 (ud. 14/10/2015) Sentenza n.25437

SENTENZA

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 20/06/2016 (ud. 14/10/2015) Sentenza n.25437
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da IARRUSSO Francesco, nato a Circello (Bn) il 7 ottobre 1962;
avverso la sentenza 1232/2013 del Tribunale di Benevento del 13 dicembre 2013;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Francesco SALZANO il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 

RITENUTO IN FATTO
 
Il Tribunale di Benevento, con sentenza del 13 dicembre 2013, ha condannato Iarrusso Francesco, avendolo ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 674 cod. pen., alla pena di euro 100,00 di ammenda; secondo il Tribunale sarebbe risultato che lo Iarrusso, in quanto amministratore della Società RIMA Sas che ha in gestione un esercizio commerciale in Comune di Pontelandolfo avrebbe, nella predetta qualità, accatastato all’interno di “carrelloni” in una piazzola antistante il detto esercizio commerciale delle scatole di cartone che, per effetto del vento andavano a cadere nel sottostante terreno di proprietà di tale Perugini Giovanna.
 
Il Tribunale ha rilevato, all’esito della istruttoria dibattimentale, che effettivamente all’esterno del ricordato negozio vi erano questi cartoni e che di simili se ne trovavano sparsi all’interno nel sottostante terreno della parte offesa; ha rilevato, altresì, che quest’ultima aveva dichiarato di aver più volte invitato i proprietari del supermercato a prendere provvedimenti onde ovviare a tale situazione, senza che nulla fosse stato fatto, non ostante le assicurazioni da costoro date; ha, pertanto, ritenuto che lo Iarrusso, secondo un ordinario criterio di diligenza si sarebbe dovuto adoperare per evitare l’imbrattamento del terreno della Perugini e lo ha, conseguentemente, condannato alla indicata pena di giustizia.
 
Ha proposto ricorso per cassazione lo Iarrusso, deducendo, in primo luogo che, pur facendo parte della compagine della società RIMA, non svolgendo alcun compito operativo in essa, non poteva rispondere del reato a lui ascritto; d’altra parte la stessa parte offesa ha dichiarato di essersi lamentata di quanto occorso con Iarrusso Angelo, altro socio della predetta società, il quale è stato, invece, mandato assolto per non aver commesso il fatto, e non con il ricorrente.
 
Peraltro, essendo i cartoni, poi volati nel terreno della Perugini, stati accatastati all’interno di “carrelloni”, nessun addebito di negligenza era ascrivibile a chicchessia.
 
Ad avviso del ricorrente il Tribunale non aveva fatto corretta applicazione dell’art. 45 cod. pen., in materia di caso fortuito, essendo l’eventuale spandimento dei cartoni ascrivibile esclusivamente all’improvvisa ed imprevedibile azione del vento, tale da interrompere il legame soggettivo fra la volontà del prevenuto e l’evento verificatosi.
 
Infine il rimettente ha contestato il fatto che nel capo di imputazione la condotta gli sia stata attribuita fino al 26 novembre 2010, laddove le emergenze processuali non richiamano mai tale data, essendo il sopralluogo dei CC, unico atto di indagine, stato effettuato in data 26 marzo 2010; la discrasia è ritenuta dal ricorrente non irrilevante in quanto, per un verso, la espressione utilizzata nel capo di imputazione potrebbe fare pensare alla contestazione di un reato continuato, con il relativo aumento di pena, quando non vi è alcun elemento che faccia pensare ad una pluralità di condotte, e per altro verso i termini della contestazione come contenuti nel capo di imputazione hanno fatto slittare il periodo di prescrizione del reato contestato di 8 mesi.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
Il ricorso proposto nell’interesse di Iarrusso Francesco è inammissibile. 
 
Relativamente al primo motivo di impugnazione e sufficiente osservare, onde dimostrarne la manifesta infondatezza che la sentenza impugnata ascrive allo Iarrusso la responsabilità del reato a lui contestato sulla base della sua qualifica di amministratore della società RIMA Sas di Iarrusso & C. che, all’epoca dei fatti, gestiva l’esercizio commerciale da cui promanavano gli oggetti che, per effetto del vento, si erano depositati nel confinante terreno della persona offesa.
 
Tale qualifica soggettiva dell’imputato, che, presupponendo il potere gestorio della impresa condotta dalla RIMA, impone all’amministratore il dovere di verificare, fra l’altro, il corretto stoccaggio, in attesa del loro trasferimento altrove, nel piazzale antistante la sede dell’esercizio commerciale in questione dei rifiuti da questo prodotti, deriva automaticamente dalla carica ricoperta dallo Iarrusso nella compagine sociale di socio accomandatario, come tale, secondo la previsione di cui all’art. 2318 cod. civ., investito dei poteri di gestione sociale.
 
Con riferimento al secondo motivo di impugnazione, col quale la difesa del ricorrente ha dedotto la erronea o falsa applicazione dell’art. 45 cod. pen., in materia di caso fortuito, ne ritiene la Corte la inammissibilità stante la assoluta genericità.
 
Al riguardo va ricordato che, secondo gli insegnamenti di questo giudice della legittimità, il caso fortuito è fattore che esclude l’elemento psicologico del reato, consistendo in un fatto assolutamente improvviso, imprevedibile e non evitabile da parte del soggetto agente pur avendo egli fatto uso di ogni diligenza (ex multis: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 1 febbraio 2008, n. 5096).
 
E’ stato, in particolare, affermato che il caso fortuito interviene allorché, pur sussistendo il nesso di causalità materiale tra la condotta e l’evento, faccia, tuttavia, difetto la colpa in quanto l’agente non ha causato l’evento per sua negligenza o imprudenza; questo, quindi, non è, in alcun modo, riconducibile all’attività psichica del soggetto; ne consegue che, qualora una pur minima colpa possa essere attribuita all’agente, in relazione all’evento dannoso realizzatosi, automaticamente viene meno l’applicabilità della disposizione di cui all’art. 45 cod. pen. (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 1 settembre 1986, n. 8879).
 
Ciò posto va, altresì, ricordato che, laddove il caso fortuito sia riconducibile all’intervento di eventi naturali, quali sono i fattori lato sensu meteorologici, è da ritenersi in linea di principio la irrilevanza di questi ultimi al fine di escludere la sussistenza dell’elemento soggettivo in capo all’ agente posto che la inclemenza atmosferica è da considerare fattore sempre prevedibile ove questo non sia caratterizzato dalla assoluta eccezionalità (Corte di cassazione, Sezione III penale, 15 novembre 1984, n. 10041).
 
Ciò in particolare è stato ritenuto anche per la incidenza del vento, che non può essere ritenuto fattore tale da costituire caso fortuito secondo la previsione di cui all’art. 45 cod. pen., ove la intensità con cui esso si è manifestato non sia tale da rendere il fenomeno eccezionale ed assolutamente imprevedibile (Corte di cassazione, Sezione Il penale, 15 gennaio 2014, n. 1500).
 
Nel caso in esame il ricorrente si è limitato ad allegare, quale fattore costituente caso fortuito, la esistenza stessa del vento senza affatto specificarne le caratteristiche di assoluta eccezionalità, uniche caratteristiche che avrebbero potuto far assurgere l’evento – di per sé rientrante nel novero dei fattori prevedibili la cui possibile incidenza negativa nel verificarsi dell’evento deve essere rappresentata e valutata dall’agente onde predisporre contro di essa gli opportuni rimedi preventivi – al rango di caso fortuito tale da escludere la penale responsabilità dell’agente.
 
La mancanza di qualsivoglia allegazione in tale senso rende il motivo di impugnazione inammissibile in quanto generico e privo della necessaria specificità.
 
Quanto all’ultimo profilo di censura, relativo ad una presunta erroneità della indicazione del tempus commissi delicti riportato nel capo di imputazione, trattasi evidentemente di un elemento del tutto irrilevante ai fini del decidere, verosimilmente da attribuirsi ad un mero errore materiale.
 
Infatti, per un verso, l’asserito scarto temporale fra la data indicata nel capo di imputazione, 26 novembre 2010, e quella in cui è stata eseguito il sopralluogo che ha condotto all’accertamento del fatto contestato al prevenuto, 26 marzo 2010, non è fattore che ha inciso sulla tesi difensiva svolta dal ricorrente, non comportando, pertanto, alcuna menomazione all’esercizio da parte del medesimo del diritto di difesa, ma, più specificamente, nessuna incidenza ha avuto in ordine ai puntuali profili di doglianza dedotti dal ricorrente nel suo ricorso di fronte a questa Corte.
 
Infatti, non emerge affatto che il giudice abbia ritenuto che il reato si sia ripetutamente realizzato nell’intervallo fra il 23 marzo 2010 ed il 26 novembre dello stesso anno, addebitando, pertanto, erroneamente allo Iarrusso una pluralità di condotte affasciate dal vincolo della continuazione; invero, nella motivazione della sentenza impugnata, in particolare nella parte in cui è indicato il criterio di determinazione della pena, non vi è alcun indice che possa fare ritenere che in siffatta operazione il Tribunale di Benevento abbia applicato un aumento di pena ai sensi dell’art. 81, cpv, cod. pen., avendo ritenuto che la contestazione potesse prevedere una cosiddetta continuazione interna.
 
Sotto questo primo profilo, pertanto, la doglianza è inammissibile, in quanto la stessa non trova alcun aggancio nella motivazione della sentenza impugnata.
 
Anche l’ulteriore profilo, concernente un preteso slittamento in avanti del termine prescrizionale, è puramente teorico, posto che, anche a considerare il fatto commesso in data 26 marzo 2010, lo stesso era, al momento in cui è stata pronunziata la sentenza ora impugnata, cioè il 13 dicembre 2013, decisamente distante dalla data di maturazione del termine prescrizionale che, anche a volere considerare il solo termine breve, sarebbe scaduto non prima del 26 marzo 2014.
 
Nessun rilievo ha, infine, data la inammissibilità del ricorso, la circostanza che il predetto termine sia scaduto successivamente alla pronunzia della sentenza impugnata (in tal senso per tutte: Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 11 settembre 2001, n. 33542).
 
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, visto l’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
 
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2015
 
 
 
 
 
 
 
 

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