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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 36414 | Data di udienza: 14 Luglio 2016

DIRITTO URBANISTICO – Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche – Individuazione dei soggetti responsabili – Artt. 93 e 95, d.P.R.  n. 380/2001


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 2 Settembre 2016
Numero: 36414
Data di udienza: 14 Luglio 2016
Presidente: Fiale
Estensore: Mengoni


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche – Individuazione dei soggetti responsabili – Artt. 93 e 95, d.P.R.  n. 380/2001



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 02/09/2016 (ud. 14/07/2016) Sentenza n.36414
 


DIRITTO URBANISTICO – Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche – Individuazione dei soggetti responsabili Artt. 93 e 95, d.P.R.  n. 380/2001. 
 
La contravvenzione di cui all’art. 93, d.P.R. n. 380 del 2001, pur non dando luogo ad un reato proprio del proprietario, è comunque a soggettività ristretta, in quanto può essere commessa soltanto dal committente, dal titolare del permesso di costruire ed in genere da chi abbia la disponibilità dell’immobile o dell’area su cui esso sorge (per tutte, Sez. 3, n. 7098 del 17/11/2009, Mogavero).
 

(Annulla con rinvio sentenza del 2/2/2015 del TRIBUNALE DI BENEVENTO) Pres. FIALE, Rel. MENGONI, Ric. Graziano ed altro

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 02/09/2016 (ud. 14/07/2016) Sentenza n.36414

SENTENZA

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 02/09/2016 (ud. 14/07/2016) Sentenza n.36414


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
– sul ricorso proposto da:
Graziano Rocco Michele, nato a Milano il 26/2/1979
Graziano Cosimo, nato a Cagnano Varano (Fg) il 19/8/1956
– avverso la sentenza del 2/2/2015 del Tribunale di Benevento;
– visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
– sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
– udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza del 2/2/2015, il Tribunale di Benevento dichiarava Rocco Michele Graziano e Cosimo Graziano colpevoli della contravvenzione di cui agli artt. 110 cod. pen., 93-95, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e li proscioglieva dal reato di cui all’art. 44, comma 1, lett. b), stesso decreto, per essere estinto per intervenuto rilascio del permesso di costruire in sanatoria; agli stessi era contestato di aver eseguito interventi edilizi abusivi (poi sanati) in zona sismica, omettendo il previo deposito degli atti progettuali presso l’Ufficio del Genio civile e senza l’autorizzazione dell’ufficio competente.
 
2. Propongono congiunto ricorso per cassazione i Graziano, a mezzo del proprio difensore, deducendo – con duplice motivo – il vizio motivazionale e l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale. Con riguardo alla residua fattispecie, il Tribunale avrebbe affermato la responsabilità dei ricorrenti senza alcuna effettiva motivazione, ma soltanto con un sintetico richiamo al capo di imputazione; in particolare, non sarebbe stato specificato quale dei due, in concreto, avesse provveduto all’esecuzione delle opere e chi avrebbe dovuto procedere alla comunicazione in oggetto. Con la precisazione che, stante la lettera dell’art. 93 in esame, tale onere graverebbe soltanto su chi esegue i lavori.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
3. I ricorsi risultano fondati.
 
L’art. 93, d.P.R. n. 380 del 2001 stabilisce che “nelle zone sismiche di cui all’articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell’appaltatore”.
 
Come affermato più volte da questa Corte, tale contravvenzione, pur non dando luogo ad un reato proprio del proprietario, è comunque a soggettività ristretta, in quanto può essere commessa soltanto dal committente, dal titolare del permesso di costruire ed in genere da chi abbia la disponibilità dell’immobile o dell’area su cui esso sorge (per tutte, Sez. 3, n. 7098 del 17/11/2009, Mogavero, Rv. 246018).
 
Orbene, ciò premesso, osserva il Collegio che – proprio a questo riguardo, di rilievo decisivo – la sentenza impugnata risulta motivata in termini vaghi ed incerti, tali quindi da imporne l’annullamento. Innanzitutto, alla pag. 1 si afferma che «risulta assolutamente pacifico che i lavori indicati in epigrafe siano stati eseguiti abusivamente dall’odierno imputato, il quale ha ottenuto il rilascio di un provvedimento di concessione in sanatoria»; locuzione invero confusa, atteso che non chiarisce a quale dei due imputati si riferisca, oltre a non riportare neppure un estremo del titolo abilitativo citato né alcun riferimento al suo contenuto. Di seguito, alla pag. 2, lo stesso provvedimento sostiene – quanto alla contravvenzione in esame – che «gli imputati nelle rispettive qualità indicate nel capo di imputazione non hanno effettuato il preventivo deposito degli atti ( … ) presso gli uffici del Genio Civile»; il riferimento, pertanto, coinvolge qui entrambi i Graziano, a differenza di poche righe sopra, sebbene il generico richiamo alle “qualità” di cui all’imputazione (Rocco Michele Graziano quale socio accomandatario della “Milano Servizi s.a.s.”, proprietaria dell’immobile, e Cosimo Graziano quale committente delle opere) non consenta poi di comprendere se gli stessi – od uno solo dei due – rientrino in quella soggettività ristretta sopra citata quale necessario riferimento della fattispecie.
 
Si conclude, pertanto, per l’annullamento della sentenza con rinvio.
 
P.Q.M.
 
Annulla con rinvio la sentenza impugnata al Tribunale di Benevento. 
 
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2016
 

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