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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 34616 | Data di udienza: 24 Giugno 2016

* DIRITTO URBANISTICO – Zona sismica – Reati di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti e di inizio dei lavori – Responsabilità  Progettista e direttore dei lavori – Natura di reati permanenti – Cessazione della permanenza – Artt. 93, 94 e 95 D.P.R. n. 380/2001 – Legislazione antisismica – PROCEDURA PENALE – Ricorso di legittimità – Declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza dei motivi – Possibilità di dichiarare le cause di non punibilità – Esclusione – Art. 129 c.p.p..


Provvedimento: Ordinanza
Sezione: 7^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 5 Agosto 2016
Numero: 34616
Data di udienza: 24 Giugno 2016
Presidente: GRILLO
Estensore: MOCCI


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – Zona sismica – Reati di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti e di inizio dei lavori – Responsabilità  Progettista e direttore dei lavori – Natura di reati permanenti – Cessazione della permanenza – Artt. 93, 94 e 95 D.P.R. n. 380/2001 – Legislazione antisismica – PROCEDURA PENALE – Ricorso di legittimità – Declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza dei motivi – Possibilità di dichiarare le cause di non punibilità – Esclusione – Art. 129 c.p.p..



Massima

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 7^ 05/08/2016 (ud. 24/06/2016) Ordinanza n.34616
 

 
DIRITTO URBANISTICO – Zona sismica – Reati di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti e di inizio dei lavori – Responsabilità  Progettista e direttore dei lavori – Natura di reati permanenti – Cessazione della permanenza – Artt. 93, 94 e 95 D.P.R. n. 380/2001Legislazione antisismica. 
 
In tema di legislazione antisismica, i reati di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti e di inizio dei lavori senza preventiva autorizzazione scritta dell’ufficio competente hanno natura di reati permanenti, la cui consumazione si protrae sino a quando il responsabile non presenta la relativa denuncia con l’allegato progetto ovvero sino alla data della sentenza di condanna in primo grado (Sez. 3, n. 2209 del 03/06/2015 (dep. 20/01/2016); Sez. 3, n. 1145 del 08/10/2015 (dep. 14/01/2016)).
 
 
PROCEDURA PENALE – Ricorso di legittimità – Declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza dei motivi – Possibilità di dichiarare le cause di non punibilità – Esclusione – Art. 129 c.p.p..
 
La declaratoria di inammissibilità del ricorso, per manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto d’impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all’art. 129 c.p.p., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità.
 
 
(Dichiara inammissibile il ricorso avverso sentenza n. 132/2007 TRIB.SEZ.DIST. di TAORMINA, del 20/04/2011) Pres. GRILLO, Rel. MOCCI, Ric. Gullotta

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 7^ 05/08/2016 (ud. 24/06/2016) Ordinanza n.34616

SENTENZA

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 7^ 05/08/2016 (ud. 24/06/2016) Ordinanza n.34616

 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SETTIMA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso proposto da GULLOTTA ANTONINO N. IL 02/11/1971;
avverso la sentenza n. 132/2007 TRIB.SEZ.DIST. di TAORMINA, del 20/04/2011 dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI; 

RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza del 20 aprile 2011, il Tribunale di Messina, sez. distaccata di Taormina, condannava Antonino Gullotta alla pena di € 200 di ammenda, per il reato di cui agli artt. 93, 94 e 95 D.P.R. n. 380/2001.
 
2. Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto appello, ma la Corte territoriale, ai sensi dell’art. 593 comma 3° c.p.p., ha convertito il gravame in ricorso per cassazione, trasmettendo gli atti a questa Corte.
 
3. Con la sua impugnazione, l’imputato ha affermato che dall’istruttoria non sarebbe in alcun modo emersa la sua responsabilità, giacché egli non avrebbe mai rivestito la qualità di direttore dei lavori, né avrebbe mai formalizzato o sottoscritto alcun documento destinato all’Ente accertatore: il certificato di idoneità sismica non avrebbe determinato ipso facto il conferimento e l’assunzione dell’incarico di direttore dei lavori. Non vi sarebbe stata inoltre la prova della colpevolezza del Gullotta: lo stato dei fatti, al 23 dicembre 2005, escluderebbe con certezza la responsabilità penale. In ogni caso, essendo l’accertamento intervenuto il 23 dicembre 2005, ed essendo il termine prescrizionale previsto per la contravvenzione pari a quattro anni e sei mesi (secondo la legge allora vigente), il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
3. – Il ricorso è inammissibile, per la sua manifesta infondatezza.
 
Il motivo principale si risolve nella richiesta di una rivalutazione, sul piano squisitamente probatorio, della posizione del Gullotta, che il Tribunale ha ritenuto progettista e direttore dei lavori, con un accertamento in fatto intrinsecamente plausibile e coerente, come tale insindacabile in questa sede.
 
D’altronde, in tema di legislazione antisismica, i reati di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti e di inizio dei lavori senza preventiva autorizzazione scritta dell’ufficio competente hanno natura di reati permanenti, la cui consumazione si protrae sino a quando il responsabile non presenta la relativa denuncia con l’allegato progetto ovvero sino alla data della sentenza di condanna in primo grado (Sez. 3, n. 2209 del 03/06/2015 (dep. 20/01/2016) Rv. 266224; Sez. 3, n. 1145 del 08/10/2015 (dep. 14/01/2016) Rv. 266015].
 
Quanto al rilievo della prescrizione, i relativi termini non erano decorsi al momento della pronunzia del Tribunale. Invero, considerato il termine a quo il sequestro del 23 gennaio 2006, nonché le sospensioni (dal 5 luglio 2007 al 28 febbraio 2008 per adesione del difensore all’astensione dalle udienze, proclamata dagli organi rappresentativi degli Avvocati; dal 16 dicembre 2008 al 18 giugno 2010, ex art. 2 ter L. n. 125/08) pari ad anni due, mesi uno e giorni 25, la prescrizione è maturata il 18 marzo 2012, ossia dopo la pronunzia della sentenza impugnata.
 
A tale proposito, giova sottolineare che la declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto d’impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all’art. 129 c.p.p., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità [Sez. U, Sentenza n. 32 del 22/11/2000 Cc. (dep. 21/\2/2000) Rv. 217266 e, da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 28848 dell’8/05/2013 Ud. (dep. 08/07/2013) Rv. 256463].
 
In applicazione dell’art. 616 c.p.p., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – in mancanza di elementi che possano far ritenere incolpevole la causa di inammissibilità del ricorso (cfr. Corte Cost., sent. n. 186 del 2000) – al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si stima equo fissare in € 2.000,00.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di€ 2.000 a favore della Cassa delle Ammende.
 
Così deciso il 24/06/2016
 

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