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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 1168 | Data di udienza: 7 Luglio 2016

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Art. 30 d.P.R. n. 380/2001 – Lottizzazione abusiva – Fenomeno unitario trascendente la consistenza delle singole opere – Complessiva trasformazione edilizia.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Puglia
Città: Bari
Data di pubblicazione: 3 Ottobre 2016
Numero: 1168
Data di udienza: 7 Luglio 2016
Presidente: Gaudieri
Estensore: Colagrande


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Art. 30 d.P.R. n. 380/2001 – Lottizzazione abusiva – Fenomeno unitario trascendente la consistenza delle singole opere – Complessiva trasformazione edilizia.



Massima

 

TAR PUGLIA, Bari, Sez. 3^ – 3 ottobre 2016, n. 1168


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Art. 30 d.P.R. n. 380/2001 – Lottizzazione abusiva – Fenomeno unitario trascendente la consistenza delle singole opere – Complessiva trasformazione edilizia.

Ai sensi dell’art. 30 del d.P.R. n. 380 del 2001, può integrare un’ipotesi di lottizzazione abusiva qualsiasi tipo di opera in concreto idonea a stravolgere l’assetto del territorio preesistente ed a realizzare un nuovo insediamento abitativo e, pertanto, a determinare sia un concreto ostacolo alla futura attività di programmazione del territorio, sia un nuovo e non previsto carico urbanistico, sicché anche la sola realizzazione di una strada, comportando un mutamento del precedente assetto del territorio, costituisce opera di trasformazione urbanistica che necessita di un titolo abilitativo, tanto più qualora essa sia destinata a permettere il transito da e verso singoli lotti (Consiglio Stato sez. IV 8 maggio 2003 n. 2445; Consiglio Stato, sez. IV, 1 giugno 2010, n. 3475; Consiglio Stato, sez. IV, 24 dicembre 2008, n. 6560). La lottizzazione abusiva è dunque un fenomeno unitario che trascende la consistenza delle singole opere di cui si compone e talora ne prescinde, come nel caso del mutamento di destinazione d’uso di complessi edilizi regolarmente assentiti, e assume rilevanza giuridica per l’impatto che determina sul territorio interferendo con l’attività di pianificazione, conservazione dei valori paesistici e ambientali, dotazione e dimensionamento degli standard. Ne consegue che la verifica circa la conformità della trasformazione realizzata e la sua rispondenza o meno alle previsioni delle norme urbanistiche vigenti deve essere effettuata con riferimento non già alle singole opere in cui si è compendiata la lottizzazione, eventualmente anche regolarmente assentite (giacché tale difformità è specificamente sanzionata dagli artt. 31 e ss. D.P.R. n. 380/2001), bensì alla complessiva trasformazione edilizia che di quelle opere costituisce il frutto, sicché essa conformità ben può mancare anche nei casi in cui per le singole opere facenti parte della lottizzazione sia stato rilasciato il permesso di costruire (Consiglio di Stato (IV, 3381/2012).

Pres. Gaudieri, Est. Colagrande – G.F. e altri (avv. Bagnoli) c. Comune di Bari (avv. Farnelli)


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Bari, Sez. 3^ - 3 ottobre 2016, n. 1168

SENTENZA

 

TAR PUGLIA, Bari, Sez. 3^ – 3 ottobre 2016, n. 1168

Pubblicato il 03/10/2016

N. 01168/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01386/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1386 del 2015, proposto da:
Giuseppe Furio, Pietro Antonio Grandolfo, Elena Agrippo, Leonardo Pignataro, Nicola D’Avero, Nicola Cinquepalmi, rappresentati e difesi dall’avvocato Alberto Bagnoli C.F. BGNLRT51E25A662Y, con domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, via Dante, n. 25;

contro

Comune di Bari, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Augusto Farnelli C.F. FRNGST70B26A662R, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, negli uffici dell’Avvocatura Comunale via P. Amedeo n. 26;

per l’annullamento

– dell’ordinanza dirigenziale del 5.8.2015 n. 2015/00904 – 2015/130/00318, ad oggetto: “Accertamento della lottizzazione abusiva – ordine di sospensione della lottizzazione-ingiunzione a demolire interventi abusivi già realizzati -artt. 27-30-31-44 D.P.R. n.380/01 e s.m.i. – procedimento amministrativo n.118/14 a carico di Sardone Francesco + altri” nella parte di interesse dei ricorrenti, nonché,

– di tutti gli atti presupposti e connessi, ancorché non conosciuti, compresa la comunicazione di avviso del procedimento del 21.07.2014.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 luglio 2016 la dott.ssa Maria Colagrande;

Uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. I ricorrenti sono proprietari di distinti immobili situati in Bari – località Torre a mare, contrada Scamuso.

2. Con l’ordinanza impugnata, inviata anche ad altri proprietari di suoli edificati nella stessa località, il Comune, sulla base di accertamenti risalenti all’aprile 1994, ha irrogato a ciascuno di essi sanzioni pecuniarie e ingiunto di demolire i manufatti che sarebbero il risultato di una lottizzazione abusiva.

3. Il provvedimento e gli atti ad esso connessi sono gravati con tre distinti motivi.

I) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 30 comma 1, 7, 8 d.P.R. 380/2001 – eccesso di potere sotto vari profili.

L’ordinanza impugnata nella parte in cui reprime una lottizzazione materiale accertata “in base ad elementi ritenuti indici sintomatici rilevatori di una lottizzazione abusiva”, non sarebbe supportata da alcun concreto riscontro in merito al presunto unico disegno lottizzatorio; in realtà si tratterebbe di opere indipendenti fra loro realizzate in epoche diverse, come evincibile dalle ordinanze risalenti al 1994, richiamate nell’atto impugnato, che riguardavano i singoli abusi e non disponevano la “sospensione dei lavori edilizi in quanto realizzati su suolo abusivamente lottizzato”, come erroneamente si afferma nell’atto impugnato, ma ordinavano “di sospendere ogni attività edilizia nonché la costruzione di un viale comune per il transito veicolare e pedonale”; ci sarebbe poi incertezza assoluta sulle aree interessate dagli abusi, identificate con i numeri delle particelle e successivi frazionamenti non altrimenti specificati; inoltre l’immobile della ricorrente Elena Agrippo sarebbe stato erroneamente inserito nella lottizzazione abusiva, benché abbia accesso da una via pubblica e non già dal viale comune, ingiustificatamente ritenuto significativo della lottizzazione abusiva, solo perché costituirebbe l’unica strada di accesso agli immobili oggetto di accertamento; infine l’ordine di demolizione impugnato sarebbe una non consentita reiterazione di quello contenuto in distinte ordinanze di riduzione in pristino adottate oltre venti anni prima.

II) Violazione di legge – eccesso di potere – violazione dell’affidamento del privato.

Il Comune avrebbe omesso di indicare le ragioni di interesse pubblico che, a prescindere dalla necessità di ristabilire la legalità violata, avrebbero imposto l’adozione del provvedimento emanato a distanza di circa 30 anni dalla esecuzione delle opere edili in questione (1986) e oltre 20 anni dopo il verbale di accertamento del 1994, senza dare alcun rilievo all’affidamento dei proprietari.

III) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 47 lett. a) l.r. n. 56/1980.

La sanzione pecuniaria irrogata non risulta menzionata nella comunicazione di avvio del procedimento del luglio 2014, né sarebbe cumulabile con le misure ripristinatorie, non potendosi irrogare sanzioni pecuniarie per opere già sanzionate con la demolizione, per giunta addebitandole a ciascuno dei soggetti ritenuti responsabili dell’abuso, anziché una tantum, unico essendo l’abuso contestato.

4.- Resiste in giudizio il Comune di Bari.

5.- All’udienza pubblica del 7.7.2016, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata riservata in decisione.


DIRITTO

1.- E’ controversa nel presente giudizio la legittimità dell’ordine di interruzione delle opere in corso, il divieto di disporne per atto fra vivi e riduzione in pristino, impartito ai ricorrenti e a numerosi altri proprietari di immobili siti in Bari-Torre a Mare alla contrada Scamuso, ove il Comune di Bari ha accertato la realizzazione di una lottizzazione materiale abusiva, sulla scorta di precedenti verbali di accertamento di distinte violazioni urbanistico – edilizie, constatate sui singoli lotti, posti a fondamento di altrettante ordinanze sindacali e prefettizie di riduzione in pristino (provvedimenti adottati nel torno di tempo dal 1986 al 1990) e di sospensione dei lavori nel frattempo proseguiti (provvedimenti del 1994).

1.1. I ricorrenti escludono che le opere loro appartenenti abbiano concorso a realizzare una lottizzazione abusiva, su un’area originariamente non urbanizzata, individuata nel provvedimento impugnato – in particolare, la ricorrente Agrippo contesta in radice che il suo immobile vi sia compreso – ed aggiungono che il lungo tempo trascorso dall’accertamento, risalente ad oltre venti anni prima dell’adozione del provvedimento impugnato, impedirebbe l’esercizio del potere repressivo in assenza di un prevalente interesse pubblico che neppure sarebbe espresso nella motivazione.

2.- Così delineate le circostanze di fatto oggetto di controversia, occorre premettere, in merito alla contestata qualifica di lottizzazione abusiva attribuita all’insediamento edilizio realizzato sui terreni identificati nel provvedimento gravato, che secondo l’art. 30 del d.P.R. n. 380 del 2001, la lottizzazione abusiva materiale – a tale fattispecie i ricorrenti riconducono l’abuso loro contestato – implica la realizzazione di opere che comportano la trasformazione urbanistica e edilizia dei terreni, sia in violazione delle prescrizioni di legge o degli strumenti urbanistici, sia in assenza della prescritta autorizzazione.

2.1.- La formulazione dell’art. 30 del d.P.R. n. 380 del 2001 consente di affermare che può integrare un’ipotesi di lottizzazione abusiva qualsiasi tipo di opera in concreto idonea a stravolgere l’assetto del territorio preesistente ed a realizzare un nuovo insediamento abitativo e, pertanto, a determinare sia un concreto ostacolo alla futura attività di programmazione del territorio (che viene posta di fronte al fatto compiuto), sia un nuovo e non previsto carico urbanistico.

2.2.- E’ stato infatti ritenuto che qualunque intervento o costruzione non autorizzati, pur se realizzati in tempi diversi, che siano idonei a stravolgere l’assetto del territorio, rendendone impraticabile la programmazione, integra gli estremi della lottizzazione abusiva, sicché anche la sola realizzazione di una strada, comportando un mutamento del precedente assetto del territorio, costituisce opera di trasformazione urbanistica che necessita di un titolo abilitativo, tanto più qualora essa sia destinata a permettere il transito da e verso singoli lotti (Consiglio Stato sez. IV 8 maggio 2003 n. 2445; Consiglio Stato, sez. IV, 1 giugno 2010, n. 3475; Consiglio Stato, sez. IV, 24 dicembre 2008, n. 6560).

2.3.- La lottizzazione abusiva è dunque un fenomeno unitario che trascende la consistenza delle singole opere di cui si compone e talora ne prescinde, come nel caso del mutamento di destinazione d’uso di complessi edilizi regolarmente assentiti, e assume rilevanza giuridica per l’impatto che determina sul territorio interferendo con l’attività di pianificazione, conservazione dei valori paesistici e ambientali, dotazione e dimensionamento degli standard, di guisa che la diversa conformazione materiale che deriva dall’attività di lottizzazione, se non rimossa, da un lato impedisce la realizzazione del diverso progetto urbanistico stabilito dagli organi preposti al governo del territorio, dall’altro impone l’adeguamento delle infrastrutture esistenti o la realizzazione di nuove per far fronte al carico urbanistico derivante dalla lottizzazione.

“Ne consegue che la verifica circa la conformità della trasformazione realizzata e la sua rispondenza o meno alle previsioni delle norme urbanistiche vigenti deve essere effettuata con riferimento non già alle singole opere in cui si è compendiata la lottizzazione, eventualmente anche regolarmente assentite (giacché tale difformità è specificamente sanzionata dagli artt. 31 e ss. D.P.R. n. 380/2001), bensì alla complessiva trasformazione edilizia che di quelle opere costituisce il frutto, sicché essa conformità ben può mancare anche nei casi in cui per le singole opere facenti parte della lottizzazione sia stato rilasciato il permesso di costruire (Consiglio di Stato (IV, 3381/2012).

2.4.- Nel caso in decisione – fatta eccezione per l’immobile di proprietà Agrippo sul quale si dirà in seguito – è incontestato che gli immobili, ricondotti nel provvedimento gravato ad un’unica lottizzazione, sono stati realizzati su un’area soggetta a vincoli ambientali in assenza di titolo edilizio, si trovano su lotti contigui, in un’area compresa nei trecento metri dalla battigia, divisa da un viale che permette – ad ogni lotto situato su uno dei fronti laterali – l’accesso al mare e, dalla parte opposta, alla complanare parallela alla statale adriatica, come risulta dai rilievi cartografici e fotografici prodotti dal Comune (nota di deposito del 27.5.2016) che i ricorrenti contestano solo genericamente.

2.5.- Essi si limitano infatti ad affermare che detti rilevi sarebbero affetti da errori materiali e evidenti discordanze, ma si astengono dal produrre la diversa documentazione dalla quale avrebbero tratto tali conclusioni.

2.6.- La documentazione prodotta dal Comune costituisce pertanto elemento utile ai fini del decidere nella parte in cui documenta uno stato dei luoghi circostanziato e corredato da puntuali riferimenti catastali, planimetrici e dai nominativi dei titolari di ciascun lotto ivi riportato e consente di escludere che abbia fondamento la contestazione sulla identificazione delle particelle interessate dalle costruzioni abusive e dall’unitario risultato, che, secondo i ricorrenti, sarebbe incerta o inesatta.

2.7.- Occorre premettere in merito che non è essenziale ai fini della identificazione degli immobili da demolire la precisa indicazione della particelle con le quali essi sono censiti in Catasto.

2.8.- Ritiene il Collegio infatti che i riferimenti catastali siano solo una delle possibili modalità di determinazione dell’oggetto del provvedimento.

2.9.- Pertanto ove l’oggetto materiale dell’ordine di demolizione risulti altrimenti determinato o determinabile non ricorrono i dedotti profili di illegittimità.

2.10.- Il provvedimento impugnato richiama precedenti accertamenti nonchè le ordinanze di demolizione notificate ai ricorrenti tra il 1986 e il 1990 che danno conto, da un lato, dell’abusività delle costruzioni realizzate sui suoli appartenenti ai ricorrenti identificati, con gli estremi catastali allora vigenti, in numerosi sopralluoghi della P.M. ove sono descritti dettagliatamente gli abusi contestati (nota di deposito del 20.11.2015 del Comune di Bari); dall’altro che, nel tempo, i proprietari hanno più volte frazionato gli originari compendi, prestato acquiescenza ai provvedimenti repressivi degli abusi e presentato istanze di condono edilizio, tutte respinte (vedasi comunicazione di avvio del procedimento allegata al ricorso).

2.11.- Del resto è chiaro che i ricorrenti, proprio perché erano consapevoli dell’abuso commesso, tanto da presentare istanza di condono, presumibilmente corredata di tutti gli estremi identificativi degli immobili, astenendosi dal contestare le reiterate ordinanze di demolizione e sospensione dei lavori, avrebbero dovuto allegare documentazione comprovante l’inesattezza dell’identificazione di quegli stessi immobili che non contestano, siano gli stessi di cui alle predette istanze di condono, respinte perché quanto ivi descritto era in contrasto con l’art. 51 l.r. Puglia 56/1980 e dell’art. 33 l. 47/1985.

2.12.- Neppure in parte poi le opere edilizie oggetto del provvedimento impugnato risultano assistite da un titolo edilizio; se così fosse certamente potrebbe ritenersi indeterminato il provvedimento che ne dispone genericamente la demolizione.

2.13.- Poiché invece è certo che tutti i manufatti realizzati dai ricorrenti o da loro danti causa sono totalmente abusivi, deve ritenersi che gli elementi fin qui riepilogati risultanti dagli atti di causa escludano qualsiasi incertezza sulla individuazione dei medesimi.

2.14. A ciò aggiunga che sono rimaste di fatto incontestate le planimetrie prodotte dal Comune (nota di deposito del 25.5.2016), abbastanza dettagliate nell’individuare i lotti di proprietà dei ricorrenti, identificati con i loro nominativi, tutti compresi nelle originarie particelle n. 25 e n. 76 (foglio 7) oggetto della lottizzazione, fra loro contigue finché non furono separate dal viale comune.

2.15. In particolare, il grafico con i nominativi dei proprietari, fra i quali i ricorrenti, è sovrapponibile, e vi trova riscontro, al rilievo aerofotogrammetrico (all. n. 6 nota di deposito del 25.5.2016 del Comune) che riproduce le particelle n. 106, 25 e 76, il viale comune e gli immobili oggetto del provvedimento impugnato.

3.- Quanto alla ricorrente Agrippo che eccepisce l’estraneità delle opere realizzate su suolo di sua proprietà all’area individuata come oggetto della lottizzazione abusiva, occorre fare riferimento:

– al verbale n. 273 del 22.4.1994 e successiva ordinanza di sospensione dei lavori n. 26348/1994 che hanno rilevato la cessione di una parte del lotto di proprietà della ricorrente e di Guerra Vito, insistente sulla particella n. 25 (foglio7) – mq 38,60 ( 2m x19,30m) – ai fini della realizzazione di un viale di accesso dalla complanare alla strada demaniale Scamuso.

– al verbale n. 444 del 28.9.1994 e la successiva ordinanza di sospensione dei lavori n. 25143/1994 dai quali risulta:

a) la realizzazione di un edificio totalmente abusivo su un suolo di proprietà della ricorrente e di Guerra Vito, insistente sulla particella 106 (foglio 7) adiacente alla particella 25 (foglio 7);

b) la realizzazione di un viale comune che consente il traffico veicolare e pedonale dalla complanare alla strada demaniale Scamuso mediante cessione di mq 38,60 (2m x19,30m) di suolo di proprietà della ricorrente e di Guerra Vito;

c) che il suolo in questione è interessato da opere di urbanizzazione ottenute mediante la realizzazione di un viale asfaltato, utilizzato quale strada di pertinenza dei singoli lotti; sottostante il summenzionato strato di asfalto, da quanto asserito dagli stessi lottizzanti, è stata posta in opera una idonea tubazione per un eventuale allacciamento alla rete idrica e fognante.

3.1.- Gli esiti dei due sopralluoghi, rimasti incontestati , danno conto di un intervento unitario su suoli contigui appartenenti alla ricorrente che insistono sulle particelle 25 e 106 tra loro adiacenti (planimetrie n. 1 e 2 della nota d deposito del Comune del 25.5.2016) realizzato mediante la destinazione di una parte del suolo ricadente sulla particella n. 25 non solo a collegamento viario fra la complanare e la strada Scamuso ma, come riferito dalla ricorrente, anche all’allocazione di tubazioni sotterranee.

3.2.- Ne consegue che non ha alcun rilievo la circostanza, dedotta ma non provata, che al lotto edificato della ricorrente, compreso sulla originaria particella n. 106, si accede da altra via pubblica e non dal viale comune.

Basta infatti a provare il nesso pertinenziale fra detto viale e la costruzione abusiva appartenente alla ricorrente, la possibilità, espressamente riferita ai verbalizzanti dalla ricorrente e dall’altro comproprietario, che la sede stradale fu realizzata mediante cessione di parte dei suoli frontisti e vi sia stata interrata, evidentemente a servizio di detti suoli, idonea tubazione per un eventuale allacciamento alla rete idrica e fognante.

La destinazione del viale comune, non solo al collegamento dei lotti con le strade pubbliche, ma anche all’allocazione, sotto la sede stradale, delle opere di urbanizzazione primaria necessarie per l’uso residenziale degli immobili in questione, è un’ulteriore prova del comune effetto lottizzatorio reso possibile dall’accordo dei ricorrenti di cedere parte dei loro suoli al fine di realizzare entrambe dette utilità a vantaggio di tutti.

4.- E’ inoltre dirimente la circostanza che tutti i suoli interessati dalla realizzazione di opere abusive si trovano all’interno della fascia di trecento metri dalla linea di costa.

4.1.- Infatti qualsiasi trasformazione edilizia, all’epoca della realizzazione delle opere de quibus (1986), era interdetta in via assoluta dall’art. 51 lett. f) l.r. Puglia 56/1980 fino all’adozione del PUTT rispetto al quale, comunque, avrebbe dovuto esserne vagliata la compatibilità.

5.- Merita poi considerazione il fatto che il provvedimento impugnato riferisce che gli interventi edilizi accertati hanno reso necessario realizzare nuove opere di urbanizzazione non programmate.

5.1.-Tale circostanza, che non è oggetto di censura, unitamente al quadro fattuale sopra delineato, consente di dedurre che effettivamente sono stati compromessi gli interessi di programmazione e pianificazione urbanistica del territorio con opere che conferiscono all’area un proprio assetto territoriale, contraddistinto dalla presenza di costruzioni di interesse privato (lotti di terreno delimitati da recinzione occupati da edifici residenziali) e opere di interesse collettivo (strada di accesso), integrate fra loro al punto da far ritenere oramai esistente una nuova maglia di tessuto urbano.

6.-Tanto consente di ritenere immune da vizi della motivazione il puntuale richiamo nel provvedimento al perseguimento dell’interesse pubblico al ripristino della legalità, poiché, al contrario della mera abusiva edificazione, astrattamente sanabile perché incide unicamente sul regolare assetto urbanistico di una determinata particella, la lottizzazione abusiva costituisce un illecito permanente insanabile ( ex multis T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 04/02/2016, n. 624; Cons. Stato, sez. IV, n. 834 del 12.02.2013) che opera in modo oggettivo e indipendentemente dall’animus dei proprietari interessati.

6.1.- Ne consegue che non si configura in capo ai ricorrenti alcun affidamento meritevole di tutela sulla conformità delle opere realizzate alla normativa edilizia ed urbanistica vigente.

Infatti come autori o committenti erano perfettamente consapevoli che si trattava di opere abusive tanto da essere perseguite con le ordinanze di demolizione loro notificate nel torno di tempo dal 1986 a 1990, non sanabili, tanto che furono respinte le istanze a tal fine inoltrate, incompatibili con la tutela ambientale della zona, tanto che fu loro intimata la sospensione dei lavori con le ordinanze del 1994.

6.2.- Del pari, seppure i ricorrenti fossero aventi causa degli autori materiali delle opere in questione, ignari della loro abusività, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che, nel caso di lottizzazione abusiva, essi non potrebbero vantare alcun affidamento meritevole di tutela a fronte del prevalente interesse al corretto assetto del territorio, ma far valere al più la propria buona fede nei rapporti interni con i propri danti causa (T.A.R. Campania, Napoli, sez. II 8 marzo 2016 n. 1273; Consiglio di Stato sez. IV 8 gennaio 2016 n. 26).

7.- Del tutto legittima deve poi ritenersi, contrariamente alla tesi esposta in ricorso, la reiterazione dell’ordine di demolizione benché già impartito con le ordinanze del 1994.

7.1.- Occorre infatti considerare che il potere repressivo nel caso di lottizzazione abusiva opera con finalità non sanzionatorie, ma ripristinatorie dell’integrità territoriale abusivamente compromessa.

7.2.- E’ peraltro la stessa impossibilità di sanare la lottizzazione abusiva che esclude la consunzione del potere di disporre la riduzione in pristino, che anzi si pone come atto dovuto finché permane la situazione di illecito permanente consumatasi con la lottizzazione abusiva.

8.- Infondato è anche il terzo motivo.

Infatti, avendo contenuto rigidamente vincolato, gli atti sanzionatori in materia edilizia non devono essere preceduti dalla comunicazione d’avvio del relativo procedimento (Consiglio Stato, sez. VI, 24 settembre 2010, n. 7129; T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, n. 2378/2003; T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, n. 1278/08; Cons. Stato, sez. IV, 30 marzo 2000, n. 1814).

8.1.- Non ricorre neppure l’ipotesi di cumulo indebito di sanzioni alternative poiché la sanzione della demolizione viene irrogata ai sensi dell’art. 30 d.P.R. 380/2001 per la contestata lottizzazione abusiva, mentre la sanzione pecuniaria pari a € 1.032,00 è stata irrogata per l’abuso edilizio, ai sensi dell’art. 47 lett. a) l.r. Puglia n. 56/1980 (per l’apertura di strade e/o modificazioni dello stato dei luoghi senza concessione, il pagamento da lire 1.000.000 a lire 50 milioni).

8.2.- Le due disposizioni sanzionano una condotta plurioffensiva che lede interessi pubblici diversi, rispettivamente l’intangibilità delle prerogative comunali in materia di pianificazione e programmazione urbanistica, che esige il ripristino dello stato dei luoghi affinché sia restituita al Comune la possibilità di scegliere quale assetto materiale dare al territorio, e il rispetto delle disposizioni in materia di trasformazione edilizia dei singoli lotti, in specie violate da più abusi, ciascuno meritevole della stessa sanzione.

Per tutte le suesposte ragioni, può concludersi per la reiezione del ricorso.

9. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore del Comune di Bari delle spese di giudizio che liquida in € 2.000.00, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2016 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Gaudieri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
Maria Colagrande, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Maria Colagrande
 

IL PRESIDENTE
 Francesco Gaudieri

IL SEGRETARIO
 

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