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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: VIA VAS AIA Numero: 1282 | Data di udienza: 25 Maggio 2016

* VIA, VAS E AIA – VAS –  Stralcio di previgente previsione edificatoria con riconduzione dell’area in ambito agricolo – Acquisizione di nuova VAS – Necessità – Esclusione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Lombardia
Città: Brescia
Data di pubblicazione: 4 Ottobre 2016
Numero: 1282
Data di udienza: 25 Maggio 2016
Presidente: Calderoni
Estensore: Valenti


Premassima

* VIA, VAS E AIA – VAS –  Stralcio di previgente previsione edificatoria con riconduzione dell’area in ambito agricolo – Acquisizione di nuova VAS – Necessità – Esclusione.



Massima

 

TAR LOMBARDIA,  Brescia, Sez. 1^ – 4 ottobre 2016, n. 1282


VIA, VAS E AIA – VAS –  Stralcio di previgente previsione edificatoria con riconduzione dell’area in ambito agricolo – Acquisizione di nuova VAS – Necessità – Esclusione.

Nei casi in cui il Comune operi uno stralcio della previgente previsione edificatoria con riconduzione dell’area in ambito agricolo, non appare necessaria l’acquisizione di una nuova VAS. Ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D. Lgs. 3/4/2006, n. 152, la V.A.S. si estrinseca infatti in un giudizio circa la compatibilità di piani e programmi con i profili dell’ambiente ivi specificati, assicurando che le previsioni dei medesimi siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile: nel caso in esame non può ritenersi che la riconduzione dell’area in ambito agricolo comporti una compromissione dei profili ambientali e dello sviluppo sostenibile.

Pres. Calderoni, Est. Valenti – Fallimento W. s.r.l. (avv.ti Corli  e Viola) c. Comune di Padenghe sul Garda (avv. Ballerini)


Allegato


Titolo Completo

TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 1^ - 4 ottobre 2016, n. 1282

SENTENZA

 

TAR LOMBARDIA,  Brescia, Sez. 1^ – 4 ottobre 2016, n. 1282

Pubblicato il 04/10/2016

N. 01282/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00788/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 788 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Fallimento Wemar 2002 Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuele Corli C.F. CRLMNL65M24B157L, Gianluca Viola C.F. VLIGLC58S30A794U, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Emanuele Corli in Brescia, Via Carini, 1;

contro

Comune di Padenghe sul Garda, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Mauro Ballerini C.F. BLLMRA57C10H055K, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, v.le Stazione, 37;

per l’annullamento

della deliberazione n. 12 dell’1/4/2014 di adozione variante generale al Piano di Governo del Territorio, nonchè di ogni altro atto connesso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Padenghe sul Garda;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 maggio 2016 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato a mezzo racc. A/R, spedita in data 04/06/2014, e depositato in data 04/07/2014 la società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento con il quale il comune di Padenghe sul Garda ha adottato la Variante Generale al Piano di Governo del Territorio (deliberazione C.C. n. 12 dell’01/04/2014) nella parte in cui, modificando in peius l’area di interesse del Fallimento Wemar, ha stralciato l’Ambito di Trasformazione denominato “AdT 4” (Rovadella) dalle previsioni del Documento di Piano, riconducendo il lotto ad area agricola. Sono altresì impugnati gli atti presupposti, tra cui la determina di conferimento incarico di progettazione e la nota n. 1538 del 25/03/2014 con cui l’Amministrazione ha rappresentato la volontà di “revocare il Piano Attuativo approvato…”.

In punto di fatto, il Fallimento Wemar premette: i)- di aver acquisito la proprietà di appezzamenti di terreno in Comune di Padenghe sul Garda; ii)- che sulla particelle 219 insistono ruderi e resti di edifici dismessi e/o inagibili, residuo di un complesso immobiliare di tre capannoni destinati in passato ad allevamento avicolo e deposito mezzi; iii)- che il lotto non rientra negli ambiti di rilevanza paesistica (rectius: paesaggistica) individuati dal vigente PTCP della Provincia di Brescia; iv)- che in base allo strumento urbanistico approvato con delib. n. 35 del 09/10/2006 l’area in considerazione è destinata inserita tra gli insediamenti di espansione a prevalente destinazione residenziale; v)- che l’intero comparto adiacente alla SP4 è stato incluso all’interno del perimetro del centro abitato di Padenghe con deliberazione n. 43 del 04/04/2009.

Espone parte ricorrente che con delib. n. 15 dell’08/4/2009 è stato approvato il PGT attribuendo ai terreni di interesse una vocazione edificatoria in coerenza con le previsioni del PRG, anche per quanto attiene ai parametri urbanistici: in particolare, l’area (mappali 219, 849 e 754) è stata inserita in Ambito di Trasformazione Edilizia, denominato “AdT n. 4” da attuarsi previa approvazione di Piano Attuativo.

Segnatamente, richiama le previsioni contenute all’art. 15 della NTA del Documenti di Piano secondo il quale, presa in considerazione la SP4, l’area ad est sarebbe destinata a verde pubblico mentre la parte ad ovest, dove insistono i ruderi, ad area edificabile.

Ciò posto si espone nel ricorso che in data 19/05/2011 è stata presentata domanda di approvazione del Piano Attuativo, con preventivo parere della Soprintendenza. Il Piano di Lottizzazione è stato quindi adottato dal Comune di Padenghe sul Garda con delib. n. 82 del 09/08/2011 e definitivamente approvato con delib. 22 del 21/10/2011.

Medio tempore, con sentenza n. 340 del 27/12/2012 tuttavia è stato decretato il fallimento della società Wemar 2002 s.r.l..

Con delibera di giunta n. 39 del 19/03/2013 è stato avviato il procedimento per la variante generale al PGT, ex art. 13 L.R. 12/2005, per modifiche e adeguamenti alla sovraordinata normativa. Con delib. di Giunta n. 115 del 3/12/2013 l’Amministrazione ha avviato il procedimento di VAS in ottemperanza agli indirizzi generali di cui all’art. 4 co.1 L.R. 12/2005: nella proposta di variante non sono previste modifiche alle previsioni urbanistiche del PGT e del Piano di Lottizzazione riguardanti l’area di interesse della Società qui ricorrente.

Sulla proposta di variante perveniva quindi il parere positivo dell’autorità preposta (parere 1537 del 25/03/2014): la previsione urbanistica (anche con riferimento all’area qui di interesse) è stata confermata dalle previsione delle NTA del Piano delle Regole secondo cui: “Nel caso di P.Att. approvati, che abbiano concluso l’iter di approvazione ma non abbiano ancora provveduto alla sottoscrizione della convenzione urbanistica allegata alla delibera di approvazione, si dovrà procedere alla stipula della convenzione entro il 31.12.2014. Oltre tale termine, salvo diversa proroga rilasciata per motivate esigenze dal Comune, sarà necessario adottare un nuovo P.Att. a cui saranno applicate le sopraggiunte norme del PdR” (paragrafo 1.4, punto 3, lett. C).

Con nota nota n.1538 prot. del 25.03.2014 il Comune di Padenghe – pur dando esplicitamente atto che “in data 7 gennaio 2014, nostro prot. n.67 del 08.01.2014, il dott. Oliviero Di Giorgio, manifestava l’interesse da parte della procedura fallimentare alla sottoscrizione della convenzione” – ha ravvisato “l’impossibilità, da parte del Soggetto Attuatore, di adempiere alla firma della convenzione”, dando conseguente comunicazione che “è intenzione dell’Amministrazione Comunale revocare il Piano Attuativo approvato e che pertanto, nel primo Consiglio Comunale utile, verrà adottata, ai sensi dell’art.13 della L.R. 12/2005, la variante generale al Piano di Governo del territorio che recepirà questa volontà”.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 01.04.2014 il Comune di Padenghe sul Garda ha adottato la variante generale al PGT, approvando una relazione redatta nel mese di marzo 2014, da cui risulta che l’ambito AdT 4 (Rovadella) “viene stralciato dalle previsioni del Documento di Piano e ricondotto ad area agricola (Verde di connessione tra ambiente edificato e rurale), con decurtazione di volumetria pari a 8.000 mc e di 21.450 mq di superficie edificabile”.

Il ricorso è affidato a sette motivi di censura, variamente riconducibili alla violazione di legge e all’eccesso di potere.

Con motivi aggiunti depositati il 24/04/2015 è stata impugnata la deliberazione n. 55 del 31/10/2014 di approvazione del nuovo documento di piano, nuovo piano delle regole, nuovo piano dei servizi ex L.R. 12/2005. Anche nel suddetto ricorso sono articolati ulteriori sette motivi di censura, tra cui l’illegittimità derivata, la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto diversi profili.

Il comune di Padenghe sul Garda si è costituito in giudizio articolando memorie e difese chiedendo il rigetto del ricorso introduttivo e dei successivi motivi aggiunti.

Alla pubblica udienza del 25 maggio 2016 il ricorso è stato tratto in decisione dal Collegio su conforme richiesta delle parti presenti

Il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti sono infondati e vanno respinti per le considerazioni che seguono.

Con la prima censura, parte ricorrente lamenta la violazione di legge ex artt. 1-13 L.R. 12/2005 e violazione del principio di partecipazione. Secondo la prospettazione del Fallimento Wemar 2002 s.r.l,, la proposta di variante e di stralcio dell’Ambito di Trasformazione risulterebbe illegittima in quanto, in spregio del dettato normativo, non sarebbe stata sufficientemente pubblicizzata atteso che

“l’avviso di avvio del procedimento di tale variante è stato pubblicato all’albo pretorio comunale in data 18 marzo 2013; con delibera di Giunta Comunale n.39 del 19 marzo 2013 di avvio del

procedimento è stata espressa la volontà di redigere una variante generale agli atti costituenti il vigente PGT; con nota prot. 457 del 29 gennaio 2014 sono state convocate le parti sociali

ed economiche ad un incontro svoltosi il 4 febbraio 2014”.

La censura non ha pregio e, in adesione all’eccezione del Comune di Padenghe, la stessa risulta invero inammissibile non avendo parte ricorrente alcun specifico interesse a farla valere atteso che l’impresa ha partecipato fattivamente al procedimento di variante con presentazione di osservazioni, ancorché non recepite in quanto non accolte in sede di emanazione della deliberazione n. 55

(cfr. allegato n. 10 della produzione del Comune del 07/03/2016).

Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente censura la violazione di legge ex artt. 20 – 125 D.Lgs. n. 163/2006, del D.l. n. 112/2008 e la violazione di principi di trasparenza: segnatamente con detta censura si contesta l’illegittimità dell’assegnazione degli incarichi per la redazione della variante avvenuta senza una procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione dei progettisti.

La doglianza in parola (rispetto alla quale parte ricorrente non prospetta una lesione ad un proprio interesse a concorrere al conferimento dell’incarico professionale di progettazione) si appalesa invero inammissibile considerato che, per espressa previsione normativa, di cui all’ultimo periodo del comma 2 art. 120 c.p.a., in caso di mancata pubblicazione del bando (che in specie si adduce necessario per il conferimento di incarico professionale per la redazione della variante in parola) “il ricorso non può comunque essere proposto decorsi sei mesi dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto”: per quanto qui rileva il Fallimento della Società ricorrente riconosce che “con determina n.117 del 10 settembre 2013 sono stati affidati gli incarichi per la redazione della variante generale agli atti costituenti il PGT all’arch. Stefania Baronio, e per la redazione degli elaborati relativi alla VAS all’ing. Roberta Soldati”.

Con la terza censura il Fallimento ricorrente contesta la violazione di legge (direttiva 2001/42/CEE – art.6 d.lgs.152/2006 – art.4 l.r. 12/2005), la carenza di istruttoria e la violazione del giusto procedimento. In tesi di parte ricorrente la deliberazione n. 12 dell’01/4/2014, che ha ricondotto (mercé lo stralcio) l’area AdT 4 ad area agricola, non è stata sottoposta a preventiva Valutazione Ambientale Strategica.

Con la successiva quarta doglianza parte ricorrente contesta la violazione del principio di imparzialità dell’azione amministrativa (art.1, comma 1, l. 241/1990), l’eccesso di potere per manifesta contraddittorietà e illogicità avendo riguardo alla ritenuta contraddizione tra il riconoscimento dell’obiettivo indicato dal vigente PGT (che prevedeva l’edificazione residenziale del lotto) e le modifiche del vigente strumento urbanistico con la eliminazione della vocazione residenziale dell’area in questione.

Entrambi i profili, qui contestualmente scrutinati, sono da disattendere.

Come evidenziato dalla stessa società ricorrente, con il parere prot. n.1537 del 25.03.2014, l’Autorità competente per la VAS (ai sensi dell’art.15 del D.Lgs. 152/2006) ha preso atto, per quanto riguarda le valutazioni degli Ambiti di Trasformazione, che la variante non introduce nuovi ambiti e che quelli esistenti sono già stati valutati in occasione della VAS del PGT vigente, per la quale è stato espresso il relativo Parere, che viene richiamato.

Tuttavia, tale preventivo parere non vincola l’ente locale ad ampliare, in sede di approvazione della variante, le porzioni di territorio che (anche in modifica di previgenti disposizioni edificatorie non attuate) da ricondurre ad area agricola.

Attesa la ratio sottesa all’istituto, può concordarsi con il Comune sul rilievo che nei casi sopra descritti -in cui il Comune operi uno stralcio della previgente previsione edificatoria con riconduzione dell’area in ambito agricolo- non appare necessario l’acquisizione di una nuova VAS.

Né può ritenersi che i provvedimenti impugnati palesino profili di contraddizione tra l’espressa volontà di perseguire l’obiettivo del vigente PTG (che, a fronte della già prevista natura edificatoria dell’area, prevedeva la realizzazione di una opera pubblica costituita da una rotatoria sulla strada provinciale) e le modifiche all’ambito di trasformazione AdT 4 – Rovadella atteso che la precedente VAS e il parere prot. n.1537 del 25.03.2014 cit. non possono obliterare le valutazioni e le nuove scelte dell’Ente locale che, nel prendere atto della mancata sottoscrizione della convenzione (a fronte di una risalente approvazione del P.A.) e dell’intervenuto fallimento dell’impresa interessata, opti per una scelta di minor consumo del territorio. Ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D. Lgs. 3/4/2006, n. 152, la V.A.S. si estrinseca infatti in un giudizio circa la compatibilità di piani e programmi con i profili dell’ambiente ivi specificati, assicurando che le previsioni dei medesimi siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile: nel caso in esame non può ritenersi che la riconduzione dell’area in ambito agricolo comporti una compromissione dei profili ambientali e dello sviluppo sostenibile.

Quanto alla quinta censura, con cui si contesta la violazione di legge e l’eccesso di potere in relazione alla mancata/insufficiente motivazione delle modifiche in peius introdotte, valgano le considerazioni che seguono.

Occorre premettere che, malgrado l’approvazione del Piano di Lottizzazione relativo all’ “AdT n.4 – Rovadella III” (deliberazione n.22 del 21.10.2011), alla data di adozione degli atti impugnati non è stata mai stipulata la relativa convenzione, con quel che ne concerne in termini di insussistenza di un’effettiva aspettativa tutelabile a fronte di nuove scelte pianificatorie da parte dell’Ente locale.

Non conducenti risultano quindi i richiami ad alcuni arresti giurisprudenziali invocati dalla società ricorrente che non tengono conto della sostanziale differenza appena illustrata.

Ed invero il Consiglio di Stato con una recente sentenza della Sez. IV del 21/09/2015, n. 4392, (con cui per altro si è confermata la sentenza emessa in prime cure da questo T.A.R., Sez. I, n. 4/2013) ha precisato che, in mancanza di stipula della prescritta convenzione urbanistica e prima che il medesimo strumento potesse avere attuazione, “non può riconoscersi alcun affidamento qualificato alla conservazione del P.I.I., che imponesse una qualche comparazione del proprio interesse con quello pubblico al ritiro”.

Ancora la giurisprudenza amministrativa, condivisa dal Collegio, ha affermato che:

– la variante di un piano regolatore generale che conferisca una nuova (e svantaggiosa) destinazione ad aree già urbanisticamente classificate non necessita di apposita motivazione quando l’interesse del ricorrente alla preesistente destinazione sia qualificabile come una mera aspettativa generica alla non reformatio in peius, la quale recede di fronte alla discrezionalità del potere pubblico di pianificazione urbanistica (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 03 marzo 2006 n. 247; cfr. anche Consiglio di Stato, sez. IV, 04 marzo 2003, n. 1191);

– i provvedimenti di adozione o approvazione di varianti (al pari, del resto, di tutti i provvedimenti urbanistici generali), richiedono una specifica motivazione in caso di affidamento qualificato del privato, rientrando in tale ultima ipotesi le situazioni del privato che ha stipulato accordi vincolanti con la p.a., quale ad esempio una convenzione di lottizzazione (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 24 febbraio 2010, n. 452).

Ipotesi, quelle evidenziate, non riscontrabili nel caso in esame atteso che la convezione non è stata mai stipulata e che le richieste del Comune hanno trovato riscontro solo in evasive e labiali affermazioni di interesse alla sottoscrizione da parte del Fallimento Wemar, mai concretizzatisi.

Le argomentazioni sopra esposte, alle quali per brevità si rinvia, postulano l’infondatezza anche della successiva sesta doglianza con la quale parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 97 Cost. e l’eccesso di potere nel presupposto che l’Amministrazione, considerate le pregresse previsioni urbanistiche, non abbia fatto buon governo dei principi e dei limiti all’esercizio del potere discrezionale in ordine alla variante.

Con la settima ed ultima censura, il Fallimento Wemar contesta l’eccesso di potere, l’incompetenza e la violazione artt. 1175, 1337 e 1375 cod. civ. rappresentando che la convenzione di lottizzazione sia annoverabile tra gli accordi sostituitivi di provvedimento ex art. 11 L.241/90 e che il Comune era tenuto alla stipula.

La censura non ha pregio atteso che è documentato e non contestabile che la mancata stipula della convenzione sia addebitabile unicamente all’impresa Wemar e che anche il Fallimento, sollecitato dallo stesso Comune, si è limitato ad un labiale rappresentazione di interesse che non si è concretizzato nemmeno con la documentazione di un atto di vendita del lotto nel quale inserire, ai sensi dell’art. 18 dello schema di convenzione, la previsione che la cessione a terzi era finalizzata all’attuazione del piano di lottizzazione.

Da quanto precede, disattesi i profili di censura, discende altresì l’infondatezza della domanda risarcitoria formulata con il ricorso introduttivo, dovendo parte ricorrente imputare a propria mancanza il mancato tempestivo avvio dell’intervento edificatorio a causa della mancata sottoscrizione della relativa convenzione con il Comune.

Occorre passare adesso all’esame del ricorso per motivi aggiunti con cui si impugnano la deliberazione n. 55 del 31/10/2014 di approvazione del nuovo documento di piano, il nuovo piano delle regole ed il nuovo piano dei servizi ex L.R. 12/2005.

Attesa l’infondatezza delle censure articolate nel ricorso introduttivo, priva di pregio risulta la prima doglianza dei motivi aggiunti proposta in termini di illegittimità derivata.

Con la seconda censura, parte ricorrente contesta la violazione dell’art. 10 l.r. 12/2005 e l’eccesso di potere rilevando che l’art. 18 lett. c) delle N.T.A. del Piano delle Regole prevedeva che per i Piani Attuativi approvati, ma ancora non convenzionati, la relativa convenzione avrebbe dovuto essere stipulata entro il 31/12/2004: per l’Ambito di Trasformazione qui in rilievo non si è tenuto conto di tale termine per la sottoscrizione della convenzione.

L’assunto non convince.

La previsione delle N.T.A. appena citata detta un principio generale che tuttavia non comprime il potere del Consiglio Comunale di optare per una scelta differente laddove, come in specie, la mancata sottoscrizione della convenzione sia imputabile all’impresa interessata e che la stessa non abbia dato prova di effettiva volontà, al di là di mere tardive e labiali disponibilità, di sottoscrivere la convenzione ovvero di capacità a realizzare l’intervento del P.A. da tempo approvato.

Con il terzo motivo il Fallimento Wemar contesta la violazione di legge in ordine alla motivazioni con cui sono state respinte, in ambito endoprocedimentale, le osservazioni proposte alla approvanda variante.

Anche detta censura è da disattendere.

Secondo l’orientamento, qui condiviso, della giurisprudenza del Consiglio di Stato “Le osservazioni proposte dai cittadini avverso gli atti di pianificazione urbanistica non costituiscono veri rimedi giuridici, ma semplici apporti collaborativi e pertanto il loro rigetto non richiede una motivazione analitica, essendo sufficiente che esse siano state esaminate e confrontate con gli equilibri generali perseguiti dallo strumento pianificatorio” (Consiglio Stato , sez. IV, 24 dicembre 2009 , n. 8754).

Detto principio trova applicazione al caso di specie, osservando il Collegio che il provvedimento risulta sufficientemente motivato in ordine alle rinnovate finalità perseguite dalla variante siccome miranti alla valorizzazione e alla salvaguardia degli ambiti naturali e agricoli e al minor consumo del territorio.

Con la quarta censura, la società ricorrente lamenta la violazione di legge e l’eccesso di potere in quanto, in tesi, l’amministrazione non avrebbe preso in considerazione il fabbisogno abitativo.

La censura non convince.

Come controdedotto dal Comune, la ratio dell’art. 8 co.2 l.r. 12/2005 non può che essere individuata, quanto ai bisogni abitativi, nel richiedere una specifica motivazione e ponderazione sul punto laddove il Comune intenda prevedere nuovi interventi edilizi: ipotesi non sussistente nel caso in esame dove, al contrario, l’ente locale –perseguendo l’intento di ridurre ulteriormente il consumo del territorio – ha escluso la realizzazione di nuova cubatura.

Per confutare la quinta censura di motivi aggiunti, con cui si contesta il difetto di motivazione in ordine alle modifiche in peius introdotte con la variante, valgano le osservazioni già sopra svolte a scrutinio della omologa doglianza articolata con il ricorso introduttivo, cui si rinvia.

Con il sesto motivo, la società ricorrente contesta l’eccesso di potere per disparità di trattamento in relazione alle consistenza delle modifiche apportate agli altri ambiti di trasformazione (rispetto ai quali la variante ha semplicemente ridotto del 10% la capacità edificatoria prima prevista).

La censura è da disattendere in quanto con la stessa si contesta sostanzialmente il contenuto delle scelte pianificatorie, ampiamente discrezionali (con profili che afferiscono anche al merito), poste in essere dal Comune. Invero gli obiettivi già individuati nella relazione di progetto di variante sono chiaramente preordinati ad una riduzione del consumo del territorio e connessa riduzione di edificabilità, in connessione con la valorizzazione e la salvaguardia degli ambiti naturali agricoli.

Ed in tale prospettiva la mancata sottoscrizione della prevista convenzione costituisce, ad avviso del Collegio, l’elemento caratterizzante che non consente di rinvenire la dedotta disparità di trattamento rispetto a situazioni non omogenee.

Con la settima ed ultima doglianza, il Fallimento Wemar contesta l’eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione rispetto alle osservazioni proposte.

Ritiene parte ricorrente contradditoria la motivazione con cui il Comune ha rigettato le osservazioni avanzate sulla proposta di variante, laddove l’ente locale ha richiamato gli obiettivi volti a “contenere l’uso di suolo, riqualificare l’edificato esistente, rilanciare il settore turistico-ricettivo, salvaguardare gli ambiti naturali e agricoli, realizzare il progetto di rete ecologica comunale (…)”: la prevista esclusione dell’edificabilità dell’Adt 4 risulterebbe distonica rispetto all’intento di rilanciare il settore turistico ricettivo.

La tesi prova troppo.

Rinviando a quanto già sopra illustrato in ordine alla natura delle osservazioni proposte dai cittadini agli atti di pianificazione urbanistica (che hanno consistenza di meri apporti collaborativi) e alla sufficienza della motivazione articolata dagli Enti locali a loro confutazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 8754/2009 cit.), nel caso in esame ritiene il Collegio di non poter riscontrare il vizio dedotto considerato che il perseguimento del rilancio del settore turistico-ricettivo, impregiudicata la possibilità di riqualificazione dell’edificato esistente, non appare ostacolato dal contenimento del consumo del suolo e dal mantenimento di “verde di connessione tra ambiente edificato e rurale”.

In conclusione, il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti vanno respinti in quanto infondati.

Considerata la natura della controversia, ritiene il collegio di rinvenire i presupposti per non far applicazione in via eccezionale del principio della soccombenza, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente
Roberto Valenti, Consigliere, Estensore
Mara Bertagnolli, Consigliere

L’ESTENSORE
Roberto Valenti
 

IL PRESIDENTE
Giorgio Calderoni

IL SEGRETARIO
 

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