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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Danno ambientale, Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 43741 | Data di udienza: 27 Settembre 2016

* DIRITTO URBANISTICO – Reati urbanistici e paesaggistici – Bene giuridico tutelato e persone offese dall’intervento abusivo – RISARCIMENTO DEL DANNO – Privati titolari di un mero interesse diffuso all’osservanza delle norme urbanistiche e danno patrimoniale – Presupposti e limiti – Opposizione all’archiviazione – Fattispecie – Art. 44 d.P.R. n.380/2001PROCEDURA PENALE – Pregiudizio dalla condotta illecita d’edificazione abusiva – Persona danneggiata – Opposizione alla richiesta d’archiviazione – Esclusione – Legittimazione del titolare del bene giuridico immediatamente leso dal reato – Art. 408 cod. proc. pen.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 17 Ottobre 2016
Numero: 43741
Data di udienza: 27 Settembre 2016
Presidente: CARCANO
Estensore: RICCARDI


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – Reati urbanistici e paesaggistici – Bene giuridico tutelato e persone offese dall’intervento abusivo – RISARCIMENTO DEL DANNO – Privati titolari di un mero interesse diffuso all’osservanza delle norme urbanistiche e danno patrimoniale – Presupposti e limiti – Opposizione all’archiviazione – Fattispecie – Art. 44 d.P.R. n.380/2001PROCEDURA PENALE – Pregiudizio dalla condotta illecita d’edificazione abusiva – Persona danneggiata – Opposizione alla richiesta d’archiviazione – Esclusione – Legittimazione del titolare del bene giuridico immediatamente leso dal reato – Art. 408 cod. proc. pen.



Massima

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 17/10/2016 (ud. 27/09/2016) Sentenza n.43741



DIRITTO URBANISTICO – Reati urbanistici e paesaggistici – Bene giuridico tutelato e persone offese dall’intervento abusivo – RISARCIMENTO DEL DANNO – Privati titolari di un mero interesse diffuso all’osservanza delle norme urbanistiche e danno patrimoniale – Presupposti e limiti – Opposizione all’archiviazione – Fattispecie – Art. 44 d.P.R. n.380/2001.
 
Il bene giuridico tutelato dai reati urbanistici e paesaggistici va individuato nel territorio il cui assetto urbanistico o, nei reati ambientali, paesaggistico, viene ad essere pregiudicato dall’intervento abusivo, da ciò derivando che persone offese dei detti reati sono anzitutto gli enti nella cui sfera detti beni insistono. Al contrario, i privati sono titolari di un mero interesse diffuso all’osservanza delle norme urbanistiche, e, sebbene agli stessi possa riconoscersi un danno patrimoniale laddove la realizzazione dell’abuso edilizio violi le norme che impongono limiti al diritto di proprietà, ovvero quelle che stabiliscono distanze, volumetria ed altezza delle costruzioni, previste dal codice civile e dai piani regolatori, non assumono, tuttavia, la veste di persona offesa, quale requisito necessario per la legittimazione a proporre opposizione all’archiviazione e, simmetricamente, ricorso per cassazione avverso i conseguenti provvedimenti (Sez. 3, n. 35312 del 19/05/2016, Celotto). Nella specie, la ricorrente risulta aver presentato un esposto in relazione a presunti illeciti edilizi, quale potenziale danneggiato dal reato, senza tuttavia aver assunto la veste di persona offesa, non emergendo, né essendo stati dedotti, pregiudizi al diritto dominicale.
 
 
PROCEDURA PENALE – Pregiudizio dalla condotta illecita d’edificazione abusiva – Persona danneggiata – Opposizione alla richiesta d’archiviazione – Esclusione – Legittimazione del titolare del bene giuridico immediatamente leso dal reato – Art. 408 cod. proc. pen.
 
La persona danneggiata non è legittimata a proporre opposizione alla richiesta d’archiviazione, spettando questa facoltà unicamente alla persona offesa, che deve essere identificata nel titolare del bene giuridico immediatamente leso dal reato (Sez. 3, n. 6229 del 14/01/2009, Celentano, che, in applicazione di tale principio, ha escluso la legittimazione all’opposizione di chi assuma di avere subito pregiudizio dalla condotta illecita d’edificazione abusiva, essendo persona offesa di tale reato la sola pubblica amministrazione; Cass., Sez. 3, n. 50929 del 14/11/2013, Angellotto).
 

(Dichiara inammissibile il ricorso avverso decreto del 21/04/2015 del Gip del TRIBUNALE DI NOLA) Pres. CARCANO, Rel. RICCARDI, Ric. Romana
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 17/10/2016 (ud. 27/09/2016) Sentenza n.43741

SENTENZA

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 17/10/2016 (ud. 27/09/2016) Sentenza n.43741

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da Romana Angela
 
nel procedimento nei confronti di:
 
Mellino Fabio, nato a Napoli il 13/01/1975
Esposito Rosa, nata a Pollena Trocchia il 18/01/1979
 
avverso il decreto del 21/04/2015 del Gip del Tribunale di Nola; 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Riccardi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Romano Angela ricorre per cassazione avverso il decreto emesso il 21/04/2015 dal Gip del Tribunale di Nola, con il quale è stata disposta l’archiviazione del procedimento nei confronti di Mellino Fabio ed Esposito Rosa in relazione al reato di cui all’art. 44 d.P.R. 380/2001, lamentando l’omessa notifica della richiesta di archiviazione alla persona offesa, ai sensi dell’art. 408 cod. proc. pen..
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
Invero, la persona danneggiata non è legittimata a proporre opposizione alla richiesta d’archiviazione, spettando questa facoltà unicamente alla persona offesa, che deve essere identificata nel titolare del bene giuridico immediatamente leso dal reato (Sez. 3, n. 6229 del 14/01/2009, Celentano, Rv. 242532, che, in applicazione di tale principio, ha escluso la legittimazione all’opposizione di chi assuma di avere subito pregiudizio dalla condotta illecita d’edificazione abusiva, essendo persona offesa di tale reato la sola pubblica amministrazione; ex multis, Sez. 3, n. 50929 del 14/11/2013, Angellotto, Rv. 258018).
 
Invero, il bene giuridico tutelato dai reati urbanistici e paesaggistici va individuato nel territorio il cui assetto urbanistico o, nei reati ambientali, paesaggistico, viene ad essere pregiudicato dall’intervento abusivo, da ciò derivando che persone offese dei detti reati sono anzitutto gli enti nella cui sfera detti beni insistono. Al contrario, i privati sono titolari di un mero interesse diffuso all’osservanza delle norme urbanistiche, e, sebbene agli stessi possa riconoscersi un danno patrimoniale laddove la realizzazione dell’abuso edilizio violi le norme che impongono limiti al diritto di proprietà, ovvero quelle che stabiliscono distanze, volumetria ed altezza delle costruzioni, previste dal codice civile e dai piani regolatori, non assumono, tuttavia, la veste di persona offesa, quale requisito necessario per la legittimazione a proporre opposizione all’archiviazione e, simmetricamente, ricorso per cassazione avverso i conseguenti provvedimenti (Sez. 3, n. 35312 del 19/05/2016, Celotto).
 
Nel caso in esame, la ricorrente risulta aver presentato un esposto in relazione a presunti illeciti edilizi, quale potenziale danneggiato dal reato, senza tuttavia aver assunto la veste di persona offesa, non emergendo, né essendo stati dedotti, pregiudizi al diritto dominicale.
 
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 2.000,00: infatti, l’art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta sia nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 cod. proc. pen., comma 3, sia nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen..
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
 
 
Così deciso in Roma il 27/09/2016
 
 
 
 
 
 
 

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