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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 44357 | Data di udienza: 25 Febbraio 2016

* CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Carcassa di un autoveicolo – Smaltimento abusivo di rifiuto speciale non pericoloso – Conferimento ad un centro di raccolta privo delle prescritte autorizzazioni – Configurabilità del reato di cui all’artt. 183, 256, c.1, lett. a), d.l.gs n. 152/2006


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 20 Ottobre 2016
Numero: 44357
Data di udienza: 25 Febbraio 2016
Presidente: GRILLO
Estensore: Gentili


Premassima

* CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Carcassa di un autoveicolo – Smaltimento abusivo di rifiuto speciale non pericoloso – Conferimento ad un centro di raccolta privo delle prescritte autorizzazioni – Configurabilità del reato di cui all’artt. 183, 256, c.1, lett. a), d.l.gs n. 152/2006



Massima

 


CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 20/10/2016 (ud. 25/02/2016) Sentenza n.44357


CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Carcassa di un autoveicolo – Smaltimento abusivo di rifiuto speciale non pericoloso – Conferimento ad un centro di raccolta privo delle prescritte autorizzazioni – Configurabilità del reato di cui all’artt. 183 e 256, c.1, lett. a), d.l.gs n. 152/2006
 
Integra la nozione di rifiuto, in relazione agli autoveicoli, il bene di cui il proprietario abbia deciso di disfarsi, privandolo delle targhe di immatricolazione destinandolo ad un centro di raccolta (Corte di cassazione, Sezione III penale, 2/10/2013, n. 40747), costituendo, a sua volta illecito penale la destinazione ed il materiale conferimento di esso, come si è verificato nel caso di specie, ad un centro di raccolta privo delle prescritte autorizzazioni.
 

(annulla sentenza n. 1707/2013 del TRIBUNALE DI RAVENNA del 21/11/2013) Pres. GRILLO, Rel. GENTILI, Ric. Trasforini

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 20/10/2016 (ud. 25/02/2016) Sentenza n.44357

SENTENZA

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 20/10/2016 (ud. 25/02/2016) Sentenza n.44357

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso propos.to da TRASFORINI Gabriella, nata a Ravenna il 13 novembre 1967;
avverso la sentenza n. 1707/2013 del Tribunale di Ravenna del 21 novembre 2013;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giuseppe CORASANITI, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 

RITENUTO IN FATTO
 
1.1 Con sentenza del 21 novembre 2013 il Tribunale di Ravenna all’esito di giudizio abbreviato, ha condannato alla pena di giustizia Trasforini Gabriella, nella qualità di legale rappresentante della Srl Carrozzeria Ravennate, avendola ritenuta responsabile del reato di cui all’art. 256, comma 1, lettera a), del dlgs n. 152 del 2006, per avere smaltito abusivamente un rifiuto speciale non pericoloso, costituito dalla carcassa di un autoveicolo già di sua proprietà.
 
1.2 Ha interposto appello, convertito in ricorso per cassazione stante la natura della pena inflitta dal giudice di prime cure, avverso detta sentenza la Trasforini, rilevando che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale ella, nella sua qualità, aveva provveduto a cedere a terzi la carcassa in questione e non a disfarsene come si trattasse di un rifiuto.
 
1.3 Mancando pertanto la materialità del reato a lei contestato, ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. La sentenza impugnata deve essere annullata per le ragioni di seguito illustrate.
 
1. Secondo quanto riportato nel ricorso introduttivo del giudizio, la ricorrente ha censurato, sotto il profilo della violazione o falsa applicazione della disposizione incriminatrice, la sentenza impugnata per essere giunto il Tribunale di Ravenna ad affermare la sua penale responsabilità sebbene non fossero emersi gli elementi costituitivi del reato a lei contestato.
 
3. Siffatta tesi difensiva è, tuttavia, destituita di fondamento, posto che il Tribunale romagnolo ha correttamente ritenuto, alla luce della documentazione in atti, che la Trasforini abbia ceduto a terzi le parti dei veicolo di cui al ‘Capo di imputazione aventi un qualche valore commerciale, consegnando quindi la parte restante, costituita dalla carrozzeria e dal telaio, a soggetto non abilitato a curare la gestione dei rifiuti non pericolosi.
 
4. Nell’affermare la penale responsabilità della imputata il giudice di primo grado ha fatto piena applicazione dei principi giurisprudenziali relativi alla materia in questione, secondo la quale integra la nozione di rifiuto, in relazione agli autoveicoli, il bene di cui il proprietario abbia deciso di disfarsi, privandolo delle targhe di immatricolazione destinandolo ad un centro di raccolta (Corte di cassazione, Sezione III penale, 2 ottobre 2013, n. 40747), costituendo, a sua volta illecito penale la destinazione ed il materiale conferimento di esso, come si è verificato nel caso di specie, ad un centro di raccolta privo delle prescritte autorizzazioni.
 
5. Osserva, peraltro, la Corte che la condotta attribuita alla imputata si è realizzata in epoca non successiva al 26 ottobre 2009, data di accertamento dell’illecito, sicché, in ragione della non inammissibilità della impugnazione presentata dalla Trasforini ma della sua semplice infondatezza, si impone, stante la pacifica costituzione del rapporto processuale a seguito della impugnazione presentata dalla ricorrente, la verifica della incidenza del tempo trascorso fra la consumazione del reato e la presente decisione ai fini della perdurante attualità della rilevanza penale della condotta in questione.
 
6. Rilevata, intatti, la natura meramente contravvenzionale del reato contestato alla Trasforini, tale da comportarne la estinzione per prescrizione nel periodo massimo, in assenza di fattori idonei a determinare un prolungamento del relativo termine, di 5 anni, osserva la Corte che, decorrendo dal .26 ottobre 2009, esso, alla data odierna, è ampiamente spirato.
 
7. Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, così come precisato in dispositivo.
 
P.Q.M.
 
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
 
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2016
 

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