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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 1509 | Data di udienza: 12 Ottobre 2016

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Piano di lottizzazione – Ricorso – Onere di impugnare i titoli abilitanti all’edificazione esecutivi del piano di lottizzazione – Esclusione – Aree oggetto di lottizzazione – Collegamenti esterni – Localizzazione di porzioni di viabilità all’esterno del perimetro del piano attuativo – Principio di perequazione urbanistica.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Toscana
Città: Firenze
Data di pubblicazione: 24 Ottobre 2016
Numero: 1509
Data di udienza: 12 Ottobre 2016
Presidente: Pozzi
Estensore: Bellucci


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Piano di lottizzazione – Ricorso – Onere di impugnare i titoli abilitanti all’edificazione esecutivi del piano di lottizzazione – Esclusione – Aree oggetto di lottizzazione – Collegamenti esterni – Localizzazione di porzioni di viabilità all’esterno del perimetro del piano attuativo – Principio di perequazione urbanistica.



Massima

 

TAR TOSCANA, Sez. 1^ – 24 ottobre 2016, n.  1509


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Piano di lottizzazione – Ricorso – Onere di impugnare i titoli abilitanti all’edificazione esecutivi del piano di lottizzazione – Esclusione.

I titoli edilizi conseguenti al piano di lottizzazione si pongono quale inevitabile conseguenza dell’atto anteriore, senza necessità di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, il che comporta uno stretto rapporto di conseguenzialità tra l’atto presupposto e l’atto successivo. Pertanto, in caso di accoglimento del ricorso l’annullamento dell’atto presupposto si estenderebbe automaticamente all’atto conseguenziale anche quando quest’ultimo non è stato impugnato, sulla base del meccanismo dell’invalidità derivata caducante, con la conseguenza che non è ipotizzabile un onere di impugnare i titoli abilitanti all’edificazione esecutivi del piano di lottizzazione oggetto di ricorso.

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Aree oggetto di lottizzazione – Collegamenti esterni – Localizzazione di porzioni di viabilità all’esterno del perimetro del piano attuativo – Principio di perequazione urbanistica.

In tema di collegamenti esterni alle aree oggetto di lottizzazione, l’ampliamento di una strada rileva non solo in relazione al piano di lottizzazione, ma anche alla previsione complessiva dei temi della gestione del territorio (TAR Puglia, Bari, III, 4.5.2012, n. 923).  In siffatto contesto, la localizzazione di porzioni di viabilità pubblica può ricadere all’esterno del perimetro del piano attuativo (TAR Lombardia, Milano, II, 29.4.2009, n. 3596) e il principio di perequazione urbanistica trova soddisfacimento nell’accollo ai lottizzanti delle spese per indennità di esproprio afferenti alle opere esterne al comparto, e, più in generale, connesse alla realizzazione delle opere, cosicchè il vantaggio da quest’ultimi ottenuto è controbilanciato dagli oneri di realizzazione dell’opera di interesse pubblico.

Pres. Pozzi, Est. Bellucci – M.M. (avv. Altavilla) c. Comune di San Giuliano Terme (avv.ti Fanelli e Ciaramelli)


Allegato


Titolo Completo

TAR TOSCANA, Sez. 1^ - 24 ottobre 2016, n. 1509

SENTENZA

 

TAR TOSCANA, Sez. 1^ – 24 ottobre 2016, n.  1509

Pubblicato il 24/10/2016

N. 01509/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02184/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2184 del 2010, proposto da:
Mauro Melani, Graziella Ricco e Mario Venturini, rappresentati e difesi dall’avvocato Giancarlo Altavilla C.F. LTVGCR65D09B180P, con domicilio eletto presso l’avvocato Andrea Cuccurullo in Firenze, lungarno A. Vespucci n. 20;

contro

Comune di San Giuliano Terme, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Fanelli C.F. FNLLDA66E12G702I e Sandra Ciaramelli C.F. CRMSDR66M51A562U, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli 40;

nei confronti di

Osvaldo Cecchetti, Luciano Cecchetti, Valter Cecchetti e Natalina Ghelardi, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

delle deliberazioni C.C. 30.4.2010, n. 46 e 3.8.2010, n. 86, con le quali è stato rispettivamente adottato e approvato il piano di lottizzazione del comparto 3a, utoe 8 – Pappiana, e di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguenziale, e segnatamente della deliberazione C.C. 22.12.2005, n. 110, con la quale, in variante al regolamento urbanistico vigente, è stato individuato il richiamato comparto 3a;

e per il risarcimento del danno conseguente alla approvazione ed esecuzione degli atti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giuliano Terme;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2016 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I ricorrenti sono proprietari di aree attualmente incluse nel comparto 3B (UTOE n. 8, Pappiana), a destinazione commerciale ormai definita e consolidata.

L’originario regolamento urbanistico del Comune di San Giuliano (approvato nel 2000) aveva individuato nell’UTOE n. 8 il comparto edificatorio n. 3 (da attuare con piano particolareggiato di iniziativa privata), il cui confine era rappresentato, ad est, dalla stradina chiamata via dei Lucchesi; detto comparto (a destinazione residenziale, direzionale e commerciale) sfociava, allungandosi, sulla strada provinciale del Lungomonte Pisano.

Il Comune, con deliberazione consiliare n. 110 del 22.12.2005, ha diviso in due il comparto 3 in parola, divenuto “3A” (a destinazione residenziale ancora da realizzare) e “3B” (zona a destinazione commerciale definita e consolidata): il primo è arretrato rispetto alla strada provinciale del Lungomonte ed è antistante la via dei Lucchesi, il secondo include la presella di collegamento alla strada pubblica provinciale. L’attuazione del comparto 3A era condizionata all’ampliamento della via dei Lucchesi, ai fini della sicurezza della circolazione stradale (si veda sul punto la scheda norma).

Originariamente l’accesso al comparto residenziale (3A) avveniva attraverso il parcheggio del centro commerciale situato nel consolidato comparto a destinazione commerciale (3B).

Nell’ottobre 2008 il Comune, sulla base della proposta di piano di lottizzazione presentata dal Consorzio attuatore in relazione al comparto 3A, ha inviato ai ricorrenti l’avviso di esproprio delle aree a loro intestate, incluse nel comparto 3B ed esterne al comparto da lottizzare, ai fini dell’ampliamento della via dei Lucchesi.

Il signor Melani Mauro, con missiva del 6.11.2008, nel constatare che i proponenti del piano di lottizzazione avevano progettato l’ampliamento della predetta strada non all’interno del comparto edificatorio ma nella proprietà antistante, esterna al comparto oggetto di piano di lottizzazione, cosicchè il giardino della sua abitazione avrebbe dovuto far posto all’ampliamento viario, ha eccepito la difformità di detto intervento rispetto allo strumento urbanistico vigente, il quale classificava in parte come agricole e in parte come residenziali le aree oggetto del previsto ampliamento (documento n. 2 allegato al gravame). I ricorrenti, con missiva del 22.3.2010 (documento n. 3), nel denunciare la violazione del principio di perequazione urbanistica, hanno sottolineato l’assurdità di una soluzione che giunga a lambire il cancello e la finestra di un’abitazione preesistente, destinata ad essere svalutata dalla nuova localizzazione viaria.

Successivamente, con deliberazioni consiliari n. 46 del 30.4.2010 e n. 86 del 3.8.2010, il Comune ha adottato e approvato il piano di lottizzazione (comprendente il progetto definitivo di ampliamento della via dei Lucchesi, opera di urbanizzazione esterna al comparto: art. 4 della convenzione urbanistica), con dichiarato valore di variante allo strumento urbanistico (per riperimetrazione del comparto, ampliamento della via dei Lucchesi e lievi modifiche della scheda norma) e con istituzione di vincolo espropriativo.

Avverso quest’ultime deliberazioni e la presupposta variante al regolamento urbanistico oggetto della deliberazione consiliare n. 110 del 22.12.2005 i ricorrenti sono insorti deducendo:

1) Violazione degli artt. 65 ss. della L.R. n. 1/2005; eccesso di potere per difetto di istruttoria, mancanza dei presupposti, travisamento dei fatti, perplessità e ingiustizia manifesta (in particolare: violazione dei principi di necessaria autosufficienza dei piani attuativi, di sostenibilità dello sviluppo urbanistico e di perequazione).

Non è legittimo perimetrare una lottizzazione senza coinvolgere le aree necessarie a collegare l’area di espansione al circostante tessuto urbanistico. Il comparto 3A (compreso nel piano di lottizzazione) non è collegato alla rete stradale circostante (e quindi non è autosufficiente) e la sua attuazione richiede il raddoppio del tracciato stradale esistente (di cui è prevista la trasformazione da stradina di servizio delle case a strada di quartiere), con conseguente violazione del principio di sostenibilità urbanistica. Il Comune ha omesso di ampliare il perimetro del comparto 3A sino a ricomprendere i terreni necessari ad assicurare la funzionalità viaria ed ha previsto l’esproprio di aree esterne al comparto ed estranee alla lottizzazione (in contrasto col principio di perequazione urbanistica): ai proprietari del comparto 3A spetta la locupletazione edificatoria, mentre ai proprietari delle aree confinanti (situate nel comparto 3B) il vincolo espropriativo strumentale ad opere viarie a servizio della lottizzazione del comparto 3A (la pagina 5 della relazione esplicativa del piano di lottizzazione evidenzia che l’ampliamento della via dei Lucchesi riguarda il tratto necessario a giungere alla lottizzazione, “visto che il nuovo senso di marcia andrà a servire i soli utenti della lottizzazione”). Il previsto obbligo dei lottizzanti del comparto 3A di pagare il costo dell’esproprio dimostra che l’ampliamento della strada è un’opera di urbanizzazione del piano di lottizzazione, ovvero del comparto A (eppure detto ampliamento ricade nel comparto B).

2) Violazione degli artt. 128 e seguenti del codice dei contratti e dei principi disciplinanti la programmazione e la progettazione delle opere pubbliche.

Il Comune ha violato la regola secondo cui anche i progetti dei lavori pubblici devono essere conformi allo strumento urbanistico generale; inoltre esso non ha approvato il progetto preliminare e non ha inserito l’opera de qua nel programma triennale.

3) Sussistenza dei presupposti per la condanna al risarcimento del danno.

Si è costituito in giudizio il Comune di San Giuliano Terme, il quale ha così replicato:

I) il ricorso è inammissibile per tardiva impugnazione della deliberazione consiliare n. 110/2005 (di approvazione della variante al regolamento urbanistico), la quale, nell’apposita scheda norma (documento n. 4 depositato in giudizio dai deducenti), già prevedeva l’adeguamento “contenuto” della via dei Lucchesi (poiché tale strada costeggiava solo in parte il comparto 3A, era evidente che l’adeguamento doveva interessare aree esterne a detto comparto, non essendo ipotizzabile un adeguamento circoscritto alla porzione confinante con il comparto e al suo interno);

II) comunque, il contenuto lesivo della suddetta variante è stato reso palese alla parte interessata con la comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del piano di lottizzazione e il contestuale avviso che il piano di lottizzazione in itinere conteneva il progetto preliminare dell’ampliamento di via dei Lucchesi (documento n. 8 depositato in giudizio dagli esponenti);

III) il ricorso è inammissibile per mancata tempestiva impugnazione dei titoli edilizi sulla base dei quali è stata avviata l’attuazione del piano di lottizzazione;

IV) l’area inclusa nel piano di lottizzazione (comparto 3A) era già collegata alla viabilità pubblica dalla via dei Lucchesi, cosicchè l’ampliamento era dettato da sole ragioni di sicurezza della circolazione, come precisato nella scheda norma del comparto 3A annessa alla variante al regolamento urbanistico;

V) con la variante urbanistica del 2005 è stato scelto di prevedere un accesso distinto tra l’area commerciale del supermercato (comparto B) e l’area residenziale (comparto A), cosicché anche i ricorrenti beneficeranno dei vantaggi della nuova edificazione, giacché il valore delle aree da espropriare (ancorato al valore venale) deve tenere conto del valore delle aree interne alla lottizzazione, e comunque il costo di esproprio è a carico dei lottizzanti (comparto A);

VI) con l’approvazione del piano di lottizzazione relativo al comparto 3A è approvata anche la variante urbanistica (le delibere di adozione e approvazione del suddetto piano contemplano la variante funzionale a lievi modifiche della scheda norma, alla riperimetrazione del comparto ed all’ampliamento della via dei Lucchesi), ai sensi dell’art. 19 del d.p.r. n. 327/2001.

Gli esponenti, con memoria difensiva depositata in giudizio l’8.9.2016, rilevano che in pendenza del gravame nessun allargamento e nessun esproprio è stato eseguito in ordine alla via dei Lucchesi.

All’udienza del 12 ottobre 2016 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

In via preliminare occorre soffermarsi sulle questioni in rito.

Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione della deliberazione consiliare n. 110 del 22.12.2005, la quale individuava il comparto 3A in variante al regolamento urbanistico e già prevedeva un adeguamento della via dei Lucchesi, rivelandosi come atto immediatamente lesivo.

L’eccezione non è condivisibile.

La suddetta variante non prevedeva univocamente che l’ampliamento viario sarebbe ricaduto sul comparto B: essa faceva riferimento ad un ampliamento “contenuto”, che poteva essere letto come previsione di adeguamento circoscritto alla parte di via dei Lucchesi posta all’interno del piano di lottizzazione del comparto A (si veda la scheda norma costituente il documento n. 4 allegato all’impugnativa).

Ed infatti il Comune, con l’impugnata deliberazione n. 86 del 3.8.2010, approva sia il piano di lottizzazione del comparto 3A, sia una variante urbanistica per ampliamento della viabilità. In particolare, nella premessa della contestata delibera di adozione (n. 46 del 30.4.2010), il progetto definitivo di ampliamento della via dei Lucchesi viene sostanzialmente qualificato come variante semplificata istitutiva di vincolo espropriativo ai sensi dell’art. 10, comma 2, del d.p.r. n. 327/2001.

La stessa difesa del Comune, nel replicare alla censura incentrata sulla difformità urbanistica dell’opera pubblica stradale, osserva che l’approvazione del piano di lottizzazione è stata disposta in variante urbanistica ai sensi dell’art. 19 del d.p.r. n. 327/2001 (pagine 7 e 8 della memoria difensiva prodotta in data 8.9.2016).

E’ stata altresì eccepita l’inammissibilità del gravame per mancata impugnazione dei titoli edilizi emessi in conseguenza dell’approvazione del piano di lottizzazione.

Il rilievo è infondato.

I titoli edilizi conseguenti al piano di lottizzazione si pongono quale inevitabile conseguenza dell’atto anteriore, senza necessità di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, il che comporta uno stretto rapporto di conseguenzialità tra l’atto presupposto e l’atto successivo. Pertanto, in caso di accoglimento del ricorso l’annullamento dell’atto presupposto si estenderebbe automaticamente all’atto conseguenziale anche quando quest’ultimo non è stato impugnato, sulla base del meccanismo dell’invalidità derivata caducante, con la conseguenza che non è ipotizzabile un onere di impugnare i titoli abilitanti all’edificazione esecutivi del piano di lottizzazione oggetto di ricorso.

Entrando nel merito della trattazione del gravame, si osserva quanto segue.

La prima censura si incentra sulla violazione dei principi di necessaria autosufficienza dei piani attuativi, di sostenibilità dello sviluppo urbanistico e di perequazione.

Il motivo non è condivisibile.

La via dei Lucchesi collega la viabilità pubblica provinciale con quella comunale ed il suo previsto ampliamento attiene alla valutazione di sufficienza dei collegamenti esterni alle aree oggetto di lottizzazione; detto ampliamento rileva non solo in relazione al piano di lottizzazione, ma anche alla previsione complessiva dei temi della gestione del territorio (TAR Puglia, Bari, III, 4.5.2012, n. 923). E’ vero che per effetto del provvedimento impugnato la citata via diverrà a doppio senso di marcia in un tratto di 100 metri, coincidente con la zona del previsto allargamento, in modo da servire agli utenti della lottizzazione (pagine 5-6 della relazione tecnica del piano di lottizzazione), ma è altrettanto vero che la previsione di ampliamento della suddetta strada si configura come soluzione alternativa all’accesso, verso il comparto residenziale, che attraversa il parcheggio del centro commerciale, contribuendo ad alleggerire il traffico su tale zona, e rientra nell’ambito di una valutazione di sufficienza dei collegamenti esterni al compendio disciplinato dal piano attuativo.

Trattasi quindi di intervento teso a migliorare la sicurezza della circolazione, in relazione ad un comparto (3A) che già era provvisto di una propria autosufficienza viabilistica.

In siffatto contesto, la localizzazione di porzioni di viabilità pubblica può ricadere all’esterno del perimetro del piano attuativo (TAR Lombardia, Milano, II, 29.4.2009, n. 3596).

D’altro canto il principio di perequazione urbanistica trova soddisfacimento nel fatto che l’art. 3 della convenzione di lottizzazione (documento n. 1 depositato in giudizio dal Comune) accolla per intero ai lottizzanti le spese per indennità di esproprio afferenti alle opere esterne al comparto, “definite anche a seguito di contenzioso”, e relative spese tecniche e notarili, nonché la realizzazione di tutte le opere esterne al comparto. Pertanto gli oneri economici connessi all’esproprio delle aree dei ricorrenti (incluso l’eventuale deprezzamento degli immobili contigui derivante dalla realizzazione dell’ampliamento viario) e, più in generale, connessi alla realizzazione dell’opera, sono a carico dei lottizzanti, cosicché il vantaggio da quest’ultimi ottenuto è controbilanciato dagli oneri di realizzazione dell’opera di interesse pubblico, compresi i costi di acquisizione delle aree, posti a loro carico, in coerenza con il principio di perequazione.

Con la seconda doglianza i ricorrenti lamentano la violazione della regola secondo cui i progetti dei lavori pubblici devono essere conformi allo strumento urbanistico generale; aggiungono che è mancata l’approvazione del progetto preliminare e l’inserimento nel programma delle opere pubbliche, ex art. 128, comma 8, del d.lgs. n. 163/2006.

Il mezzo è infondato.

L’impugnata deliberazione consiliare n. 86 del 3.8.2010 approva il piano di lottizzazione, comprendente il progetto definitivo di ampliamento di via dei Lucchesi, in variante al regolamento urbanistico: rilevano al riguardo l’art. 10, comma 2, e l’art. 19, comma 2, del d.p.r. n. 327/2001 (richiamati nelle deliberazioni di adozione e approvazione del piano di lottizzazione), secondo cui l’approvazione del progetto definitivo da parte del consiglio comunale equivale a variante allo strumento urbanistico. L’opera resa conforme allo strumento urbanistico a seguito della variante potrà essere inserita nel programma dei lavori pubblici, ex art. 128, comma 8, del d.lgs. n. 163/2006.

L’insussistenza dei vizi di legittimità dedotti comporta la reiezione del ricorso, sia nella domanda di annullamento che in quella risarcitoria.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge sia nella domanda di annullamento che nella domanda di risarcimento del danno. Condanna la parte ricorrente a corrispondere al Comune di San Giuliano Terme la somma di euro 4.000 (quattromila) oltre accessori di legge, a titolo di spese di giudizio. Nulla per le spese nei confronti dei controinteressati, non costituiti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente
Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore
Pierpaolo Grauso, Consigliere

L’ESTENSORE
Gianluca Bellucci
 

IL PRESIDENTE
 Armando Pozzi

IL SEGRETARIO
 

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