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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Rifiuti Numero: 43922 | Data di udienza: 7 Luglio 2016

CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Classificazione dei rifiuti in speciali e urbani – Classificazione dei rifiuti non pericolosi e pericolosi – Classificazione dei rifiuti domestici ingombranti – Criteri di identificazione – Artt. 184 e 255 d.lgs. n.152/2006PROCEDURA PENALE – Mezzo di trasporto utilizzato per il traffico o per il trasporto illecito di rifiuto – Confisca dell’automezzo utilizzato per commettere il reato – Natura obbligatoria – Deroga al regime generale di tipo facoltativo di cui all’art. 240 cod. pen. – Art. 6, c.1 bis, d.l. n. 172/2008 – Repertorio Giurisprudenza Rifiuti.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 18 Ottobre 2016
Numero: 43922
Data di udienza: 7 Luglio 2016
Presidente: AMOROSO
Estensore: RICCARDI


Premassima

CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Classificazione dei rifiuti in speciali e urbani – Classificazione dei rifiuti non pericolosi e pericolosi – Classificazione dei rifiuti domestici ingombranti – Criteri di identificazione – Artt. 184 e 255 d.lgs. n.152/2006PROCEDURA PENALE – Mezzo di trasporto utilizzato per il traffico o per il trasporto illecito di rifiuto – Confisca dell’automezzo utilizzato per commettere il reato – Natura obbligatoria – Deroga al regime generale di tipo facoltativo di cui all’art. 240 cod. pen. – Art. 6, c.1 bis, d.l. n. 172/2008 – Repertorio Giurisprudenza Rifiuti.



Massima

 




CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 18/10/2016 (ud. 07/07/2016) Sentenza n.43922


CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Classificazione dei rifiuti in speciali e urbani – Classificazione dei rifiuti non pericolosi e pericolosi – Classificazione dei rifiuti domestici ingombranti – Criteri di identificazione – Art. 184 d.lgs. 152/2006.
 
Ai sensi della norma definitoria generale di cui all’art. 184 d.lgs. 152/2006, la classificazione dei rifiuti in speciali o urbani dipende dall’origine, mentre la classificazione dei rifiuti in non pericolosi o pericolosi dipende dalle caratteristiche di pericolosità; pertanto, la norma incriminatrice speciale di cui all’art. 6, lett. a), d.l. 172/2008 prevede tre diverse categorie di rifiuti, ritagliate dalla norma definitoria generale di cui all’art. 184 d.lgs. 152/2006, la cui gestione abusiva integra il delitto: rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi), rifiuti pericolosi, e rifiuti domestici ingombranti. Prescindendo dalla approssimativa tecnica legislativa, l’interpretazione sistematica della norma impone di concludere nel senso che l’indicazione dei “rifiuti speciali” comprende l’intera categoria, a prescindere dalla caratteristiche di pericolosità; del resto, l’indicazione, nella fattispecie, dei “rifiuti speciali” dopo quelli “pericolosi” non può essere considerata una specificazione di questi ultimi, in quanto il rapporto di genus a species è invertito: i rifiuti pericolosi sono una species del genus rifiuti speciali. Peraltro, la non automatica sovrapponibilità delle classificazioni, disomogenee in quanto dipendenti l’una dall’origine del rifiuto (urbano/speciale), e l’altra dalle caratteristiche di pericolosità (non pericoloso/pericoloso), si desume, altresì, dal rilievo che anche la categoria dei “rifiuti domestici ingombranti” richiamata dalla fattispecie è ritagliata dalla più ampia categoria dei rifiuti urbani, nella previsione di cui all’art. 184, comma 2, lett. a), d.lgs. 152/2006.
 

PROCEDURA PENALE – RIFIUTI – Mezzo di trasporto utilizzato per il traffico o per il trasporto illecito di rifiuto – Confisca dell’automezzo utilizzato per commettere il reato – Natura obbligatoria – Deroga al regime generale di tipo facoltativo di cui all’art. 240 cod. pen. – Art. 6, c.1 bis, d.l. n. 172/2008 – Giurisprudenza.
 
La confisca dell’automezzo utilizzato per commettere il reato è prevista dall’art. 6, comma 1 bis, del d.l. n. 172 del 2008 (conv. in legge n. 210 del 2008) “per tutte le fattispecie penali di cui al presente articolo, poste in essere con l’uso di un veicolo”. La confisca ha, natura obbligatoria (“alla sentenza di condanna consegue la confisca del veicolo”) e deve essere disposta anche in caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (Sez. 3, n. 45927 del 09/10/2014, Memetel; Sez. 3, n. 18515 del 16/01/2015, Ruggeri). Ne consegue che la norma va annoverata nel gruppo di disposizioni che rendono obbligatoria la confisca, in deroga al regime generale di tipo facoltativo di cui all’art. 240 cod. pen., sicché il mezzo di trasporto utilizzato per il traffico o per il trasporto illecito di rifiuto, o per le altre ipotesi tipizzate, è oggetto di una presunzione legislativa di pericolosità che ne giustifica la confisca.
 

(Dichiara inammissibile il ricorso avverso sentenza del 21/11/2014 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI) Pres. AMOROSO, Rel. RICCARDI, Ric. Palmesano
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 18/10/2016 (ud. 07/07/2016) Sentenza n.43922

SENTENZA

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 18/10/2016 (ud. 07/07/2016) Sentenza n.43922

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da Palmesano Raffaele, nato a Pignataro Maggiore il 12/10/1942;
avverso la sentenza del 21/11/2014 della Corte di Appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Riccardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza del 21/11/2014 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 10/06/2009 nei confronti di Palmesano Raffaele per il delitto di scarico abusivo di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all’art. 6, comma 1, lett. a), d.l. 172 del 2008, concedeva la sospensione condizionale della pena, confermando l’affermazione di responsabilità. 
 
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore del ricorrente, Avv. Carlo De Stavola, deducendo il vizio di motivazione e la violazione di legge.
 
Sostiene che lo scarico non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi non integri la fattispecie prevista dall’art. 6 d.l. 172 del 2008, che concerne i soli rifiuti speciali pericolosi; ritiene che la norma speciale abbia ridisegnato la classificazione prevista dall’art. 184 d.lgs. 152 del 2006, e che, nel caso di rifiuti non pericolosi speciali e ingombranti venga in rilievo la seconda parte della disposizione, che prevede un mero illecito amministrativo, in corrispondenza di quanto previsto dall’art. 255 d.lgs. 152/2006.
 
Con un secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge e di mancanza di motivazione in ordine alla confisca dell’automezzo intestato all’imputato, disposta ai sensi dell’art. 240 cod. pen.: nel caso in esame, infatti, manca il requisito dell’asservimento della cosa lecita alla commissione del reato, solo occasionalmente utilizzato per commettere l’illecito.

CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Il primo motivo è manifestamente infondato.
 
Il reato di cui all’art. 6, comma 1, lett. a), d.l. n. 172 del 2008 (conv. in L. n. 210 del 2008) prevede: “chiunque in modo incontrollato o presso siti non autorizzati abbandona, scarica, deposita sul suolo o nel sottosuolo o immette nelle acque superficiali o sotterranee rifiuti pericolosi, speciali ovvero rifiuti ingombranti domestici e non, di volume pari ad almeno 0.5 metri cubi e con almeno due delle dimensioni di altezza, lunghezza o larghezza superiori a cinquanta centimetri, e’ punito con la reclusione fino a tre anni e sei mesi; se l’abbandono, lo sversamento, il deposito o l’immissione nelle acque superficiali o sotterranee riguarda rifiuti diversi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cento euro a seicento euro”.
 
La fattispecie incriminatrice, pertanto, comprendendo nell’oggetto della condotta criminosa la categoria dei “rifiuti speciali”, indicata nell’elencazione dopo la virgola, riguarda anche quelli non pericolosi.
 
Invero, ai sensi della norma definitoria generale di cui all’art. 184 d.lgs. 152/2006, la classificazione dei rifiuti in speciali o urbani dipende dall’origine, mentre la classificazione dei rifiuti in non pericolosi o pericolosi dipende dalle caratteristiche di pericolosità; pertanto, la norma incriminatrice speciale di cui all’art. 6, lett. a), d.l. 172/2008 prevede tre diverse categorie di rifiuti, ritagliate dalla norma definitoria generale di cui all’art. 184 d.lgs. 152/2006, la cui gestione abusiva integra il delitto: rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi), rifiuti pericolosi, e rifiuti domestici ingombranti.
 
Prescindendo dalla approssimativa tecnica legislativa, l’interpretazione sistematica della norma impone di concludere nel senso che l’indicazione dei “rifiuti speciali” comprende l’intera categoria, a prescindere dalla caratteristiche di pericolosità; del resto, l’indicazione, nella fattispecie, dei “rifiuti speciali” dopo quelli “pericolosi” non può essere considerata una specificazione di questi ultimi, in quanto il rapporto di genus a species è invertito: i rifiuti pericolosi sono una species del genus rifiuti speciali.
 
Peraltro, la non automatica sovrapponibilità delle classificazioni, disomogenee in quanto dipendenti l’una dall’origine del rifiuto (urbano/speciale), e l’altra dalle caratteristiche di pericolosità (non pericoloso/pericoloso), si desume, altresì, dal rilievo che anche la categoria dei “rifiuti domestici ingombranti” richiamata dalla fattispecie è ritagliata dalla più ampia categoria dei rifiuti urbani, nella previsione di cui all’art. 184, comma 2, lett. a), d.lgs. 152/2006.
 
3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto, sebbene debba ritenersi erroneo il richiamo all’art. 240 cod. pen. contenuto nella sentenza impugnata, la confisca dell’automezzo utilizzato per commettere il reato è prevista dall’art. 6, comma 1 bis, del d.l. n. 172 del 2008 (conv. in legge n. 210 del 2008) “per tutte le fattispecie penali di cui al presente articolo, poste in essere con l’uso di un veicolo”; la confisca ha, infatti, natura obbligatoria (“Alla sentenza di condanna consegue la confisca del veicolo”) e deve essere disposta anche in caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (Sez. 3, n. 45927 del 09/10/2014, Memetel, Rv. 260870; Sez. 3, n. 18515 del 16/01/2015, Ruggeri, Rv. 263772).
 
Ne consegue che la norma va annoverata nel gruppo di disposizioni che rendono obbligatoria la confisca, in deroga al regime generale di tipo facoltativo di cui all’art. 240 cod. pen., sicché il mezzo di trasporto utilizzato per il traffico o per il trasporto illecito di rifiuto, o per le altre ipotesi tipizzate, è oggetto di una presunzione legislativa di pericolosità che ne giustifica la confisca.
 
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 1.500,00: infatti, l’art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta sia nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 cod. proc. pen., comma 3, sia nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen..
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
 
 
Così deciso in Roma il 07/07/2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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