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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia, Pubblica amministrazione Numero: 45431 | Data di udienza: 24 Maggio 2016

* DIRITTO URBANISTICO – Reati edilizi – Ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna – Revoca – Atto amministrativo di sanatoria – Potere-dovere del giudice dell’esecuzione – Verifiche ed effetti – Requisiti di forma e di sostanza – Accertamento di conformità – Art. 27, 29, 31, 36, 37, 45, 98 d. lgs. n.380/2001 T.U.E.PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Sanatoria edilizia – Adozione di un provvedimento negativo – Obblighi del responsabile del procedimento – Comunicazione all’istante i motivi ostativi all’accoglimento della domanda – Art. 10 bis L. n.241/1990 – Formazione del silenzio-rifiuto – Inutile decorso del termine di 60 gg. dalla richiesta.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 27 Ottobre 2016
Numero: 45431
Data di udienza: 24 Maggio 2016
Presidente: GRILLO
Estensore: MOCCI


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – Reati edilizi – Ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna – Revoca – Atto amministrativo di sanatoria – Potere-dovere del giudice dell’esecuzione – Verifiche ed effetti – Requisiti di forma e di sostanza – Accertamento di conformità – Art. 27, 29, 31, 36, 37, 45, 98 d. lgs. n.380/2001 T.U.E.PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Sanatoria edilizia – Adozione di un provvedimento negativo – Obblighi del responsabile del procedimento – Comunicazione all’istante i motivi ostativi all’accoglimento della domanda – Art. 10 bis L. n.241/1990 – Formazione del silenzio-rifiuto – Inutile decorso del termine di 60 gg. dalla richiesta.



Massima

 

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 27/10/2016 (ud. 24/05/2016) Sentenza n.45431


DIRITTO URBANISTICO – Reati edilizi – Ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna – Revoca – Atto amministrativo di sanatoria – Potere-dovere del giudice dell’esecuzione – Verifiche ed effetti – Requisiti di forma e di sostanza – Accertamento di conformità – Art. 27, 29, 31, 36, 37, 45, 98 d. lgs. n.380/2001 T.U.E..
 
In tema di reati edilizi, l’ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna è suscettibile di revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbiano conferito all’immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l’abusività, fermo restando il potere-dovere del giudice dell’esecuzione di verificare la legittimità dell’atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio [Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014 (dep. 18/11/2014), Chisci].
 
 
DIRITTO URBANISTICO – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Sanatoria edilizia – Adozione di un provvedimento negativo – Obblighi del responsabile del procedimento – Comunicazione all’istante i motivi ostativi all’accoglimento della domanda – Art. 10 bis L. n.241/1990 – Formazione del silenzio-rifiuto – Inutile decorso del termine di 60 gg. dalla richiesta.
 
In tema di sanatoria edilizia l’art. 10 bis legge 7 agosto 1990, n. 241 – che impone, prima dell’adozione di un provvedimento negativo, al responsabile del procedimento di comunicare all’istante i motivi ostativi all’accoglimento della domanda – non trova applicazione in sede penale, sicché il procedimento sospeso prosegue automaticamente in esito alla formazione del silenzio-rifiuto dopo l’inutile decorso del termine di sessanta giorni dalla richiesta [Sez. 3, n. 6670 del 20/12/2011 (dep. 20/02/2012), Barreca].


(Dichiara inammissibile il ricorso avverso l’ordinanza del 27/03/2015 del TRIBUNALE DI CATANIA) Pres. GRILLO, Rel. MOCCI, Ric. Platania
 
 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 27/10/2016 (ud. 24/05/2016) Sentenza n.45431

SENTENZA

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 27/10/2016 (ud. 24/05/2016) Sentenza n.45431

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da Platania Benedetto, nato a Catania il 10/08/1967;
avverso l’ordinanza del 27/03/2015 del Tribunale di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mauro Mocci;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con ordinanza del 27 marzo 2015, il Tribunale di Catania rigettava la richiesta di Benedetto Platania, diretta ad ottenere la revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione di opere abusive, quale pronunzia consequenziale ad una sentenza di condanna del Tribunale di Catania, sez. distaccata di Mascalucia, divenuta irrevocabile il 30 aprile 1998. 
 
Il Tribunale affermava che l’istanza di condono del Platania, inoltrata nel marzo 2004, non avrebbe potuto essere presumibilmente accolta, stante anche l’inerzia dell’interessato, sicché avrebbe dovuto dedursene, quanto meno, una definizione amministrativa non imminente.
 
2. Ricorre per cassazione Benedetto Platania, svolgendo un unico motivo, col quale deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale non avrebbe preso in considerazione tutta la documentazione allegata ed in particolare l’istanza di sanatoria.
 
Nel suo parere, reso per iscritto, il Procuratore Generale ha sollecitato il rigetto del ricorso.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso è, nel suo complesso, inammissibile.
 
In tema di reati edilizi, l’ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna è suscettibile di revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbiano conferito all’immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l’abusività, fermo restando il potere-dovere del giudice dell’esecuzione di verificare la legittimità dell’atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio [Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014 (dep. 18/11/2014), Chisci, Rv.260972].
 
Il Tribunale ha fatto rilevare, con un’argomentazione immune da vizi logici, che il ricorrente era privo di un atto amministrativo di sanatoria e che nessun elemento faceva ragionevolmente sostenere che il Comune di Gravina avrebbe evaso la pratica in un breve lasso di tempo. Questo è tanto più vero, ove si consideri che, in tema di sanatoria edilizia l’art. 10 bis legge 7 agosto 1990, n. 241 – che impone, prima dell’adozione di un provvedimento negativo, al responsabile del procedimento di comunicare all’istante i motivi ostativi all’accoglimento della domanda – non trova applicazione in sede penale, sicché il procedimento sospeso prosegue automaticamente in esito alla formazione del silenzio-rifiuto dopo l’inutile decorso del termine di sessanta giorni dalla richiesta [Sez. 3, n. 6670 del 20/12/2011 (dep. 20/02/2012), Barreca, Rv. 252443].
 
Inoltre, il ricorso è assolutamente privo di autosufficienza, con riguardo all’esplicita indicazione della documentazione allegata.
 
In applicazione dell’art. 616 c.p.p., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – in mancanza di elementi che possano far ritenere incolpevole la causa di inammissibilità del ricorso ( cfr. Corte Cast., sent. n. 186 del 2000) – al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si stima equo fissare in € 1.500,00.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
 
Così deciso il 24/05/2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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