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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 42061 | Data di udienza: 30 Giugno 2016

DIRITTO URBANISTICO – Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche – Zone a basso indice sismico – Autorizzazione per l’inizio dei lavori da parte del Genio civile – Normativa antisismica – Artt. 36, 44, 83, 93, 94 e 95 D.P.R. n. 380/2001 – Giurisprudenza – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Circostanze attenuanti generiche – Criteri per la concessione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 6 Ottobre 2016
Numero: 42061
Data di udienza: 30 Giugno 2016
Presidente: Ramacci
Estensore: REINOLDI


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche – Zone a basso indice sismico – Autorizzazione per l’inizio dei lavori da parte del Genio civile – Normativa antisismica – Artt. 36, 44, 83, 93, 94 e 95 D.P.R. n. 380/2001 – Giurisprudenza – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Circostanze attenuanti generiche – Criteri per la concessione.



Massima

 


CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 06/10/2016 (ud. 30/06/2016) Sentenza n.42061



DIRITTO URBANISTICO – Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche – Zone a basso indice sismico – Autorizzazione per l’inizio dei lavori da parte del Genio civile – Normativa antisismica – Artt. 36, 44, 83, 93, 94 e 95 D.P.R. n. 380/2001Giurisprudenza.
 
Ai fini della configurabilità del reato di cui agli artt. 93 e 95 del D.P.R. n. 380 del 2001, non assume alcun rilievo la circostanza che la zona sede dei lavori fosse, in ipotesi, inclusa tra quelle a basso indice sismico. L’art. 83, comma 2 del D.P.R. n. 380 del 2001, che rimanda al decreto interministeriale con il quale vengono definiti i criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche, non pone alcuna distinzione in merito alle cd. “categorie” delle zone medesime (Sez. 3, n. 8175, del 21/01, 2016, Piscella; Sez. 3, n. 37385 del 2013, Cosmo; Sez. 3, n. 22312 del 15/02/2011, Marini). Ciò in quanto si tratta di una normativa finalizzata, comunque, a garantire l’esercizio del controllo preventivo da parte della Pubblica amministrazione, e in particolare del Genio Civile, sull’attività edificatoria che si svolge in dette zone, in ragione della particolare situazione determinante un pericolo astratto di pregiudizio per la pubblica incolumità (in termini Sez. 3, n. 41617 del 2/10/2007, lavine; Sez. 3, n. 33767 del 10/05/2007, Puleo ed altro). Sicché il reato deve ritenersi integrato a prescindere dalle menzionate categorizzazioni (Cass. Sez. 3, n. 22312 del 15/02/2011, Marini).


DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Circostanze attenuanti generiche – Criteri per la concessione.
 
La concessione delle circostanze attenuanti generiche non impone l’esame di tutti i parametri di cui all’art. 133 cod. pen., essendo sufficiente che si specifichi a quale di esso si sia inteso fare riferimento (Cass., Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule; Sez. 1, n. 33506 del 7/07/2010, P.G. in proc. Biancofiore).
 
 

(Dichiara inammissibile il ricorso avverso la sentenza del 1/04/2014 del TRIBUNALE DI MESSINA) Pres. RAMACCI, Rel. REINOLDI, Ric. Longo ed altro

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 06/10/2016 (ud. 30/06/2016) Sentenza n.42061

SENTENZA

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 06/10/2016 (ud. 30/06/2016) Sentenza n.42061

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da:
 
Longo Paolina, nata a Mongiuffi Melia il 15/06/1943,
D’Agostino Sebastiano Giovanni, nato a Mongiuffi Melia il 23/06/1965;
 
avverso la sentenza del 1/04/2014 del Tribunale di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Antonio Balsamo, che ha concluso chiedendo la pronuncia di una declaratoria di inammissibilità;
udito, per gli imputati, l’avvocato Alfio Cesare Ardizzone, il quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con decreto di citazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina in data 15/10/2010, Paolina Longo e Giovanni Sebastiano D’Agostino furono tratti a giudizio davanti al Tribunale di Messina per rispondere, entrambi, del reato previsto dagli artt. 110 cod. pen., 44, comma 1, lett. b) del d.p.r. n. 301 del 2001 (capo a), per avere, la prima come proprietaria committente ed il secondo come titolare della ditta esecutrice dei lavori, realizzato, all’interno di un preesistente fabbricato e in assenza di permesso di costruire, alcune opere edilizie (consistenti, al primo piano, in un vano completo di scala con relativo ballatoio in cemento armato; e, al secondo piano, in due vani con relativa scala); nonché del reato previsto dagli artt. 110 cod. pen., 93, 94 e 95 del d.p.r. n. 380 del 2001 per avere realizzato le suddette opere in zona dichiarata sismica senza darne preavviso scritto all’ufficio del Genio civile competente e senza avere conseguito la preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione (capo b); e, infine, il solo D’Agostino della contravvenzione di cui agli artt. 36-quater e 89 del d.lgs. n. 626 del 1994 per avere, nella qualità di titolare della ditta esecutrice dei lavori sopra indicati ed al fine della esecuzione degli stessi, utilizzato un ponteggio costituito da assi portanti e tavole di calpestio in legno, privo dei requisiti di sicurezza, in quanto realizzato in assenza di ancoraggi, di parapetti di sicurezza e di impianto di messa a terra (capo c).
 
Con sentenza in data 1/04/2014 il Tribunale di Messina condannò Paolina Longo e Giovanni Sebastiano D’Agostino rispettivamente alla pena di 1.000,00 euro di ammenda e di 1.500,00 euro di ammenda in quanto riconosciuti entrambi colpevoli del reato di cui al capo b) e, il solo d’Agostino, anche della contravvenzione di cui al capo c).
 
Con lo stesso provvedimento, il Tribunale siciliano dichiarò non doversi procedere nei confronti di entrambi gli imputati in relazione al reato agli stessi ascritto al capo a) della rubrica, per essersi lo stesso estinto per intervenuto accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.p.r. n. 380 del 2001.
 
2. Avverso la predetta sentenza i due imputati hanno proposto atto d’appello deducendo i motivi di impugnazione di seguito riassunti.
 
Con il primo motivo, essi sollecitano, in relazione al reato di cui al capo e), l’assoluzione di entrambi ai sensi dell’art. 530 del codice di rito “perché il fatto non sussiste”.
 
Secondo l’assunto degli imputati, la sentenza di primo grado sarebbe incorsa in un grave errore di valutazione non avendo considerato che il Comune di Mongiuffi Melia, nel quale erano state eseguite le opere contestate, era stato qualificato come “sismico di II” categoria” a partire dal 1937, sicché l’autorizzazione dell’ufficio del Genio civile sarebbe stata necessaria soltanto nel caso in cui la volumetria del manufatto fosse superiore ai 450 m3, laddove nel caso di specie essa sarebbe stata di molto inferiore, senza che il Tribunale abbia in alcun modo preso in considerazione tale circostanza. E, del resto, nel giudizio di primo grado sarebbe stata prodotta la regolare autorizzazione, rilasciata in data 11/09/1991 dall’Ufficio del Genio civile a favore di Leonardo Longo, padre e dante causa di Paolina Longo, sicché il reato in questione non sarebbe stato integrato.
 
Con il secondo motivo, il solo d’Agostino invoca la propria assoluzione dal reato contestato al capo c), ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., perché mancherebbe o sarebbe contradittoria la prova della sua sussistenza.
 
A sostegno del ricorso deduce che al momento del sopralluogo dei Carabinieri nessun operaio era presente nel cantiere, né vi erano lavori in esecuzione. Le opere in contestazione, infatti, sarebbero state completate intorno agli anni 1996-1997, essendo poi rimasto il manufatto allo stato rustico.
 
Con il terzo motivo gli imputati lamentano la mancata concessione delle attenuanti generiche, che il Tribunale non avrebbe alcun modo motivato.
 
Infine, con il quarto motivo gli impugnanti si dolgono che la pena ad essi inflitta sarebbe eccessiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO
 
3. Preliminarmente deve osservarsi che con la sentenza impugnata è stata inflitta la sola pena pecuniaria dell’ammenda, sicché ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. essa è inappellabile e avverso la medesima può essere proposto unicamente ricorso per cassazione.
 
Nondimeno, alcune delle censure proposte sono state articolate come altrettanti vizi di legittimità sicché, non sussistendo ostacoli formali alla proposizione del ricorso per cassazione e non potendo dubitarsi della voluntas impugnationis dei due imputati, l’appello, secondo il chiaro disposto dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., deve essere convertito in ricorso per cassazione, restando del tutto irrilevante la qualificazione data all’impugnazione dalle parti che le hanno proposta.
 
4. Tanto premesso deve ritenersi che il primo motivo di ricorso sia manifestamente infondato.
 
La sentenza impugnata, infatti, ha dato adeguatamente conto, con motivazione immune da vizi logici, delle ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti i requisiti della contravvenzione contestata al capo b).
 
Nel dettaglio, gli imputati lamentano per un verso che la sentenza di primo grado non avrebbe considerato che il Comune di Mongiuffi Melia era stato qualificato come “sismico di II^ categoria”, sicché l’autorizzazione dell’ufficio del Genio civile sarebbe stata necessaria soltanto ove la volumetria del manufatto fosse stata superiore ai 450 m3, circostanza nella specie non ricorrente; e, per altro verso, che l’Ufficio del Genio civile avesse rilasciato autorizzazione per gli interventi in questione, in data 11/09/1991, a favore di Leonardo Longo, padre e dante causa di Paolina Longo.
 
Per quanto attiene alla prima questione, tuttavia, va ribadito che ai fini della configurabilità del reato di cui agli artt. 93 e 95 del D.P.R. n. 380 del 2001, non assume alcun rilievo – contrariamente alle argomentazioni dei ricorrenti – la circostanza che la zona sede dei lavori fosse, in ipotesi, inclusa tra quelle a basso indice sismico.
 
Infatti, l’art. 83, comma 2 del D.P.R. n. 380 del 2001, che rimanda al decreto interministeriale con il quale vengono definiti i criteri generali per  l’individuazione delle zone sismiche, non pone alcuna distinzione in merito alle cd. “categorie” delle zone medesime (Sez. 3, n. 8175, del 21/01, 2016, Piscella, non massimata; Sez. 3, n. 37385 del 2013, Cosmo, non massimata; Sez. 3, n. 22312 del 15/02/2011, Marini, Rv. 250369). Ciò in quanto si tratta di una normativa finalizzata, comunque, a garantire l’esercizio del controllo preventivo da parte della Pubblica amministrazione, e in particolare del Genio Civile, sull’attività edificatoria che si svolge in dette zone, in ragione della particolare situazione determinante un pericolo astratto di pregiudizio per la pubblica incolumità (in termini Sez. 3, n. 41617 del 2/10/2007, lavine, Rv. 238007; Sez. 3, n. 33767 del 10/05/2007, Puleo ed altro, Rv. 237376). Sicché il reato deve ritenersi integrato a prescindere dalle menzionate categorizzazioni (così Sez. 3, n. 22312 del 15/02/2011, Marini, Rv. 250369).
 
Quanto al secondo profilo, anche a voler prescindere dal fatto che nella sentenza impugnata si fa unicamente riferimento all’avvenuto rilascio della concessione edilizia e non anche dell’autorizzazione da parte del Genio civile richiesta dalla normativa antisismica, deve in ogni caso osservarsi come l’intervento attuato al secondo piano (terzo fuori terra) del manufatto fosse stato eseguito, secondo quanto accertato dalla sentenza impugnata, al di fuori della previsione del titolo abitativo rilasciato nel 1991, il quale riguardava soltanto i primi due piani fuori terra. Peraltro, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, secondo la deposizione dibattimentale del funzionario del Genio civile, arch. Barbagallo, in relazione all’intervento edilizio in questione non era stato, comunque, riscontrato alcun preavviso di lavori presso il competente ufficio del Genio civile, né, tanto meno, risultava rilasciato alcun titolo autorizzativo.
 
Ne consegue, pertanto, che, anche sotto tale aspetto, la censura dedotta dai ricorrenti appare manifestamente infondata.
 
5. Il secondo motivo è inammissibile, atteso che D’Agostino fonda le proprie censure in ordine alla mancanza ovvero contraddittorietà della prova essenzialmente su circostanze di fatto, rispetto alle quali, tuttavia, il Tribunale di Messina ha fornito ampia motivazione, immune da vizi logici, delle ragioni per le quali sia stata ritenuta integrata la fattispecie contestata al capo e).
 
In particolare, la circostanza che al momento del sopralluogo da un lato fossero presenti delle attrezzature aventi sicuro valore economico (come gli strumenti di carpenteria della impastatrice), sicché appariva improbabile fossero state abbandonate; e dall’altro lato che alcune parti di intonaco si presentassero come di recentissima realizzazione, ha indotto il Tribunale a ritenere, in maniera del tutto logica, che i lavori fossero in corso di esecuzione. Ne consegue che, sotto tale profilo, appare palesemente inverosimile la deduzione difensiva secondo cui le opere sarebbero state realizzate addirittura negli anni 1996-1997.
 
6. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 
 
E’, infatti, principio acquisito nella elaborazione di questa Corte che la concessione delle circostanze attenuanti generiche non imponga l’esame di tutti i parametri di cui all’art. 133 cod. pen., essendo sufficiente che si specifichi a quale di esso si sia inteso fare riferimento (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 1, n. 33506 del 7/07/2010, P.G. in proc. Biancofiore, Rv. 247959). E, nel caso di specie, il Tribunale ha espressamente motivato le ragioni per le quali ha ritenuto di non dover in alcun modo mitigare la risposta sanzionatoria nei confronti di entrambi gli imputati, avuto riguardo alla estesa consistenza delle opere e, dunque, alla non modesta entità del fatto e, quanto al solo D’Agostino, al negativo profilo di personalità deducibile dai precedenti a suo carico.
 
7. Il quarto motivo di ricorso manifestamente inammissibile in considerazione della sua assoluta genericità, non essendo stato dedotto alcuno specifico vizio di legittimità della sentenza.
 
8. Sulla base delle considerazioni che precedono, ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
 
Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che le parti abbiano «proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata in 1.500,00 euro per ciascuno dei ricorrenti.
 
PER QUESTI MOTIVI
 
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
 
Così deciso in Roma, il 30/06/2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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