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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 1570 | Data di udienza: 11 Ottobre 2016

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Oneri di urbanizzazione – Esenzione ex art. 16, c. 1 d.P.R. n. 380/2001 – Presupposti – Infrastrutture, per le quali sarebbe stato necessario un procedimento espropriativo,  gestite da privati in regime di convenzionamento – Rientrano – Atto convenzionale che preveda il versamento degli oneri di urbanizzazione al di fuori delle ipotesi in cui sono legalmente dovuti – Nullità – Previsione del versamento contenuta nel permesso di costruire – Carattere ricognitivo.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Toscana
Città: Firenze
Data di pubblicazione: 2 Novembre 2016
Numero: 1570
Data di udienza: 11 Ottobre 2016
Presidente: Trizzino
Estensore: Gisondi


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Oneri di urbanizzazione – Esenzione ex art. 16, c. 1 d.P.R. n. 380/2001 – Presupposti – Infrastrutture, per le quali sarebbe stato necessario un procedimento espropriativo,  gestite da privati in regime di convenzionamento – Rientrano – Atto convenzionale che preveda il versamento degli oneri di urbanizzazione al di fuori delle ipotesi in cui sono legalmente dovuti – Nullità – Previsione del versamento contenuta nel permesso di costruire – Carattere ricognitivo.



Massima


Allegato


Titolo Completo

TAR TOSCANA, Sez. 3^ - 2 novembre 2016, n. 1570

SENTENZA

 

TAR TOSCANA, Sez. 3^ – 2 novembre 2016, n. 1570

Pubblicato il 02/11/2016

N. 01570/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00361/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 361 del 2010, proposto da:
Sa.Pra.S.R.L. rappresentata e difesa dall’avvocato Lorenza Donati, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gaetano Viciconte in Firenze, viale G. Mazzini n. 60;

contro

Comune di Arezzo rappresentato e difeso dagli avvocati Roberta Ricciarini C.F. RCCRRT53P62A390C e Stefano Pasquini C.F. PSQSFN63B01A390C, con domicilio eletto ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli, 40;

per l’annullamento:

– del “permesso di costruire” rilasciato a SA.PR.A. S.r.l. n. O/9/00226, a firma del Direttore dell’Ufficio Edilizia Direzione Servizi per il Territorio del Comune di Arezzo datato 10 novembre 2009 e notificato in data 11 novembre 2009, nella parte in cui determina l’importo relativo agli oneri dovuti ai sensi degli art. 119, comma 1, 120 e 121 della L.R. 1/2005 in misura pari a euro 174.265,82 per opere di urbanizzazione primaria, euro 88.362,80 per opere di urbanizzazione secondaria ed euro 146.262,19 per oneri relativi al costi di costruzione;

– quale atto presupposto del permesso di costruire n. O/09/226, della deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 29 giugno 2009 di adozione della “Variante al P.R.G. per il trasferimento della Clinica Poggio del Sole in viale Santa Margherita e realizzazione di una residenza per persone non autosufficienti” e della successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 140 del 30 settembre 2009 di approvazione della “Variante al P.R.G. per il trasferimento della Clinica Poggio del Sole in viale Santa Margherita e realizzazione di una residenza per persone non autosufficienti”, limitatamente alla clausola contenuta nello schema di convenzione approvato secondo cui sono dovuti da parte del soggetto che realizza l’intervento urbanistico considerato gli oneri per opere di urbanizzazione primaria per opere di urbanizzazione secondaria e per oneri relativi al costo di costruzione;

– per la conseguente declaratoria di nullità dell’accordo per il trasferimento della Clinica Poggio del Sole in Viale Santa Margherita e realizzazione di una residenza per persone non autosufficienti, stipulato tra SA.PR.A. S.r.l. e il Comune di Arezzo in data 5 novembre 2009, limitatamente all’art. 3 (“Oneri concessori relativi agli interventi previsti nel lotto “A”) con cui SA.PR.A. si impegna a pagare l’importo dovuto a titolo di oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché al costo di costruzione di cui all’art. 119 L.R. Toscana n. 1/2005, rinunciando a ottenere lo scomputo dei medesimi;

per l’accertamento del diritto della SA.PR.A. a fruire dell’esenzione dal pagamento degli oneri per opere di urbanizzazione primaria, per opere di urbanizzazione secondaria e per oneri relativi al costo di costruzione riguardanti l’intervento edilizio assentito con il suddetto permesso di costruire n. O/09/00226;

e la conseguente condanna del Comune di Arezzo a restituire la somma di euro 48.756,56 già corrisposta da SA.PR.A. in data 10 novembre 2009, quale prima rata relativa ai suddetti oneri riguardanti, comprensiva di interessi fino al saldo;

in via subordinata per l’annullamento parziale, previa adozione di misure cautelari:

– del “permesso di costruire” rilasciato a SA.PR.A.sr. n.o/09/00226, a firma del Direttore dell’Ufficio Edilizia Direzione Servizi per il Territorio del Comune di Arezzo, Arch. Roberto Calussi, datato 10 novembre 2009 e notificato in data 11 novembre 2009, nella parte in cui determina l’importo relativo agli oneri dovuti in misura pari a euro 146.262,19 per il costo di costruzione;

– quale atto presupposto del permesso di costruire O/09/00226 della deliberazione del Consiglio Comunale n.97 del 29 giugno 2009 di adozione della “Variante al P:R.G. per il trasferimento della Clinica Poggio del Sole in viale Sanata Margherita e realizzazione di una residenza per persone non autosufficienti” e della successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 140 del 30 settembre 2009 di approvazione della “Variante al P.R.G. per il trasferimento della Clinica Poggio del Sole in viale Santa Margherita e realizzazione di una residenza per persone non autosufficienti” limitatamente alla clausola contenuta nello schema di convenzione approvato secondo cui sono dovuti da parte del soggetto che realizza l’intervento urbanistico considerato gli oneri di costruzione;

per l’accertamento, quale atto presupposto del permesso di costruire n. O/09/226, della nullità parziale dell'”Accordo per il trasferimento della Clinica Poggio del Sole in Viale Santa Margherita e realizzazione di una residenza per persone non autosufficienti” stipulato tra SA.PR.A. srl e il Comune di Arezzo in data 5 novembre 2009, limitatamente all’art. 3 (“Oneri concessori relativi agli interventi previsti nel lotto “A”) con cui SA.PR.A. srl si impegna a pagare l’importo dovuto a titolo di oneri di costruzione di cui all’art. 119 L.R. Toscana n.1/2005 rinunciando a ottenere lo scomputo dei medesimi; per il conseguente accertamento del diritto della SA.PR.A. a fruire dell’esenzione dal costo di costruzione in relazione all’intervento edilizio assentito con il suddetto permesso di costruire n.O/09/00226;

e la condanna del Comune di Arezzo a restituire la somma che risulterà dalla compensazione tra la cifra di euro 48.756,56, corrispondente alla prima delle tre rate del costo di costruzione indicato dal permesso di costruire n.O/09/00226 sopra citato e dalla medesima pagata in data 10 novembre 2009, e quella dovuta ai sensi dell’art. 19, comma 1, DPR n. 380/2001, oltre interessi legali fino al saldo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Arezzo in Persona del Sindaco P.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2016 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori avv. B. Borgiotti, delegata dall’avv. L. Donati, per la parte ricorrente e avv. D. Iaria, delegato dall’avv. S. Pasquini, per l’amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La S.r.l. Sa.pra, premesso: a) di essere proprietaria di un’area sita in comune di Arezzo lungo il viale S. Margherita fatta oggetto di una variante al p.r.g. finalizzata alla realizzazione a sua cura e spese di un edificio destinato ad ospitare la casa di cura Poggio del Sole, gestita in regime di accreditamento dalla omonima società sua controllata, ed alla contestuale realizzazione di una residenza protetta per soggetti portatori di handicap previa cessione al comune del relativo terreno; b) di aver stipulato per la realizzazione della predetta clinica una convenzione urbanistica con il comune di Arezzo con la quale si è impegnata, fra l’altro, a pagare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed il contributo di costruzione ad essa relativi; c) di essersi avveduta dopo il pagamento della prima rata di poter beneficiare della esenzione dal pagamento degli oneri di urbanizzazione prevista dall’art. 16 comma 1 del D.P.R. 380 del 2001 per le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti e per le opere di urbanizzazione eseguite anche da privati in attuazione degli strumenti urbanistici; d) di non aver tuttavia ottenuto dal comune di Arezzo l’autorizzazione all’esonero del contributo;

tanto premesso la Sa.pra S.r.l. chiede che l’adito Tribunale, previo annullamento in parte qua del permesso di costruire e della convezione urbanistica, laddove prevedono il pagamento del contributo, dichiari la non debenza dello stesso disponendo la restituzione dei ratei corrisposti.

Il ricorso è fondato nella parte in cui afferma che la clinica sia esente da contributo in quanto opera di urbanizzazione da realizzarsi in attuazione degli strumenti urbanistici.

La giurisprudenza ritiene che ai fini della esenzione prevista dall’art. 16 comma 1 del d.p.r. 380 del 2001 a tale titolo debbano ricorrere due requisiti.

In primo luogo oggetto dell’attività edilizia deve essere un’opera annoverabile fra quelle di urbanizzazione secondaria ai sensi dell’art. 4 comma 2 della L. 847 del 1964 (che ne elenca la tipologia).

In secondo luogo la realizzazione della stessa deve avvenire in attuazione di una specifica previsione di uno strumento urbanistico generale o attuativo. Non è sufficiente, a tal fine, che l’opera sia semplicemente consentita dal il p.r.g. ma è necessario che il piano regolatore ne preveda la localizzazione in una zona destinata alle infrastrutture essenziali la cui realizzazione è normalmente riservata alla mano pubblica (Cons. Stato, IV, 595/2016; TAR Brescia n. 1111/2014; TAR Firenze 1596/2014; TAR Milano 4672/2009).

La norma, non si riferisce solo alle ipotesi in cui, sulla base di una convenzione di lottizzazione i privati, realizzino le opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri per poi cederle alla p.a., ma abbraccia anche i casi nei quali le infrastrutture pubbliche, per la cui realizzazione sarebbe stato normalmente necessario un procedimento espropriativo, in base alla previsione di piano, possano essere da essi gestite in regime di convenzionamento secondo un modello ispirato al principio di sussidiarietà che ha trovato avallo anche nella giurisprudenza della Corte costituzionale (nella nota sentenza n. 179 del 1999).

Anche in tali fattispecie, infatti, la realizzazione dell’opera assolve alle esigenze infrastrutturali programmate nell’ambito dei piani urbanistici o territoriali e, quindi, non integra il presupposto del debito contributivo che è dato dalla creazione di nuovo carico urbanistico andando, anzi, a coprire la necessità di nuove opere indotta dall’espansione urbana.

Nel caso di specie l’istruttoria disposta dal Collegio ha consentito di appurare che la variante urbanistica in forza della quale la clinica è stata realizzata classificava la relativa area nell’ambito delle zone F destinate ad infrastrutture di interesse generale in cui sono ammessi solamente servizi per l’assistenza socio sanitaria e similari.

Le n.t.a. di zona prevedono altresì che l’intervento sulle predette aree debba essere riservato in via principale alla p.a., essendo ammessa l’iniziativa privata solo previa redazione di una specifica convenzione regolante il regime giuridico del suolo nonché le modalità e le forme di utilizzazione del bene che ne garantiscano la funzione pubblica.

Il comune di Arezzo nelle sue difese sostiene che l’esonero dal contributo non potrebbe essere concesso non essendo stata stipulata fra le parti una convenzione che disciplini le modalità di uso della struttura, assicurando che essa conservi la sua destinazione pubblica.

L’osservazione è infondata e, in ogni caso, prova troppo.

Alla luce di quanto sopra detto un uso meramente privato della clinica (e cioè per l’offerta di servizi sanitari che non rientrano nel servizio sanitario nazionale) non sarebbe consentito dalla destinazione urbanistica ad essa attribuita dal p.r.g. che si riferisce ad infrastrutture di interesse generale. Qualora un tale utilizzo dovesse verificarsi esso integrerebbe un abuso edilizio passibile di sanzione.

A ciò si aggiunga che Sa.pr.a ha stipulato con il comune di Arezzo un accordo ai sensi dell’art. 11 della L. 241/90 che richiama espressamente la predetta variante trasfondendone i contenuti nell’ambito di una disciplina convenzionale dalla quale scaturiscono reciproci diritti ed obblighi. Con la conseguenza che un eventuale uso dell’immobile difforme dalla sua destinazione urbanistica integrerebbe oltre che un abuso edilizio anche un inadempimento contrattuale.

Peraltro, qualora la tesi del comune di Arezzo fosse fondata ne conseguirebbe non tanto il venir meno del diritto all’esonero dal contributo quanto la illegittimità tout court dello stesso permesso di costruire in quanto rilasciato senza le garanzie previste dalle n.t.a. relative alla zona F.

Il Comune di Arezzo eccepisce altresì che anche nell’ipotesi in cui l’obbligo contributivo non trovasse base legale lo stesso dovrebbe, comunque, considerarsi esistente in quanto previsto dal menzionato accordo.

Anche tale eccezione deve essere respinta.

Infatti l’obbligo contributivo previsto dall’art. 16 del D.P.R. 380 del 2001 deriva direttamente dalla legge e non è suscettibile di negoziazione alcuna.

Un eventuale atto convenzionale che ne preveda il versamento al di fuori delle ipotesi in cui esso è legalmente dovuto risulta, quindi, privo di causa e, quindi, nullo.

Lo stesso deve dirsi qualora analoga previsione sia contenuta nel permesso di costruire. Tale atto, infatti, non può imporre al suo destinatario obbligazioni pecuniarie che non trovano giustificazione nella disciplina legale. La previsione del versamento del contributo in esso eventualmente contenuta non ha, quindi, carattere costitutivo ma meramente ricognitivo.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto con assorbimento degli altri motivi di censura.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, T

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:

a) dichiara che nulla è dovuto dalla Società ricorrente a titolo di contributo ex art. 16 D.P.R. 380/2001 per il rilascio del permesso di costruire di cui in epigrafe;

b) dichiara la nullità dell’accordo ex art. 11 L. 241/90 stipulato fra Sa.pr.a ed il comune di Arezzo in data 5/11/2009 nella parte in cui prevede la corresponsione del predetto contributo;

c) condanna il comune di Arezzo a restituire a Sa.pr.a. la somma di Euro 48.765,56 oltre interessi dalla domanda al saldo;

d) condanna il comune di Arezzo alla refusione della spese di lite che liquida in Euro 2.500 oltre iva e c.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore
Giovanni Ricchiuto, Primo Referendario

L’ESTENSORE
Raffaello Gisondi
        
IL PRESIDENTE
Rosaria Trizzino
  

IL SEGRETARIO
 

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