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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Acqua - Inquinamento idrico Numero: 675 | Data di udienza: 6 Ottobre 2016

* ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Frantoio oleario – Spandimento delle acque di vegetazione – Sospensione con ordinanza sindacale contingibile e urgente – Illegittimità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Lazio
Città: Latina
Data di pubblicazione: 3 Novembre 2016
Numero: 675
Data di udienza: 6 Ottobre 2016
Presidente: Taglienti
Estensore: Bucchi


Premassima

* ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Frantoio oleario – Spandimento delle acque di vegetazione – Sospensione con ordinanza sindacale contingibile e urgente – Illegittimità.



Massima

 

TAR LAZIO, Latina, Sez. 1^ – 3 novembre 2016, n. 675


ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Frantoio oleario – Spandimento delle acque di vegetazione – Sospensione con ordinanza sindacale contingibile e urgente – Illegittimità.

E’ illegittima l’ordinanza sindacale contingibile e urgente con la quale è sospesa ad horas l’attività di spargimento delle acque provenienti dal ciclo di lavorazione di un frantoio oleario: poichè l’attività di spandimento delle acque di vegetazione  è sottoposta al controllo dell’Arpa e disciplinata dall’art. 130 del D.lgs 152/2006, non sussiste infatti  il presupposto del pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento.


Pres. Taglienti, Est. Bucchi – F.P. (avv. Tari) c. Comune di San Vittore del Lazio e altro (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR LAZIO, Latina, Sez. 1^ - 3 novembre 2016, n. 675

SENTENZA

 

TAR LAZIO, Latina, Sez. 1^ – 3 novembre 2016, n. 675

Pubblicato il 03/11/2016

N. 00675/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00071/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
 

ha pronunciato la presente
 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 71 del 2016, proposto da:
Fabrizio Petrecchia, rappresentato e difeso dall’avvocato Liliana Tari C.F. TRALLN63A70E472I, con domicilio eletto presso il suo studio in Latina, P.le Gorizia n. 11;

contro

Comune di San Vittore del Lazio, in persona del Sindaco p. t., non costituito;
Ministero dell’Interno, U.T.G. – Prefettura di Frosinone, in persona del Ministro p.t., non costituito in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensiva,

dell’ordinanza del Sindaco del Comune di San Vittore del Lazio n. 41 del 4.12.2015, con la quale è stata sospesa ad horas l’attività di spargimento delle acque provenienti dal ciclo di lavorazione del frantoio oleario sui fondi in località Taverne vecchie distinti in catasto al fg. 19 p.lle 8 e 23 e ingiunto “di provvedere alla bonifica dei terreni e alla rimozione delle anomalie segnalate”;

nonché, di ogni atto presupposto, preordinato, connesso e consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2016 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto, il ricorso notificato a mezzo servizio postale il 26 gennaio 2016 e depositato il successivo 2 febbraio con cui il sig. Fabrizio Petrecchia, titolare del frantoio oleario ARS AVI ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe col quale il Sindaco del Comune di San Vittore del Lazio, richiamate segnalazioni di cittadini che lamentano le esalazioni maleodoranti provenienti dal terreno del ricorrente, accertata l’utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti dal ciclo di lavorazione in maniera non conforme alle normative vigenti in materia, ha ordinato, ai sensi dell’art. 54 D.lgs n. 267/2000, al ricorrente di “sospendere ad horas le attività di spargimento delle acque provenienti dal ciclo di lavorazione del frantoio oleario” in argomento, e ingiunto “di provvedere alla bonifica dei terreni e alla rimozione delle anomalie segnalate secondo le indicazioni tecniche stabilite dalla legge”;

Considerato, che a sostegno del gravame il ricorrente deduce la violazione degli artt. 7 e ss. della L. 241/90 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, la violazione dell’art. 54 del D.lgs 267/2000 per carenza dei presupposti dell’ordinanza contingibile e urgente, violazione dell’art. 130 del D.lgs 152/2006 e dell’art. 107 del D.lgs 267/2000 e difetto di motivazione per omessa specificazione delle non conformità alla normativa vigente contestate;

Vista, l’ordinanza n. 56 del 25 febbraio 2016 con cui la Sezione ha accolto la domanda di tutela cautelare;

Ritenuto, che il ricorso è fondato e come tale deve essere accolto;

Considerato, in particolare, che “presupposti per l’adozione da parte del Sindaco dell’ordinanza contingibile ed urgente sono la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento, e la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti, nella proporzionalità del provvedimento; non è, quindi, legittimo adottare ordinanze contingibili ed urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità” (ex multis Consiglio di Stato sez. V 26 luglio 2016 n. 3369);

Rilevato, che nella fattispecie non sussistevano i presupposti per l’adozione dell’ordinanza contingibile e urgente posto che l’attività di spandimento delle acque di vegetazione è sottoposta al controllo dell’Arpa e disciplinata anche dall’art. 130 del D.lgs 152/2006;

Considerato, inoltre, che nella fattispecie difettano anche l’indicazione di un limite temporale di efficacia del provvedimento e l’indicazione specifica delle contestate inosservanze alla disciplina in materia;

Ritenuto, quindi, che il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e condanna dell’Amministrazione alle spese e competenze del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 71/16 lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di San Vittore del Lazio alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 2.000 (duemila), oltre spese forfettarie ex T.F., Iva e Cpa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Carlo Taglienti, Presidente
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE 
Roberto Maria Bucchi
 

IL PRESIDENTE
Carlo Taglienti
        
        

IL SEGRETARIO
 

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