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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 2581 | Data di udienza: 15 Settembre 2016

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Oneri concessori – Controversie in materia di determinazione e pagamento – Diritti soggettivi – Giurisdizione esclusiva del TAR – Termine di prescrizione ordinaria – Disposizioni tariffarie sopravvenute rispetto all’originaria quantificazione – Nuova liquidazione e richiesta di somme a conguaglio – Illegittimità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Sicilia
Città: Palermo
Data di pubblicazione: 10 Novembre 2016
Numero: 2581
Data di udienza: 15 Settembre 2016
Presidente: Cogliani
Estensore: Lento


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Oneri concessori – Controversie in materia di determinazione e pagamento – Diritti soggettivi – Giurisdizione esclusiva del TAR – Termine di prescrizione ordinaria – Disposizioni tariffarie sopravvenute rispetto all’originaria quantificazione – Nuova liquidazione e richiesta di somme a conguaglio – Illegittimità.



Massima

 

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 3^ – 10 novembre 2016, n. 2581


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Oneri concessori – Controversie in materia di determinazione e pagamento – Diritti soggettivi – Giurisdizione esclusiva del TAR – Termine di prescrizione ordinaria.

Le controversie in materia di determinazione e pagamento degli oneri concessori, investendo l’esistenza o l’entità di una obbligazione legale, concernono diritti soggettivi e rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; pertanto, la relativa domanda non soggiace al regime della decadenza propria del processo di impugnazione, ma può essere proposta nel termine della prescrizione ordinaria ed indipendentemente dall’impugnazione di atti (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, IV, 10 giugno 2014, n. 2960; 28 novembre 2012, n. 6033; T.A.R. Sicilia Palermo, II, 16 ottobre 2013, n. 1888).
 

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Oneri concessori – Disposizioni tariffarie sopravvenute rispetto all’originaria quantificazione – Nuova liquidazione e richiesta di somme a conguaglio – Illegittimità.

In assenza di una clausola di riserva di rideterminazione, non può ammettersi che l’Amministrazione comunale possa, in epoca successiva, in relazione all’aggiornamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, provvedere ad una nuova liquidazione, richiedendo somme a conguaglio (cfr. in tal senso tra le più recenti Consiglio di Stato, IV, 19 marzo 2015, n. 1504 con richiamo a 30 luglio 2012, n. 4320 e 27 aprile 2012, n. 2471, ma anche C.G.A., sez. giur., 14 gennaio 2009 n. 7; T.A.R. Campania Napoli, VIII, 10 dicembre 2014, n. 6484; T.A.R. Sicilia Palermo, I, 11 agosto 2009 n. 1406; CGA n. 466 del 27 maggio 2008).

Pres. Cogliani, Est. Lento – Omissis (avv. Reale) c. Comune di Palermo (avv. Bartolone)


Allegato


Titolo Completo

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 3^ – 10 novembre 2016, n. 2581

SENTENZA

 

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 3^ – 10 novembre 2016, n. 2581

Pubblicato il 10/11/2016

N. 02581/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02547/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)
 

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2547 del 2007, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentati e difesi, per procura in calce alla memoria di costituzione, dall’avv. Alessandro Reale, presso il cui studio in Palermo, via Ammiraglio Gravina, n. 95, sono elettivamente domiciliati;


contro

Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, per determina dirigenziale n. 591 del 21 dicembre 2007 e procura in calce alla copia notificata del ricorso, dall’avv. Daniela Bartolone, elettivamente domiciliato presso l’ufficio legale comunale in piazza Marina, n. 39;

per l’accertamento

del diritto al rimborso della somma di € 9.976,90, richiesta dal Comune di Palermo a titolo di oneri di urbanizzazione e costruzione, già pagata.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Vista l’ordinanza collegiale istruttoria n. 385 del 10 febbraio 2016 eseguita il 9 e il 14 marzo successivo;
Vista la memoria dei ricorrenti;

Relatore nell’udienza pubblica del 13 luglio 2016 il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato.
 

FATTO

Con ricorso, notificato il 30 novembre 2007 e depositato il 10 dicembre successivo,-OMISSIS-

Aveva provveduto al pagamento, riservandosi, però, di agire in giudizio.

Il ricorrente ha chiesto l’accertamento del proprio diritto al rimborso di tale somma.

Si è costituito in giudizio il Comune di Palermo, chiedendo il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.

Nelle more del giudizio è deceduto-OMISSIS-

Con ordinanza n. 385 del 10 febbraio 2016 è stata chiesta al Comune di Palermo una documentata relazione sui fatti di causa corredata da tutti gli atti di riferimento e, in particolare, dalla deliberazione del consiglio comunale n. 9 dell’11 gennaio 2006 richiamata nel provvedimento di rideterminazione degli oneri concessori e di urbanizzazione.

L’ordine istruttorio è stato eseguito con le note prot. n. 193355 del 9 marzo 2016 e n. 21731 del 14 marzo 2016.

In vista dell’udienza i ricorrenti hanno depositato una memoria con la quale hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.

Alla pubblica udienza del 13 luglio 2016, su conforme richiesta dei difensori della parti, il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto la rideterminazione degli oneri concessori correlati al rilascio di una concessione in sanatoria.

Preliminarmente va fatto un sintetico riferimento ai principali fatti di causa.

In data 12 aprile 2001, -OMISSIS-ha presentato istanza di sanatoria e, in data 2 febbraio 2006, ha pagato la somma richiestagli, il precedente 21 dicembre 2015, dal Comune di Palermo a titolo di oneri concessori.

Con successiva nota prot. n. 179112 del 5 maggio 2006, il Comune gli ha, però, chiesto l’ulteriore somma di € 9.976,90, in quanto, con delibera consiliare n. 9 dell’11 gennaio 2006, erano stati rideterminati retroattivamente gli oneri di costruzione e i costi di costruzione per gli anni dal 1993 al 2005.

Sempre in via preliminare va rilevato che viene in considerazione una materia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dall’art. 133, comma 2, lettera f, c.p.a., il quale fa riferimento alle controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia di urbanistica e edilizia.

Valga, sotto tale profilo, il richiamo all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale le controversie in materia di determinazione e pagamento degli oneri concessori, investendo l’esistenza o l’entità di una obbligazione legale, concernono diritti soggettivi e rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; pertanto, la relativa domanda non soggiace al regime della decadenza propria del processo di impugnazione, ma può essere proposta nel termine della prescrizione ordinaria ed indipendentemente dall’impugnazione di atti (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, IV, 10 giugno 2014, n. 2960; 28 novembre 2012, n. 6033; T.A.R. Sicilia Palermo, II, 16 ottobre 2013, n. 1888).

Ciò chiarito, il ricorso è fondato alla luce dell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in assenza di una clausola di riserva di rideterminazione, non può ammettersi che l’Amministrazione comunale possa, in epoca successiva, in relazione all’aggiornamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, provvedere ad una nuova liquidazione, richiedendo somme a conguaglio (cfr. in tal senso tra le più recenti Consiglio di Stato, IV, 19 marzo 2015, n. 1504 con richiamo a 30 luglio 2012, n. 4320 e 27 aprile 2012, n. 2471, ma anche C.G.A., sez. giur., 14 gennaio 2009 n. 7; T.A.R. Campania Napoli, VIII, 10 dicembre 2014, n. 6484; T.A.R. Sicilia Palermo, I, 11 agosto 2009 n. 1406).

Il principio è stato chiarito in tutta la sua portata applicativa nella decisione del CGA n. 466 del 27 maggio 2008, alle cui estese motivazioni si rinvia, nella quale si è, tra l’altro, affermato che alle determinazioni comunali a carattere regolamentare con cui vengono stabiliti i criteri generali e le nuove tariffe e/o modalità di calcolo per gli oneri concessori si applica integralmente il principio tempus regit actum con conseguente irrilevanza ed ininfluenza di disposizioni tariffarie sopravvenute rispetto all’originaria quantificazione.

Tali disposizioni sopravvenute possono, infatti, comportare la riquantificazione degli oneri solo qualora sia stata prevista una riserva di conguaglio la quale “ha una sua logica in quanto recupera all’applicazione fisiologica del sistema un comportamento, bensì scorretto del Comune, ma che non andrebbe ad incidere sul principio di irretroattività degli atti amministrativi”.

Nella specie la nota prot. n. 317555 del 21 dicembre 2005, con cui il Comune di Palermo ha quantificato in € 23.218,78 gli oneri dovuti per la concessione in sanatoria, non conteneva nessun riferimento a eventuali successive rideterminazioni, cosicchè, sotto tale profilo, la pretesa del Comune si presenta priva di fondamento.

Concludendo, il ricorso è fondato e va accolto con conseguente riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione dell’importo pagato a titolo di conguaglio.

Si ritiene di compensare le spese, tenuto conto del breve lasso temporale intercorrente tra l’originaria liquidazione e la rideterminazione.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie secondo quanto indicato in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 luglio e del 15 settembre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Solveig Cogliani, Presidente
Nicola Maisano, Consigliere
Aurora Lento, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE
Aurora Lento
        
IL PRESIDENTE
Solveig Cogliani
        
        
IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
 

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