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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 2443 | Data di udienza: 5 Ottobre 2016

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Art. 15, c. 4 d.P.R.  n. 380/2001 – Entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche – Decadenza del titolo – Ratio.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Campania
Città: Salerno
Data di pubblicazione: 14 Novembre 2016
Numero: 2443
Data di udienza: 5 Ottobre 2016
Presidente: Riccio
Estensore: Luce


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Art. 15, c. 4 d.P.R.  n. 380/2001 – Entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche – Decadenza del titolo – Ratio.



Massima

 

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 2^ – 14 novembre 2016, n. 2443


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Art. 15, c. 4 d.P.R.  n. 380/2001 – Entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche – Decadenza del titolo – Ratio.

Con la previsione contenuta nell’articolo 15, comma 4 del d. P. R. n. 380/2001, a mente della quale “il permesso decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio”, il legislatore ha inteso proprio ad assicurare l’indefettibile applicazione delle previsioni pianificatorie sopravvenute, in quanto volte ad un più razionale assetto del territorio, a fronte dell’interesse recessivo del privato che, pur munito di titolo edilizio, non se ne sia tempestivamente avvalso portando le opere a compimento nei termini dovuti.. (T. A. R. Lombardia, Milano, Sez. II, sent. 27.08.2014, n. 2262).
Pres. Riccio, Est. Luce – Fallimento B. s.p.a. (avv.ti Fortunato e Ballerini) c. Comune di Salerno (avv.ti Di Mauro e Graziani)
 


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 2^ - 14 novembre 2016, n. 2443

SENTENZA

 

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 2^ – 14 novembre 2016, n. 2443

Pubblicato il 14/11/2016

N. 02443/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00589/2007 REG.RIC.
N. 01150/2007 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 589 del 2007, proposto da:
Fallimento Biztob.Com S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Fortunato (C.F. FRTMCL68P14H703J), Mauro Ballerini (C.F. BLLMRA57C10H055K), con domicilio eletto presso Marcello Fortunato in Salerno, via Ss. Martiri Salernitani,31;

contro

Comune di Salerno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Aniello Di Mauro (C.F. DMRNLL60S26H703A), Maria Grazia Graziani (C.F. GRZMGR55E41H703F), con domicilio eletto presso Aniello Di Mauro in Salerno, Casa Comunale via Roma;

sul ricorso numero di registro generale 1150 del 2007, proposto da:
Fallimento Biztob Com S.p.A. (Atto Cost.Ex Art.10 Dpr1199/71, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Fortunato (C.F. FRTMCL68P14H703J), Mauro Ballerini (C.F. BLLMRA57C10H055K), con domicilio eletto presso Marcello Fortunato in Salerno, via Ss. Martiri Salernitani, 31;

contro

Comune di Salerno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Brancaccio (C.F. BRNNTN45E08L245W), con domicilio eletto presso Antonio Brancaccio in Salerno, largo Dogana Regia, N. 15;
Provincia di Salerno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Casella (C.F. CSLNGL53H04F913M), Ugo Cornetta (C.F. CRNGUO71M25H703E), Francesco Tedesco (C.F. TDSFNC71H12H703Y), con domicilio eletto presso Angelo Casella Avv. in Salerno, via Roma Palazzo S. Agostino;

per l’annullamento

quanto al ricorso n. 589 del 2007:

del provvedimento n prot.n.13/07 avente ad oggetto dichiarazione di decadenza dal permesso di costruire;

e con motivi aggiunti,

del provvedimento n. 50/2007 avente ad oggetto ordine di demolizione di opere abusive;

quanto al ricorso n. 1150 del 2007:

del provvedimento n. 147/2006 avente ad oggetto approvazione variante al Puc del Comune di Salerno;

Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Salerno e di Comune di Salerno e di Provincia di Salerno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2016 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La società Biztob Com s.p.a, al fine di procedere alla creazione di un polo tecnologico nel Comune di Salerno, presentava istanza ai sensi del D.p.r. n 447/98, comportando il progetto la variante urbanistica dell’area interessata, da agricola a produttiva.

Con delibera n. 58 del 09.10.2000 il Comune approvava la variante ed il progetto di intervento, attribuendo all’area interessata la destinazione D-produttiva; veniva, in particolare, stabilito l’obbligo di iniziare i lavori e di terminarli entro tre anni dal rilascio del titolo abilitativo e la decadenza della variante urbanistica in difetto di esecuzione dei lavori nei suddetti termini.

In data 19.04.2001 veniva rilasciato il permesso di costruire n.16.

Nelle more della esecuzione dei lavori la società veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Brescia con sentenza n. 100 del 16.04.2005.

Intanto il Comune di Salerno approvava il nuovo PUC con delibera n. 147 del 28.12.2006; l’area di proprietà della ricorrente veniva classificata come AT-ERP e, quindi, destinata alla trasformazione per l’edilizia residenziale pubblica.

A questo punto, con provvedimento n. 13 del 23.02.2007 il Dirigente dello Sportello Unico per le Attività Produttive, dando atto dell’avvenuto superamento del termine ultimo per la realizzazione dei lavori assentiti col permesso di costruire del 19.04.2001, dichiarava la decadenza dal titolo abilitativo e il venir meno dell’interesse pubblico che aveva indotto l’Amministrazione alla approvazione iniziale del progetto; preannunciava l’irrogazione delle sanzioni di cui alla legge n. 47/85 e rilevava che la variante generale al PUC aveva ridestinato il comparto quale area di trasformazione urbana per l’edilizia residenziale pubblica..

Con provvedimento n. 50 del 21.11.2007 il Comune ingiungeva anche la demolizione delle opere edilizie realizzate abusivamente.

Il Fallimento impugnava i suddetti provvedimenti deducendo che:

-la mancata ultimazione dei lavori nel termine previsto dal permesso di costruire non poteva essere legittimamente imputata alla società essendo intervenuta la sua dichiarazione di fallimento;

-la determina di voler irrogare le sanzioni previste dalla legge n. 47/85 era illegittima atteso che nessun abuso era stato commesso;

-il Dirigente dello Sportello Unico non poteva dichiarare la decadenza della variante urbanistica esso qualunque atto di variante al PUC demandato alla competenza del Consiglio Comunale;

-la declaratoria di decadenza della variante urbanistica, disposta in applicazione della previsione contemplata al punto n. 7 della delibera consiliare n. 58/00, era illegittima costituendo detta previsione una statuizione unilaterale del Consiglio Comunale, non oggetto di convenzione né prevista dall’atto unilaterale d’obbligo sottoscritto dalla società né dal D.p.r. n. 447/98 e dalla legge regionale n. 16/2004;

-la società, prima del fallimento, aveva comunque realizzato gran parte delle strutture contemplate nel permesso di costruire ed aveva ceduto al Comune le aree destinate a verde e parcheggi;

-la decadenza dal permesso di costruire in ogni caso non legittimava la demolizione delle opere eseguite, ma determinava, semmai, la necessità di chiedere un nuovo permesso per l’esecuzione delle ulteriori opere;

-il Fallimento costituiva l’attuale proprietario dei manufatti ma non il loro materiale esecutore, sicchè anche sotto tale profilo il provvedimento di demolizione doveva reputarsi illegittimo.

Con separato ricorso il Fallimento impugnava la delibera di approvazione del PUC nella parte in cui ridestinava il comparto interessato dai lavori ad area di trasformazione per l’edilizia residenziale pubblica, deducendo che:

-il progetto di PUC era stato radicalmente modificato in sede di approvazione finale senza che alcun interessato avesse presentato le proprie osservazioni e senza che fosse opportunamente ripubblicato onde consentire al Fallimento di presentare le proprie osservazioni;

-la scelta di destinare il comparto ad edilizia residenziale pubblica era illogica e immotivata e si scontrava con la realtà di fatto dell’area in questione, caratterizzata dalla presenza di diverse strutture produttive;

-la nuova destinazione costituiva un vero e proprio esproprio di fatto avendo il ricorrente già ceduto al Comune, gratuitamente, le aree destinate a standard;

-la variante al PUC sarebbe illegittima anche ove disposta in applicazione della c.d. decadenza della variante urbanistica contemplata dall’art. 7 della delibera consiliare n. 58/00 in quanto si trattava di una statuizione introdotta unilateralmente dal Comune in sede di approvazione del progetto e non prevista né dal D.p.r. n. 447/98 né dalla legislazione regionale.

-la variante era, comunque, illegittima perché non adeguatamente motivata con riferimento al dimensionamento del PEEP, all’effettivo fabbisogno abitativo e con riferimento alle specifiche caratteristiche dell’area, caratterizzata dalla presenza di molteplici strutture produttive.

Il Comune di Salerno si costituiva in giudizio insistendo per il rigetto delle avverse censure.

Deduceva, in particolare, che la mancata conclusione dei lavori, entro il termine previsto dal permesso di costruire, aveva legittimato l’adozione dell’impugnato provvedimento di decadenza, non potendo valere, come scusante, l’intervenuto fallimento della società essendo tale fallimento ad essa imputabile; ad ogni modo, il provvedimento di decadenza doveva reputarsi legittimo anche in base alle previsioni di cui all’art. 15 del D.p.r. n. 380/2001 a mente del quale l’entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza dei titoli abilitativi con esse in contrasto.

Il provvedimento impugnato, inoltre, costituiva un atto dovuto e vincolato atteso che il SUAP si era limitato a prendere atto di una situazione già verificatasi, di diritto, con il venire ad esistenza dei presupposti di legge, ovvero con il mancato completamento dei lavori nei termini previsti.

Anche l’ordinanza di demolizione era intervenuta legittimamente in quanto, una volta intervenuta la decadenza dal permesso edilizio, le opere realizzate erano divenute abusive; la norma urbanistica sopravvenuta, inoltre, rendeva inammissibile ogni intervento edilizio con essa contrastante così impedendo il rilascio di nuovi permessi di costruire per le opere ancora a farsi.

Il ricorrente, ad ogni modo, non aveva mai impugnato la clausola decadenziale contenuta nel punto n. 7 della delibera n. 58/2000.

Il Comune insisteva, infine, per il rigetto del gravame e si opponeva alla riunione dei ricorsi.

All’udienza del 5 ottobre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

In via preliminare, il Collegio intende procedere alla riunione dei ricorsi proposti dal Fallimento, atteso che le evidenti ragioni di connessione oggettiva tra di essi ne rendono opportuna una trattazione unitaria.

Nel merito, si osserva quanto segue.

Il Fallimento BITZOP.COM.spa ha impugnato la delibera di approvazione del PUC del Comune di Salerno nella parte in cui ha impresso all’area di sua proprietà la destinazione di trasformazione per edilizia residenziale pubblica, in luogo della destinazione produttiva originariamente prevista, censurando tale scelta pianificatoria per motivi di ordine sia formale che sostanziale.

Con il primo motivo di ricorso, più nel dettaglio, il ricorrente deduce che il progetto di PUC sarebbe stato modificato in sede di approvazione finale senza garantire il contraddittorio procedimentale con gli interessati, ovvero senza essere stato sottoposto alla procedura di ripubblicazione atta a consentire al ricorrente di presentare le proprie osservazioni.

La censura, nei termini in cui è posta, risulta inammissibile oltre che infondata: il ricorrente, infatti, non ha specificato quale fase del contraddittorio procedimentale sarebbe stata omessa né in che termini la dedotta inosservanza della procedura di consultazione avrebbe inciso sul suo specifico interesse.

E’ agevole rilevare, poi, che, dalla documentazione acquisita agli atti, emerge che non solo lo stesso Fallimento ma anche altri soggetti interessati avevano, in realtà, presentato le proprie osservazioni alla proposta di PUC contenuta nella delibera consiliare n. 1100/2005 (si veda, ad esempio, osservazione del fallimento 06.10.2005 e osservazione n. 106 prot. n. 85346 del 06.10.2005).

Deve, infine, ritenersi, conformemente a consolidata giurisprudenza amministrativa, che la rinnovazione del Piano sia necessaria nei soli casi di rilevante alterazione dei suoi contenuti, così come proposti, ovvero nei soli casi di alterazioni delle impostazioni informatrici fondamentali del Piano ovvero del dimensionamento complessivo (T.a.r Campania, Salerno, Sez. I, sent. 05.05.2009 n.1782).

Per tali considerazioni il motivo va respinto.

Con il secondo, quarto e quinto motivo di ricorso il Fallimento contesta, nel merito, la scelta pianificatoria del Comune deducendo che la destinazione del comparto ad edilizia residenziale si scontrerebbe con la realtà essendo l’area in questione fortemente urbanizzata e caratterizzata dalla presenza di diverse strutture produttive; la nuova destinazione abitativa, poi, costituirebbe un vero e proprio esproprio di fatto avendo il ricorrente già ceduto al Comune, gratuitamente, le aree destinate a standard.

Più nello specifico, l’area sarebbe già a destinazione tipicamente produttiva con la conseguente incongruità di prevedervi strutture di tipo residenziale.

La variante sarebbe, comunque, illegittima perché non adeguatamente motivata con riferimento al dimensionamento del PEEP, all’effettivo fabbisogno abitativo e con riferimento alle specifiche caratteristiche dell’area in questione.

Sul punto, il Collegio ritiene che le censure così articolate non possano essere condivise.

Occorre rilevare, infatti, che la in sede di pianificazione urbanistica generale, l’Amministrazione mantiene un potere tipicamente discrezionale non necessitante di ulteriore motivazione se non quella desumibile dai criteri generali seguiti nella impostazione del Piano; tale valutazione discrezionale, inoltre, non incontra limiti in precedenti difformi destinazioni dell’area interessata, salvo che non siano riscontrabili in essa vizi di illogicità, macroscopiche incongruenze o errori di fatto ( c.f.r. T.A.R Campania, Salerno, Sez. I, sent. 05.05.2009 n.1782; Cons. Stato, Sez. VI, 13.02.2013, n. 893; T.A.R. Napoli, Sez. VII, sent. 20.04.2010 n. 209).

Orbene, nel caso di specie non è dato riscontrare alcuna delle predette situazioni che giustifichino un sindacato del Giudice amministrativo sulle scelte discrezionali di Piano né è dato ravvisare alcuna delle specifiche circostanze, che, in quanto caratterizzate da un affidamento particolarmente qualificato, impongano eccezionalmente una più pregnante motivazione della scelte adottate in sede di pianificazione atteso che il ricorrente risulta decaduto dalla variante urbanistica per non avere ultimato i lavori nel termine previsto.

Sul punto, a sostegno della legittimità dell’operato del Comune intimato, giova anche ricordare che, con la previsione contenuta nell’articolo 15, comma 4 del d. P. R. n. 380/2001, a amente della quale “il permesso decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio”, il legislatore ha inteso proprio ad assicurare l’indefettibile applicazione delle previsioni pianificatorie, sopravvenute, in quanto volte ad un più razionale assetto del territorio, a fronte dell’interesse recessivo del privato che, pur munito di titolo edilizio, non se ne sia tempestivamente avvalso portando le opere a compimento nei termini dovuti.. (T. A. R. Lombardia, Milano, Sez. II, sent. 27.08.2014, n. 2262).

Per ciò che concerne, ancora, la censura secondo la quale l’Amministrazione Comunale avrebbe illegittimamente omesso di valutare lo stato effettivo dell’area, già destinata ad attività produttive, in diparte il rilievo della sua estrema genericità ed indeterminatezza, non può che richiamarsi, per disattenderla, l’orientamento giurisprudenziale, secondo cui “la valutazione da parte del Consiglio comunale in sede di adozione di una variante al piano regolatore circa l’idoneità delle aree a soddisfare, con riferimento alle possibili destinazioni, specifici interessi urbanistici, costituisce l’esercizio di un potere di scelta, a carattere discrezionale, rispetto al quale non è ipotizzabile – in relazione a zone contigue od affini che siano assoggettate a regimi diversi – un’identità di posizioni soggettive ed oggettive che costituisce il presupposto per poter configurare il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento” (T. A. R. Piemonte, Sez. I, 19.11.2003, n. 1602).

Per quanto dedotto, quindi, i motivi di censura vanno respinti.

Con il terzo motivo di ricorso il Fallimento deduce che la previsione contemplata al punto n. 7 della delibera consiliare n. 58/00 sarebbe illegittima costituendo detta previsione una statuizione unilaterale del Consiglio Comunale, non oggetto di convenzione né prevista dall’atto unilaterale d’obbligo sottoscritto dalla società né dal D.p.r. n. 447/98 e dalla legge regionale n. 16/2004; quand’anche si fosse voluto invocare siffatta decadenza, non di meno la valutazione dello stato dei luoghi e l’esistenza di strutture produttive avrebbe dovuto imporre il mantenimento della destinazione produttiva in atto.

La avvenuta decadenza della variante non avrebbe, infine, giustificato la scelta del Comune tant’è che l’Amministrazione si era originariamente determinata in sede di proposta di adozione della variante al PUC nel senso del mantenimento della destinazione produttiva all’area di interesse.

Anche tale doglianza non merita accoglimento.

Giova, sul punto, rilevare che, la previsione contenuta al punto 7) della delibera n. 58/00 il Comune di Salerno non risulta mai impugnata sicchè ad oggi il ricorrente non può censurarne, in questa sede, l’illegittimità.

Né la stessa disposizione può ritenersi illegittima perché non espressamente contemplata da disposizioni di legge statale o regionale essendo, al contrario, coerente e razionale la previsione di una decadenza dalla variante urbanistica nelle ipotesi di mancata o parziale realizzazione dell’intervento nei termini previsti.

Analogamente, l’intervenuta decadenza non ha costituito la ragione determinante della variante disposta dal Comune in sede di approvazione del PUC ma si è inserita, quale elemento fattuale, in una fase di più generale ed ampia programmazione dell’assetto del territorio, come sopra detto connotata da elementi di elevata discrezionalità e non sindacabile se non in presenza di evidenti vizi logici od errori di fatto, in questa sede non riscontrabili.

Quanto, infine, all’affermazione secondo cui le aree destinate a standards sarebbero già state cedute al Comune, che se ne sarebbe, a sua volta, appropriato senza corrispondere il dovuto indennizzo, la censura non merita accoglimento non avendo il ricorrente nemmeno indicato quali sarebbero le aree cedute e non indennizzate; né risultano dedotte comprovate circostanze impeditive di una materiale restituzione di tali aree in sede di retrocessione al legittimo proprietario.

Per tutto quanto esposto, anche l’ultima censura va disattesa.

In conclusione, deve essere respinto il ricorso proposto avverso la delibera di approvazione della variante al PUC con il che si giustifica la declaratoria di improcedibilità del primo ricorso proposto avverso al declaratoria di decadenza dal permesso di costruire e la demolizione delle opere abusive, essendo venuta meno, a seguito della variante al Puc, la destinazione produttiva del comparto.

Sussistono, per la peculiarità della specie eccezionali motivi per compensare integralmente, tra le parti, le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposto, previa riunione, dichiara improcedibile il primo e respinge il secondo.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente
Giovanni Grasso, Consigliere
Rita Luce, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Rita Luce
 

IL PRESIDENTE
Francesco Riccio

 

IL SEGRETARIO
 

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