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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto degli alimenti Numero: 40324 | Data di udienza: 23 Giugno 2016

DIRITTO DEGLI ALIMENTI – Produzione distribuzione e vendita di polpette con la salmonella – Responsabilità del legale rappresentante di una società gestrice di supermercati – Individuazione – Disciplina degli alimenti – Responsabilità del rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti – Procedure di controllo – Fattispecie.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 28 Settembre 2016
Numero: 40324
Data di udienza: 23 Giugno 2016
Presidente: AMORESANO
Estensore: Di Nicola


Premassima

DIRITTO DEGLI ALIMENTI – Produzione distribuzione e vendita di polpette con la salmonella – Responsabilità del legale rappresentante di una società gestrice di supermercati – Individuazione – Disciplina degli alimenti – Responsabilità del rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti – Procedure di controllo – Fattispecie.



Massima

 

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 28/09/2016 (Ud.  23/06/2016) Sentenza n.40324


DIRITTO DEGLI ALIMENTI – Produzione distribuzione e vendita di polpette con la salmonella – Responsabilità del legale rappresentante di una società gestrice di supermercati – Individuazione – Disciplina degli alimenti – Responsabilità del rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti – Procedure di controllo – Fattispecie.
 
In tema di disciplina degli alimenti, il legale rappresentante di una società gestrice di una catena di punti vendita o supermercati non è per ciò solo responsabile, qualora essa sia articolata in plurime unità territoriali autonome, ciascuna affidata ad un soggetto qualificato ed investito di mansioni direttive, in quanto la responsabilità del rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti va individuata all’interno della singola struttura aziendale, senza che sia necessariamente richiesta la prova dell’esistenza di una apposita delega in forma scritta, fermo restando che è fatta salva la responsabilità a titolo di colpa del legale rappresentante della società, secondo i principi generali di cui all’art. 43 cod. pen., qualora il fatto derivi da cause strutturali correlate a scelte riservate al titolare dell’impresa, quali, per esempio, l’omessa adozione delle procedure di autocontrollo previste dalla normativa europea (Sez. 3, n. 44335 del 10/09/2015, D’Argenio), piano di controllo ecc.. Fattispecie: distribuzione e vendita in commercio sostanze destinate all’alimentazione pericolose per la salute pubblica; ed in particolare, nel laboratorio di preparazione sono state riscontrate gravi carenze igienico sanitarie, ad es. detenzione a temperatura ambiente, per la successiva commercializzazione, polpette che, alle analisi effettuate dal competente laboratorio dell’Istituto zooprofilattico sperimentale di Torino, hanno evidenziato la presenza di salmonella spp, germe patogeno per l’uomo. 


(Annulla senza rinvio sentenza del 02-07-2015 del TRIBUNALE DI TORINO) Pres. AMORESANO, Rel. DI NICOLA, Ric. Gavazza
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 28/09/2016 (Ud. 23/06/2016) Sentenza n.40324

SENTENZA

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 28/09/2016 (Ud.  23/06/2016) Sentenza n.40324

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da Gavazza Enrico Giovanni, nato a Castello di Annone il 13-06-1970 avverso la sentenza del 02-07-2015 del tribunale di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Francesco Salzano che ha concluso per il rigetto del ricorso. 
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Enrico Giovanni Gavazza ricorre per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale il tribunale di Torino lo ha ritenuto responsabile del reato previsto dall’articolo 5, lettera d), e dall’articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, così riqualificato il fatto contestato di cui al reato ex articolo 444 del codice penale e lo ha condannato alla pena di € 1.000,00 di ammenda.
 
Al ricorrente era contestato il reato previsto dall’articolo 444 del codice penale perché, in qualità di titolare della ditta Sigec S.r.l. avente punto vendita di macelleria in Torino, poneva in commercio sostanze destinate all’alimentazione pericolose per la salute pubblica; ed in particolare, in locale laboratorio di preparazione del quale sono state riscontrate gravi carenze igienico sanitarie (ripiani in teflon con profonde incisioni da taglio insudiciati dalla presenza di materiale organico di vecchia data, presenza promiscua di materiale diverso da quello utilizzato per la preparazione dei cibi – prodotti per pulizie – cella n. 2 con piastrelle del pavimento tutte e tali da non consentire correttamente le operazioni di pulizia e sanificazione), deteneva a temperatura ambiente, per la successiva commercializzazione, polpette che, alle analisi effettuate dal competente laboratorio dell’Istituto zooprofilattico sperimentale di Torino, hanno evidenziato la presenza di salmonella spp, germe patogeno per l’uomo. Accertato in Torino in data 18 aprile 2011.
 
2. Per l’annullamento dell’impugnata sentenza il ricorrente solleva due motivi di gravame, qui enunciati ai sensi dell’articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
 
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge penale e processuale in relazione agli articoli 65 e 521 del codice di procedura penale e agli articoli 5, lettera d), e 6 legge 233 del1962 (articolo 606, comma 1, lettere b), e), del codice di procedura penale).
 
Sostiene che il tribunale ha ritenuto di derubricare l’imputazione di cui all’articolo 444 del codice penale, che era stata originariamente contestata, nella ipotesi contravvenzionale di cui agli articoli 5, lettera d), e 6 della legge 283 del 1962, e tuttavia il ricorrente osserva che la derubricazione del reato, ancorché più favorevole per l’imputato, non sarebbe processualmente corretta perché comunque assunta in violazione del diritto dell’imputato ad un processo equo.
 
Afferma infatti che le conclusioni, cui è giunto il tribunale, non tengono conto della sentenza pronunciata dalla Cedu nel processo Drassich contro Italia nella quale è stato affermato il diritto dell’imputato ad essere informato, in  tempo utile, non solo dei fatti materiali posti a suo carico, ma anche, e in modo dettagliato, della qualificazione data a questi ultimi.
 
Infatti il diritto di difesa del ricorrente sarebbe stato fortemente penalizzato sia sotto il profilo dei mezzi di difesa che poteva mettere in campo, sia sotto il profilo delle procedure che in concreto poteva esperire per pervenire ad una estinzione del reato in quanto, qualora fosse stato contestato originariamente il reato di cui agli articoli 5 e 6 della legge 283 del 1962, il ricorrente avrebbe potuto accedere all’oblazione prevista dall’articolo 162-bis del codice penale e avrebbe potuto più compiutamente affrontare la problematica della delega, con mezzi di prova più incisivi, in considerazione del fatto che, per cospicua elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale, l’imprenditore si può liberare della responsabilità delegando ad un dipendente incombenze che la legge preveda come delegabili.
 
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione legge penale, difetto di motivazione (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale), sul rilievo che la sentenza impugnata avrebbe esagerato, oltre ogni confine logico, nel ritenere la presunta situazione di “disordine” e di “carenza igienico-sanitaria” che avrebbero riscontrato gli operatori al momento dell’intervento. La stessa sentenza impugnata ha riconosciuto che il punto vendita nel quale è stata riscontrata l’infrazione non è altro che uno dei “26 punti vendita” gestiti dalla società, con la conseguenza che il ricorrente è stato condannato, in sede penale, per una estemporanea ed occasionale carenza di diligenza dell’effettivo gestore del punto vendita medesimo. La sentenza in modo inadeguato ha considerato il materiale probatorio comportando ciò l’omessa motivazione su punti decisivi. Ad avviso del ricorrente sarebbe stato dimostrato che vi era una delega a livello di consiglio di amministrazione a favore di un certo Barberio (componente dello stesso consiglio di amministrazione), che era relativa al controllo dei vari esercizi e la sentenza ha ignorato che vi era un corpo ispettivo che costantemente controllava gli esercizi medesimi e il rispetto delle norme di legge. Si tratta di due profili di fatto che ancorché chiaramente conclamati della istruttoria dibattimentale, la sentenza impugnata non avrebbe preso in alcuna considerazione, affrontando la problematica della cosiddetta “delega” mediante il ricorso a principi di diritto assolutamente estranei alla questione controversa, incorrendo, anche sotto tale profilo, nel vizio di motivazione denunciato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso è fondato sulla base del secondo motivo nei limiti e sulla base delle considerazioni che seguono. 
 
2. Il primo motivo non è fondato.
 
Le Sezioni Unite hanno definitivamente chiarito che, in materia di oblazione, nel caso in cui è contestato un reato per il quale non è consentita l’oblazione ordinaria di cui all’art. 162 cod. pen. né quella speciale prevista dall’art. 162-bis cod. pen., l’imputato, qualora ritenga che il fatto possa essere diversamente qualificato in un reato che ammetta l’oblazione, ha l’onere di sollecitare il giudice alla riqualificazione del fatto e, contestualmente, a formulare istanza di oblazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale espressa richiesta, il diritto a fruire dell’oblazione stessa resta precluso ove il giudice provveda di ufficio ex art. 521 cod. proc. pen., con la sentenza che definisce il giudizio, ad assegnare al fatto la diversa qualificazione che consentirebbe l’applicazione del beneficio(Sez. U, n. 32351 del 26/06/2014, Tamborrino, Rv. 259925).
 
Nel caso in esame, il ricorrente, non avendo adempiuto all’onere di sollecitare la riqualificazione del fatto, formulando, contestualmente, l’istanza di oblazione, non può ora dolersi della preclusione maturata quanto all’accesso alla causa estintiva per avere il giudice d’ufficio riqualificato il fatto in un reato che avrebbe con sentito l’accesso all’oblazione.
 
3. E’ invece fondato il secondo motivo posto che la sentenza impugnata dà atto che, nel caso in esame, il ricorrente era titolare di una società che non era di piccole dimensioni e che era strutturata in 26 punti vendita.
 
Questa Sezione ha recentemente affermato il principio, che il Collegio condivide, secondo il quale, in tema di disciplina degli alimenti, il legale rappresentante di una società gestrice di una catena di punti vendita o supermercati non è per ciò solo responsabile, qualora essa sia articolata in plurime unità territoriali autonome, ciascuna affidata ad un soggetto qualificato ed investito di mansioni direttive, in quanto la responsabilità del rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti va individuata all’interno della singola struttura aziendale, senza che sia necessariamente richiesta la prova dell’esistenza di una apposita delega in forma scritta, fermo restando che è fatta salva la responsabilità a titolo di colpa del legale rappresentante della società, secondo i principi generali di cui all’art. 43 cod. pen., qualora il fatto derivi da cause strutturali correlate a scelte riservate al titolare dell’impresa, quali, per esempio, l’omessa adozione delle procedure di autocontrollo previste dalla normativa europea (Sez. 3, n. 44335 del 10/09/2015, D’Argenio, Rv. 265345), piano di controllo della cui esistenza dà atto la sentenza impugnata, salvo a screditare apoditticamente ed illogicamente la testimonianza resa in tal senso dal macellaio addetto al punto vendita (Monterisio), in ragione del fatto che il teste avrebbe avuto un evidente interesse a riferire tale circostanza. 
 
Deriva da ciò l’assoluta mancanza di prova circa la commissione del fatto addebitato all’imputato ed il conseguente annullamento della sentenza impugnata con la corrispondente formula.

P.Q.M.
 
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non aver il ricorrente commesso il fatto.
 
Così deciso il 23/06/2016
 
 

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