+39-0941.327734 abbonati@ambientediritto.it
Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 853 | Data di udienza: 26 Ottobre 2016

* RIFIUTI – Estrazione di prodotti energetici – Agenzia delle Dogane – Inibizione dell’attività – Contrasto con l’art. 12, c. 1, l. n. 212/2000 – Presenza di sostanze pericolose in quantità superiori ai limiti consentiti  – Provvedimenti finalizzati al perseguimento di un “interesse fiscale” – Estraneità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Sardegna
Città: Cagliari
Data di pubblicazione: 10 Novembre 2016
Numero: 853
Data di udienza: 26 Ottobre 2016
Presidente: Monticelli
Estensore: Plaisant


Premassima

* RIFIUTI – Estrazione di prodotti energetici – Agenzia delle Dogane – Inibizione dell’attività – Contrasto con l’art. 12, c. 1, l. n. 212/2000 – Presenza di sostanze pericolose in quantità superiori ai limiti consentiti  – Provvedimenti finalizzati al perseguimento di un “interesse fiscale” – Estraneità.



Massima

 

TAR SARDEGNA, Sez. 1^ – 10 novembre  2016, n. 853


RIFIUTI – Estrazione di prodotti energetici – Agenzia delle Dogane – Inibizione dell’attività – Contrasto con l’art. 12, c. 1, l. n. 212/2000 – Presenza di sostanze pericolose in quantità superiori ai limiti consentiti  – Provvedimenti finalizzati al perseguimento di un “interesse fiscale” – Estraneità.

La decisione di inibire totalmente l’attività di estrazione di materie o rifiuti contenenti “prodotti energetici” di un intero impianto industriale  (sul presupposto della pendenza di verifiche circa l’effettiva possibilità di estrarre prodotti energetici, come tali sottoposti ad accisa) si appalesa oggettivamente sproporzionata rispetto ad una pretesa vantata dall’Agenzia delle Dogane, pari a circa 5.000 euro, e in contrasto con il principio di cui all’art. 12, c.1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, secondo cui le verifiche fiscali si svolgono “con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente”. Né su questo impianto ricostruttivo possono incidere i risultati delle analisi svolte dall’Amministrazione –da cui emergerebbe la presenza, nei materiali oggetto di estrazione, di sostanze pericolose in quantità superiori ai limiti consentiti dalla disciplina vigente – giacché tali risultati non possono giustificare provvedimenti finalizzati al perseguimento di un “interesse fiscale”, potendo, piuttosto,  essere valorizzati in altre sedi, volte alla tutela dell’ambiente e della sicurezza industriale, da parte delle Autorità amministrative a ciò competenti.

Pres. Monticelli, Est. Plaisant –Raffineria P. s.r.l. (avv.ti Guzzo, Ianò e Fraccastoro) c. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Avv. Stato)


Allegato


Titolo Completo

TAR SARDEGNA, Sez. 1^ - 10 novembre 2016, n. 853

SENTENZA

 

TAR SARDEGNA, Sez. 1^ – 10 novembre  2016, n. 853


Pubblicato il 10/11/2016

N. 00853/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00316/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 316 del 2016, proposto da:
Raffineria di Porto Torres s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Guzzo, Giusy Chiara Ianòe Giorgio Fraccastoro, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonello Rossi, in Cagliari, via Ada Negri, n. 32;

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Cagliari, via Dante n.23;

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:

– del provvedimento prot. n. 877/RU del 10 febbraio 2016 con il quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Sassari prescrive che, nelle more degli accertamenti fiscali, la Raffineria di Porto Torres s.r.l. non proceda ad estrarre alcuna materia o rifiuto contenente prodotti energetici, compresi i residui dal fondo colonna da lavorazione di oli esausti flussante;

– del provvedimento di cui alla nota prot. n. 2237/RU del 31.3.2016 recante diniego in ordine alla diffida del 24.3.2016 della Raffineria di Porto Torres s.r.l. a provvedere in autotutela alla revoca e/o annullamento del provvedimento prot. n.877/RU del 10.02.2016 dell’Ufficio delle Dogane di Sassari di divieto di estrazione di ogni “materia o rifiuto” dallo stabilimento industriale gestito dalla Raffineria di Porto Torres.

Visti il ricorso e i relativi allegati.
Vistol’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Interregionale per la Toscana, Sardegna e Umbria e Ufficio Dogane di Sassari.
Viste le memorie difensive.
Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2016 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La Raffineria di Porto Torres s.r.l. -che dal 2015 ha assunto la gestione, nelle forme dell’affitto di ramo d’azienda, di un impianto per il trattamento e recupero di rifiuti pericolosi intestato (e regolarmente autorizzato sotto il profilo ambientale) alla PB Oil s.r.l.- impugna gli atti in epigrafe descritti, con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Sassari le ha inibito di svolgere nel predetto impianto qualunque attività finalizzata all’estrazione di materie o rifiuti contenenti “prodotti energetici” sino alla conclusione di apposite verifiche tendenti ad accertare se dalle materie prime ivi presenti sia possibile estrarre, per l’appunto, “prodotti energetici”, come tali sottoposti ad accisa, non essendosi l’interessatamai sottoposta al relativo regime fiscale; con gli stessi provvedimenti l’Agenzia ha inibito la lavorazione di qualunque prodotto liquido presente nello stabilimento, sempre nelle more delle predette verifiche.

Il ricorso è affidato a censure che saranno esaminate nella parte in diritto.

Si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Interregionale per la Toscana, Sardegna e Umbria – Ufficio Dogane di Sassari, contestando (in termini, peraltro, dubitativi) la giurisdizione di questo Tribunale, nonché eccependo la tardività del ricorso e la sua inammissibilità per difetto di interesse, nonché sollecitandone la reiezione nel merito.

Con ordinanza di questa Sezione 11 maggio 2016, n. 78, l’istanza cautelare contenute nel ricorso è stata accolta.

È seguito lo scambio di ulteriori memorie difensive; in particolare la difesa di parte ricorrente, con memoria depositata il 23 settembre 2016, ha riferito come -nelle more della citata ordinanza cautelare- l’impianto sia stato sottoposto a sequestro preventivo di natura fiscale, ai sensi dell’art. 321, comma 3 bis, c.p.p., poi però annullato, per insussistenza del fumus boni iuris, con ordinanza del Tribunale del Riesame di Sassari in data 13 luglio 2016, per cui la ricorrente ha, nel frattempo, ripreso l’attività di estrazione.

Alla pubblica udienza del 26 ottobre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione nel merito.

DIRITTO

In primo luogo devono essere disattese le eccezioni di rito sollevate dalla difesa erariale.

La prima -relativa a un possibile difetto di giurisdizione di questo Tribunale in favore delle Commissioni Tributarie- è stata poi smentitadalla stessa difesa erariale, la quale nelle proprie memorieha riferito di aver a suo tempo eccepito, nella relativa sede, il difetto di giurisdizione del Giudice Tributario (che, infatti, ha poi denegato la propria giurisdizione: cfr. l’ordinanza cautelare 5 maggio 2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Sassari, depositata in data 10 maggio 2016 dall’Avvocatura) eha poi cercato di giustificare la legittimità degli atti impugnati facendo riferimento ai (sopravvenuti) risultati delle analisi svolte, dai quali emergerebbe la presenza, nei prodotti stoccati dalla ricorrente, di sostanze pericolose in misura superiore a quanto consentito dalla normativa vigente, chiamando in causa questioni “oggettivamente extrafiscali”rientranti nella giurisdizione di questo Tribunale.

La seconda eccezione di rito-relativa alla presunta tardività del ricorso in quanto notificato oltre trenta giorni dopo la conoscenza degli atti impugnati, che sarebbero da ascrivere al “settore dell’energia” con il conseguente dimezzamento degli ordinari termini processuali ai sensi dell’art. 119, comma 1, lett. c) bis del c.p.a.- è chiaramente fuori centro, sia perché gli atti impugnati riguardano (non già un’attività di produzione energetica, come richiesto dalla norma processuale invocata, bensì) il trattamento e il recupero di rifiuti pericolosi sia perché, in ogni caso, lo stesso art. 119 c.p.a. comporta la sospensione dei termini processuali “salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo…”, per cui la questione sollevata è addirittura irrilevante.

Così come la terza eccezione preliminare -che attiene a un preteso difetto d’interesse della ricorrente a contestare il provvedimento inibitorio sul presupposto che la stessa sia priva delle autorizzazioni amministrative necessarie allo svolgimento della relativa attività- è facilmente superabile osservando che tale profilo non è stato fatto oggetto degli atti impugnati e, peraltro, neppure rientra nella competenza amministrativa dell’Agenzia delle Dogane, la quale, sul punto, avrebbe semmai dovuto sollecitare l’intervento delle autorità amministrative sotto questo profilo competenti.

Passando al merito le censure di parte ricorrente possono essere unitariamente esaminate in quanto, nella sostanza, fanno leva sullo stesso assunto sostanziale: l’Agenzia avrebbe decretato il totale blocco dell’attività di estrazione per ragioni insufficienti e in chiara violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, anche considerata l’esiguità della stessa pretesa vantata, di importo inferiore a 5.000 euro.

Tali doglianze meritano di essere condivise, dovendo il Collegio confermare quanto già diffusamente osservato in sede cautelare in relazione al fatto che il provvedimento di “blocco” dell’intera attività di estrazionenon trova adeguamento fondamento:

sul piano fattuale, posto che la sola rilevata presenza di idrocarburi nei residui della lavorazione non consente di ricondurre automaticamente quest’ultima all’obiettivo finale di produrre sostanze combustibili, peraltro indirettamente smentito dai formulari prodotti in causa dalla difesa di parte ricorrente, che attestano il successivo conferimento dei residui dalla lavorazione ad un impianto esterno;

sul piano giuridico, considerato che la decisione di inibire totalmente l’attività di estrazione di un intero impianto industriale si appalesa oggettivamente sproporzionata rispetto alla pretesa vantata dall’Agenzia (come detto relativa a una cifra pari a circa 5.000 euro) e in contrasto con il principio di cui all’art. 12, coma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, secondo cui le verifiche fiscali si svolgono “con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente”.

Né su questo impianto ricostruttivo incidono i risultati delle analisi svolte dall’Amministrazione–da cui emergerebbe la presenza,nei materiali oggetto di estrazione, di sostanze pericolose in quantità superiori ailimiti consentiti dalla disciplina vigente- giacché tali risultati non possono certo giustificare provvedimenti finalizzati al perseguimento di un “interesse fiscale” e, se del caso, potranno essere valorizzati in altre sedi, volte alla tutela dell’ambiente e della sicurezza industriale, da parte delle Autorità amministrative a ciò competenti.

Per quanto premesso il ricorso è fondato e deve essere accolto, con il conseguente annullamento degli atti impugnati.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)definitivamente pronunciando, accoglie il ricorsoin epigrafe descritto e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre agli accessori e al contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Caro Lucrezio Monticelli, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore
Gianluca Rovelli, Consigliere

L’ESTENSORE
Antonio Plaisant
 

IL PRESIDENTE
Caro Lucrezio Monticelli
        
        
IL SEGRETARIO

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di AmbienteDiritto.it e QuotidianoLegale.

N.B.: se non ricevi la News Letter occorre una nuova iscrizione, il sistema elimina l'e-mail non attive o non funzionanti.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!