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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 956 | Data di udienza: 9 Novembre 2016

* APPALTI –  Esclusione del concorrente per inadempimenti fiscali  – Art. 80 d.lgs. n. 50/2016 – Cartella esattoriale – Tributi non più soggetti ad impugnazione


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Emilia Romagna
Città: Bologna
Data di pubblicazione: 22 Novembre 2016
Numero: 956
Data di udienza: 9 Novembre 2016
Presidente: Di Nunzio
Estensore: De Carlo


Premassima

* APPALTI –  Esclusione del concorrente per inadempimenti fiscali  – Art. 80 d.lgs. n. 50/2016 – Cartella esattoriale – Tributi non più soggetti ad impugnazione



Massima

 

TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. 1^ – 22 novembre 2016, n. 956


APPALTI –  Esclusione del concorrente per inadempimenti fiscali  – Art. 80 d.lgs. n. 50/2016 – Cartella esattoriale – Tributi non più soggetti ad impugnazione.

In tema di esclusione del concorrente per inadempimenti fiscali  (art. 80 d.lgs. n. 50/2016), devono ritenersi non più soggetti ad impugnazione i tributi rispetto ai quali è stata accertata l’inadempienza contenuti in una cartella esattoriale: detta cartella può infatti essere impugnata solo per vizi formali ad essa attinenti, ma non può più mettersi in discussione la debenza dei tributi ivi contenuti perché essi vengono iscritti a ruolo solo dopo la definitività degli stessi. Pertanto, ogni accertamento sulla data in cui si sarebbe perfezionata la notifica della cartella non rileva ai fini della legittimità dell’esclusione.

Pres. Di Nunzio, De Carlo – A.P. (avv. Roma) c. Agenzia delle Entrate (Avv. Stato)


Allegato


Titolo Completo

TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. 1^ – 22 novembre 2016, n. 956

SENTENZA

 

TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. 1^ – 22 novembre 2016, n. 956


Pubblicato il 22/11/2016

N. 00956/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00784/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 784 del 2016, proposto da:
Antonio Picone, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Roma C.F. RMOLGU81B25G309Q, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale di Bologna C.F. 80224030587, anche domiciliataria in Bologna, via Guido Reni, 4;
Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese, Comune di Monzuno, non costituiti in giudizio;

nei confronti di

Equitalia Sud Spa, Equitalia Spa, Equitalia Sud Spa-Agente Riscossione Caserta, Frantoio Fondovalle Srl non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

della comunicazione esito negativo della verifica dei requisiti ex art. 80 comma 4 del d.lgs 50/2016 ed esclusione della graduatoria di gara prot. n. 12227/8.7.0 fasc. 25/2016 del 15.09.2016 con la quale il servizio associato di centrale unica di committenza ha comunicato l’esclusione dalla partecipazione della procedura d’appalto della Società ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2016 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori Luigi Roma e Andrea Cecchieri;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui era stato escluso dalla gara di appalto per i lavori di manutenzione straordinaria delle strade pubbliche per l’accertamento di irregolarità fiscali.

Faceva presente a tal fine di aver ricevuto un avviso di preinformazione per partecipare ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ed aveva manifestato la sua intenzione di partecipare con nota del 28.6.2016; il 25.7.2016 aveva presentato l’offerta come da richiesta in data 12.7.2016 ed era risultato l’aggiudicatario.

L’esclusione veniva decisa il 15.9.2016 poiché a seguito della verifica dei requisiti generali era risultata da una nota dell’Agenzia delle Entrate di Caserta l’esistenza di un debito fiscale pari a € 26.078,30 la maggior parte del quale dipendeva dalla cartella esattoriale apparentemente notificata il 16.5.2016 con debito ammontante a € 24.330,32.

Il ricorrente effettuava dei controlli presso l’Ufficio postale poiché non aveva avuto notizia di questa cartella, verificando che la compiuta giacenza si era perfezionata il 30.5.2016 per cui alla data di invito da parte della stazione appaltante era ancora in termini per impugnare la cartella.

In ogni caso pagava il debito tributario prima della presentazione del ricorso.

Il primo motivo di ricorso contesta la violazione dell’art. 38, lett. G), D.lgs. 163/2006 come modificato dall’art. 80 D.lgs. 50/2016 poiché al momento della presentazione dell’istanza di partecipazione alla procedura negoziata la violazione contestata non era stata definitivamente accertata, pendendo i termini per un ricorso al giudice tributario.

Tale conclusione poiché la giacenza presso l’Ufficio postale era avvenuta il 20.5.2016 e quindi il perfezionamento della notifica era avvenuto dieci giorni dopo.

Il secondo motivo censura l’invio della segnalazione all’ANAC come illegittima poiché l’esclusione era stata determinata dalla carenza di un requisito di ordine generale e non per un aspetto contemplato dall’art. 48 D.lgs. 163/2006 e cioè per mancanza dei requisiti economico-finanziari o tecnico-organizzativi.

La norma in questione non consente dubbi interpretativi circa la tassatività delle condizioni in essa previste dal momento che la segnalazione determina l’applicazione di misure sanzionatorie.

Si costituiva in giudizio la sola Agenzia delle Entrate che chiedeva il rigetto del ricorso sottolineando la regolarità degli adempimenti da parte sua e la definitività della cartella esattoriale al momento della richiesta delle informazioni da parte della stazione appaltante.

Il ricorso non è fondato.

Il vigente art. 80 D.lgs. 50/2016 in merito all’esclusione del concorrente per inadempimenti fiscali così dispone: “Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.”.

I tributi rispetto ai quali è stata accertata l’inadempienza derivavano da atti non più soggetti ad impugnazione; infatti la cartella esattoriale può essere impugnata solo per vizi formali ad essa attinenti, ma non può più mettersi in discussione la debenza dei tributi ivi contenuti perché essi vengono iscritti a ruolo solo dopo la definitività degli stessi.

Pertanto ogni accertamento sulla data in cui si sarebbe perfezionata la notifica della cartella di importo più consistente non rileva ai fini della legittimità dell’esclusione disposta.

Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.

Nell’atto impugnato il dirigente comunica che dell’esclusione verrà data informazione all’ANAC in ossequio al Comunicato del Presidente dell’Autorità del 18.12.2013 che prevede che sia fatta una comunicazione delle cause di esclusione ex art. 38 D.lgs. 163/2006 ( ora 80 D.lgs. 50/2016 ) con mod A, mentre per le altre cause di esclusione anche in fase esecutiva saranno utilizzati altri modelli.

La segnalazione, pertanto, è stata fatta in adempimento ad una direttiva proveniente da un organo di vigilanza.

Il ricorso va, quindi, respinto ma può disporsi la compensazione delle spese in considerazione del fatto che l’amministrazione che ha emanato l’atto non si è costituita in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Umberto Giovannini, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE
Ugo De Carlo
 

IL PRESIDENTE
Giuseppe Di Nunzio
        

IL SEGRETARIO

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