+39-0941.327734 abbonati@ambientediritto.it
Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 5969 | Data di udienza: 2 Novembre 2016

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Piano attuativo – Art. 5, c. 13 “decreto sviluppo” – Approvazione – Competenza – Individuazione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 8^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 27 Dicembre 2016
Numero: 5969
Data di udienza: 2 Novembre 2016
Presidente: Caso
Estensore: Liguori


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Piano attuativo – Art. 5, c. 13 “decreto sviluppo” – Approvazione – Competenza – Individuazione.



Massima

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 8^ – 27 dicembre 2016, n. 5969


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Piano attuativo – Art. 5, c. 13 “decreto sviluppo” – Approvazione – Competenza – Individuazione.

In seguito all’art. 5, comma 13, del c.d. “decreto sviluppo” (decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011, n. 106), la Giunta Comunale può approvare il piano attuativo quando questo è coerente con il P.R.G. (o strumento equipollente). Qualora, invece, il piano attuativo implichi l’esigenza di modifica del P.R.G., la competenza spetta al Consiglio Comunale (nella specie, la delibera del Consiglio Comunale inerente le linee guida per gli interventi di riqualificazione urbana, prevedeva illegittimamente la necessità di un passaggio di verifica, in sede consiliare, dell’esistenza di un interesse pubblico relativamente alla realizzazione di ciascun intervento previsto nel Pua, anche in assenza di variante al Prg).


Pres. Caso, Est. Liguori – G.D.M. (avv. Coletta) c. Comune di Benevento (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 8^ - 27 dicembre 2016, n. 5969

SENTENZA

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 8^ – 27 dicembre 2016, n. 5969

 

Pubblicato il 27/12/2016

N. 05969/2016 REG.PROV.COLL.
N. 04995/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4995 del 2014, proposto da:
Giuseppe De Mare, rappresentato e difeso dall’avvocato Luca Coletta C.F. CLTLCU67R18F839I, con domicilio eletto presso Vincenzo Prisco in Napoli, via Toledo N. 156;

contro

Comune di Benevento in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;

per l’annullamento

della nota del Comune di Benevento settore territorio ambiente a firma del responsabile del settore pianificazione prot.n.61722 del 4.8.2014 avente ad oggetto “riqualificazione aree urbane degradate (art.7, co.2, l.r. 19/2009) con realizzazione di edilizia sociale e servizi in via Napoli”, della delibera di Consiglio Comunale n. 26 dell’8/5/2014, nonché di ogni e qualsiasi atto precedente, conseguente o comunque connesso a quelli che precedono.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
 

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 novembre 2016 il dott. Fabrizio D’Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La parte ricorrente presentava, insieme ad altri, al Comune di Benevento una proposta progettuale tecnico-economica, completa degli elaborati di legge, per la riqualificazione di un’area ubicata alla Via Napoli traverse I^ e 11^ del ridetto Comune, identificata in catasto al foglio 99, p.11e 264, 357, 265, 358, 259, 266, 272, 267 e 268, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 2, L. R Campania n. 19/2009 (“Misure urgenti per il rilancio economico, riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa”).

Seguivano una serie di incontri presso il Settore Urbanistica del Comune che culminavano nel verbale conclusivo della cd. “fase preliminare”, n. prot. 704 del 3/1/2012, all’esito del quale il ricorrente trasmetteva la proposta di PUA con nota assunta al n. prot. 24029 del 16/3/2012.

Si avviava il relativo procedimento nel corso del quale il ricorrente, sulla scorta di richieste istruttorie del competente Ufficio comunale, produceva documentazione integrativa.

Successivamente il Consiglio Comunale, con delibera consiliare n. 26 dell’8/5/2014, contenente le linee guida per gli interventi di riqualificazione urbana, sulla base della premessa che il dispositivo dell’art. 7, comma, 2 della 1.r. n. 19/2009 definisce un chiaro carattere di interesse pubblico per gli interventi di riqualificazione urbanistica in esso disciplinati, disponeva quale condizione sine qua non del passaggio del PUA all’esame della Giunta per la relativa approvazione, il riconoscimento da parte del Consiglio Comunale dell’interesse pubblico sulla scorta di relazione tecnica del Settore Urbanistica e previa presentazione allo stesso di ulteriore documentazione.

Parte ricorrente impugnava quest’ultima delibera, nonchè la nota applicativa del prot.n.61722 del 4.8.2014, sostenendo l’illegittimità delle stesse nella parte in cui dispongono che l’approvazione della proposta di PUA, ex art. 7, comma 2, legge regionale n. 19/2009, non possa essere sottoposta alla Giunta Comunale per l’approvazione definitiva senza il previo riconoscimento da parte del Consiglio Comunale dell’interesse pubblico.

Il Comune di Benevento, sebbene regolarmente intimato, non si costituiva in giudizio.

DIRITTO

1) Il ricorso si palesa fondato.

La parte ricorrente sostiene che la Giunta Comunale sarebbe legittimata a procedere all’approvazione del PUA senza necessità di una previa delibera da parte del Consiglio Comunale di riconoscimento dell’interesse pubblico.

In sostanza, parte ricorrente sostiene la competenza della Giunta Comunale ad approvare il piano di recupero in questione e l’incongruità di una delibera che preveda un ulteriore atto del Consiglio Comunale non necessario ed anzi in contrasto con le disposizioni vigenti.

L’art. 7, comma 2, L.R. Campania 28/12/2009, n. 19, prevede per la riqualificazione delle aree urbane degradate che “le amministrazioni comunali devono concludere il procedimento, anche su proposta dei proprietari singoli o riuniti in consorzio, con provvedimento da adottare, nel rispetto dei termini previsti dalla legge n. 241/1990, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, relativo agli ambiti la cui trasformazione urbanistica ed edilizia è subordinata alla cessione da parte dei proprietari, singoli o riuniti in consorzio, e in rapporto al valore della trasformazione, di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, in aggiunta alla dotazione minima inderogabile di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968. Nella identificazione dei suddetti ambiti devono essere privilegiate le aree in cui si sono verificate occupazioni abusive”.

L’art. 26 della L.R. Campania 22/12/2004, n. 16, indica che i “piani urbanistici attuativi – Pua – sono strumenti con i quali il comune provvede a dare attuazione alle previsioni del Puc o a dare esecuzione agli interventi di urbanizzazione e riqualificazione…”. Prevede, altresì, che l’approvazione dei Pua non possa comportare variante al Puc e che a tal fine non costituiscono variante al Puc, tra l’altro, gli interventi in attuazione dell’articolo 7 della legge regionale n. 19/2009.

Il comma 5 del medesimo art. 26 dispone che la Giunta comunale può decidere di conferire alla delibera di approvazione dei Pua valore di permesso di costruire abilitante gli interventi previsti, subordinando tale permesso all’acquisizione dei pareri, autorizzazioni, nulla-osta e provvedimenti all’uopo necessari, anche mediante lo sportello urbanistico di cui all’articolo 41. Tale disposizione indica, quindi, come, la competenza all’adozione del Pua, compete alla Giunta Comunale e non al Consiglio Comunale.

Inoltre, i piani nati per il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente rivestono natura di “strumento attuativo” del piano regolatore generale, e come tali restano gerarchicamente subordinati alla strumentazione urbanistica di rango superiore, quindi assimilabili, quanto a struttura e funzione, ai piani particolareggiati (T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 30-07-2012, n. 1542)

In particolare, in seguito all’art. 5, comma 13, del c.d. “decreto sviluppo” (decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011, n. 106), la Giunta Comunale può approvare il piano attuativo quando questo è coerente con il P.R.G. (o strumento equipollente). Qualora, invece, il piano attuativo implichi l’esigenza di modifica del P.R.G., la competenza spetta al Consiglio Comunale (Cons. Stato Sez. IV, 04-03-2016, n. 888).

Nel caso di specie è lo stesso art. 26 della L.R. Campania 22/12/2004, n. 16 a stabilire che non costituiscono variante al Puc, gli interventi in attuazione dell’articolo 7 della legge regionale n. 19/2009.

Né risulta in alcun modo che per l’approvazione del Pua in questione sia necessaria una variante del Prg o che lo stesso non sia coerente con il Prg.

Non appare, infine, prevista dalla normativa in materia la necessità di un passaggio di verifica, in sede consiliare, dell’esistenza di un interesse pubblico relativamente alla realizzazione dell’intervento previsto nel Pua.

Illegittima risulta, quindi, la previsione, nella delibera consiliare inerente alle linee guida per gli interventi di riqualificazione urbana, della necessità di un’ulteriore determinazione del Consiglio comunale che, in assenza di variante al Prg, si pronunci sul riconoscimento dell’esistenza di un interesse pubblico.

In particolare, gli atti gravati vanno dichiarati illegittimi nella parte in cui dispongono che l’approvazione della proposta di PUA, ex art. 7, comma 2, legge regionale n. 19/2009, non possa essere sottoposta alla Giunta Comunale per l’approvazione definitiva senza il previo riconoscimento da parte del Consiglio Comunale dell’interesse pubblico.

2) Per le suesposte ragioni il ricorso va accolto.

Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna il Comune resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente procedimento, che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori se dovuti e alla refusione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 2 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Italo Caso, Presidente
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere
Fabrizio D’Alessandri, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE
Fabrizio D’Alessandri
        
IL PRESIDENTE
Italo Caso
       
        
IL SEGRETARIO
 

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di AmbienteDiritto.it e QuotidianoLegale.

N.B.: se non ricevi la News Letter occorre una nuova iscrizione, il sistema elimina l'e-mail non attive o non funzionanti.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!