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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti, Pubblico impiego Numero: 35 | Data di udienza: 15 Dicembre 2016

* APPALTI – OPERE PUBBLICHE – PUBBLIGO IMPIEGO – Ingegnere dipendente pubblico con contratto di lavoro a tempo  pieno – Categorie di cui all’art. 53, c. 6 d.l.gs. n. 165/2001 – Non rientra – Affidamento di incarico di collaudo da parte di amministrazione diversa da quella di appartenenza – Non è consentito – Art. 24, c. 3 d.lgs. n. 50/2016.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 4^
Regione: Lombardia
Città: Milano
Data di pubblicazione: 9 Gennaio 2017
Numero: 35
Data di udienza: 15 Dicembre 2016
Presidente: Gabbricci
Estensore: Gatti


Premassima

* APPALTI – OPERE PUBBLICHE – PUBBLIGO IMPIEGO – Ingegnere dipendente pubblico con contratto di lavoro a tempo  pieno – Categorie di cui all’art. 53, c. 6 d.l.gs. n. 165/2001 – Non rientra – Affidamento di incarico di collaudo da parte di amministrazione diversa da quella di appartenenza – Non è consentito – Art. 24, c. 3 d.lgs. n. 50/2016.



Massima

 

TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 4^ – 9 gennaio 2017, n. 35


APPALTI – OPERE PUBBLICHE – PUBBLIGO IMPIEGO – Ingegnere dipendente pubblico con contratto di lavoro a tempo  pieno – Categorie di cui all’art. 53, c. 6 d.l.gs. n. 165/2001 – Non rientra – Affidamento di incarico di collaudo da parte di amministrazione diversa da quella di appartenenza – Non è consentito – Art. 24, c. 3 d.lgs. n. 50/2016.

L’ingegnere dipendente pubblico con contratto di lavoro a tempo pieno non appartiene alle categorie di cui all’art. 53 c. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, non potendo conseguentemente divenire affidatario dell’incarico (da parte di un’amministrazione diversa da quella di appartenenza) di collaudo tecnico-amministrativo e statico in corso d’opera e finale,  in conformità a quanto affermato dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (Determinazione n. 2 del 25.2.2009), e come indirettamente confermato dall’art. 24 c. 3 D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, per il quale solo i pubblici dipendenti “che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale” possono espletare, al di fuori dell’ambito territoriale dell’ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni.

Pres. Gabbricci, Est. Gatti – P.A.D. (avv.ti Filippi Filippi e Adavastro) c. Comune di Milano (avv.ti Mandarano, Pagano e Parvopasso)
 


Allegato


Titolo Completo

TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 4^ - 9 gennaio 2017, n. 35

SENTENZA

 

TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 4^ – 9 gennaio 2017, n. 35


Pubblicato il 09/01/2017

N. 00035/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01263/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1263 del 2016, proposto da:
Piergiuseppe Amilcare Dezza, rappresentato e difeso dagli avvocati Serena Filippi Filippi e Francesco Adavastro, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Milano, Via Gaetano Donizetti, 47;

contro

Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Stefania Pagano, e Danilo Parvopasso, domiciliato in Milano, Via della Guastalla, 6;

nei confronti di

Studio Ing. Antonino Lombardo; non costituito in giudizio;

per l’annullamento

dei provvedimenti, ivi compresi la nota PG 250756/2016 del 9 maggio 2016 e l’allegato verbale del 5 maggio 2016, nonché la nota PG 265684/2016 del 13 maggio 2016, e la Determina Dirigenziale n. 1033/2016, con cui il Comune di Milano ha disposto l’esclusione postuma e la revoca postuma dell’aggiudicazione definitiva a favore dell’Ing. Dezza, e contestuale nuova aggiudicazione allo Studio Ing. Antonino Lombardo dell’appalto n. 76/2015 per il collaudo tecnico-amministrativo e statico in corso d’opera e finale, relativo al progetto delle opere urgenti negli edifici scolastici cittadini, finalizzati al superamento delle barriere architettoniche – CUP b44h144000380004, degli atti, anche allo stato non conosciuti, ad essa presupposti, conseguenti e comunque connessi, ivi compresa la nota PG 94651/2016 del 19 febbraio 2016 di avvio del procedimento per l’annullamento dell’aggiudicazione relativa all’appalto n. 76/2016, della nota PG 262494/2016 del 16 maggio 2016, avente ad oggetto richiesta di incameramento polizza n. 2109105 del 14/12/2015, della nota PG 268473/2016 del 18 maggio 2016, avente ad oggetto segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione ex art 8, c. 2, lettere r) e s) del D.P.R. n. 207/2010, della nota PG 284432/2016 del 26 maggio 2016 di conferma dei provvedimenti di esclusione e revoca postume, nonché per la condanna al risarcimento dei danni ingiusti, subiti e subendi, conseguenti all’illegittimità degli atti impugnati, nella forma della reintegrazione in forma specifica mediante la riaggiudicazione al ricorrente della procedura selettiva, previa, occorrendo, dichiarazione di inefficacia del contratto laddove stipulato con il controinteressato, ovvero, in subordine, per equivalente monetario, da determinarsi in corso di causa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2016 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il ricorrente, nell’anno 2014, ha presentato una domanda al Comune di Milano, per l’inserimento nell’elenco dei professionisti idonei all’affidamento di incarichi di collaudo, per importi inferiori ai 100.000,00 Euro, dichiarando di rivestire la qualifica di Dirigente Ingegnere presso la Provincia di Alessandria, e di appartenere alle casistiche di cui all’art. 53 c. 6 del D.Lgs. n. 165/2001.

In occasione della procedura oggetto del presente ricorso, il ricorrente è risultato aggiudicatario, sebbene successivamente, con i provvedimenti impugnati nel presente giudizio, il Comune di Milano ha revocato l’aggiudicazione in suo favore, oltre ad escutere la cauzione provvisoria dallo stesso versata, ed alla segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Il Comune di Milano si è costituito in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso, in rito e nel merito.

Con ordinanza n. 778/2016, confermata in sede di appello, il Tribunale ha respinto la domanda cautelare.

Nel corso dell’udienza pubblica del 15.12.2016, il legale del ricorrente ha comunicato che il procedimento avviato presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione si è concluso con un provvedimento di annotazione nel Casellario Informatico della stessa, a carico del ricorrente.

In esito a detta udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

I) In primo luogo, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, nella parte in cui contesta la segnalazione dell’esclusione dell’istante dalla procedura di che trattasi, ex art. 8 c. 2 lett. r) e s) del D.P.R. n. 207/2010, essendo intervenuto, nelle more del giudizio, il provvedimento finale dell’Autorità, conclusivo del procedimento avviato a seguito di detta segnalazione, e quindi l’annotazione presso il Casellario Informatico.

II.1) Quanto al merito, il ricorso è infondato, potendo pertanto prescindersi dallo scrutinio dell’ulteriore eccezione di improcedibilità del medesimo, sollevata dalla difesa comunale.

Ai fini della soluzione della presente controversia, il Collegio è chiamato ad interpretare l’art. 53 c. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, al fine di decidere se, come sostenuto dal ricorrente, nella sua domanda di partecipazione, e nel corso del presente giudizio, gli ingegneri dipendenti pubblici a tempo pieno rientrino o meno tra i soggetti contemplati da tale norma, a cui eccezionalmente è consentito lo svolgimento della libera professione.

In linea generale, ex art. 60 D.P.R. 10.1.1957 n. 3, i dipendenti pubblici non possono infatti esercitare alcuna professione, salvo che gli stessi intrattengano un “rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno”, o per l’appunto, a fronte di “categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali” (c. 6 art. 53 cit.).

Secondo il ricorrente, premesso che lo stesso presta servizio a tempo pieno, l’art. 62 del R.D. 23.10.1925 n. 2537 (“Regolamento per le professioni d’ingegnere e di architetto”), configurerebbe una delle disposizioni speciali, richiamate dal citato c. 6 dell’art. 53, che consentirebbe eccezionalmente agli ingegneri di svolgere l’attività libero-professionale.

II.2) Osserva tuttavia il Collegio che, in primo luogo, il tenore letterale di detta norma non consente di ritenere che la stessa prefiguri, in favore degli ingegneri, la possibilità di esercitare liberamente la professione, qualora siano dipendenti pubblici, limitandosi viceversa a sottolineare che, in tale “eventuale” caso, gli stessi siano “soggetti alla disciplina dell’ordine” (c. 1), secondo le modalità prefigurate nello stesso R.D.

Al contrario, i commi successivi, perfettamente in linea con la normativa generale dettata per i dipendenti pubblici (D.P.R. n. 3/1957 e D.Lgs. n. 165/2001), prevedono che gli ingegneri “non possono esercitare la libera professione ove sussista alcuna incompatibilità preveduta da leggi, regolamenti generali o speciali”, e che “per l’esercizio della libera professione è in ogni caso necessaria espressa autorizzazione”.

L’art. 62 R.D. n. 2537/1925 invocato dal ricorrente, lungi dal derogare ai principi generali contenuti nella normativa dettata in materia di lavoro pubblico, si limita quindi ad evidenziare che l’esercizio della libera professione da parte di un dipendente pubblico si configura in termini di eccezionalità, e che in tale “eventuale” caso, espressamente individuato dal citato art. 53 c. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 qualora il dipendente pubblico abbia un rapporto di lavoro a tempo parziale, l’attività libero professionale vada esperita nel rispetto della disciplina dell’ordine professionale.

In conclusione, ritiene il Collegio che il ricorrente, in quanto dipendente pubblico con contratto di lavoro a tempo pieno, contrariamente a quanto dallo stesso dichiarato, non apparteneva alle categorie di cui all’art. 53 c. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, non potendo conseguentemente divenire affidatario dell’incarico di collaudo oggetto del presente giudizio, in conformità a quanto affermato dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici in una fattispecie analoga a quella per cui è causa (Determinazione n. 2 del 25.2.2009), e come indirettamente confermato dall’art. 24 c. 3 D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, per il quale solo i pubblici dipendenti “che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale” possono espletare, al di fuori dell’ambito territoriale dell’ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni.

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Milano, equitativamente e complessivamente liquidate in Euro 3.000,00, oltre agli oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Angelo Gabbricci, Presidente
Mauro Gatti, Consigliere, Estensore
Fabrizio Fornataro, Consigliere
    
L’ESTENSORE
Mauro Gatti
        
IL PRESIDENTE
Angelo Gabbricci
        
        
IL SEGRETARIO
 

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