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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento acustico Numero: 1054 | Data di udienza: 13 Dicembre 2016

* INQUINAMENTO ACUSTICO – Classificazione acustica – Regione Emilia Romagna  – D.G.R. n. 2053/2001  – Stato di fatto e stato di progetto delle diverse parti del territorio.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Emilia Romagna
Città: Bologna
Data di pubblicazione: 21 Dicembre 2016
Numero: 1054
Data di udienza: 13 Dicembre 2016
Presidente: Mozzarelli
Estensore: Messina


Premassima

* INQUINAMENTO ACUSTICO – Classificazione acustica – Regione Emilia Romagna  – D.G.R. n. 2053/2001  – Stato di fatto e stato di progetto delle diverse parti del territorio.



Massima

 

TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. 2^ – 21 dicembre 2016, n. 1054


INQUINAMENTO ACUSTICO – Classificazione acustica – Regione Emilia Romagna  – D.G.R. n. 2053/2001  – Stato di fatto e stato di progetto delle diverse parti del territorio.

Come espressamente previsto dalla D.G.R. Emilia Romagna n. 2053/2001 (Introduzione) al momento della formazione della classificazione acustica il Comune deve individuare le caratteristiche urbanistiche e funzionali delle diverse parti del territorio con riferimento all’uso reale del suolo per il territorio urbanizzato (stato di fatto) e alla vigente disciplina di destinazione d’uso del suolo per il territorio urbanizzabile (stato di progetto). La direttiva chiarisce che «per “stato di fatto” si intende l’assetto fisico e funzionale del tessuto urbano esistente non sottoposto dallo strumento di pianificazione vigente ad ulteriori sostanziali trasformazioni territoriali, urbanistiche e di destinazione d’uso tali da incidere sulla attribuzione delle classi acustiche; ciò comporta che l’Amministrazione comunale proceda alla individuazione preventiva di quelle parti del territorio nelle quali le previsioni dello strumento urbanistico vigente si intendono sostanzialmente attuate».

Pres. Mozzarelli, Est. Messina – E.D. e altri (avv. Gualandi) c. Comune di Imola e altro (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. 2^ - 21 dicembre 2016, n. 1054

SENTENZA

 

TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. 2^ – 21 dicembre 2016, n. 1054

Pubblicato il 21/12/2016

N. 01054/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00190/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 190 del 2016, proposto da:
Eddi Dolcetti, Gabriella Grandi, Onorio Zavagli, Anna Bacchilega, Umberta Grandi, Giovanni Tonelli, Claudio Conti, Marta Gasperini, Germana Pederzoli, Marco Costanzi, Francesca Mampreso, Maria Chiara Lullo, Teresita Ighina, Giulio Ighina, Elisa Venturi, Maurizio Lelli, Ermete Guerrini, Brunella Malavolta, Alessio Migliarese, Bruna Montevecchi, Paolo Palmonari, Enzo Rontini, Rosalia Rivola, Angelo Giovannini, Legambiente Medicina in persona del legale rappresentante in carica, rappresentati e difesi dall’avvocato Federico Gualandi, domiciliatarioin Bologna, via Altabella 3;

contro

Comune di Imola, Città Metropolitana di Bologna non costituiti in giudizio;

nei confronti di

Formula Imola s.p.a. non costituito in giudizio;

per l’annullamento

– della deliberazione del Consiglio Comunale di Imola n. 233 del 22/12/2015, pubblicata sul BURER in data 13 gennaio 2016, recante l’approvazione del Piano di Classificazione Acustica, ai sensi della L.R. 15/2001, nella parte ove classifica il “Parco delle Acque Minerali” in IV classe, anziché I classe, l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari ” in V classe anziché IV, nonché ove prevede che “Le aree del polo funzionale, interne al sedime dell’autodromo non sono però state classificate in V classe, ma in IV classe considerando la presente di residenze e parchi pubblici;

– della relazione istruttoria, delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) e delle Tavole (territorio comunale: Scala 1:5.000) allegate alla Classificazione acustica approvata;

– di ogni atto presupposto, collegato, inerente, conseguente, derivato o comunque connesso, ivi compresi, per quanto occorrere possa:

– la deliberazione consiliare n. 41 del 27/3/2013, recante l’adozione della Classificazione Acustica del Comune di Imola;

– la deliberazione consiliare 151 del 24/7/2015, recante l’approvazione delle controdeduzioni alle Osservazioni, al Parere degli Enti ed alle riserve della Provincia (Città Metropolitana) alla Classificazione Acustica adottata.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2016 la dott.ssa Rosalia Maria Rita Messina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Si controverte della classificazione acustica, ai sensi della legge regionale numero 15 del 2001, del Parco delle Acque Minerali e dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, con inglobamento delle abitazioni dei ricorrenti e del Parco predetto nel sedime dell’Autodromo.

In particolare, il Parco è stato classificato in IV classe anziché – come pretendono i ricorrenti – in I e l’Autodromo in V classe anziché in IV.

Ciò è avvenuto in forza della deliberazione consiliare del Comune di Imola numero 233 del 22 dicembre 2015, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione il 13 gennaio 2016, recante approvazione del piano di classificazione acustica.

I ricorrenti, che abitano nelle vicinanze dell’Autodromo, insorgono impugnando il Piano di classificazione acustica.

Con il primo motivo di ricorso essi deducono violazione e falsa applicazione della D.G.R. n. 2053/2001, violazione del D.P.C.M. 14 novembre 1997, eccesso di potere per errore e travisamento dei presupposti, illogicità e ingiustizia manifesta, disparità di trattamento.

A) All’Autodromo è stata attribuita la V classe acustica, motivandosi con il richiamo alla particolare attività e alla dimensione internazionale di esso. È stata richiamata la su menzionata D.G.R., in cui si prevede la V classe per gli ambiti con le caratteristiche di cui all’art. A-15 della l.r. n. 20/2000, ritenendosi di poter assimilare l’autodromo ai “Poli funzionali” costituiti dalle parti del territorio a dimensione e organizzazione morfologica unitaria, con destinazione caratterizzata da elevata specializzazione funzionale di carattere strategico o servizi ad alta specializzazione economica, scientifica, culturale, sportiva, ricreativa e della mobilità, con forte attrattività di persone e merci.

Va chiarito che – come espressamente previsto dalla DGR del 2000 (Introduzione) al momento della formazione della classificazione acustica il Comune deve individuare le caratteristiche urbanistiche e funzionali delle diverse parti del territorio con riferimento all’uso reale del suolo per il territorio urbanizzato (stato di fatto) e alla vigente disciplina di destinazione d’uso del suolo per il territorio urbanizzabile (stato di progetto).

La direttiva chiarisce che «per “stato di fatto” si intende l’assetto fisico e funzionale del tessuto urbano esistente non sottoposto dallo strumento di pianificazione vigente ad ulteriori sostanziali trasformazioni territoriali, urbanistiche e di destinazione d’uso tali da incidere sulla attribuzione delle classi acustiche; ciò comporta che l’Amministrazione comunale proceda alla individuazione preventiva di quelle parti del territorio nelle quali le previsioni dello strumento urbanistico vigente si intendono sostanzialmente attuate».

I ricorrenti sostengono che all’Autodromo vada attribuita la IV classe, che ricomprende le aree di intensa attività umana, ovvero le UTO con forte prevalenza di attività terziarie (zone ad alta concentrazione di uffici pubblici, istituti di credito nonché quartieri fieristici, attrezzature e impianti per attività e manifestazioni a grande concorso di pubblico, ecc.) o commerciali (zone commerciali, ipermercati, ecc.) nonché i porti turistici.

Il Piano ha applicato la V classe ma con riferimento alle previsioni per il territorio urbanizzabile.

I ricorrenti assumono che ciò è frutto di un errore, in quanto il polo funzionale dell’Autodromo è invece interamente ricompreso all’interno del territorio urbanizzato e non è sottoposto, nei nuovi strumenti urbanistici approvati, a rilevanti trasformazioni territoriali.

A quanto risulta dagli atti di causa, l’attribuzione della classe acustica all’Autodromo è avvenuta in via diretta, ovvero secondo lo stato di fatto (si veda la relazione istruttoria della classificazione acustica adottata), pertanto è erronea l’applicazione di un criterio previsto per l’attribuzione indiretta della classe acustica (punto 3.2.1 della più volte richiamata DRG).

Al punto 2.2.1 della DRG si legge:

«Classe IV: Aree di intensa attività umana

La classe IV è attribuita alle UTO con forte prevalenza di attività terziarie (zone ad alta concentrazione di Uffici pubblici, Istituti di credito nonché quartieri fieristici, attrezzature e impianti per attività e manifestazioni a grande concorso di pubblico, ecc…) o commerciali (zone commerciali, ipermercati, ecc..) nonché ai porti turistici.

Classi V e VI: Aree prevalentemente ed esclusivamente produttive

La classe V è attribuita alle UTO con insediamenti di tipo industriale-artigianale, con limitata presenza di attività terziarie e di abitazioni, di norma individuate nei PRG vigenti come zone D attuate.

Sono inoltre assegnate di norma alla classe V le UTO con insediamenti zootecnici di tipo intensivo o altri insediamenti agroindustriali (caseifici, cantine, zuccherifici, disidratatori di erba medica, ecc.).

La classe VI è attribuita alle UTO costituite da aree con forte specializzazione funzionale a carattere esclusivamente industriale – artigianale; in tale contesto vanno ricompresi anche gli edifici pertinenziali all’attività produttiva. Tale classe è attribuita anche alle aree portuali. »

Appare evidente l’errore in cui è incorso il Comune, il quale ha applicato, in un’ipotesi di territorio urbanizzato, un criterio valevole per il territorio non urbanizzato.

B) Il Parco più volte menzionato rientra fra le aree particolarmente protette, in quanto parco pubblico. Per tali aree è prevista la classe I, come per altro si legge nella relazione istruttoria depositata in atti. Il parere ARPA del 29 luglio 2014 prende in considerazione anche lo stato di progetto in relazione al nuovo ambito DN13, destinato all’ampliamento del Parco delle Acque Minerali, per il quale la classificazione corretta è sempre la I classe e non la III.

Sotto il profilo considerato, pertanto, la zonizzazione è affetta dal vizio dedotto.

C) In sede di adozione si prevedeva, per le residenze dei ricorrenti, la III classe, come risulta dagli atti di causa.

Tale scelta aveva incontrato il plauso dell’A.R.P.A., secondo la quale (si veda il parere già sopra menzionato) per le aree contigue al sedime dell’Autodromo si concorda con l’attribuzione della I classe all’area del Parco delle Acque Minerali e delle strutture scolastiche presenti e della III classe alle aree residenziali circostanti.

In sede di approvazione, le abitazioni dei ricorrenti sono state inglobate nel sedime dell’Autodromo, con attribuzione della IV classe e conseguente applicazione dei limiti della “Tabella C” del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

Il Collegio ritiene fondate le deduzioni dei ricorrenti, come sarà subito precisato.

I profili di illegittimità sottolineati dai ricorrenti sono essenzialmente due, ovvero:

– da un lato la violazione dei parametri dettati dalla DRG del 2000, in cui, al punto 2.2.2, si prescrive di tenere conto, ai fini della zonizzazione, della densità di popolazione, della densità di attività commerciali e della densità di attività produttive;

– dall’altro la disparità di trattamento tra l’area all’interno del circuito, che è stata considerata in IV classe, e l’area residenziale subito all’esterno dell’autodromo, alla quale è stata invece assegnata la III classe, con evidente e illogico divario di tutela fra cittadini abitanti nell’una e nell’altra zona.

Per quanto riguarda le caratteristiche della zona in termini di densità abitativa e di densità delle attività commerciali e produttive, in assenza di contestazioni (attesa la mancata costituzione in giudizio del Comune di Imola; si veda TAR Marche, I, n. 868/2013, secondo cui la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata può costituire argomento di prova dei fatti addotti in giudizio dalla parte ricorrente, purché ciò non contrasti con le risultanze dei documenti di causa, stante la previsione dell’art. 64 del d.lgs. 104/2010; si veda anche Tar Lombardia – Milano n. 2467/2011) e tenuto conto del parere ARPA su richiamato, si ritiene fondato il primo profilo.

In assenza di elementi che giustifichino la diversità di disciplina tra aree interne al circuito e aree immediatamente esterne, anche il secondo profilo si ritiene fondato.

La radicale illegittimità del Piano sotto i profili che si sono esaminati esime il Collegio dalla disamina delle ulteriori doglianze, che rimangono assorbite.

In accoglimento del ricorso, quindi, il Piano deve essere annullato nei limiti dell’interesse.

Le spese di lite vanno poste a carico del Comune di Imola e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei limiti dell’interesse.

Condanna il Comune di Imola alla rifusione delle spese processuali nei confronti dei ricorrenti, liquidandole, in favore dei medesimi, in € 15.000,00 (quindicimila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Rosalia Maria Rita Messina, Consigliere, Estensore
Maria Ada Russo, Consigliere

L’ESTENSORE
Rosalia Maria Rita Messina
        
IL PRESIDENTE
Giancarlo Mozzarelli
        
        
IL SEGRETARIO
 

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