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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Pubblica amministrazione Numero: 238 | Data di udienza: 21 Dicembre 2016

* PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Rapporto di servizio – Servizio onorario – Controversie – Riparto di giurisdizione – Fattispecie: componente dell’OIV che invochi tutela per la conservazione dello status di componente.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 10 Gennaio 2017
Numero: 238
Data di udienza: 21 Dicembre 2016
Presidente: Veneziano
Estensore: Raiola


Premassima

* PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Rapporto di servizio – Servizio onorario – Controversie – Riparto di giurisdizione – Fattispecie: componente dell’OIV che invochi tutela per la conservazione dello status di componente.



Massima

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 1^ – 10 gennaio 2017, n. 238


PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Rapporto di servizio – Servizio onorario – Controversie – Riparto di giurisdizione – Fattispecie: componente dell’OIV che invochi  tutela per la conservazione dello status di componente.

Dalla qualificazione del rapporto di servizio in termini di servizio onorario discende, con riferimento alle controversie, l’applicazione della regola generale di riparto della giurisdizione fondata sulla dicotomia diritto soggettivo-interesse legittimo. Deve ravvisarsi la prima situazione giuridica soggettiva allorché, in base al criterio c.d. del petitum sostanziale, il funzionario onorario non ponga in discussione l’esercizio di poteri spettanti all’amministrazione, ma invochi fonti, normative e non, che assume a fondamento della pretesa, ovvero ritiene direttamente lesive della sua posizione. (TAR Reggio Calabria, sez. I, 29 luglio 2009, n.499). Una vicenda nella quale il ricorrente – in quanto già componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione (e non già mero aspirante alla nomina) perché designatovi all’esito di un procedimento selettivo – invoca tutela per una situazione giuridica soggettiva, qualificabile in termini di diritto soggettivo, alla conservazione dello status di componente, va affermata la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.


Pres. Veneziano, Est. Raiola – R.L. (avv. Spina) c. Comune di San Giorgio del Sannio (n.c.)

 


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 1^ - 10 gennaio 2017, n. 238

SENTENZA

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 1^ – 10 gennaio 2017, n. 238

Pubblicato il 10/01/2017

N. 00238/2017 REG.PROV.COLL.
N. 05437/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5437 del 2016, proposto da:
Roberto Lombardi, rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Spina, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Nuova del Campo n.10 presso lo studio dell’avv. Simona Viscardi;

contro

Comune di San Giorgio del Sannio, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Valentina La Frazia, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

1.del decreto n. 11 del 30/09/2016 emesso dal Sindaco del Comune di San Giorgio del Sannio, notificato a mezzo posta elettronica certificata (pec) in data 03/10/2016 avente ad oggetto procedimento di decadenza dell’incarico di componente dell’Organismo Indipendente di valutazione (OIV);

2.di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Giudice relatore nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2016 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le parti, ai sensi dell’art. 73, co. 3, cod. proc. amm. della susssitenza di profili di possibile difetto di giurisdizione e sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 30 novembre 2016 e depositato in data 5 dicembre 2016, parte ricorrente premetteva in fatto:

-di essere un componente dell’Organismo Autonomo di Valutazione (OIV) del Comune di San Giorgio del Sannio, nominato con decreto sindacale n.3 del 18/03/2016, all’esito di un procedimento selettivo e del parere espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica;

-che, a seguito delle elezioni comunali del mese di giugno 2016, era stato eletto un nuovo Sindaco;

-che, con nota del 05/09/2016, il Segretario Generale del Comune di San Giorgio del Sannio aveva notificato a mezzo posta elettronica certificata (pec) l’avvio del procedimento di contestazione della decadenza dell’incarico di componente dell’OIV ex art.14 d.lgs. n.150/2009 per sussistenza di conflitto di interessi di cui alls lettera d) punto 3.5 della delibera n.12/2013;

-che, successivamente, erano stati adottati il provvedimento di decadenza in suo danno e la nomina di altro componente, la dr.ssa Valentina La Frazia, dell’OIV in sua sostituzione;

Tanto premesso in fatto, parte ricorrente articolava plurime censire di legittimità sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere, declinato secondo varie figure sintomatiche.

Non si costituivano in giudizio, benché ritualmente intimati, il Comune di San Giorgio del Sannio , e la controinteressata Valentina La Frazia.

All’udienza camerale del 21 dicembre 2016, la causa passava in decisione.

Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per appartenere la controversia alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.

La potestas judicandi di questo Giudice va esclusa, poiché l’atto impugnato si risolve sostanzialmente nella decisione dell’Amministrazione di intervenire su un rapporto giuridico in corso di svolgimento, ascrivibile alla categoria del rapporto di servizio onorario con la Pubblica Amministrazione (cfr., sul punto, TAR Catanzaro, sez. II, 9 luglio 2015, n.1190; cfr., per l’individuazione del discrimen del rapporto di servizio onorario rispetto al pubblico impiego e al rapporto di parasubordinazione, Cons. Stato, sez. VI, 29 /03/2011 n.1893), determinandone una vicenda estintiva sub specie di decadenza dall’incarico.

La riconducibilità della relazione che lega i componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) allo schema del rapporto di servizio onorario comporta l’applicazione, sul piano della giurisdizione, dell’ordinario criterio di riparto fondato sulla causa petendi o petitum sostanziale, secondo l’orientamento consolidato del giudice amministrativo: “dalla qualificazione del rapporto di servizio in termini di servizio onorario discende, con riferimento alle controversie, l’applicazione della regola generale di riparto della giurisdizione fondata sulla dicotomia diritto soggettivo-interesse legittimo. Deve ravvisarsi la prima situazione giuridica soggettiva allorché, in base al criterio c.d. del petitum sostanziale, il funzionario onorario non ponga in discussione l’esercizio di poteri spettanti all’amministrazione, ma invochi fonti, normative e non, che assume a fondamento della pretesa, ovvero ritiene direttamente lesive della sua posizione.” (TAR Reggio Calabria, sez. I, 29 luglio 2009, n.499).

Ciò posto, venendo in esame, nel caso di specie, una vicenda nella quale il ricorrente – in quanto già componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) del Comune di San Giorgio del Sannio (e non già mero aspirante alla nomina), perché designatovi all’esito di un procedimento selettivo – invoca tutela per una situazione giuridica soggettiva, qualificabile in termini di diritto soggettivo, alla conservazione dello status, appunto, di componente dell’organismo di valutazione e non ricorrendo un’ipotesi di giurisdizione esclusiva (art.133 c.p.a.), va affermata la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria (cfr. in termini, TAR Campania, Napoli, sez. I, 24 ottobre 2016, n. 4839), dinanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto nei termini di legge (art. 11 c.p.a).

Avuto riguardo alla novità della questione, si stima equo dichiarare irripetibili le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per appartenere la controversia all’autorità giudiziaria ordinaria, dinanzi alla quale la causa andrà riassunta nei termini di legge.

Dichiara irripetibili le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente
Ida Raiola, Consigliere, Estensore
Olindo Di Popolo, Primo Referendario

L’ESTENSORE
Ida Raiola
        
IL PRESIDENTE
Salvatore Veneziano
        
        
IL SEGRETARIO
 

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