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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 6039 | Data di udienza: 24 Novembre 2016

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Opere realizzate nelle zone sismiche – Configurabilità del reato antisismico – Inadempimento dell’obbligo di denuncia e assenza della preventiva autorizzazione – Reati edilizi – Apertura di “pareti finestrate” – Modifica dei prospetti non qualificabile come ristrutturazione edilizia “minore” – Permesso di costruire – Necessità – Violazioni edilizie costituenti reato – Committente dei lavori – Individuazione e responsabilità – Disponibilità del bene oggetto dell’intervento abusivo – Artt.44 lett. b), 93, 94 e 95 d.P.R. n. 380/2001 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 – bis cod. pen. – Presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione – Inapplicabilità – Sospensione condizionale della pena – Valutazione della concedibilità del beneficio – Art. 133 cod. pen. – Regola della “autosufficienza” del ricorso – Travisamento di una prova testimoniale in sede di legittimità – Procedura – Giurisprudenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 9 Febbraio 2017
Numero: 6039
Data di udienza: 24 Novembre 2016
Presidente: CARCANO
Estensore: Di Stasi


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Opere realizzate nelle zone sismiche – Configurabilità del reato antisismico – Inadempimento dell’obbligo di denuncia e assenza della preventiva autorizzazione – Reati edilizi – Apertura di “pareti finestrate” – Modifica dei prospetti non qualificabile come ristrutturazione edilizia “minore” – Permesso di costruire – Necessità – Violazioni edilizie costituenti reato – Committente dei lavori – Individuazione e responsabilità – Disponibilità del bene oggetto dell’intervento abusivo – Artt.44 lett. b), 93, 94 e 95 d.P.R. n. 380/2001 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 – bis cod. pen. – Presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione – Inapplicabilità – Sospensione condizionale della pena – Valutazione della concedibilità del beneficio – Art. 133 cod. pen. – Regola della “autosufficienza” del ricorso – Travisamento di una prova testimoniale in sede di legittimità – Procedura – Giurisprudenza.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 09/02/2017 (Ud. 24/11/2016) Sentenza n.6039


 
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Opere realizzate nelle zone sismiche – Configurabilità del reato antisismico – Inadempimento dell’obbligo di denuncia e assenza della preventiva autorizzazione – Artt.44 lett. b), 93, 94 e 95 d.P.R. n. 380/2001.
 
Si configura il reato antisismico nel caso di opere realizzate nelle zone sismiche senza adempimento dell’obbligo di denuncia e di presentazione dei progetti allo sportello unico (art. 93, d.P.R.6 giugno 2001, n. 380) e senza la preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione (art. 94 d.P.R. n. 380/2001), a nulla rilevando la natura dei materiali impiegati e delle relative strutture ovvero la natura precaria dell’intervento (Cass. Sez.3, n.30224 del 21/06/2011; Sez.3, n.48950 del 04/11/2015). 
 

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati edilizi – Apertura di “pareti finestrate” – Modifica dei prospetti non qualificabile come ristrutturazione edilizia “minore” – Permesso di costruire – Necessità.
 
L’apertura di “pareti finestrate” sulla facciata di un edificio, senza il preventivo rilascio del permesso di costruire, integra il reato previsto dall’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, poiché si tratta di un intervento edilizio comportante una modifica dei prospetti non qualificabile come ristrutturazione edilizia “minore”, e per il quale, quindi, non è sufficiente la mera denuncia di inizio attività (Cass. ez.3, n.30575 del 20/05/2014).
 
 
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Violazioni edilizie costituenti reato – Committente dei lavori – Individuazione e responsabilità – Disponibilità del bene oggetto dell’intervento abusivo.
 
In tema di violazioni edilizie costituenti reato, il committente si identifica in colui che ha la materiale disponibilità del bene oggetto dell’intervento abusivo, anche senza esserne il proprietario o senza avere con lo stesso un rapporto giuridicamente qualificato (Cass. Sez.3, n.43608 del 15/09/2015; Sez.3, n.21975 del 17/03/2016).
 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 – bis cod. pen. – Presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione – Inapplicabilità.
 
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 – bis cod. pen. non può essere dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, in quanto anche il reato continuato configura un’ipotesi di ” comportamento abituale”, ostativa al riconoscimento del beneficio (Sez.3, n.43816 del 01/07/2015; Sez.3, n.29897 del 28/05/2015).
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Sospensione condizionale della pena – Valutazione della concedibilità del beneficio – Art. 133 cod. pen..
 
In tema di sospensione condizionale della pena, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l’obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell’art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, Sez. 3 n. 6641del17/11/2009; Sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014).
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Regola della “autosufficienza” del ricorso – Travisamento di una prova testimoniale in sede di legittimità – Procedura – Giurisprudenza.
 
In forza della regola della “autosufficienza” del ricorso, operante anche in sede penale, il ricorrente che intenda dedurre in sede di legittimità il travisamento di una prova testimoniale ha l’onere di suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell’integrale contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone, non consentendo la citazione di alcuni brani delle medesime l’effettivo apprezzamento del vizio dedotto (Sez.4, n.37982 del 26/06/2008; Sez.F,n.32362 del 19/08/2010).

 
(dich. inammissibilità il ricorso avverso sentenza del 03/03/2016 CORTE DI APPELLO DI PALERMO) Pres. CARCANO, Rel. DI STASI, Ric. Lo Verde  
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 09/02/2017 (Ud. 24/11/2016) Sentenza n.6039

SENTENZA

 

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 09/02/2017 (Ud. 24/11/2016) Sentenza n.6039
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da LO VERDE DOMENICO, nato a Palermo il 04/12/1952;
avverso la sentenza del 03/03/2016 della Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Maria Giuseppina Fodaroni che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Roberto Fabbri, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. 
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza del 3.3.2016, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del 11.5.2015 del Tribunale di Palermo, con la quale Lo Verde Domenico era stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt.44 lett. b) d.P.R. n.380/2001 (capo 1), 93 e 95 d.P.R. n. 380/2001 (capo 2), 94 e 95 d.P.R. n. 380/2001 (capo 3) e condannato alla pena di mesi cinque giorni venti di arresto ed euro 7.000,00 di ammenda con ordine di demolizione delle opere abusivamente realizzate.
 
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Lo Verde Domenico, per il tramite del difensore di fiducia, articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 
 
Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 530, comma 2, cod.proc.pen. Argomenta che la Corte territoriale individuava l’imputato quale committente delle opere perché nella disponibilità materiale del bene oggetto dell’intervento abusivo con motivazione contraddittoria ed in contrasto con le risultanze istruttorie.
 
Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione alla configurabilità dei reati di cui ai capi 2 e 3 dell’imputazione.
 
Argomenta che l’imputato doveva essere assolto da tali reati perché le opere realizzate non incidevano sulla struttura portante realizzata in cemento armato ma riguardavano solo una delle pareti esterne del fabbricato; inoltre, per la realizzazione di una finestra non era richiesto il previo rilascio del permesso di costruire.
 
Con il terzo motivo deduce vizio di contraddittorietà della motivazione, censurandole ragioni poste a fondamento del rigetto della richiesta ex art 131 bis cod.pen.
 
Con il quarto motivo censura il diniego di concessione della sospensione condizionale della pena, rimarcando di aver commesso un reato di lieve entità nell’anno 2006 ed altro condonato nell’anno 2005.
 
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il primo motivo di ricorso è generico.
 
Esso censura la valutazione del materiale probatorio per asserita contraddittorietà della sentenza rispetto alle dichiarazioni testimoniali, che, però, riporta nel corpo del ricorso solo parzialmente.
 
Va ricordato che, in forza della regola della “autosufficienza” del ricorso, operante anche in sede penale, il ricorrente che intenda dedurre in sede di legittimità il travisamento di una prova testimoniale ha l’onere di suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell’integrale contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone, non consentendo la citazione di alcuni brani delle medesime l’effettivo apprezzamento del vizio dedotto (Sez.4, n.37982 del 26/06/2008, Rv.241023; Sez.F,n.32362 del 19/08/2010, Rv.248141).
 
Va, peraltro, evidenziato come il motivo si ponga anche in contrasto con la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte secondo la quale che, in tema di violazioni edilizie costituenti reato, il committente si identifica in colui che ha la materiale disponibilità del bene oggetto dell’intervento abusivo, anche senza esserne il proprietario o senza avere con lo stesso un rapporto giuridicamente qualificato (Sez.3, n.43608 del 15/09/2015, Rv.265159; Sez.3, n.21975 del 17/03/2016, Rv.267107),le cui ragioni il ricorrente non tenta di confutare.
 
2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
 
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, ricorre il reato antisismico nel caso di opere realizzate nelle zone sismiche senza adempimento dell’obbligo di denuncia e di presentazione dei progetti allo sportello unico (art. 93, d.P.R.6 giugno 2001, n. 380) e senza la preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione (art. 94 d.P.R. citato), a nulla rilevando la natura dei materiali impiegati e delle relative strutture ovvero la natura precaria dell’intervento (Sez.3, n.30224 del 21/06/2011, Rv.251284; Sez.3, n.48950 del 04/11/2015, Rv. 266033).
 
Inoltre, contrariamente all’assunto difensivo, è stato ritenuto che l’apertura di “pareti finestrate” sulla facciata di un edificio, senza il preventivo rilascio del permesso di costruire, integra il reato previsto dall’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, poiché si tratta di un intervento edilizio comportante una modifica dei prospetti non qualificabile come ristrutturazione edilizia “minore”, e per il quale, quindi, non è sufficiente la mera denuncia di inizio attività (Sez.3, n.30575 del 20/05/2014, Rv.259905).
 
3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
 
Questa Corte ha affermato che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 – bis cod. pen. non può essere dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, in quanto anche il reato continuato configura un’ipotesi di ” comportamento abituale”, ostativa al riconoscimento del beneficio (Sez.3, n.43816 del 01/07/2015, Rv.265084; Sez.3, n.29897 del 28/05/2015, Rv.264034).
 
Nella specie, la Corte territoriale, con motivazione congrua ed in linea con il principio di diritto esposto, ha ritenuto non configurabile la causa di esclusione della punibilità in questione dando rilievo ostativo alla pluralità degli abusi posti in essere dall’imputato.
 
4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.
 
Il Collegio condivide l’orientamento secondo cui il giudice di merito, in tema di sospensione condizionale della pena, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l’obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell’art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, Rv. 263534, Sez. 3 n. 6641del17/11/2009, Rv. 246184; Sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014, Rv. 260136).
 
Nella specie, la Corte territoriale, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, ha dato rilievo ostativo ai precedenti penali dell’imputato.
 
5. Consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
 
Così deciso il 24/11/2016
 
 
 

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