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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto processuale penale Numero: 7384 | Data di udienza: 24 Novembre 2016

* BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Opere abusivamente realizzate – Declaratoria di incostituzionalità dell’art. 181 c.1-bis lett.a) d.lgs. n. 42/2004 – Effetti – C. Cost. sentenza n. 56/2016 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Modifica in melius della struttura sanzionatoria dell’illecito paesaggistico – La Corte di cassazione deve “autoinvestirsi” del motivo sopraggiunto – Rilevabilità d’ufficio nel giudizio di legittimità anche in caso di inammissibilità del ricorso – Deturpamento delle bellezze naturali Art. 734 c.p. – Art. 142 e 181bis d.lgs. n. 42/2004.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 16 Febbraio 2017
Numero: 7384
Data di udienza: 24 Novembre 2016
Presidente: CARCANO
Estensore: CIRIELLO


Premassima

* BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Opere abusivamente realizzate – Declaratoria di incostituzionalità dell’art. 181 c.1-bis lett.a) d.lgs. n. 42/2004 – Effetti – C. Cost. sentenza n. 56/2016 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Modifica in melius della struttura sanzionatoria dell’illecito paesaggistico – La Corte di cassazione deve “autoinvestirsi” del motivo sopraggiunto – Rilevabilità d’ufficio nel giudizio di legittimità anche in caso di inammissibilità del ricorso – Deturpamento delle bellezze naturali Art. 734 c.p. – Art. 142 e 181bis d.lgs. n. 42/2004.



Massima

 

 

 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 16/02/2017 (Ud. 24/11/2016) Sentenza n.7384


BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Opere abusivamente realizzate – Declaratoria di incostituzionalità dell’art. 181 c.1-bis lett.a) d.lgs. n. 42/2004 – Effetti – C. Cost. sentenza n. 56/2016 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Modifica in melius della struttura sanzionatoria dell’illecito paesaggistico – La Corte di cassazione deve “autoinvestirsi” del motivo sopraggiunto – Rilevabilità d’ufficio nel giudizio di legittimità anche in caso di inammissibilità del ricorso – Deturpamento delle bellezze naturali Art. 734 c.p. – Art. 142 e 181 c.1-bis d.lgs. n. 42/2004.
 
A seguito dell’intervento del Giudice delle leggi, (Corte costituzionale sentenza n. 56/2016), ai fini dell’integrazione dell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004, non è più sufficiente che la condotta ricada su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori o su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142, essendo anche necessario che le opere realizzate siano di notevole impatto volumetrico e che superino, dunque, i limiti previsti quantitativi previsti dalla lettera b) dell’art. 181, comma 1-bis. Ciò comporta che la Corte di cassazione deve “autoinvestirsi” del motivo sopraggiunto, costituzionalmente imposto e derivante dalla modifica in melius della struttura sanzionatoria dell’illecito paesaggistico (Sez. U, n. 46653 del 26/06/2015, Della Fazia), con conseguente rilevabilità d’ufficio nel giudizio di legittimità della sopravvenuta sproporzionalità della pena inflitta per imputazioni elevate ai sensi dell’art. 181, comma 1-bis, lett. a), d.lgs. n. 42/2004 e ciò anche in caso di inammissibilità del ricorso.
 
 
(annulla Sentenza della CORTE DI APPELLO DI ANCONA del 23.1.2014) Pres. CARCANO, Rel. CIRIELLO, Ric. Di Biagi

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 16/02/2017 (Ud. 24/11/2016) Sentenza n.7384

SENTENZA

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 16/02/2017 (Ud. 24/11/2016) Sentenza n.7384

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da DI BIAGI FAUSTO nato a Caldarola il 29.8. 1962;
avverso la Sentenza della Corte di Appello di Ancona del 23.1.2014 visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Ciriello;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio;
udito il difensore dell’imputato avv. Tina Maria Fusari, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. – La Corte d’appello di Ancona , per quello che qui rileva, con sentenza del 23 gennaio 2014 ha riformato la sentenza di assoluzione del Tribunale di Macerata del 21 giugno 2012 condannando l’imputato alla pena otto mesi e dieci giorni di reclusione per aver installato 3 roulotte senza ruote e 10 roulotte in terreni gravati da vincolo paesaggistico, senza autorizzazione, nonché per avere con tale condotta alterato le bellezze naturali.
 
2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione l’imputato.
 
Si doleva innanzitutto della contraddittorietà della motivazione e della errata valutazione delle prove con riguardo all’art. 192 del codice di procedura penale evidenziando che le roulotte per loro natura sono oggetti non stabilmente insistenti sul territorio, bensì beni mobili (tanto che nelle more del giudizio erano state rimosse) e non alterano lo stato dei luoghi e valorizzando il dato che per alcuni piccoli manufatti esistenti sin dal 76, era stata chiesta ed ottenuta una concessione in sanatoria nel 1993 e nessun altro intervento da considerarsi di natura edilizia era stato realizzato.
 
Tale autorizzazione, volta a sanare la realizzazione di opere abusive consistenti in manufatti destinati a servizi igienici ed una piazzola, consentiva di ritenere legittima la sosta delle roulotte che proprio su quella piazzola insistevano.
 
Sottolineava ancora il ricorrente, che la presenza della autorizzazione in sanatoria rilevava escludendo il dolo, mentre lo stato dei luoghi non solo non sarebbe stato alterato né deturpato ma addirittura migliorato per l’inverdimento dell’area correlato all’attività ricreativa per pescatori e turisti che le opere consentivano.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
3. – La sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei limiti e sulla base delle considerazioni che seguono.
 
E’ necessario premettere che, con sentenza n. 56 del 2016, la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 181, comma 1- bis, lettera a), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nella parte in cui, anche quando non risultino superati i limiti quantitativi previsti dalla successiva lettera b), punisce con la sanzione della reclusione da uno a quattro anni, anziché con le pene più lievi previste dal precedente comma 1 – che rinvia all’art. 44, comma 1, lettera e), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Testo A) – colui che, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegua lavori di qualsiasi genere su immobili o aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche, siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori.
 
A seguito dell’intervento del Giudice delle leggi, dunque, ai fini dell’integrazione dell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004, non è più sufficiente che la condotta ricada su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori o su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142, essendo anche necessario che le opere realizzate siano di notevole impatto volumetrico e che superino, dunque, i limiti previsti quantitativi previsti dalla lettera b) dell’art. 181, comma 1-bis. Nel caso di specie appare evidente, dalla stessa descrizione delle opere abusivamente realizzate, come emerge dal capo di imputazione, che in nessun caso tali limiti risultano superati sicché, qualificato il reato come contravvenzione ai sensi dell’art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, occorre dichiararne, anche d’ufficio, la prescrizione (maturata per tale reato il 28.9.2014). 3. Infatti, la declaratoria di parziale incostituzionalità, per irragionevolezza sanzionatoria, del comma 1-bis dell’art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004, ha circoscritto il precetto del delitto paesaggistico ai soli interventi volumetrici di particolare consistenza, trasferendo una porzione del fatto tipico nell’ambito di operatività del precetto contravvenzionale e derivando da ciò l’illegalità sopravvenuta, per sproporzione, della pena in precedenza inflitta ed anche la necessità che il tempo necessario a prescrivere venga parametrato non più sul delitto ma sulla contravvenzione.
 
Ciò comporta che la Corte di cassazione deve “autoinvestirsi” del motivo sopraggiunto, costituzionalmente imposto e derivante dalla modifica in melius della struttura sanzionatoria dell’illecito paesaggistico (Sez. U, n. 46653 del 26/06/2015, Della Fazia, Rv. 265110), con conseguente rilevabilità d’ufficio nel giudizio di legittimità della sopravvenuta sproporzionalità della pena inflitta per imputazioni elevate ai sensi dell’art. 181, comma 1-bis, lett. a), d.lgs. n. 42/2004 e ciò anche in caso di inammissibilità del ricorso (Sez. U, n. 46653 del 26/06/2015, cit., Rv. 265111).
 
4. Analoga conclusione si impone per il reato di cui all’art. 734 c.p. per il quale, del pari, risulta maturata la prescrizione successivamente alla sentenza di appello, ossia il 28.9.2014.
 
Ed invero, rispetto a tale reato, non si ravvisa la manifesta infondatezza del ricorso, non avendo la sentenza impugnata spiegato, in una fattispecie che si configura come reato di danno, in che modo l’alterazione determinata nel caso di specie dal posizionamento delle roulotte abbia effettivamente determinato la distruzione o il deturpamento delle bellezze naturali. (Sez. U, Sentenza n. 248 del 21/10/1992, dep. 12/01/1993, Rv. 193415)
 
5. Sulla base di ciò, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, essendo entrambi i reati estinti per prescrizione il 28.9.2014 e deve essere eliminato, conseguentemente, l’ordine di rimessione in pristino.

P.Q.M.
 
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché i reati sono estinti per intervenuta prescrizione, riqualificato il capo a) come contravvenzione di cui all’art. 181 comma 1 bis d. lgsl n. 42/04; elimina l’ordine di rimessione in pristino. 
 
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2016.
 
 
 
 
 
 

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