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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 3911 | Data di udienza: 5 Luglio 2016

DIRITTO URBANISTICO – Lottizzazione abusiva – Opere in violazione di una convenzione di lottizzazione – Violazione delle norme tecniche di attuazione – Effetti e limiti – Sequestro – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Conoscenza diretta del contenuto normativo degli strumenti urbanistici – Giudice di legittimità – Esclusione – Accertamento di natura fattuale – Competenza esclusiva del giudice di merito – Artt. 13, 30, 32, 44, lett. e), d.P.R. n. 380/2001. 


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 27 Gennaio 2017
Numero: 3911
Data di udienza: 5 Luglio 2016
Presidente: AMORESANO
Estensore: ACETO


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – Lottizzazione abusiva – Opere in violazione di una convenzione di lottizzazione – Violazione delle norme tecniche di attuazione – Effetti e limiti – Sequestro – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Conoscenza diretta del contenuto normativo degli strumenti urbanistici – Giudice di legittimità – Esclusione – Accertamento di natura fattuale – Competenza esclusiva del giudice di merito – Artt. 13, 30, 32, 44, lett. e), d.P.R. n. 380/2001. 



Massima

 




CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 27/01/2017 (Ud. 05/07/2016) Sentenza n.3911



DIRITTO URBANISTICO – Lottizzazione abusiva – Opere in violazione di una convenzione di lottizzazione – Violazione delle norme tecniche di attuazione – Effetti e limiti – Sequestro – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Conoscenza diretta del contenuto normativo degli strumenti urbanistici – Giudice di legittimità – Esclusione – Accertamento di natura fattuale – Competenza esclusiva del giudice di merito – Artt. 13, 30, 32, 44, lett. e), d.P.R. n. 380/2001. 
 
 
Integra il reato di lottizzazione abusiva di cui all’art. 44, comma 1, lett. c, d.P.R.6 giugno 2001, n.380, l’esecuzione di opere in violazione di una convenzione di lottizzazione, in quanto quest’ultima, inserendosi nel procedimento di pianificazione urbanistica che si conclude con l’approvazione del piano di lottizzazione, configura un modulo organizzativo attraverso cui si imprime un determinato statuto ai beni che ne formano oggetto (Cass. Sez. 3, n. 17834 del 25/01/2011, Casamento). Inoltre, gli strumenti urbanistici, come noto, sono atti amministrativi di natura generale, per loro natura diversi da (e sotto ordinati a) leggi e regolamenti (espressamente, sul punto, art. 13, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001). Ne consegue che la violazione delle norme tecniche di attuazione (a maggior ragione se esecutive di un piano di lottizzazione convenzionale) non integra, di per sé, “violazione di legge” censurabile in quanto tale ai sensi dell’art. 325, cod. proc. pen.. Pertanto, non può il Giudice di legittimità conoscere direttamente del contenuto normativo degli strumenti urbanistici che disciplinano l’attività urbanistica ed edificatoria di una determinata area.  Sicché, la conformità dell’intervento (o dell’opera) agli strumenti urbanistici (e/o al titolo edilizio) costituisce accertamento di natura fattuale che compete esclusivamente al giudice di merito. 
 
 
(conferma ordinanza del 09/09/2015 del Tribunale del riesame di Grosseto) Pres. AMOREANO, Rel. ACETO, Ric. Christoph
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 27/01/2017 (Ud. 05/07/2016) Sentenza n.3911

SENTENZA

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 27/01/2017 (Ud. 05/07/2016) Sentenza n.3911
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da Christoph Oliver Lemp, nato a Monaco di Baviera (D) il 22/06/1963;
 
avverso l’ordinanza del 09/09/2015 del Tribunale del riesame di Grosseto;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
 
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Il sig. Christoph Oliver Lemp ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 09/09/2015 del Tribunale di Grosseto che ha respinto l’istanza di riesame del decreto del 03/08/2015 del Giudice per le indagini preliminari di quello stesso Tribunale che, sulla ritenuta sussistenza indiziaria del reato (tra gli altri) di lottizzazione abusiva di cui all’art. 44, lett. e), d.P.R. n. 380 del 2001, aveva ordinato il sequestro preventivo di un fabbricato rurale e di una strada sterrata che erano in corso di realizzazione in località Santa Croce del Comune di Gavorrano, zona sottoposta a vincolo paesaggistico, in difformità dalle norme tecniche di piano (il fabbricato) e dalla S.c.i.a. (che aveva ad oggetto la realizzazione della sola strada).
 
1.1. Con il primo motivo, deducendo, in fatto, che i lavori in corso riguardavano la trasformazione del vecchio podere in due unità ricettive collocate all’interno della Residenza Turistica Alberghiera (RTA) oggetto di un piano di lottizzazione che aveva previsto la collocazione nel fabbricato di un centro servizi, eccepisce, in diritto, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza e/o l’erronea applicazione dell’art. 99, legge Reg. Toscana 10 novembre 2014, n. 65, trattandosi di mutamento di destinazione d’uso (dal previsto centro servizi a unità abitative) che si colloca all’interno della medesima categoria (turistica) urbanisticamente rilevante e, come tale, sempre consentito.
 
Il Piano di Lottizzazione, infatti, prevedeva che l’ex podere fosse destinato a servizi nell’ambito della struttura turistico-ricettiva; la realizzazione di due alloggi non contrasta con la destinazione turistica dell’immobile.
 
1.2. Con il secondo motivo eccepisce l’inosservanza delle norme tecniche di attuazione del Piano di Lottizzazione che, ferma la destinazione turistico-ricettiva di cui all’art. 99, comma 1, lett. d), legge reg. Toscana n. 65 del 2014, cit., consentono mutamenti nella collocazione delle funzioni della RTA e, nello specifico, trasferimenti di carico urbanistico da una parte all’altra dell’area, variazioni nell’organizzazione all’interno dei lotti, la demolizione senza necessaria ricostruzione del fabbricato ex poderale. Segnatamente: i) l’art. 4.1.5 delle NTA consente trasferimenti di volume da una parte all’altra dell’area senza necessità di intervenire con varianti al PdL; ii) l’art. 4.4 consente la demolizione del fabbricato ex poderale senza la necessità di variare il piano; iii) allo stesso modo l’art. 5, consente la variazione degli schemi dei lotti, senza intervenire sul piano.
 
1.3. Con il terzo motivo eccepisce l’inosservanza dell’art. 30, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001 sia perché l’intervento sull’ex podere in corso d’opera al momento del sequestro era consentito in base alle NTA del PdL (ed era dunque legittimo), sia perché i lavori, di fatto, non avevano ancora comportato alcuna effettiva modifica del fabbricato valutabile ai fini della contestata trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.
 
1.4. Con il quarto motivo, deducendo alla luce delle ragioni già esposte, che ai sensi dell’art. 99, legge reg. Toscana n. 65 del 2014, non v’è stata alcuna variazione essenziale al PdL, eccepisce la inosservanza e/o l’erronea applicazione dell’art. 32, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 380 del 2001.
 
1.5. Con il quinto motivo eccepisce la inosservanza e/o l’erronea applicazione dell’art. 44, lett. e), d.P.R.n. 380 del 2001. 
 
1.6. Con il sesto motivo eccepisce l’erronea applicazione dell’art. 321, cod. proc. pen., in assenza di un quadro di sufficienza indiziaria che legittimi l’adozione del provvedimento cautelare.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
2. Il ricorso è infondato.
 
3. I fatti possono essere così ricostruiti:
 
3.1. Con delibera consiliare n. 33 del 27/04/2004, il Comune di Gavorrano aveva approvato il piano di lottizzazione denominato <<Santa Croce Comparto Poderino>> per la realizzazione di un complesso residenziale ad uso turistico- ricettivo in area di proprietà della società < <Turisrnar S.a.s.> >, legalmente rappresentata dall’odierno ricorrente;
 
3.2. A tal fine era stata prevista la trasformazione del vecchio podere “Santa Croce” in una struttura polivalente interamente dedicata a servizi nella quale avrebbero dovuto essere realizzati: la reception del villaggio, un ristorante con cucina, un bar, un centro benessere, un centro fitness, una sala polivalente, un solarium, due alloggi a servizio del personale, parcheggi;
 
3.3. Le unità residenziali sarebbero state separatamente realizzate ad un piano con materiali tipici e di basso impatto visivo, immerse nel verde di un uliveto ripristinato ed ampliato;
 
3.4. Una variante (non approvata) prevedeva una nuova destinazione d’uso del podere, all’interno del quale avrebbero dovuto essere realizzati due alloggi dall’elevato standard qualitativo, che avrebbero dovuto assolvere al compito di costituire il “biglietto da visita” del villaggio turistico;
 
3.5. Con il permesso di costruire n. 4895 del 17/12/2014, la <<Turismar S.a.s.>> era stata autorizzata a ristrutturare e recuperare il vecchio podere mediante la realizzazione dei due alloggi di cui al capoverso che precede;
 
3.6. Con successivo permesso n. 4926 del 13/05/2015 era stato autorizzato l’ampliamento del suddetto podere con modifiche prospettiche;
 
3.7. Alla data di intervento della PG (27/07/2015) erano in corso di realizzazione i due appartamenti nonché una strada sterrata, lunga 800 metri e larga, mediamente, sei, che collegava il podere alla strada vicinale cd. “del Postino”;
 
3.8. Il G.i.p. aveva ordinato il sequestro preventivo del podere e della strada sul rilievo che i lavori di ristrutturazione del primo erano in contrasto con il piano di lottizzazione approvato e che il tracciato della strada, realizzata in base ad una semplice S.c.i.a. (n. 6 del 2015), differiva da quello previsto nel piano stesso e le modifiche allo stato dei luoghi (soggetti a vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi dell’art. 142, d.lgs. n. 42 del 2004) erano tali da comportare la necessità del permesso di costruire.
 
4. Il Tribunale ha condiviso con il G.i.p. la valutazione di illegittimità dei due permessi di costruire perché in contrasto con il piano di lottizzazione ed eseguiti prime della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.
 
In particolare, i Giudici del riesame hanno ribadito che per il vecchio podere il Piano di lottizzazione approvato prevedeva esclusivamente la destinazione a centro servizi (e non residenziale) e che il piano non consentiva quella libertà di diverse modulazioni volumetriche al suo interno sostenuta dalla difesa. Tant’è vero – proseguono – che non solo gli interventi in corso di realizzazione al momento del sequestro erano specificamente previsti nel progetto di variante presentato dalla società prima del rilascio dei due permessi ma non approvato dal Comune, ma la diversa ubicazione dei servizi originariamente ospitati nel vecchio podere non risulta nemmeno proposta.
 
Quanto alla strada, il Tribunale ha sottolineato la evidente e notevole diversità del tracciato rispetto a quello previsto nel piano di lottizzazione approvato. Sotto altro profilo ha escluso che l’intervento potesse essere realizzato in base a semplice s.c.i.a. ed ha evidenziato che per la sua realizzazione erano stati eseguiti scavi o sbancamenti non descritti nella relazione tecnica presentata ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
 
5. I primi cinque motivi di ricorso sono infondati.
 
5.1. Il Tribunale del riesame fa buon governo del principio (espressamente richiamato nell’ordinanza impugnata) secondo il quale integra il reato di lottizzazione abusiva di cui all’art. 44, comma 1, lett. c, d.P.R.6 giugno 2001, n.380, l’esecuzione di opere in violazione di una convenzione di lottizzazione, in quanto quest’ultima, inserendosi nel procedimento di pianificazione urbanistica che si conclude con l’approvazione del piano di lottizzazione, configura un modulo organizzativo attraverso cui si imprime un determinato statuto ai beni che ne formano oggetto (Sez. 3, n. 17834 del 25/01/2011, Casamento, Rv.250138).
 
5.2. Il ricorrente obietta (primo e quarto motivo) che non v’è stato alcun mutamento della destinazione d’uso urbanisticamente (e penalmente) rilevante perché la realizzazione delle due unità residenziali al posto del previsto “centro servizi” non comporta il passaggio tra nessuna delle sette categorie indicate dall’art. 99, comma 1, legge Reg. Toscana n. 65 del 2014 (già art. 59, legge Reg. Toscana n. 1 del 2005) che, nella versione vigente all’epoca dei fatti, così recitava: << 1. Le previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, nonché la disciplina di cui all’articolo 98, sono definiti con riferimento alle seguenti destinazioni d’uso: a) residenziale; b) industriale e artigianale; e) commerciale al dettaglio; d) turistico-ricettiva; e) direzionale e di servizio; f) commerciale all’ingrosso e depositi; g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge. 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 3: a) il mutamento della destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito. b) il mutamento delle destinazioni d’uso da una all’altra delle categorie indicate al comma 1 costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso. 3. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali possono: a) stabilire limitazioni al mutamento della destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale; b) individuare aree nelle quali le seguenti categorie funzionali siano assimilabili: 1) residenziale e direzionale e dì servizio laddove reciprocamente funzionali; 2) industriale e artigianale, commerciale all’ingrosso e depositi, nonché direzionale e di servizio>>.
 
5.3. Cìò sul rilievo che le due unità abitative, come definite dall’art. 16, D.P.G.R.23/04/2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo; legge Reg.Toscana 23 marzo 2000, n. 42), costituiscono parte integrante delle strutture turistico ricettive.
 
5.4. La tesi difensiva presuppone (e dà per scontata) l’esistenza di un fatto (la conformità delle due unità agli specifici requisiti previsti dall’art. 16, reg. cit.) che è stato (implicitamente) escluso dal Tribunale del riesame (secondo il quale, invece, erano stati realizzati due appartamenti che da soli esaurivano il 20% dell’intera volumetria disponibile, dotati di garage e annesso magazzino a servizio) o che comunque è controverso, e prescinde completamente dal decisivo rilievo che il “centro servizi”, che pur qualificava l’intervento come residenza turistico alberghiera, non risulta collocato altrove nemmeno nella proposta di variante al Pdl non approvata.
 
5.5. La invocata “flessibilità del piano” (secondo motivo), che il ricorrente afferma essere consentita dalle norme tecniche di attuazione, spinge l’indagine su circostanze di natura fattuale che non possono trovare ingresso in questa sede, non potendo il Giudice di legittimità conoscere direttamente del contenuto normativo degli strumenti urbanistici che disciplinano l’attività urbanistica ed edificatoria di una determinata area. La conformità dell’intervento (o dell’opera) agli strumenti urbanistici (e/o al titolo edilizio) costituisce accertamento di natura fattuale che compete esclusivamente al giudice di merito che, nel caso di specie, ha radicalmente escluso l’ipotizzata “flessibilità di piano” così come indicata dal ricorrente. Tanto è vero (ed è argomento che rafforza, sul piano logico, tale conclusione) che la realizzazione dei due alloggi al posto del previsto “centro servizi” non è stata mai approvata dal Comune benché oggetto di specifica richiesta di variante proposta dalla società (e ciò a prescindere dall’ulteriore considerazione che in ogni caso la loro realizzazione non era stata preceduta dall’esecuzione delle opere di urbanizzazione).
 
5.6. Nè tale tesi può avvalersi dalla diretta illustrazione in questa sede del contenuto delle norme di piano, la cui violazione viene dedotta come violazione di legge. Gli strumenti urbanistici, come noto, sono atti amministrativi di natura generale, per loro natura diversi da (e sotto ordinati a) leggi e regolamenti (espressamente, sul punto, art. 13, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001). Ne consegue che la violazione delle norme tecniche di attuazione (a maggior ragione se esecutive di un piano di lottizzazione convenzionale) non integra, di per sé, “violazione di legge” censurabile in quanto tale ai sensi dell’art. 325, cod. proc. pen..
 
5.7. Il terzo ed il sesto motivo si avvalgono di inammissibili deduzioni fattuali volte a superare il dato (incontestato e contraddetto dalle stesse allegazioni difensive sin qui esaminate) dell’effettiva trasformazione del podere in due appartamenti (ancorché non completati) e della totale difformità del tracciato stradale rispetto a quello preesistente. La natura del provvedimento impugnato, peraltro, consente di limitare l’indagine alla sufficienza indiziaria del dato escludendo la necessità della “piena cognitio” a fini cautelari reali.
 
5.8. L’infondatezza del quinto motivo costituisce conseguenza logica dall’infondatezza di quelli che lo precedono.

P.Q.M.
 
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 
Così deciso il 05/07/2016.
 
 
 
 
 
 

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