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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Fauna e Flora Numero: 249 | Data di udienza: 25 Gennaio 2017

* FAUNA E FLORA – Alberi di ulivo – L.r. Calabria n. 48/2012, art. 4 – Autrorizzazione all’espianto e al reimpianto – Soggetti legittimati – Proprietario e conduttore – Autorizzazione rilasciata al comune anteriormente al perfezionamento del procedimento espropriativo del terreno cui gli alberi accedono – Illegittimità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Calabria
Città: Catanzaro
Data di pubblicazione: 16 Febbraio 2017
Numero: 249
Data di udienza: 25 Gennaio 2017
Presidente: Salamone
Estensore: Tallaro


Premassima

* FAUNA E FLORA – Alberi di ulivo – L.r. Calabria n. 48/2012, art. 4 – Autrorizzazione all’espianto e al reimpianto – Soggetti legittimati – Proprietario e conduttore – Autorizzazione rilasciata al comune anteriormente al perfezionamento del procedimento espropriativo del terreno cui gli alberi accedono – Illegittimità.



Massima

 

TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 1^ – 16 febbraio 2017, n. 249


FAUNA E FLORA – Alberi di ulivo – L.r. Calabria n. 48/2012, art. 4 – Autrorizzazione all’espianto e al reimpianto – Soggetti legittimati – Proprietario e conduttore – Autorizzazione rilasciata al comune anteriormente al perfezionamento del procedimento espropriativo del terreno cui gli alberi accedono – Illegittimità.

L’autorizzazione all’espianto e al reimpianto degli ulivi di cui all’art. 4 l.r. Calabria 30 ottobre 2012, n. 48, può essere accordata solo al proprietario delle piante d’ulivo o al conduttore che sia in possesso di autorizzazione scritta da parte del titolare del diritto di proprietà. E’ pertanto illegittima, se rilasciata in favore del Comune, anteriormente al decreto di occupazione d’urgenza e quindi in un momento in cui non si è ancora perfezionato il procedimento espropriativo del terreno cui gli alberi accedono.

Pres. Salamone, Est. Tallaro – R.P. (avv. De Santis) c. Regione Calabria (avv. Festa) e Comune di Luzzi (avv. Moracavallo)


Allegato


Titolo Completo

TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 1^ - 16 febbraio 2017, n. 249

SENTENZA

 

TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 1^ – 16 febbraio 2017, n. 249

 

Pubblicato il 16/02/2017

N. 00249/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00499/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 499 del 2016, proposto da:
Ruggero Pancaro, rappresentato e difeso dall’avvocato Stanislao De Santis, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell’avvocato Albino Domanico, in Catanzaro, alla via Lidonnici, n. 7;

contro

Regione Calabria, in persona del suo Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Gianclaudio Festa, elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura regionale, in Catanzaro, alla Cittadella regionale;
Comune di Luzzi, in persona del suo Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Oreste Morcavallo, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria di questo Tribunale Amministrativo Regionale, in Catanzaro, alla via de Gasperi, n. 76/B;

nei confronti di

Antonio Milone, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

– del decreto del Dirigente del Settore n. 2 del Dipartimento n. 8 della Regione Calabria del 24 marzo 2016, prot. 3091, avente ad oggetto “autorizzazione espianto e reimpianto n. 118 piante di ulivo nel Comune di Luzzi”, del sotteso verbale istruttorio e dei richiamati DPG del 19 febbraio 2013, n. 2325, e del 27 marzo 2013, n. 4712;

– del decreto del Comune di Luzzi – Settore programmazione e gestione opere pubbliche n. 18 del 24 marzo 2016, avente ad oggetto “occupazione anticipata d’urgenza preordinata all’esproprio degli immobili per l’esecuzione dei lavori di «Ampliamento del cimitero comunale» con determinazione dell’indennità provvisoria e occupazione anticipata dei beni immobili necessari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22/bis del D.P.R. 327/2001 “;

– della nota del Responsabile del procedimento del Comune di Luzzi del 24 marzo 2016, prot. n. 3798, avente ad oggetto “comunicazione in ordine alla acquisita efficacia del provvedimento di approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dei lavori di «ampliamento cimitero comunale» e avviso di immissione in possesso e stato di consistenza. Comunicazione relativa al procedimento”;

– della deliberazione della Giunta comunale del 23 marzo 2016, n. 35, con la quale è stato approvato il progetto definitivo della predetta opera ed e stato autorizzato il responsabile unico del procedimento all’emanazione senza indugio del decreto di occupazione d’urgenza, ai sensi dell’art. 22-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

– del decreto del Sindaco del Comune di Luzzi del 3 febbraio 2016, n. 8, con il quale è stato nominato quale nuovo responsabile unico del procedimento dell’intervento il geom. Mario Pio Montalto;

– della deliberazione della Giunta comunale di Luzzi del 28 settembre 2012, n. 28, con cui e stato approvato il progetto preliminare per i lavori di ampliamento cimitero comunale;

– della determinazione del Responsabile del Settore n. 73 del 2 marzo 2015, con cui è stato affidato l’incarico di progettazione dell’ampliamento del cimitero comunale al degli ingegneri della Provincia di Cosenza al n. 3065;

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso il verbale dello stato di consistenza ed immissione in possesso redatto il 2 aprile 2016;

e altresì per la condanna del Comune di Luzzi e della Regione Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti ed in solido tra loro, al risarcimento, in favore del ricorrente, dei danni dal medesimo subiti in dipendenza della illegittimità degli atti, provvedimenti e comportamenti di cui infra, nella misura da liquidare in separata sede.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria e del Comune di Luzzi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2017 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Il Comune di Luzzi ha avviato l’iter per l’ampliamento del cimitero comunale.

Allo scopo, è necessaria l’acquisizione della proprietà di alcuni terreni adiacenti all’attuale area cimiteriale, tra cui quelli di Ruggero Pancaro, odierno ricorrente, che sono meglio individuati in catasto al foglio 42, particelle 132 e 16.

Con delibera del 23 marzo 2016, n. 35, la Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo e ha dichiarato la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera, disponendo che le aree necessarie alla sua realizzazione venissero occupate d’urgenza ai sensi dell’art. 22-bis d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

Con successivo decreto del 24 marzo 2016, n. 18, il responsabile del procedimento ha autorizzato l’occupazione d’urgenza dei terreni interessati, che è avvenuta il giorno 2 aprile 2016.

Intanto, su richiesta presentata in data 3 dicembre 2015 dal Sindaco del Comune di Luzzi, la Regione Calabria – con decreto adottato dal Dirigente del Settore n. 2 del Dipartimento n. 8 in data 22 marzo 2016 e registrato il 24 marzo 2016 con il n. 3091 – aveva autorizzato l’espianto di n. 118 piante d’ulivo che erano site sul terreno di Ruggero Pancaro (in totale 49 piante) e sul terreno di altro soggetto (per un totale di 69 piante). Il medesimo provvedimento aveva fatto obbligo al Comune di Luzzi di cedere tutte le piante estirpate al vivaio Milone di Cassano all’Ionio, affinché li ricoltivasse in vaso per almeno un ciclo vegetativo.

L’espianto e il reimpianto in vaso delle piante è stato quindi, eseguito.

2. – Ruggero Pancaro si è rivolto quindi a questo Tribunale Amministrativo Regionale, deducendo l’illegittimità dei tre provvedimenti citati al § 1. e degli altri meglio indicati in epigrafe e chiedendone l’annullamento.

Hanno resistito in giudizio sia la Regione Calabria, sia il Comune di Luzzi.

3. – Con ordinanza dell’1 giugno 2016, n. 214, questo Tribunale ha ordinato in via cautelare al Comune di Luzzi e ad Antonio Milone, quale titolare dell’omonima azienda agricola-vivaistica presso cui gli ulivi erano stati allocati, di non disporre delle piante estirpate e di provvedere, a spese del Comune di Luzzi, alla loro cura e conservazione.

Il provvedimento, appellato, è stato confermato dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. IV, ord. 30 settembre 2016, n. 4240).

4. – Il ricorso è stato quindi discusso nel merito e spedito in decisione all’udienza pubblica del 18 gennaio 2017.

5. – Il ricorrente assume, con il primo motivo di ricorso, che l’autorizzazione all’espianto e al reimpianto degli ulivi sarebbe stata rilasciata in violazione dell’art. 4 l.r. 30 ottobre 2012, n. 48.

5.1. – Infatti, tale autorizzazione può essere accordata solo al proprietario delle piante d’ulivo o al conduttore che sia in possesso di autorizzazione scritta da parte del titolare del diritto di proprietà.

Nel caso di specie, il Comune di Luzzi non era, e non è tutt’ora, proprietario delle piante d’ulivo, non essendosi perfezionato il procedimento espropriativo del terreno cui gli alberi accedevano, sicché l’autorizzazione sarebbe illegittima.

5.2. – Il motivo è fondato.

5.3. – Il citato art. 4 stabilisce:

“1. I proprietari legittimi, o i conduttori muniti di consenso scritto del proprietario delle piante di olivo, possono richiedere al dipartimento competente in materia di agricoltura l’autorizzazione all’estirpazione di piante di olivo, qualora ne sia accertata la morte fisiologica.

2. I soggetti previsti dal comma 1 possono richiedere al dipartimento competente in materia di agricoltura l’autorizzazione all’espianto con obbligo di eventuale reimpianto di alberi di olivo quando ricorra uno dei seguenti casi:

a) sia riconosciuta l’eccessiva densità dell’impianto, tale da arrecare danno all’oliveto;

b) sia riconosciuta indispensabile l’estirpazione per una delle seguenti realizzazioni:

1) opere di pubblica utilità;

2) opere di miglioramento fondiario;

3) fabbricati, capannoni e serre inamovibili, dotati già di tutte le autorizzazioni necessarie”.

Il testo della legge è chiaro: autorizzati a domandare l’autorizzazione all’espianto degli alberi d’ulivo sono solo il proprietario o il conduttore delle piante stesse, quest’ultimo previo consenso scritto.

5.4. – Potrebbe sorgere la questione interpretativa circa la possibilità di attribuire alle parole “proprietari legittimi” e “conduttori” un significato più ampio di quello naturale, ricomprendendovi anche l’usufruttuario, il comodatario o comunque il titolare di un diritto reale o personale di godimento sulle piante di ulivo.

La questione, però, è irrilevante per la vicenda sottoposta all’attenzione di questo Tribunale.

5.5. – Infatti, come già evidenziato in sede cautelare, al momento del rilascio dell’autorizzazione all’espianto delle piante d’ulivo – il 22 marzo 2016 – il Comune di Luzzi non ne risultava proprietario e neppure ne aveva la legittima disponibilità, atteso che il decreto di occupazione d’urgenza è intervenuto solo il successivo 24 marzo 2016.

Ne deriva che l’autorizzazione è stata rilasciata a soggetto non legittimato e, di conseguenza, è illegittima e suscettibile di annullamento.

6. – La fondatezza del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento della seconda censura rivolta all’autorizzazione di cui si discute, con cui il ricorrente ha dedotto la mancata comunicazione di avvio del procedimento; e della terza censura, con cui è stato evidenziato come l’autorizzazione sia stata rilasciata al Sindaco e non al responsabile del competente Servizio, con violazione del principio di separazione tra responsabilità politica e responsabilità per gli atti di gestione.

7. – Con il quarto motivo di ricorso, Ruggero Pancaro afferma che il decreto di occupazione d’urgenza sarebbe contagiato dall’illegittimità del decreto di autorizzazione all’espianto degli alberi di ulivo.

7.1. – Infatti, l’occupazione sarebbe stata disposta in considerazione della necessità di eseguire in tempi brevi (quelli di riposo vegetativo delle piante), l’espianto degli ulivi illegittimamente autorizzato.

Ebbene, essendo illegittima l’autorizzazione all’espianto, il provvedimento di occupazione sarebbe privo di un valido presupposto.

7.2. – Il motivo non è fondato.

7.3. – La giurisprudenza ha chiarito che l ‘ordinanza di occupazione d’ urgenza riguarda una fase puramente attuativa di quella riguardante la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, con la conseguenza che è sufficiente la motivazione dell’ordinanza di occupazione, che si limiti a richiamare espressamente tale dichiarazione, costituente l’unico presupposto della stessa, e che consenta di rilevare l’ urgenza della realizzazione delle opere previste nella dichiarazione di pubblica utilità (Cons. Stato, Sez. IV, 11 novembre 2014, n. 5520; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 19 gennaio 2016, n. 98).

Dunque, nel caso di specie il provvedimento di occupazione è adeguatamente giustificato dalla preesistenza della delibera del 23 marzo 2016, n. 35, con cui la Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo e ha dichiarato la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera.

8. – L’ultimo motivo di ricorso riguarda proprio tale delibera.

8.1. – Il ricorrente sostiene che essa sia stata assunta in violazione degli artt. 20 e 22-bis d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e che sia viziata da eccesso di potere per difetto dei presupposti, sviamento della causa tipica e difetto di motivazione.

Infatti, il ricorso alla procedura di cui all’art. 22-bis d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, è giustificata: a) dalla necessità di procedere all’espianto degli alberi di ulivo nel periodo di riposo vegetativo; b) dalle aspettative dei cittadini, che attendono da anni l’ampliamento del cimitero.

Ebbene, tali motivazioni non sarebbero idonee a sorregger il provvedimento, atteso che: a) anche la procedura ordinaria garantisce la possibilità di espiantare le piante nei tempi propizi, purché l’amministrazione sia tempestiva nell’adozione di tutti i passaggi procedimentali; b) nel caso di specie, peraltro, l’autorizzazione all’espianto degli alberi sarebbe stata richiesta in ritardo, sicché i tempi della procedura espropriativa assumono un rilievo secondario; c) se l’ampliamento del cimitero è atteso “da anni”, non si comprende perché le procedure espropriative non siano state avviate per tempo; d) non risulta ancora espletata la gara per l’affidamento delle opere necessarie all’ampliamento del cimitero; e) l’attività amministrativa sarebbe stata in realtà sviata allo scopo di consentire a un privato, il titolare del vivaio cui gli alberi sono stati conferiti, di appropriarsi di 118 alberi di ulivo.

8.2. – Occorre preliminarmente ricordare che, perché possa legittimamente farsi luogo ad occupazione di urgenza ai sensi dell’art. 22-bis, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, occorre che l’amministrazione motivi congruamente in ordine alle oggettive ragioni che denotano la conclamata urgenza dell’intervento, potendo tale obbligo motivazionale escludersi nei soli casi in cui questa risulti in re ipsa dalla natura stessa dell’intervento (Cons. Stato, Sez. IV, 19 gennaio 2011, n. 385; TAR Basilicata, 13 marzo 2012, n. 125; TAR Sicilia – Catania, 11 giugno 2012, n. 1498).

8.3. – Nel caso controverso, l’esigenza di provvedere speditamente all’ampliamento del cimitero comunale giustifica di per sé l’adozione del procedimento d’urgenza.

In proposito, si osserva che, seppure è condivisibile l’asserzione della difesa di parte ricorrente, secondo cui l’inefficienza della pubblica amministrazione non è meritevole di tutela, nondimeno gli eventuali pregressi ritardi dell’amministrazione non possono indurre a ignorare le esigenze di urgenza che nel presente si siano venute a presentare.

8.4. – L’ultima censura proposta è quindi infondata.

9. – In conclusione, il ricorso deve essere accolto solo in parte, con conseguente annullamento del solo decreto del Dirigente del Settore n. 2 del Dipartimento n. 8 della Regione Calabria del 24 marzo 2016, prot. 3091.

Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), appare necessario disporre le misure idonee ad assicurare l’attuazione dell’odierna sentenza.

Infatti, è evidente che, poiché il Comune di Luzzi ha legittimamente occupato i terreni da cui gli ulivi sono stati illegittimamente espiantati, le piante non possano essere reimpiantate nel loro sito originario.

Ne consegue che:

a) il Comune di Luzzi dovrà provvedere alla restituzione, in favore di Ruggero Pancaro, degli ulivi espiantati, mediante reimpianto in altro terreno di sua proprietà nell’ambito dei confini regionali, nei tempi e nei modi compatibili con la salvaguardia della salute delle piante;

b) la Regione Calabria dovrà provvedere alle autorizzazioni di competenza ai sensi dell’art. 7 l.r. 30 ottobre 2012, n. 48.

10. – Parte ricorrente ha domandato altresì la condanna delle amministrazioni al risarcimento dei danni.

La domanda deve trovare rigetto. Infatti, non vi è prova che l’attività illegittima dell’amministrazione abbia provocato pregiudizi in capo a Ruggero Pancaro. Inoltre, la restituzione degli ulivi espiantati garantisce adeguatamente la tutela degli interessi del privato.

11. – La fondatezza solo parziale del ricorso giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese e competenze di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente e, per l’effetto:

a) annulla il decreto del Dirigente del Settore n. 2 del Dipartimento n. 8 della Regione Calabria del 24 marzo 2016, prot. 3091;

b) dispone che

– b1) il Comune di Luzzi provveda alla restituzione, in favore di Ruggero Pancaro, degli ulivi espiantati, mediante reimpianto in altro terreno di proprietà di questi nell’ambito dei confini regionali, nei tempi e nei modi compatibili con la salvaguardia della salute delle piante;

– b2) la Regione Calabria provveda alle autorizzazioni di competenza ai sensi dell’art. 7 l.r. 30 ottobre 2012, n. 48;

c) compensa tra le parti le spese e le competenze di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente
Francesco Tallaro, Referendario, Estensore
Raffaele Tuccillo, Referendario

L’ESTENSORE
Francesco Tallaro
        
IL PRESIDENTE
Vincenzo Salamone
        
        
IL SEGRETARIO

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