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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Agricoltura e zootecnia Numero: C-373/15 P | Data di udienza:

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Misure di sostegno allo sviluppo rurale – Zone con svantaggi naturali – Controlli in loco – Coefficiente di densità del bestiame – Conteggio degli animali – Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Spese escluse dal finanziamento dell’Unione europea – Regolamenti (CE) n. 1698/2005, (CE) n. 1975/2006 e (CE) n. 796/2004 – Impugnazione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 8^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 26 Gennaio 2017
Numero: C-373/15 P
Data di udienza:
Presidente: Vilaras
Estensore: Vilaras


Premassima

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Misure di sostegno allo sviluppo rurale – Zone con svantaggi naturali – Controlli in loco – Coefficiente di densità del bestiame – Conteggio degli animali – Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Spese escluse dal finanziamento dell’Unione europea – Regolamenti (CE) n. 1698/2005, (CE) n. 1975/2006 e (CE) n. 796/2004 – Impugnazione.



Massima


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.8^ 26/01/2017 Sentenza C-373/15 P

SENTENZA

 

 

CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.8^ 26/01/2017 Sentenza C-373/15 P
 
 
SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
 
26 gennaio 2017

«Impugnazione – Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Spese escluse dal finanziamento dell’Unione europea – Regolamenti (CE) n. 1698/2005, (CE) n. 1975/2006 e (CE) n. 796/2004 – Misure di sostegno allo sviluppo rurale – Zone con svantaggi naturali – Controlli in loco – Coefficiente di densità del bestiame – Conteggio degli animali»
 
Nella causa C-373/15 P,
 
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 15 luglio 2015,
 
Repubblica francese, rappresentata inizialmente da F. Alabrune, G. de Bergues, D. Colas e C. Candat, successivamente da G. de  Bergues, D. Colas, F. Fize e A. Daly, in qualità di agenti,
 
ricorrente,
 
sostenuta da:
 
Regno di Spagna, rappresentato da M. A. Sampol Pucurull, in qualità di agente,
 
interveniente in sede d’impugnazione,
 
procedimento in cui l’altra parte è:
 
Commissione europea, rappresentata da D. Bianchi e G. von Rintelen, in qualità di agenti,
 
convenuta in primo grado,
 
LA CORTE (Ottava Sezione),
 
composta da M. Vilaras (relatore), presidente di sezione, J. Malenovský e M. Safjan, giudici,
 
avvocato generale: N. Wahl
 
cancelliere: A. Calot Escobar
 
vista la fase scritta del procedimento,
 
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
 
ha pronunciato la seguente

Sentenza
 
1        Con la sua impugnazione la Repubblica francese chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 30 aprile 2015, Francia/Commissione (T‑259/13, non pubblicata, EU:T:2015:250; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest’ultimo ha respinto il ricorso della Repubblica francese volto all’annullamento parziale della decisione di esecuzione 2013/123/UE della Commissione, del 26 febbraio 2013, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia», del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2013, L 67, pag. 20; in prosieguo: la «decisione controversa»).
 
 Ambito normativo
 
 Diritto dell’Unione
 
 Regolamento (CE) n. 1698/2005
 
2        L’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2005, L 277, pag. 1), prevede quanto segue:
 
«Il sostegno allo sviluppo rurale contribuisce alla realizzazione dei seguenti obiettivi:
 
(…)
 
b)      valorizzare l’ambiente e lo spazio naturale sostenendo la gestione del territorio».
 
3        Nel titolo IV del regolamento n. 1698/2005, intitolato «Sostegno allo sviluppo rurale», il relativo capo I, riguardante gli «Assi», enuncia, in ciascuna delle quattro sezioni che lo compongono, i diversi settori di intervento e le misure che possono essere adottate. La sezione 2 di tale capo I, intitolata «Asse 2 Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale», comprende in particolare l’articolo 36, che così dispone alla sua lettera a), punti i) e ii):
 
«Il sostegno di cui alla presente sezione riguarda le seguenti misure:
 
a)      misure intese a promuovere l’utilizzo sostenibile dei terreni agricoli, in particolare:
 
i)      indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;
 
ii)      indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane».
 
4        L’articolo 37, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1698/2005 è del seguente tenore:
 
«1.      Le indennità di cui all’articolo 36, lettera a), punti i) e ii), sono versate annualmente per ettaro di superficie agricola utilizzata (…) ai sensi della decisione 2000/115/CE della Commissione, del 24 novembre 1999, relativa alle definizioni delle caratteristiche, all’elenco dei prodotti agricoli, alle eccezioni alle definizioni e alle regioni e circoscrizioni per la realizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole [(GU 2000, L 38, pag. 1)].
 
Le indennità sono intese a compensare gli agricoltori dei costi aggiuntivi e della perdita di reddito derivanti dagli svantaggi che ostacolano la produzione agricola nella zona interessata.
 
2.      Possono beneficiare delle indennità gli agricoltori che si impegnano a proseguire l’attività agricola nelle zone designate ai sensi dell’articolo 50, paragrafi 2 e 3, per almeno cinque anni a decorrere dal primo pagamento».
 
5        L’articolo 71 del regolamento n. 1698/2005, intitolato «Ammissibilità delle spese», al suo paragrafo 2 dispone quanto segue:
 
«Sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per operazioni decise dall’autorità di gestione del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione stabiliti dall’organo competente».
 
 Regolamento (CE) n. 1975/2006
 
6        L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento n. 1698/2005 per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (GU 2006, L 368, pag. 74), intitolato «Principi generali di controllo», così dispone ai suoi paragrafi 1 e 2:
 
«1.      Fatte salve le disposizioni specifiche del presente regolamento, gli Stati membri provvedono a che tutti i criteri di ammissibilità fissati dalla normativa nazionale o [dell’Unione] o nei programmi di sviluppo rurale possano essere controllati in base ad una serie di indicatori verificabili che sono tenuti a definire.
 
2.      Per quanto possibile, i controlli in loco previsti dagli articoli 12, 20 e 27 e gli altri controlli eventualmente contemplati dalla normativa [dell’Unione] sulle sovvenzioni agricole sono eseguiti contemporaneamente».
 
7        Dagli articoli da 6 a 8 del regolamento n. 1975/2006 deriva che, da un lato, il titolo I di detto regolamento si applica al sostegno concesso a norma dell’articolo 36 del regolamento n. 1698/2005, tra cui quello basato sulle dimensioni della superficie dichiarata è denominato «misure connesse alla superficie». Dall’altro, tali articoli prevedono che ai fini di detto titolo I si applicano, mutatis mutandis, più disposizioni del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU 2004, L 141, pag. 18), come modificato dal regolamento (CE) n. 972/2007 della Commissione, del 20 agosto 2007 (GU 2007, L 216, pag. 3) (in prosieguo: il «regolamento n. 796/2004»).
 
8        Ai sensi dell’articolo 10, paragrafi da 1 a 4, del regolamento n. 1975/2006:
 
«1.      I controlli relativi alle domande di aiuto e alle successive domande di pagamento sono eseguiti in modo da assicurare l’efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti.
 
2.      Gli Stati membri definiscono i modi e i mezzi idonei a controllare le condizioni di concessione dell’aiuto per ciascuna misura di sostegno.
 
3.      Gli Stati membri ricorrono al sistema integrato di gestione e di controllo (…).
 
4.      La verifica dei criteri di ammissibilità consiste in controlli amministrativi e controlli in loco».
 
9        L’articolo 12 di tale regolamento, intitolato «Controlli in loco», così dispone al suo paragrafo 2:
 
«Ai controlli in loco previsti dal presente articolo si applica il disposto dell’articolo 26, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 796/2004».
 
10      Ai termini dell’articolo 14 di detto regolamento, intitolato «Principi generali per i controlli in loco»:
 
«1.      I controlli in loco sono ripartiti nel corso dell’anno in base ad un’analisi dei rischi connessi ai diversi impegni relativi a ciascuna misura di sviluppo rurale.
 
2.      Sono sottoposti a controllo in loco tutti gli impegni e gli obblighi di un beneficiario che è possibile controllare al momento della visita».
 
11      L’articolo 15 del regolamento n. 1975/2006, intitolato «Elementi dei controlli in loco e determinazione delle superfici», così prevede ai suoi paragrafi 2 e 3:
 
«2.      Per quanto riguarda i controlli sulle misure connesse alla superficie, i controlli in loco sono eseguiti a norma degli articoli 29, 30 e 32 del regolamento (CE) n. 796/2004.
 
(…).
 
3.      Per quanto riguarda i controlli sulle misure connesse agli animali, i controlli in loco sono eseguiti a norma dell’articolo 35 del regolamento (CE) n. 796/2004».
 
 Regolamento n. 796/2004
 
12      La parte II del regolamento n. 796/2004, relativa al sistema integrato di gestione e di controllo, comprende il titolo III sui controlli. Il capo II di detto titolo, intitolato «Controlli relativi ai criteri di ammissibilità», include la sezione II, che concerne i controlli in loco. Tale sezione è suddivisa in più sottosezioni, tra cui in particolare la sottosezione I, intitolata «Disposizioni comuni», in cui figurano gli articoli da 25 a 28 di detto regolamento, la sottosezione II, intitolata «Controlli in loco delle domande uniche per i regimi di aiuto per superficie», costituita dagli articoli da 29 a 33 di detto regolamento, e la sottosezione III, intitolata «Controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale», che comprende gli articoli da 34 a 39 di quest’ultimo.
 
13      Gli articoli 29, 30 e 32 del regolamento n. 796/2004, applicabili agli aiuti destinati al miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 1975/2006, fissano le modalità dei controlli in loco e di determinazione delle superfici per le misure connesse alla superficie.
 
14      L’articolo 35 del regolamento n. 796/2004 prevede quanto segue:
 
«1.      I controlli in loco vertono sull’insieme degli animali per i quali è stato chiesto un aiuto nell’ambito dei regimi di aiuto da controllare e, nel caso dei controlli relativi ai regimi di aiuto per i bovini, anche sugli animali della specie bovina per i quali non è stato chiesto l’aiuto.
 
2.      I controlli in loco comprendono in particolare:
 
a)      la verifica che il numero di animali presenti nell’azienda per i quali è stato chiesto un aiuto e dei bovini per i quali non è stato chiesto un aiuto corrisponda al numero di animali iscritti nei registri e, nel caso dei bovini, al numero di animali notificati alla banca dati informatizzata dei bovini;
 
(…)».
 
 Regolamento (CE) n. 885/2006
 
15      L’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (GU 2006, L 171, pag. 90), così dispone:
 
«Lo Stato membro informa la Commissione dei provvedimenti correttivi adottati per assicurare il rispetto delle norme comunitarie e della data effettiva della loro attuazione.
 
La Commissione, dopo aver esaminato le eventuali relazioni redatte dall’organo di conciliazione a norma del capo 3 del presente regolamento, adotta, se necessario, una o più decisioni ai sensi dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 [del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU 2005, L 209, pag. 1)], per escludere dal finanziamento comunitario la spesa interessata dall’inosservanza delle norme comunitarie, fino a quando lo Stato membro abbia effettivamente attuato i provvedimenti correttivi.
 
Nel valutare la spesa da escludere dal finanziamento comunitario, la Commissione può tenere conto delle informazioni comunicate dallo Stato membro dopo la scadenza del termine indicato al paragrafo 2, se ciò è necessario per valutare meglio il danno finanziario arrecato al bilancio comunitario, a condizione che la trasmissione tardiva delle informazioni sia giustificata da circostanze eccezionali».
 
 Normativa francese
 
16      La circolare DGPAAT/SDEA/C2008-3016 del 5 settembre 2008 espone le condizioni regolamentari delle indennità compensative di svantaggi naturali (in prosieguo: le «ICHN») a titolo del 2008 (in prosieguo: la «circolare ICHN»).
 
17      Il punto 7.2. di tale circolare, intitolato «Controlli in loco», prevede che detti controlli si articolino in tre punti, il primo sull’effettività della superficie oggetto di domanda di aiuto ICHN, il secondo sugli impegni del beneficiario dell’aiuto diversi dalla superficie e il terzo sulla dichiarazione online. Nel quadro del controllo in loco degli impegni diversi dalla superficie, il predetto punto 7.2 precisa che occorre eseguire in particolare il conteggio degli animali. In applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo degli aiuti, i bovini sono controllati a titolo degli aiuti connessi agli animali e non sono controllati specificamente ai fini dell’ICHN. Gli ovini utilizzati per il calcolo del carico sono quelli dichiarati ai fini del premio per pecora tramite una domanda avente tale oggetto e depositata l’anno di deposito del dossier ICHN. Quanto ai nuovi richiedenti, gli ovini utilizzati sono controllati tramite il conteggio degli animali presenti il giorno del controllo.
 
 Fatti
 
18      I fatti all’origine della controversia e il contenuto della decisione controversa sono esposti ai punti da 24 a 39 della sentenza impugnata. Ai fini del presente procedimento essi possono essere riassunti come segue.
 
19      Ai sensi dell’articolo 36, lettera a), punti i) e ii), del regolamento n. 1698/2005, le autorità francesi hanno adottato un programma di sviluppo rurale esagonale per il periodo dal 2007 al 2013, il quale prevede, segnatamente, la concessione di ICHN agli agricoltori di zone con svantaggi naturali. Detto programma è stato approvato con la decisione C(2007) 3446 definitivo della Commissione, del 19 luglio 2007. Esso enuncia, in tal senso, che il versamento delle indennità per le superfici destinate alla produzione di foraggi agli agricoltori di zone con svantaggi naturali è subordinato al rispetto, da parte di questi ultimi, di un criterio di carico. Tale criterio, espresso in unità di bovino adulto per ettaro (in prosieguo: «UBA»), consente di inquadrare la densità del bestiame presente su superfici destinate alla produzione di foraggi al fine di evitare fenomeni di sottoutilizzazione o di sfruttamento eccessivo del pascolo. Il carico è definito a livello dipartimentale ed è compreso tra soglie fissate per zona o per sottozona.
 
20      In seguito al controllo delle spese sostenute in Francia a titolo delle misure di sviluppo rurale, la Commissione, mediante la decisione controversa, ha escluso dal finanziamento dell’Unione alcune spese dichiarate da detto Stato membro a causa, segnatamente, di lacune dei controlli in loco per importi pari ad EUR 21 056 869,75 ed EUR 7 898 813,60, ritenendo che si trattasse di una carenza di un controllo chiave per il quale era prevista una rettifica forfettaria del 5%.
 
21      Dall’insieme del procedimento amministrativo risulta che la Commissione ha basato la rettifica finanziaria applicata alle spese sostenute a titolo delle misure di sviluppo rurale sul fatto che dall’audit svolto dai propri servizi erano emerse carenze nel controllo della densità del bestiame, denominata anche «tasso di carico», nei «settori» bovino e ovino, che avrebbe dovuto essere esaminata in loco. Orbene, i servizi della Commissione avevano rilevato che il tasso di carico non era stato verificato durante i controlli in loco, il che costituiva un’ipotesi di violazione dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1975/2006.
 
 Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
 
22      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 maggio 2013, la Repubblica francese ha proposto un ricorso volto all’annullamento parziale della decisione controversa.
 
23      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 ottobre 2013, il Regno di Spagna ha presentato una domanda di intervento a sostegno delle conclusioni della Repubblica francese. Con ordinanza del 2 dicembre 2013, il presidente della Nona Sezione del Tribunale ha ammesso tale intervento.
 
24      A sostegno del suo ricorso la Repubblica francese ha dedotto tre motivi. Il primo motivo verteva sulla violazione dell’articolo 10, paragrafi 2 e 4, e dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1975/2006. Il secondo motivo riguardava la violazione dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini (GU 2003, L 156, pag. 9), nonché dell’articolo 26, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 796/2004. Infine, il terzo motivo, dedotto in subordine, verteva sull’illegittima estensione, da parte della Commissione, dell’applicazione della rettifica forfettaria alle aziende ovine che non potevano essere ammesse a beneficiare del premio per pecora e alle aziende bovine controllate nell’ambito dell’identificazione bovina o dei premi bovini.
 
25      Ai punti da 59 a 63 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che le due parti del primo motivo dovevano essere esaminate congiuntamente, in quanto entrambe erano dirette a che il Tribunale accertasse la violazione, da parte della Commissione, dell’articolo 10, paragrafi 2 e 4, e dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1975/2006. A tal fine, il Tribunale ha esaminato se tali disposizioni imponessero alla Repubblica francese di eseguire il conteggio degli animali durante i controlli in loco o se i controlli amministrativi eseguiti con riferimento ad una banca dati, per la cui creazione erano stati svolti controlli in loco, costituissero modi e mezzi idonei a controllare le condizioni di concessione dell’aiuto.
 
26      Ai punti da 64 a 69 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che non risulta esplicitamente dagli articoli 10 e 14 del regolamento n. 1975/2006 che gli Stati membri siano tenuti ad effettuare il conteggio degli animali durante i controlli in loco. Tuttavia, esso ha ritenuto che, ai sensi di tali articoli e dell’articolo 35 del regolamento n. 796/2004, che contemplano controlli in loco, gli Stati membri abbiano un potere discrezionale limitato quanto ai modi e ai mezzi idonei a controllare le condizioni di concessione dell’aiuto.
 
27      Proseguendo il proprio ragionamento, al punto 70 di detta sentenza il Tribunale ha sottolineato che nessuna disposizione del regolamento n. 1975/2006 può essere interpretata nel senso che, qualora siano eseguiti controlli amministrativi utilizzando informazioni provenienti da una banca dati affidabile, le autorità nazionali possono non effettuare il conteggio degli animali durante i controlli in loco. Il Tribunale ritiene che siffatta interpretazione violi lo scopo dei controlli in loco, che consiste segnatamente nel verificare la conformità delle informazioni contenute nelle banche dati create dagli Stati membri, conformemente all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento n. 1975/2006 e all’articolo 35 del regolamento n. 796/2004.
 
28      Di conseguenza, al punto 71 della sentenza impugnata il Tribunale ha considerato che la Commissione aveva correttamente ritenuto che gli articoli 10 e 14 del regolamento n. 1975/2006 imponessero di effettuare il conteggio degli animali durante i controlli in loco svolti conformemente all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento n. 1975/2006 e all’articolo 35 del regolamento n. 796/2004.
 
29      Ai punti da 73 a 82 della sentenza impugnata esso ha, quindi, respinto gli argomenti della Repubblica francese vertenti sulla conformità dei controlli eseguiti dalle autorità nazionali alle prescrizioni del regolamento n. 1975/2006.
 
30      In tal senso, ai punti da 73 a 76 di tale sentenza il Tribunale ha respinto l’argomento vertente sul fatto che l’esistenza di controlli in loco eseguiti ai fini della creazione di banche dati dispensava le autorità francesi dallo svolgimento di controlli in loco supplementari a titolo degli articoli 12 e seguenti del regolamento n. 1975/2006. Il Tribunale ha ritenuto che gli argomenti della Repubblica francese vertenti sull’affidabilità della banca dati nazionale non fossero rilevanti a tal riguardo. Da un lato, esso ha considerato che le regole in materia di gestione e di controllo previste da tale regolamento costituivano misure specifiche in tali settori. Dall’altro, esso ha ritenuto che le verifiche eseguite per la creazione di tale banca dati non potessero essere intese come controlli in loco ai sensi di detto regolamento, dal momento che tali verifiche erano volte non a esaminare le particolari condizioni delle misure di sostegno allo sviluppo rurale, bensì a esaminare l’insieme degli animali di un’azienda per i quali è prevista l’identificazione bovina, conformemente al regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU 2000, L 204, pag. 1).
 
31      Al punto 81 della sentenza impugnata il Tribunale ha respinto l’argomento secondo cui l’interpretazione della Commissione sarebbe contraria al carattere di continuità del criterio del tasso di carico. Secondo il Tribunale, se è vero che il numero di UBA richiesto deve essere presente in un’azienda nel corso di tutto l’anno di riferimento, non ne deriva, tuttavia, che non debbano essere eseguiti i controlli in loco previsti dal regolamento n. 1975/2006. Il Tribunale ha illustrato che l’obiettivo di detti controlli è di verificare che le informazioni che figurano nelle banche dati che servono ad eseguire i controlli amministrativi siano corrette e che tali basi siano esatte. Al punto 82 della medesima sentenza esso ha rilevato, quindi, che il conteggio degli animali durante i controlli in loco consentiva di svolgere le verifiche necessarie ai sensi del regolamento n. 1975/2006 e di garantire la conformità della banche dati per calcolare il tasso di carico, anche se ciò non consentiva di prendere in considerazione il parametro relativo al tempo di permanenza degli animali in un’azienda né quello relativo all’età dei bovini in modo esatto.
 
32      Ai punti da 84 a 89 della sentenza impugnata il Tribunale ha respinto il secondo motivo di ricorso.
 
33      Ai punti da 92 a 110 della sentenza impugnata il Tribunale ha accolto la prima parte del terzo motivo, secondo cui l’applicazione della rettifica forfettaria agli ovini che non possono essere ammessi a beneficiare del premio per pecora era priva di fondamento in quanto le asserite carenze del sistema di controllo in loco riguardavano solo gli ovini per i quali era stato chiesto un premio per pecora.
 
34      Ai punti da 111 a 114 della sentenza impugnata il Tribunale ha respinto la seconda parte del terzo motivo.
 
35      Di conseguenza, il Tribunale ha parzialmente annullato la decisione controversa nella parte in cui applicava una rettifica finanziaria alle misure di sostegno allo sviluppo rurale per gli ovini che non erano stati oggetto di domanda di premi per gli ovini per gli esercizi finanziari 2008 e 2009 e ha respinto il ricorso quanto al resto.
 
 Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte
 
36      La Repubblica francese chiede che la Corte voglia:
 
–        annullare la sentenza impugnata nella parte in cui respinge il primo motivo di annullamento avverso la decisione controversa;
 
–        statuire definitivamente sulla controversia annullando la decisione controversa nella parte in cui esclude alcune spese da essa sostenute relative all’asse 2 del programma di sviluppo rurale esagonale per gli esercizi finanziari 2008 e 2009, o rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca sulla controversia, e
 
–        riservare le spese.
 
37      La Commissione chiede che la Corte voglia:
 
–        respingere l’impugnazione in quanto parzialmente irricevibile o, almeno, respingerla in quanto infondata e
 
–        condannare la Repubblica francese alle spese del grado di giudizio.
 
38      Il Regno di Spagna chiede che la Corte voglia accogliere l’impugnazione.
 
 Sull’impugnazione
 
39      A sostegno della sua impugnazione la Repubblica francese deduce tre motivi.
 
40      In primo luogo, essa sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, non avendo sollevato d’ufficio un motivo vertente sulla violazione, da parte della Commissione, delle forme sostanziali per mancata adozione della decisione controversa entro un termine ragionevole. In secondo luogo, essa fa valere, in subordine, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, avendo ritenuto che la Commissione non avesse violato gli articoli 10 e 14 del regolamento n. 1975/2006 imponendo di eseguire il conteggio degli animali durante i controlli in loco. In terzo luogo, essa sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, avendo considerato che le verifiche in loco eseguite nell’ambito della gestione dell’identificazione bovina o dei premi ovini non costituivano controlli in loco ai sensi del regolamento n. 1975/2006.
 
 Sul primo motivo
 
 Argomenti delle parti
 
41      Con il suo primo motivo, la Repubblica francese, sostenuta dal Regno di Spagna, fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, non avendo sollevato d’ufficio un motivo vertente sulla violazione, da parte della Commissione, delle forme sostanziali, poiché quest’ultima, a suo avviso, non avrebbe adottato la decisione controversa entro un termine ragionevole. A tal riguardo, essa ricorda che la Corte ha già dichiarato, nella sua sentenza del 4 settembre 2014, Spagna/Commissione (C‑192/13 P, EU:C:2014:2156), che il Tribunale aveva commesso un errore di diritto, avendo considerato che la Commissione non era tenuta a rispettare alcun termine legale per l’adozione di decisioni di rettifica finanziaria. La Repubblica francese ritiene che consentire alla Commissione di adottare decisioni di tal genere oltre qualsiasi termine contrasterebbe non solo con il principio generale di buona amministrazione, ma anche con il principio di leale cooperazione tra le parti, dal momento che gli Stati membri sono tenuti, da parte loro, al rispetto di termini rigorosi.
 
42      Essa considera che l’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 885/2006 impone necessariamente alla Commissione di statuire entro un termine ragionevole allorché l’organo di conciliazione ha redatto la relazione.
 
43      Essa ritiene che la Commissione, per rispettare un termine ragionevole, dovrebbe adottare la decisione di liquidazione entro un termine massimo di sei mesi dalla chiusura della procedura di conciliazione.
 
44      La Commissione contesta l’argomento della Repubblica francese.
 
 Giudizio della Corte
 
45      La Repubblica francese fa riferimento, segnatamente, alla sentenza del 4 settembre 2014, Spagna/Commissione (C‑192/13 P, EU:C:2014:2156) per considerare che il Tribunale avrebbe dovuto sollevare d’ufficio il motivo vertente sulla violazione delle forme sostanziali, sulla base del rilievo che la Commissione non avrebbe adottato la decisione controversa entro un termine ragionevole.
 
46      Orbene, secondo la giurisprudenza della Corte, l’inosservanza delle norme procedurali relative all’adozione di un atto lesivo, come la mancata adozione, da parte della Commissione, di una decisione entro il termine stabilito dal legislatore dell’Unione, costituisce una violazione delle forme sostanziali che spetta al giudice dell’Unione rilevare d’ufficio (v., in tal senso, sentenze del 4 settembre 2014, Spagna/Commissione, C‑192/13 P, EU:C:2014:2156, punto 103, e del 24 giugno 2015, Germania/Commissione, C‑549/12 P e C‑54/13 P, EU:C:2015:412, punto 92).
 
47      Tuttavia, si deve dichiarare che, nel caso di specie, la normativa dell’Unione in materia di liquidazione dei fondi agricoli, in particolare l’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 885/2006, non fissa alcun termine entro cui la Commissione deve adottare la decisione che conclude la procedura di liquidazione dei conti, con la conseguenza che la giurisprudenza citata al punto 45 della presente sentenza non può trovare applicazione.
 
48      Ne discende che, nel caso di specie, non spettava al Tribunale sollevare d’ufficio il motivo vertente sulla violazione delle forme sostanziali.
 
49      Pertanto, occorre respingere il primo motivo d’impugnazione.
 
 Sul secondo motivo
 
 Argomenti delle parti
 
50      Con il suo secondo motivo, la Repubblica francese sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, avendo ritenuto che la Commissione non avesse violato gli articoli 10 e 14 del regolamento n. 1975/2006 nell’imporre di effettuare il conteggio degli animali durante i controlli in loco.
 
51      In primo luogo, essa ritiene che il Tribunale abbia snaturato il suo argomento, nel considerare che essa aveva dedotto che gli articoli 10 e 14 del regolamento n. 1975/2006 non imponevano di eseguire controlli in loco, mentre a suo parere tali disposizioni non imponevano di effettuare il conteggio degli animali durante siffatti controlli. Essa rileva che la circolare ICHN prevede che le autorità francesi eseguano controlli in loco e che, durante la procedura di liquidazione, la Commissione non ha contestato che fossero stati svolti controlli di tal genere. Inoltre, essa sostiene di non aver dedotto, contrariamente all’affermazione esposta al punto 62 della sentenza impugnata, che la completezza dei controlli amministrativi rendeva superfluo il conteggio in loco degli animali.
 
52      In secondo luogo, la Repubblica francese fa valere che, ai punti da 65 a 71 della sentenza impugnata, il Tribunale ha commesso vari errori di diritto. Anzitutto, esso avrebbe snaturato il contenuto della decisione controversa, sostituendo la sua motivazione a quella della Commissione. Da tale decisione non emergerebbe, in tal senso, che la Commissione abbia considerato che le modalità di controllo attuate dalle autorità francesi erano disciplinate dall’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento n. 1975/2006 e dall’articolo 35 del regolamento n. 796/2004. Inoltre, il Tribunale avrebbe interpretato e applicato erroneamente l’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento n. 1975/2006 e l’articolo 35 del regolamento n. 796/2004, allorché ha considerato che il sistema di controllo a titolo degli ICHN doveva rispettare le modalità di controllo previste da tali disposizioni, che si applicano al controllo delle misure connesse agli animali e non a quello delle misure connesse alla superficie. Orbene, l’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento n. 1698/2005 e l’allegato di tale regolamento disporrebbero che gli ICHN sono misure connesse alla superficie ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1975/2006.
 
53      Di conseguenza, l’obbligo di eseguire il conteggio degli animali durante i controlli in loco al fine di verificare il criterio di densità del bestiame non potrebbe discendere dall’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento n. 1975/2006 e dall’articolo 35 del regolamento n. 796/2004.
 
54      In terzo luogo, la Repubblica francese sostiene che, ai punti 66 e da 69 a 71 della sentenza impugnata, il Tribunale non ha risposto in modo sufficiente allorché ha dichiarato che lo svolgimento di controlli amministrativi sulla base di banche dati affidabili non dispensava gli Stati membri dal loro obbligo di eseguire controlli in loco, e in particolare dal loro obbligo di effettuare, quindi, il conteggio degli animali durante siffatti controlli al fine di verificare il criterio di densità del bestiame. A suo avviso, l’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1975/2006, su cui è fondata la decisione controversa e che il Tribunale non ha esaminato, stabilisce che il controllo in loco verte su tutti gli impegni che è possibile controllare al momento della visita. Orbene, il conteggio degli animali durante una visita non consentirebbe di verificare il rispetto di detto criterio, che è espresso in UBA, dipende dall’età degli animali e impone il rispetto di soglie medie nel corso di un anno.
 
55      La Repubblica francese fa valere che la legittimità della decisione controversa dipendeva altresì dalla questione se le autorità francesi avessero violato l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1975/2006, il quale dispone che gli Stati membri definiscono i modi e i mezzi idonei a controllare le condizioni di concessione di ciascuna misura di sostegno. La banca dati utilizzata per calcolare il tasso di carico presenterebbe garanzie sufficienti di affidabilità per affermare che l’utilizzo dei dati tratti da essa costituisce un mezzo idoneo a controllare le condizioni di concessione degli ICHN. Di conseguenza, il Tribunale avrebbe dovuto considerare che, ai sensi di detto articolo 10, paragrafo 2, tali modalità di controllo consentivano di garantire in modo idoneo il controllo delle condizioni di concessione degli ICHN, non costituendo, peraltro, il criterio relativo al carico un impegno che era possibile controllare tramite il conteggio degli animali al momento della visita.
 
56      La Commissione contesta l’argomento della Repubblica francese.
 
 Giudizio della Corte
 
57      In via preliminare, si deve rilevare che la Repubblica francese contesta, in sostanza, l’esistenza di un obbligo di conteggio degli animali durante i controlli in loco degli ICHN. Orbene, come risulta dai punti 27 e 28 della presente sentenza, il Tribunale ha considerato che siffatto obbligo discende segnatamente dall’applicazione dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento n. 1975/2006 e dell’articolo 35 del regolamento n. 796/2004 e una parte dell’argomento della Repubblica francese è specificamente diretto avverso tale punto della motivazione della sentenza impugnata.
 
58      In primo luogo, occorre ricordare che, ai punti da 59 a 82 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato congiuntamente le due parti del primo motivo del ricorso di annullamento, al fine di accertare se le disposizioni del regolamento n. 1975/2006, più in particolare i suoi articoli 10 e seguenti, imponessero di eseguire il conteggio degli animali durante i controlli in loco.
 
59      Al punto 64 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che «gli articoli 10 e 14 del regolamento n. 1975/2006 non prevedono esplicitamente l’obbligo di eseguire il conteggio degli animali durante i controlli in loco». Ai punti da 65 a 67 di tale sentenza esso ha rilevato, invece, che detti articoli e l’articolo 35 del regolamento n. 796/2004 limitano il potere discrezionale degli Stati membri quanto ai modi e ai mezzi di controllo in loco delle condizioni che i beneficiari degli aiuti devono soddisfare nonché quanto alle modalità della loro esecuzione.
 
60      Al punto 70 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che nessuna disposizione del regolamento n. 1975/2006 può essere interpretata nel senso che autorizza le autorità nazionali a non eseguire, in alcuni casi, il conteggio degli animali durante i controlli in loco. L’obbligo di conteggio degli animali discenderebbe dall’applicazione, al controllo degli ICHN, delle disposizioni dell’articolo 35 del regolamento n. 796/2004 per effetto del rinvio operato in tal senso dall’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento n. 1975/2006, al fine segnatamente di verificare «la conformità delle informazioni contenute nelle banche dati dopo la loro creazione da parte dello Stato membro».
 
61      Di conseguenza, al punto 71 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che la Commissione aveva correttamente ritenuto che gli articoli 10 e 14 del regolamento n. 1975/2006 imponessero di eseguire il conteggio degli animali durante i controlli in loco.
 
62      In secondo luogo, occorre rilevare che l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1975/2006 prevede che gli Stati membri definiscano i modi e i mezzi idonei a controllare le condizioni di concessione dell’aiuto per ciascuna misura di sostegno. Il paragrafo 4 di tale articolo limita il loro potere in proposito, disponendo che la «verifica dei criteri di ammissibilità consiste in controlli amministrativi e controlli in loco».
 
63      Ne consegue che gli Stati membri sono tenuti a organizzare controlli in loco al fine di verificare che i beneficiari degli aiuti di cui trattasi soddisfino le condizioni di concessione previste dalla normativa dell’Unione e dalla normativa nazionale cui tali misure di sostegno allo sviluppo rurale sono subordinate.
 
64      Orbene, tra i principi generali che disciplinano i controlli in loco fissati dal regolamento n. 1975/2006 figura quello enunciato all’articolo 14, paragrafo 2, di detto regolamento, secondo cui sono sottoposti a controllo tutti gli impegni e gli obblighi di un beneficiario che è possibile controllare al momento della visita.
 
65      È vero che il regolamento n. 1975/2006 non prevede le specifiche modalità di svolgimento dei controlli che gli Stati membri sono tenuti ad eseguire per verificare che i criteri di ammissibilità delle misure di sostegno allo sviluppo rurale siano rispettati.
 
66      Tuttavia, l’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 1975/2006 precisa che detti controlli sono eseguiti a norma degli articoli 29, 30 e 32 del regolamento n. 796/2004, le cui disposizioni riguardano soltanto i controlli in loco della domanda unica per i regimi di aiuto per superficie.
 
67      Di conseguenza, l’articolo 35 del regolamento n. 796/2004, che concerne i controlli in loco relativi alle misure connesse agli animali, non può trovare applicazione, in quanto tale, per i controlli in loco di misure connesse alla superficie, come gli ICHN, e, dunque, la valutazione del Tribunale a tal riguardo è viziata da un errore di diritto.
 
68      Occorre tuttavia rammentare che, se dalla motivazione di una sentenza del Tribunale risulta una violazione del diritto dell’Unione, ma il suo dispositivo appare fondato per altri motivi di diritto, l’impugnazione deve essere respinta (sentenze del 10 dicembre 2002, Commissione/Camar e Tico, C‑312/00 P, EU:C:2002:736, punto 57, e del 26 marzo 2009, SELEX Sistemi Integrati/Commissione, C‑113/07 P, EU:C:2009:191, punto 81).
 
69      Orbene, nel caso di specie, il Tribunale, per dichiarare che la Repubblica francese aveva l’obbligo di eseguire il conteggio degli animali durante i controlli in loco, ha fatto riferimento anche agli articoli 10 e 14 del regolamento n. 1975/2006.
 
70      A tal riguardo, si deve ricordare che, sebbene la normativa dell’Unione relativa alla concessione degli aiuti e dei premi non imponga esplicitamente agli Stati membri di istituire misure di sorveglianza e modalità di controllo specifiche, nondimeno tale obbligo può derivare, eventualmente in maniera implicita, dal fatto che, in forza della normativa di cui trattasi, spetta agli Stati membri organizzare un sistema efficace di controllo e di sorveglianza (v. sentenze del 12 giugno 1990, Germania/Commissione, C‑8/88, EU:C:1990:241, punto 16; del 14 aprile 2005, Spagna/Commissione, C‑468/02, non pubblicata, EU:C:2005:221, punto 35, e del 24 aprile 2008, Belgio/Commissione, C‑418/06 P, EU:C:2008:247, punto 70).
 
71      Orbene, come è stato illustrato ai punti 63 e 64 della presente sentenza, discende dagli articoli 10 e 14 del regolamento n. 1975/2006 che gli Stati membri sono tenuti ad organizzare controlli in loco per verificare se le condizioni di concessione delle misure di sostegno allo sviluppo rurale previste dalla normativa dell’Unione e dalla normativa nazionale siano rispettate dai beneficiari di tali misure. Più precisamente, l’articolo 14, paragrafo 2, di detto regolamento impone agli Stati membri di eseguire controlli in loco su tutti gli impegni e gli obblighi di un beneficiario, inclusi quelli derivanti dal diritto nazionale, che è possibile controllare al momento della visita.
 
72      Nel caso di specie, il programma di sviluppo rurale esagonale, come approvato dalla Commissione, prevedeva, ai fini della concessione degli ICHN, un criterio di carico espresso in UBA e volto a inquadrare la densità del bestiame presente sulle superfici destinate alla produzione di foraggi al fine di evitare fenomeni di sottoutilizzazione o di sfruttamento eccessivo del pascolo. Le autorità francesi erano quindi tenute, durante i controlli in loco, a determinare il criterio di carico mediante il conteggio degli animali presenti nell’azienda al momento della visita di controllo, conteggio peraltro previsto al punto 7.2 della circolare ICHN, onde verificare se tale criterio fosse rispettato in modo puntuale e, dunque, suffragare i dati risultanti dai controlli amministrativi.
 
73      Di conseguenza, le autorità francesi erano tenute a eseguire il conteggio degli animali durante i controlli in loco.
 
74      Pertanto, occorre dichiarare che gli altri argomenti della Repubblica francese non sono tali da rimettere in discussione la sentenza impugnata e devono essere dichiarati inconferenti. Lo stesso vale per l’argomento con cui essa sostiene che il Tribunale ha snaturato la sua tesi, allorché ha considerato che essa aveva sostenuto che gli articoli 10 e 14 del regolamento n. 1975/2006 non imponevano di eseguire controlli in loco, mentre essa riteneva che tali disposizioni non imponessero di eseguire il conteggio degli animali durante tali controlli. Del pari avviene per l’argomento con cui essa fa valere di non aver dedotto, contrariamente all’affermazione esposta al punto 62 della sentenza impugnata, che la completezza dei controlli amministrativi rendeva superfluo il conteggio in loco degli animali.
 
75      Consegue da quanto precede che il secondo motivo deve essere respinto.
 
 Sul terzo motivo
 
 Argomenti delle parti
 
76      Con il suo terzo motivo, la Repubblica francese fa valere che il Tribunale, dichiarando ai punti da 73 a 76 della sentenza impugnata che i controlli in loco già effettuati nel quadro della gestione dell’identificazione bovina o dei premi bovini e ovini non costituivano controlli in loco ai sensi del regolamento n. 1975/2006, ha commesso taluni errori di diritto.
 
77      In primo luogo, essa sostiene che il suo argomento dedotto dinanzi al Tribunale, secondo cui i controlli in loco già effettuati a titolo di tale gestione dell’identificazione o di tali premi dispensavano le autorità francesi dall’eseguire il conteggio degli animali durante i controlli in loco, si basa sui regolamenti (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU 2003, L 270, pag. 1), e n. 1975/2006. Da un lato, l’articolo 26, secondo comma, del regolamento n. 1782/2003 prevedrebbe che ai fini dell’applicazione di regimi di sostegno dell’Unione o nazionali, gli Stati membri possono incorporare nei propri sistemi di gestione e di controllo uno o più elementi del sistema integrato di gestione e di controllo. Dall’altro, risulterebbe dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1975/2006 che, per quanto possibile, i controlli in loco previsti dagli articoli 12, 20 e 27 di tale regolamento e gli altri controlli eventualmente contemplati dalla normativa sulle sovvenzioni agricole sono eseguiti contemporaneamente.
 
78      La Repubblica francese ne deduce che le autorità francesi erano legittimate a controllare il rispetto del criterio di densità del bestiame di cui agli aiuti ICHN contemporaneamente al rispetto delle condizioni di ammissibilità dei premi bovini o delle disposizioni sull’identificazione bovina. Pertanto, essa considera che il Tribunale, dichiarando che il controllo in loco ai sensi degli articoli 12 e seguenti del regolamento n. 1975/2006 e il controllo in loco ai fini della creazione della banca dati non potevano essere eseguiti contemporaneamente, ha commesso un errore di diritto.
 
79      In secondo luogo, essa ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di tal genere anche nel considerare, ai punti 73 e 74 della sentenza impugnata, che, alla luce delle condizioni previste agli articoli 12 e seguenti del regolamento n. 1975/2006, il sistema di controllo in loco degli aiuti ICHN era autonomo e indipendente dal sistema di controllo in loco eseguito nel quadro dell’identificazione bovina e dei premi bovini.
 
80      La Repubblica francese non contesta in alcun modo che detti articoli, che disciplinano i controlli in loco delle misure di aiuto ICHN, costituiscano regole specifiche. Tuttavia, essa ritiene che non risulti dai considerando 2 e 5 del regolamento n. 1975/2006 che i due tipi di sistema di controlli in loco siano tra loro indipendenti. A suo avviso, tali considerando enunciano che devono essere previste regole specifiche di gestione e di controllo al fine di tenere conto delle peculiarità dei regimi di sostegno di cui all’asse 2. Orbene, il contenuto e i criteri di ammissibilità di tali regimi sarebbero definiti dagli Stati membri. In tali condizioni, la Commissione non potrebbe stabilire, in detto regolamento, le specifiche misure di controllo che i medesimi Stati membri dovrebbero eseguire al fine di verificare le condizioni di ammissibilità di ciascuna misura di sostegno definita nell’asse 2.
 
81      La Repubblica francese ritiene che l’unico obiettivo di detti considerando 2 e 5 sia di indicare che le regole di gestione e di controllo previste nel quadro del primo pilastro della politica agricola comune devono essere oggetto di un adeguamento, il quale non può essere interpretato nel senso che impone agli Stati membri di raddoppiare le misure di controllo già eseguite nel quadro del controllo delle condizioni di ammissibilità di un’altra misura di sostegno. L’esecuzione di controlli complementari sarebbe necessaria solo se i controlli già effettuati a titolo di un’altra misura di sostegno non fossero sufficienti a verificare tutte le condizioni di ammissibilità della misura di cui all’asse 2.
 
82      La Repubblica francese considera che i controlli eseguiti nel quadro dell’identificazione bovina e dei premi bovini consentono di verificare il tasso di carico delle misure di sostegno ICHN. Per quanto riguarda gli ovini, sarebbero state eseguite misure di controllo complementari, vale a dire il conteggio degli animali durante i controlli in loco.
 
83      La Commissione considera che la prima parte del motivo è irricevibile, poiché l’articolo 26, primo comma, del regolamento n. 1782/2003 e l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1975/2006 sono stati menzionati per la prima volta dalla Repubblica francese in fase di impugnazione.
 
84      Inoltre, essa ritiene che la Repubblica francese interpreti erroneamente tali disposizioni. L’articolo 26, primo comma, del regolamento n. 1782/2003 disporrebbe soltanto che gli Stati membri si accertano che i sistemi di gestione e di controllo applicati ai regimi di sostegno elencati nell’allegato V di tale regolamento siano compatibili con il sistema integrato e ne traggono determinate conseguenze. Da parte sua, l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1975/2006, facendo stato dei controlli previsti dalla normativa dell’Unione sulle sovvenzioni agricole, non riguarderebbe i controlli in loco effettuati ai fini dell’identificazione e della registrazione dei bovini. Esso stabilirebbe che tali controlli devono aver luogo contemporaneamente, il che non avverrebbe nel caso di specie.
 
85      La Commissione contesta la seconda parte del motivo, considerando che la Repubblica francese fa valere che le misure di sostegno adottate nel quadro dello sviluppo rurale non sarebbero soggette all’obbligo di rispettare disposizioni specifiche del diritto dell’Unione, sulla base del rilievo che i relativi criteri di ammissibilità rientrerebbero in un settore riservato agli Stati membri. Essa rileva che le modalità di controllo in loco attuate nel caso di specie non risponderebbero ai requisiti del regolamento n. 1975/2006. Inoltre, una parte dell’argomento dedotto costituirebbe un motivo nuovo.
 
 Giudizio della Corte
 
86      Con il suo terzo motivo, la Repubblica francese contesta i punti della motivazione del Tribunale esposti ai punti da 73 a 76 della sentenza impugnata, con cui quest’ultimo ha considerato che l’esistenza di controlli in loco eseguiti ai fini della creazione di banche dati, segnatamente nel quadro della gestione dell’identificazione bovina o dei premi bovini, non dispensava le autorità francesi dallo svolgimento di ulteriori controlli. A suo avviso, le regole in materia di gestione e di controllo previste dal regolamento n. 1975/2006 costituivano misure specifiche in tale settore e i controlli svolti per la creazione di banche dati non erano controlli di tal genere, posto che erano non «volti a esaminare le particolari condizioni delle misure a sostegno dello sviluppo rurale», bensì a esaminare l’insieme degli animali di un’azienda per i quali è prevista l’identificazione bovina conformemente al regolamento n. 1760/2000.
 
87      In via preliminare, si deve dichiarare che, mentre la Repubblica francese menziona i premi ovini nell’esposizione del suo terzo motivo, il Tribunale, al punto 74 della sentenza impugnata, ha fatto riferimento ai controlli in loco eseguiti nel quadro della gestione dei premi bovini, i quali sono peraltro presi in considerazione dall’impugnazione nell’argomento a sostegno di tale motivo. Pertanto, detto motivo, nella parte in cui riguarda i premi ovini, deve essere dichiarato irricevibile per mancanza di precisione.
 
88      Ciò premesso, occorre rilevare, come osserva la Commissione, che per quanto riguarda la prima parte del motivo in esame la Repubblica francese fa riferimento per la prima volta in fase di impugnazione all’articolo 26, primo comma, del regolamento n. 1782/2003 e all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1975/2006 per far valere che i controlli in loco già effettuati nel quadro della gestione dell’identificazione bovina o dei premi bovini dispensavano le autorità francesi dall’effettuare il conteggio degli animali durante i controlli in loco previsti da quest’ultimo regolamento.
 
89      Occorre, tuttavia, rilevare che la Repubblica francese aveva fatto valere nel suo ricorso di annullamento che i controlli in loco già eseguiti ai fini della creazione della banca dati per la gestione dell’identificazione bovina o dei premi bovini dispensavano le autorità francesi dall’effettuare controlli in loco ai sensi degli articoli 12 e seguenti del regolamento n. 1975/2006.
 
90      Pertanto, deducendo in fase di impugnazione l’applicabilità nel caso di specie dell’articolo 26, primo comma, del regolamento n. 1782/2003 e dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1975/2006, la Repubblica francese indica le basi giuridiche idonee a fondare l’argomento da essa presentato in primo grado.
 
91      Orbene, nell’ambito di una controversia che, come nel caso di specie, vede le parti contrapposte sull’interpretazione e sull’applicazione di disposizioni del diritto dell’Unione, spetta al giudice dell’Unione applicare le norme giuridiche rilevanti per la soluzione della controversia, in primo grado, ai fatti che gli sono presentati dalle parti e, in fase di impugnazione, alla motivazione con cui il Tribunale ha risposto agli argomenti fatti valere dinanzi ad esso.
 
92      Poiché l’impugnazione contesta la valutazione esposta dal Tribunale ai punti da 73 a 76 della sentenza impugnata, l’argomento vertente sulla violazione, da parte della Commissione, dell’articolo 26, primo comma, del regolamento n. 1782/2003 e dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1975/2006 non può essere considerato come nuovo e deve essere esaminato nel merito.
 
93      A tal riguardo, occorre rilevare che, a causa del carattere molto generale degli obblighi imposti agli Stati membri dall’articolo 26, primo comma, del regolamento n. 1782/2003, tale disposizione è priva di qualsiasi rilevanza al fine di determinare se i controlli in loco già svolti a titolo della gestione dell’identificazione o dei premi bovini dispensassero le autorità francesi dallo svolgimento del conteggio degli animali durante i controlli in loco previsti dagli articoli 10 e 14 del regolamento n. 1975/2006.
 
94      Invece, l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1975/2006 prevede in modo esplicito che, per quanto possibile, i controlli in loco previsti dagli articoli 12, 20 e 27 di tale regolamento e gli altri controlli eventualmente contemplati dalla normativa dell’Unione sulle sovvenzioni agricole siano eseguiti contemporaneamente.
 
95      È pacifico che i controlli in loco che devono essere eseguiti a titolo degli ICHN rientrano nell’articolo 12 del regolamento n. 1975/2006.
 
96      Pertanto, l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1975/2006 consente, in linea di principio, agli Stati membri di svolgere controlli in loco a titolo delle misure sull’utilizzo sostenibile dei terreni agricoli, previste all’articolo 36, lettera a), del regolamento n. 1698/2005, come gli ICHN, contemporaneamente ad altri controlli previsti dalla normativa dell’Unione sulle sovvenzioni agricole.
 
97      Ne consegue che, avendo considerato, al punto 74 della sentenza impugnata, che il sistema di controlli in loco da eseguire ai sensi degli articoli 12 e seguenti del regolamento n. 1975/2006 era autonomo e indipendente dai controlli effettuati nell’ambito della gestione dell’identificazione bovina o dei premi bovini senza aver accertato, da un lato, se questi ultimi controlli costituissero controlli previsti nella normativa dell’Unione sulle sovvenzioni agricole, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, di detto regolamento e, dall’altro, se essi potessero essere effettuati contemporaneamente ai controlli previsti agli articoli 12 e seguenti del medesimo regolamento, il Tribunale ha commesso un errore di diritto.
 
98      Pertanto, e senza che sia necessario esaminare l’altra parte del terzo motivo, si deve accogliere la prima parte di detto motivo e, dunque, annullare la sentenza impugnata.
 
 Sul ricorso dinanzi al Tribunale
 
99      Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quando la Corte annulla la decisione del Tribunale, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta.
 
100    Tale non è l’ipotesi che ricorre nel caso di specie.
 
101    Infatti, la risposta da fornire alla questione se i controlli eseguiti nel quadro della gestione dell’identificazione bovina o dei premi bovini costituiscano controlli previsti nella normativa dell’Unione sulle sovvenzione agricole, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1975/2006, potrebbe far sì che, eventualmente, il Tribunale debba esaminare nuovamente la seconda parte del terzo motivo del ricorso di annullamento, mentre i punti della motivazione della sentenza impugnata riguardanti tale seconda parte non sono stati contestati nell’ambito dell’impugnazione in esame.
 
102    Di conseguenza, si deve rinviare la causa dinanzi al Tribunale e riservare le spese.
 
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara e statuisce:
 
1)      La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 30 aprile 2015, Francia/Commissione (T‑259/13, non pubblicata, EU:T:2015:250), è annullata.
 
2)      La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.
 
3)      Le spese sono riservate.
 
Firme

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