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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 8880 | Data di udienza: 13 Gennaio 2017

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Opera abusiva – Ordine di demolizione emesso con sentenza di condanna – Acquisizione gratuita al patrimonio disponibile del Comune – Interessi urbanistici ed ambientali – Compatibilità presupposti e limiti – Art. 31, c.5, d.P.R. n. 380/2001.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 23 Febbraio 2017
Numero: 8880
Data di udienza: 13 Gennaio 2017
Presidente: FIALE
Estensore: CERRONI


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Opera abusiva – Ordine di demolizione emesso con sentenza di condanna – Acquisizione gratuita al patrimonio disponibile del Comune – Interessi urbanistici ed ambientali – Compatibilità presupposti e limiti – Art. 31, c.5, d.P.R. n. 380/2001.



Massima

 

 
 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 23/02/2017 (Ud. 13/01/2017) Sentenza n.8880


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Opera abusiva – Ordine di demolizione emesso con sentenza di condanna – Acquisizione gratuita al patrimonio disponibile del Comune – Interessi urbanistici ed ambientali – Compatibilità presupposti e limiti – Art. 31, c.5, d.P.R. n. 380/2001. 
 
L’acquisizione gratuita dell’opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune non è incompatibile con l’ordine di demolizione emesso dal giudice con la sentenza di condanna e con la sua successiva esecuzione da parte del pubblico ministero, a spese del condannato, sussistendo incompatibilità solo nel caso in cui l’ente locale stabilisca, con propria delibera, l’esistenza di interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive, prevalenti rispetto a quello del ripristino dell’assetto urbanistico violato (Sez. 3, n. 42698 del 07/07 /2015, Marche). Ne consegue che siffatta incompatibilità deve rivestire i caratteri dell’assolutezza e soprattutto della attualità, non assumendo alcuna rilevanza una incompatibilità futura e meramente eventuale, posto peraltro che la sanzione demolitoria è caratterizzata in senso essenzialmente riparatorio, ha carattere reale e ricade direttamente sul soggetto che è in rapporto con il bene, senza che rilevi il fatto che esso sia o meno l’autore dell’abuso, conseguendo da ciò che la legittimazione passiva compete al soggetto che si trova nella disponibilità materiale del manufatto.


(dich. inammiss. il ricorso avverso ordinanza del 27/02/2016 TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA) Pres. FIALE, Rel. CERRONI, Ric. Villani ed altro
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 23/02/2017 (Ud. 13/01/2017) Sentenza n.8880

SENTENZA

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 23/02/2017 (Ud. 13/01/2017) Sentenza n.8880
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE 
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis 
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sui ricorsi proposti da
 
1. Villani Natale, nato a Pompei il 30/01/1963
 
2. Cascone Filomena, nata a Castellammare di Stabia il 15/09/1964;
 
avverso l’ordinanza del 27/02/2016 del Tribunale di Torre Annunziata visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
 
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante Spinaci, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con ordinanza del 27 febbraio 2016 il Tribunale di Torre Annunziata ha rigettato l’istanza di revoca o sospensione dell’ordine di demolizione emesso nei confronti di Natale Villani e Filomena Cascone, condannati con sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 16 aprile 2007, ormai irrevocabile rispettivamente dal 4 luglio 2007 e dal 13 aprile 2009.
 
2. Entrambi hanno proposto ricorsi per cassazione formulando un motivo di impugnazione. 
 
2.1. I ricorrenti hanno in primo luogo lamentato la genericità della motivazione assunta, laddove si era solamente in presenza di un cronico ritardo nell’intervento della Pubblica Amministrazione, né poteva procedersi con la demolizione dell’opera una volta presentata istanza di concessione in sanatoria o di condono edilizio. In proposito la Pubblica Amministrazione non aveva palesato alcuna scelta in tema di demolizione delle opere, laddove solo il Comune avrebbe potuto decidere circa la migliore soluzione per il territorio, ed il Tribunale avrebbe dovuto orientarsi versi un differimento della decisione.
 
3. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, osservando che erano stati correttamente applicati i principi circa l’ininfluenza della mera pendenza di procedimento amministrativo o giurisdizionale, in presenza altresì di elementi che deponevano in senso negativo sulla possibilità di ottenere la sanatoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO
 
4. I ricorsi sono inammissibili.
 
4.1. In relazione al motivo di censura, ed in linea generale, è stato assai recentemente osservato – con rilievi del tutto condivisibili e qui riproposti – che l’acquisizione gratuita dell’opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune non è incompatibile con l’ordine di demolizione emesso dal giudice con la sentenza di condanna e con la sua successiva esecuzione da parte del pubblico ministero, a spese del condannato, sussistendo incompatibilità solo nel caso in cui l’ente locale stabilisca, con propria delibera, l’esistenza di interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive, prevalenti rispetto a quello del ripristino dell’assetto urbanistico violato (Sez. 3, n. 42698 del 07/07 /2015, Marche, Rv. 265495). Ne consegue che siffatta incompatibilità deve rivestire i caratteri dell’assolutezza e soprattutto della attualità, non assumendo alcuna rilevanza una incompatibilità futura e meramente eventuale (per tutte, Sez. 3, n. 3682 del 19/11/1999, dep. 2000, Puglisi, Rv. 215456), posto peraltro che la sanzione demolitoria è caratterizzata in senso essenzialmente riparatorio, ha carattere reale e ricade direttamente sul soggetto che è in rapporto con il bene, senza che rilevi il fatto che esso sia o meno l’autore dell’abuso, conseguendo da ciò che la legittimazione passiva compete al soggetto che si trova nella disponibilità materiale del manufatto (così, complessivamente, Sez. 3, 31029 cit.).
 
In specie, non risulta che il consiglio comunale di Pompei abbia escluso (ex art. 31, comma 5, d.P.R. n. 380 del 2001) la necessità di procedere alla demolizione dell’immobile abusivo in oggetto, né risulta che abbia ravvisato la presenza di prevalenti interessi pubblici al suo mantenimento, previo accertamento di una situazione di inesistente contrasto con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali.
 
Né rileva la pendenza di eventuali istanze di condono, dal momento che il provvedimento impugnato, con logica ed adeguata motivazione, ha osservato che l’esito positivo dei procedimenti amministrativi non appariva evento concretamente prevedibile e di imminente verificazione, trattandosi di manufatto per il quale il tecnico comunale interpellato in sede esecutiva aveva anzi dichiarato che era stato avviato il procedimento per il diniego dell’istanza di condono.
 
In tal modo, comunque, il Tribunale ha coerentemente escluso che il procedimento di sanatoria fosse definibile in tempi brevi, e la sospensione dell’esecuzione dell’ingiunzione a demolire può invece conseguire soltanto nel caso in cui sia concretamente pronosticabile un rapido esaurimento del procedimento amministrativo inerente alla definizione della domanda di condono (Sez. 3, n. 47263 del 25/09/2014, Russo, Rv. 261212), elementi tutti non ravvisabili in specie.
 
D’altronde i ricorrenti hanno solamente lamentato i ritardi dell’agire amministrativo, avanzando una mera istanza di differimento della procedura esecutiva, che non può trovare positivo sfogo alla stregua dei richiamati principi.
 
5. Il motivo di censura appare pertanto manifestamente infondato nella sua integralità, e pertanto ne va dichiarata l’inammissibilità.
 
Tenuto infine conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. ed a carico di ciascun ricorrente, l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 2.000,00.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
 
Così deciso in Roma il 13/01/2017

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