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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 124 | Data di udienza: 15 Febbraio 2017

* APPALTI – Gravi negligenze – Esclusione ex art. 80, c. 5. lett. c) d.lgs. n. 50/2016 – Presupposti.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Sardegna
Città: Cagliari
Data di pubblicazione: 23 Febbraio 2017
Numero: 124
Data di udienza: 15 Febbraio 2017
Presidente: Monticelli
Estensore: Rovelli


Premassima

* APPALTI – Gravi negligenze – Esclusione ex art. 80, c. 5. lett. c) d.lgs. n. 50/2016 – Presupposti.



Massima

 

TAR SARDEGNA,  Sez. 1^ – 23 febbraio 2017, n. 124


APPALTI – Gravi negligenze – Esclusione ex art. 80, c. 5. lett. c) d.lgs. n. 50/2016 – Presupposti.

L’esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera c) deve essere disposta quando è chiara la rilevanza delle situazioni accertate. La disposizione richiamata persegue come finalità quella di assicurare che l’appalto sia affidato a soggetti che offrano garanzia di integrità e affidabilità e quindi, per addivenire all’esclusione, occorre che il comportamento illecito attribuito all’operatore economico sia concretamente valutabile come ostativo alla considerazione positiva circa l’affidabilità dell’operatore medesimo. Quindi l’esclusione da una gara di appalto, motivata con esclusivo riferimento ad asserite negligenze poste in essere dalla ditta interessata, nel caso in cui, in ordine a dette negligenze, sussista una situazione di conflittualità e di reciproche contestazioni tra le parti è illegittima. La suddetta situazione di conflittualità non può ritenersi da sé idonea a giustificare l’esclusione ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. c).


Pres. Monticelli, Est. Rovelli – G. s.p.a. (avv.ti Cardi e Cardi) c. Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna Gallura – Cipnes Gallura (avv.ti Arru e Campus)

 


Allegato


Titolo Completo

TAR SARDEGNA, Sez. 1^ - 23 febbraio 2017, n. 124

SENTENZA

 

TAR SARDEGNA,  Sez. 1^ – 23 febbraio 2017, n. 124

Pubblicato il 23/02/2017

N. 00124/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00042/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 42 del 2017, proposto da:
Generali Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Enzo Cardi, Marcello Cardi, con domicilio eletto presso lo studio Roberto Candio in Cagliari, via Roma n. 235;

contro

Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna Gallura – Cipnes Gallura, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Bettino Arru, Paolo Campus, con domicilio eletto presso lo studio Silvio Pinna in Cagliari, via San Lucifero n. 65;

per l’annullamento

del provvedimento di esclusione di Generali Italia S.p.A. dalla procedura aperta per l’affidamento quinquennale delle coperture assicurative di CIPNES.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna Gallura – Cipnes Gallura;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;

relatore nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2017 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La ricorrente ha partecipato alla gara indetta dal Cipnes per l’affidamento quinquennale con opzione per la stazione appaltante di proroga per ulteriori quattro anni delle coperture assicurative.

Il Consorzio escludeva Generali s.p.a. dalla gara ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. c) del codice dei contratti.

Avverso l’esclusione è insorta la ricorrente deducendo le seguenti censure:

1) violazione art. 97 Costituzione, violazione degli artt. 30 e 80 codice dei contratti, violazione del principio di parità di trattamento, non discriminazione e libera concorrenza, eccesso di potere per travisamento, errore e ingiustizia manifesta;

2) violazione art. 97 Costituzione, violazione artt. 30 e 80 comma 5 lett. c), comma 7 e comma 10 codice dei contratti, violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, eccesso di potere per violazione della bozza di linee guida Anac ex art. 80 comma 13 d.lgs. 50/2016, eccesso di potere per travisamento, illogicità, errore ed ingiustizia manifesta.

Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell’atto impugnato previa concessione di idonea misura cautelare.

Si costituiva l’amministrazione chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 15 febbraio 2017 il ricorso veniva trattenuto per la decisione ai sensi dell’art. 120 comma 6 bis del codice del processo amministrativo.

DIRITTO

Il ricorso è manifestamente fondato.

La questione è di pronta e agevole soluzione.

L’art. 80 comma 5 prevede: “Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni (…):

c)“la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”.

L’esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera c) deve essere disposta quando chiara è la rilevanza delle situazioni accertate. La disposizione richiamata persegue come finalità quella di assicurare che l’appalto sia affidato a soggetti che offrano garanzia di integrità e affidabilità e quindi, per addivenire all’esclusione, occorre che il comportamento illecito attribuito all’operatore economico sia concretamente valutabile come ostativo alla considerazione positiva circa l’affidabilità dell’operatore medesimo.

Quindi l’esclusione da una gara di appalto, motivata con esclusivo riferimento ad asserite negligenze poste in essere dalla ditta interessata, nel caso in cui, in ordine a dette negligenze, sussista una situazione di conflittualità e di reciproche contestazioni tra le parti è illegittima. La suddetta situazione di conflittualità non può ritenersi da sé idonea a giustificare l’esclusione ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. c).

Nel caso che qui occupa il Collegio l’addebito alla ricorrente era riferito al rendimento di prodotti assicurativi con finalità di investimento (questioni peraltro molto risalenti nel tempo). La fattispecie contestata non rientra, con tutta evidenza, nell’ambito di applicazione dell’art. 80 comma 5 lett. c) che, come ogni causa di esclusione, non può essere oggetto di interpretazioni estensive.

Il ricorso deve pertanto essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Condanna l’Amministrazione alle spese di giudizio in favore della ricorrente liquidate in € 2.000/00 (duemila) oltre accessori di legge e restituzione contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Caro Lucrezio Monticelli, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE
Gianluca Rovelli
        
IL PRESIDENTE
Caro Lucrezio Monticelli
        
        
IL SEGRETARIO
 

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