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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 7964 | Data di udienza: 8 Novembre 2016

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Intervento di manutenzione straordinaria – Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante – Passaggio a diversa categoria funzionale – Permesso di costruire – Necessità – Fattispecie: da uso residenziale a quella turistico – ricettiva – Artt. 22, 23 e 44 d.P.R. 380/2001 – Art. 181 d.lgs. 42/2004 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Misure cautelari reali – Ricorso per cassazione – Nozione di violazione di legge – Giurisprudenza – Art. 125  e 325, c.1, cod. proc. pen..


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 20 Febbraio 2017
Numero: 7964
Data di udienza: 8 Novembre 2016
Presidente: FIALE
Estensore: Liberati


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Intervento di manutenzione straordinaria – Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante – Passaggio a diversa categoria funzionale – Permesso di costruire – Necessità – Fattispecie: da uso residenziale a quella turistico – ricettiva – Artt. 22, 23 e 44 d.P.R. 380/2001 – Art. 181 d.lgs. 42/2004 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Misure cautelari reali – Ricorso per cassazione – Nozione di violazione di legge – Giurisprudenza – Art. 125  e 325, c.1, cod. proc. pen..



Massima

 

 
 
 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 20/02/2017 (Ud. 08/11/2016), Sentenza n.7964



DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Intervento di manutenzione straordinaria – Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante – Passaggio a diversa categoria funzionale – Permesso di costruire – Necessità – Fattispecie: da uso residenziale a quella turistico – ricettiva – Artt. 22, 23 e 44 d.P.R. 380/2001 – Art. 181 d.lgs. 42/2004.
 
Costituisce “mutamento d’uso urbanisticamente rilevante” ogni forma di utilizzo di un immobile o di una singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata da opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità ad una diversa categoria funzionale fra quelle elencate dall’art. 23 ter, comma primo, d.P.R. n. 380 del 2001 (Sez. 3, n. 12904 del 03/12/2015, dep. 31/03/2016, Postiglione).
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Misure cautelari reali – Ricorso per cassazione – Nozione di violazione di legge – Giurisprudenza – Art. 125  e 325, c.1, cod. proc. pen..
 
Il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali possa essere esaminato solo in relazione al vizio di violazione di legge, non essendo consentita, in tale materia, la deduzione del vizio di motivazione per espresso dettato dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., la giurisprudenza di legittimità ha però chiarito come nella violazione di legge siano ricompresi anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. (Cass., Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, dep. 26/06/2008, Ivanov; Cass. Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, dep. 11/02/2013, Gabriele).


(Annulla con rinvio ordinanza del 11/4/2016 TRIBUNALE DI NAPOLI) Pres. FIALE, Rel. LIBERATI, Ric. Capuano
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 20/02/2017 (Ud. 08/11/2016), Sentenza n.7964

SENTENZA

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 20/02/2017 (Ud. 08/11/2016), Sentenza n.7964
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE 
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis 
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da Capuano Crescenzo, nato a Ischia il 20/2/1979;
 
avverso l’ordinanza del 11/4/2016 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
 
letta la requisitoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con ordinanza del 11 aprile 2016 il Tribunale di Napoli ha respinto la richiesta di riesame presentata da Crescenzo Capuano, nei confronti del decreto del 7 marzo 2016 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con cui era stato disposto il sequestro preventivo di un locale seminterrato in Forio d’Ischia, in relazione ai reati di cui agli artt. 44 d.P.R. 380/2001 e 181 d.lgs. 42/2004, contestato per il mutamento della destinazione d’uso di tale seminterrato, da quella originaria di deposito a quella di affittacamere, in assenza di permesso di costruire e in zona vincolata, ritenendo provata la trasformazione di tale seminterrato e l’incidenza della stessa sull’assetto urbanistico del territorio. 
 
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso l’indagato, mediante il suo difensore di fiducia, che lo ha affidato ad unico articolato motivo, prospettando la piena legittimità dell’intervento edilizio eseguito, su un bene classificato come abitazione di tipo popolare (e non come deposito, come erroneamente affermato nella ordinanza impugnata), nel quale erano stati realizzati interventi di manutenzione ordinaria (di rifacimento dell’intonaco, rinnovo della pavimentazione e miglioramento degli impianti), non comportanti aumento di volumetria, né variazioni della superficie, della sagoma o dell’ingombro, dunque assentibili con dichiarazione di inizio attività ai sensi dell’art. 22 d.P.R. 380/2001, senza necessità di autorizzazione paesaggistica.
 
Ha inoltre lamentato la assoluta mancanza di elementi dai quali desumere l’intenzione di destinare ad affittacamere detto locale, ed anche l’inesattezza della definizione della classificazione catastale di detto locale come deposito, essendo lo stesso classificato come abitazione di tipo popolare, e, più in generale, l’omesso esame dei documenti allegati a corredo della richiesta di riesame.
 
3. Il Procuratore Generale ha concluso nella sua requisitoria scritta per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, evidenziando la mancanza della motivazione della ordinanza impugnata a proposito del mutamento di destinazione d’uso, da residenziale ad alberghiera, e della eventuale rilevanza di tale variazione, sotto il profilo della determinazione della incidenza e della rilevanza di tale mutamento.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso è fondato.
 
2. Benché il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali possa essere esaminato solo in relazione al vizio di violazione di legge, non essendo consentita, in tale materia, la deduzione del vizio di motivazione per espresso dettato dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., la giurisprudenza di legittimità ha però chiarito come nella violazione di legge siano ricompresi anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692 e, da ultimo, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, dep. 11/02/2013, Gabriele, Rv.254893).
 
3. Nella specie, come peraltro già evidenziato dal Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta, il Tribunale di Napoli, nel disattendere la richiesta di riesame avanzata dal ricorrente, ha, anzitutto, affermato che le opere intraprese dal Capuano nel fabbricato di sua proprietà siano da ricondurre a un intervento di manutenzione straordinaria, determinante mutamento della destinazione d’uso, come tale richiedente il preventivo rilascio del permesso di costruire, omettendo, tuttavia, di descriverle e di illustrare le ragioni poste a fondamento di tale qualificazione: ne consegue che la relativa motivazione, necessaria in quanto relativa a un punto controverso, avendo il ricorrente affermato trattarsi di un intervento di manutenzione ordinaria, come tale non richiedente il previo rilascio del permesso di costruire, in quanto non comportante esecuzione di opere determinanti variazione della volumetria né modifica della destinazione d’uso, risulta del tutto mancante.
 
Analogamente il Tribunale ha omesso di indicare le ragioni, di fatto, poste a fondamento della affermazione della configurabilità di un mutamento di destinazione d’uso, da deposito a residenziale e da quest’ultima ad albergo, in quanto al riguardo il ricorrente ha affermato che il proprio seminterrato, classificato nella categoria A/4, e cioè come abitazione di tipo popolare, era stato oggetto di interventi di manutenzione ordinaria (di rifacimento dell’intonaco, rinnovo della pavimentazione e miglioramento degli impianti), senza aumento di volumetria, né variazione di superficie, sagoma o ingombro, dunque non comportanti mutamento di destinazione d’uso, soggetti solamente a dichiarazione di inizio attività e non richiedenti neppure autorizzazione paesaggistica.
 
Anche a questo proposito il Tribunale, a fronte di tali specifici rilievi formulati dal ricorrente, ha omesso di indicare le ragioni per le quali tali interventi determinerebbero un mutamento di destinazione d’uso, posto che costituisce “mutamento d’uso urbanisticamente rilevante” ogni forma di utilizzo di un immobile o di una singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata da opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità ad una diversa categoria funzionale fra quelle elencate dall’art. 23 ter, comma primo, d.P.R. n. 380 del 2001 (Sez. 3, n. 12904 del 03/12/2015, dep. 31/03/2016, Postiglione, Rv. 266483).
 
Occorre dunque accertare, in punto di fatto, che gli interventi svolti dal ricorrente, ai quali il Tribunale ha fatto solo generico riferimento, senza specificarne il contenuto e la portata, determinino, in concreto, il passaggio dalla categoria residenziale (nella quale l’immobile sarebbe classificato, come risulterebbe dai documenti catastali prodotti dalla difesa del Capuano nel corso dell’udienza innanzi al Tribunale, e indicato anche nella motivazione della ordinanza impugnata) a quella turistico – ricettiva, mediante l’accertamento della configurazione della struttura in questione come albergo o residenza turistico ricettiva (cfr., Sez. 3, n. 8945 del 20/10/2011, dep. 07/03/2012, Mazzei, Rv. 252242), tenendo conto della disciplina regionale esistente al riguardo, e in particolare dalla legge Regione Campania n. 17 del 2001.
 
Ne consegue la necessità di annullare l’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Napoli, affinché, nel valutare nuovamente la richiesta di riesame avanzata dal ricorrente, dia atto della entità delle opere effettivamente realizzate dal Capuano e della loro incidenza sulla destinazione d’uso dell’immobile interessato da tali opere.
 
P.Q.M.
 
Annulla con rinvio la ordinanza impugnata al Tribunale di Napoli. 
 
Così deciso il 8/11/2016
 
 

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