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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto degli alimenti, Diritto processuale penale Numero: 13092 | Data di udienza: 17 Gennaio 2017

* DIRITTO ALIMENTARE – Sostanze alimentari – Detenzione per la vendita di alimenti – Cattivo stato di conservazione (pane) – Inosservanza di prescrizioni, leggi, regolamenti o atti amministrativi generali – Artt. 5, lett. b), e 6, L. n. 283/1962 – Insudiciamento degli alimenti (pane) – Elementi integratrici della fattispecie – Cattivo stato di conservazione e detenzione di alimenti insudiciati – Condotta alternativa – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Mestiere abusivo di panettiere – Apprezzamento unitario degli indizi – Verifica della confluenza verso un’univocità – Certezza logica dell’esistenza di un fatto – Prova diretta (o storica) – Libero convincimento del giudice.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 17 Marzo 2017
Numero: 13092
Data di udienza: 17 Gennaio 2017
Presidente: DI NICOLA
Estensore: Aceto


Premassima

* DIRITTO ALIMENTARE – Sostanze alimentari – Detenzione per la vendita di alimenti – Cattivo stato di conservazione (pane) – Inosservanza di prescrizioni, leggi, regolamenti o atti amministrativi generali – Artt. 5, lett. b), e 6, L. n. 283/1962 – Insudiciamento degli alimenti (pane) – Elementi integratrici della fattispecie – Cattivo stato di conservazione e detenzione di alimenti insudiciati – Condotta alternativa – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Mestiere abusivo di panettiere – Apprezzamento unitario degli indizi – Verifica della confluenza verso un’univocità – Certezza logica dell’esistenza di un fatto – Prova diretta (o storica) – Libero convincimento del giudice.



Massima

 

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 17/03/2017 (Ud. 17/01/2017) Sentenza n.13092


DIRITTO ALIMENTARE – Sostanze alimentari – Detenzione per la vendita di alimenti – Cattivo stato di conservazione (pane) – Inosservanza di prescrizioni, leggi, regolamenti o atti amministrativi generali – Artt. 5, lett. b), e 6, L. n. 283/1962.
 
 
Il cattivo stato di conservazione delle sostanze alimentari riguarda quelle situazioni in cui le sostanze stesse, pur potendo essere ancora perfettamente genuine e sane, si presentano mal conservate, e cioè preparate o confezionate o messe in vendita senza l’osservanza di quelle prescrizioni (leggi, di regolamenti, di atti amministrativi generali) che sono dettate a garanzia della loro buona conservazione sotto il profilo igienico-sanitario e che mirano a prevenire i pericoli della loro precoce degradazione o contaminazione o alterazione. A tali situazioni si riferisce la previsione normativa di cui alla lettera b) dell’art. 5 della legge n.283 del 1962 che ha il ruolo di completare, in armonia con le differenti ipotesi previste dallo stesso articolo, il quadro di protezione e tutela delle sostanze alimentari dal momento della produzione a quello della distribuzione sul mercato e, quindi, anche a quello, rilevante, della loro conservazione (Sez. U, n. 1 del 27/09/1995, dep. 04/01/1996, Timpanaro). Ai fini della configurabilità della contravvenzione prevista dall’art. 5, lett. b, della legge 30 aprile 1962 n. 283, non è perciò necessario che il cattivo stato di conservazione si riferisca alle caratteristiche intrinseche di dette sostanze, ma è sufficiente che esso concerna le modalità estrinseche con cui si realizza, le quali devono uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, ovvero, in caso contrario, a regole di comune esperienza (Sez. U, n. 443 del 19/12/2001, Butti). Fattispecie: pane tenuto in cattivo stato di conservazione perché custoditi in sacchi di carta aperti riposti in un’autovettura al cui interno vi era della polvere.
 
 
DIRITTO ALIMENTARE – Insudiciamento degli alimenti (pane) – Elementi integratrici della fattispecie – Cattivo stato di conservazione e detenzione di alimenti insudiciati – Condotta alternativa.
 
La detenzione, per la vendita, di alimenti in cattivo stato di conservazione di cui all’art. 5, lett. b), legge n. 283 del 1962, costituisce condotta alternativa e diversa rispetto a quella della detenzione di alimenti insudiciati di cui alla successiva lett. d). Gli elementi integratrici della fattispecie sono le violazione delle norme che disciplinano il trasporto degli alimenti in generale (art. 43, d.P.R. n. 327 del 1980 – Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283 – che prescrive l’obbligo di provvedere alla pulizia del mezzo di trasporto adoperato) e del pane in particolare (art. 26, comma 1, legge n. 580 del 1967, a mente del quale il trasporto del pane dal luogo di lavorazione all’esercizio di vendita, a pubblici esercizi o a comunità deve essere effettuato in recipienti lavabili e muniti di copertura a chiusura, in modo che il pane risulti al riparo dalla polvere e da ogni altra causa di insudiciamento). 
 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Mestiere abusivo di panettiere – Apprezzamento unitario degli indizi – Verifica della confluenza verso un’univocità – Certezza logica dell’esistenza di un fatto – Prova diretta (o storica) – Libero convincimento del giudice.
 
È possibile che da un fatto accertato sia logicamente desumibile una sola conseguenza, ma di norma il fatto indiziante è significativo di una pluralità di fatti non noti ed in tal caso può pervenirsi al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi applicando la regola metodologica fissata  nell’art. 192, comma secondo, cod. proc. pen.. Peraltro l’apprezzamento unitario degli indizi per la verifica della confluenza verso un’univocità indicativa che dia la certezza logica dell’esistenza del fatto da provare, costituisce un’operazione logica che presuppone la previa valutazione di ciascuno singolarmente, onde saggiarne la valenza qualitativa individuale. Acquisita la valenza indicativa – sia pure di portata possibilistica e non univoca – di ciascun indizio deve allora passarsi al momento metodologico successivo dell’esame globale ed unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, di tal che l’insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto; prova logica che non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del cosiddetto libero convincimento del giudice (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci). Sicché, escluso che il giudice di merito possa limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi o procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, e ribadito che deve preliminarmente valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l’intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), egli deve successivamente procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all’imputato “al di là di ogni ragionevole dubbio” e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (così, da ultimo, Sez. 1, n.20461 del 12/04/2016, Graziadei).
 

(conferma sentenza del 30/03/2015 TRIBUNALE DI PALMI) Pres. DI NICOLA VITO, Rel. ACETO, Ric. Hanaman 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 17/03/2017 (Ud. 17/01/2017) Sentenza n.13092

SENTENZA

 

 
 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 17/03/2017 (Ud. 17/01/2017) Sentenza n.13092
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da Hanaman Maurizio, nato a Taurianova (RC) il 06/01/1978;
 
avverso la sentenza del 30/03/2015 del Tribunale di Palmi;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Il sig. Maurizio Hanaman Molino ricorre per l’annullamento della sentenza del 30/03/2015 del Tribunale di Palmi che l’ha condannato alla pena di 600,00 euro di ammenda per il reato di cui agli artt. 5, lett. b), e 6, legge 30 aprile 1962, n. 283, a lui ascritto perché, quale titolare della <<Panificio Aspromonte S.a.s.>>, trasportava, per venderli, 28,7 chilogrammi di pane fresco e 9,1 chilogrammi di pane vecchio, detenuti in cattivo stato di conservazione perché custoditi in sacchi di carta aperti riposti in un’autovettura al cui interno vi era della polvere; fatto contestato come commesso in Delianuova il 16/07/2012.
 
1.1. Con il primo motivo, lamentando il malgoverno dell’art. 192, cod. proc. pen., eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’erronea applicazione dell’art. 5, legge n. 283 del 1962 e vizio di motivazione illogica e contraddittoria in ordine alla destinazione alla vendita del pane trasportato.
 
Deduce, al riguardo che:
– il cattivo stato di conservazione dell’alimento, in mancanza del suo evidente insudiciamento, non è desumibile dalla sola presenza di polveri all’interno dell’autovettura;
– al di là del mero dato quantitativo, la prova della destinazione alla vendita del pane non è desumibile dal mero trasporto, essendo certo – avendone dato atto anche il Tribunale – che egli, pur avendo svolto in passato il mestiere di panettiere, non era mai stato titolare del panificio indicato nella rubrica.
 
1.2. Con il secondo motivo, lamentando che il Tribunale ha tratto dalla sua assenza nel giudizio argomento di prova della mancanza di una valida ragione alternativa del trasporto del pane, eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza dell’art. 27, comma 2, Cost., ed, in particolare, la violazione del principio della presunzione della propria innocenza e del conseguente onere per il pubblico ministero di provare gli elementi costitutivi dell’accusa.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
2. Il ricorso è infondato.
 
3. Risulta dal testo della sentenza impugnata (e non è contestato) che l’imputato fu controllato mentre si trovava alla guida di un’autovettura (di proprietà della passeggera)al cui interno erano stipati 6 sacchi di carta aperti di cui 4 contenenti pane fresco (per una quantità pari a 28,7 chilogrammi}, 2 contenenti pane vecchio (per una quantità pari a 9, 1 chilogrammi), e che all’interno del veicolo era presente della polvere. E’ altresì certo che l’imputato non era, al momento del controllo, legale rappresentante, né titolare del panificio indicato nella rubrica. Il Tribunale afferma, però, che l’Hanaman, pur non essendo titolare di alcun panificio, svolgeva, al momento del controllo, l’attività di panettiere, affermazione, quest’ultima, non contestata dall’imputato.
 
4. Tanto premesso in fatto, il Collegio osserva, in diritto, quanto segue.
 
4.1. La detenzione, per la vendita, di alimenti in cattivo stato di conservazione di cui all’art. 5, lett. b}, legge n. 283 del 1962, costituisce condotta alternativa e diversa rispetto a quella della detenzione di alimenti insudiciati di cui alla successiva lett. d), sicché non ha consistenza l’eccezione della mancanza di prova dell’insudiciamento degli alimenti.
 
4.2. Secondo il consolidato insegnamento orientamento di questa Corte, il cattivo stato di conservazione delle sostanze alimentari riguarda quelle situazioni in cui le sostanze stesse, pur potendo essere ancora perfettamente genuine e sane, si presentano mal conservate, e cioè preparate o confezionate o messe in vendita senza l’osservanza di quelle prescrizioni (leggi, di regolamenti, di atti amministrativi generali) che sono dettate a garanzia della loro buona conservazione sotto il profilo igienico-sanitario e che mirano a prevenire i pericoli della loro precoce degradazione o contaminazione o alterazione. A tali situazioni si riferisce la previsione normativa di cui alla lettera b) dell’art. 5 della legge n.283 del 1962 che ha il ruolo di completare, in armonia con le differenti ipotesi previste dallo stesso articolo, il quadro di protezione e tutela delle sostanze alimentari dal momento della produzione a quello della distribuzione sul mercato e, quindi, anche a quello, rilevante, della loro conservazione (Sez. U, n. 1 del 27/09/1995, dep. 04/01/1996, Timpanaro, Rv. 203094). Ai fini della configurabilità della contravvenzione prevista dall’art. 5, lett. b, della legge 30 aprile 1962 n. 283, non è perciò necessario che il cattivo stato di conservazione si riferisca alle caratteristiche intrinseche di dette sostanze, ma è sufficiente che esso concerna le modalità estrinseche con cui si realizza, le quali devono uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, ovvero, in caso contrario,
a regole di comune esperienza (Sez. U, n. 443 del 19/12/2001, Butti, Rv. 220716).
 
4.3. Correttamente, pertanto, il Tribunale ha evidenziato quali elementi integratrici della fattispecie la violazione delle norme che disciplinano il trasporto degli alimenti in generale (art. 43, d.P.R. n. 327 del 1980 – Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283 – che prescrive l’obbligo di provvedere alla pulizia del mezzo di trasporto adoperato) e del pane in particolare (art. 26, comma 1, legge n. 580 del 1967, a mente del quale il trasporto del pane dal luogo di lavorazione all’esercizio di vendita, a pubblici esercizi o a comunità deve essere effettuato in recipienti lavabili e muniti di copertura a chiusura, in modo che il pane risulti al riparo dalla polvere e da ogni altra causa di insudiciamento).
 
4.4. Quanto alla prova della destinazione alla vendita, va innanzitutto rimarcato che l’imputato non nega la detenzione del pane, anche se l’autovettura era di proprietà altrui, né contesta l’affermazione del Tribunale secondo cui, al momento del fatto, svolgeva ancora il mestiere di panettiere. Altro è l’oggetto della contestazione: l’esser cioè titolare di un panificio, non di svolgere il mestiere. 
 
4.5. I costituti fattuali det ragionamento del Tribunale sono i seguenti: a) l’imputato svolge il mestiere di panettiere; b) la quantità di pane detenuto e trasportato è di gran lunga superiore alle esigenze individuali (o comunque di una famiglia); e) non è stata fornita una ragionevole spiegazione alternativa della detenzione di un sì rilevante quantitativo di pane.
 
4.6. La logica non è oggetto di codificazione, né il suo esercizio può essere oggetto di censura quando il ragionamento, che da essa deve esser sorretto, non devii macroscopicamente dai canoni della coerenza intrinseca e di quella estrinseca con i dati di fatto utilizzati per la decisione. Nella fase di merito un risultato può dirsi acquisito aldilà di ogni ragionevole dubbio quando le prove oggetto di valutazione siano tali da poter costruire il percorso che conduce dal fatto contestato a quello accertato, senza che possano intravedersi, lungo di esso, possibili deviazioni verso approdi diversi ed altrettanto ragionevolmente accettabili (Sez. 1, n. 41110 del 24/10/2011, Javaid, Rv. 251507).
 
4. 7. Ne consegue che l’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile “ictu oculi”, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n.24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).
 
4.8. La natura manifesta della illogicità della motivazione del provvedimento impugnato costituisce, insomma, un limite al sindacato di legittimità che impedisce alla Corte di cassazione di sostituire la propria logica a quella del giudice di merito e di avallare, dunque, ricostruzioni alternative del medesimo fatto, ancorché altrettanto ragionevoli.
 
4.9. Occorre pertanto chiedersi se il ragionamento seguito dal Giudice che, partendo dai fatti noti sopra indicati è giunto alla conclusione della finalità della vendita della detenzione, segni una frattura logica evidente tra le premesse e le conclusioni e se vi fosse spazio a ipotesi alternative, a prescindere dal contributo dell’imputato nella ricostruzione del fatto stesso.
 
4.10. Secondo l’insegnamento di questa Corte, noto anche all’imputato, l’indizio è un fatto certo dal quale, per interferenza logica basata su regole di esperienza consolidate ed affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare secondo lo schema del cosiddetto sillogismo giudiziario. È possibile che da un fatto accertato sia logicamente desumibile una sola conseguenza, ma di norma il fatto indiziante è significativo di una pluralità di fatti non noti ed in tal caso può pervenirsi al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi applicando la regola metodologica fissata  nell’art. 192, comma secondo, cod. proc. pen.. Peraltro l’apprezzamento unitario degli indizi per la verifica della confluenza verso un’univocità indicativa che dia la certezza logica dell’esistenza del fatto da provare, costituisce un’operazione logica che presuppone la previa valutazione di ciascuno singolarmente, onde saggiarne la valenza qualitativa individuale. Acquisita la valenza indicativa – sia pure di portata possibilistica e non univoca – di ciascun indizio deve allora passarsi al momento metodologico successivo dell’esame globale ed unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, di tal che l’insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto; prova logica che non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del cosiddetto libero convincimento del giudice (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230).
 
4.11. In tale processo ricostruttivo del fatto il giudice deve confrontarsi con la (ed avvalersi della) regola di giudizio secondo cui la penale responsabilità dell’imputato può essere affermata solo quando non sussista un ragionevole dubbio del contrario.
 
4.12. Sicché, escluso che il giudice di merito possa limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi o procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, e ribadito che deve preliminarmente valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l’intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), egli deve successivamente procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all’imputato “al di là di ogni ragionevole dubbio” e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (così, da ultimo, Sez. 1, n.20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941).
 
4.13. Nel procedimento logico che, valorizzando la univoca convergenza probatoria dei singoli indizi (fatti noti), conduce verso l’informazione accusatoria da verificare (il fatto ignoto) non può trovare spazio (né essere valutata) la legittima scelta dell’imputato di tacere; l’assenza di ragionevoli ipotesi alternative deve trovare giustificazioni esclusivamente nel fatto processualmente accertato, non nel silenzio dell’imputato. Ciò non significa, tuttavia, che la tenuta logica del processo ricostruttivo del fatto (ignoto) oggetto di ricerca possa essere messa in discussione da meri atti di fede, magari riposti nell’insondabile intuizionismo del giudice; il dubbio circa la fondatezza di una possibile lettura alternativa del medesimo quadro indiziario deve essere “ragionevole” e dunque verificabile.
 
4.14. La motivazione è posta a garanzia non solo dell’imputato, ma anche della possibilità di controllare l’operato del giudice in base a elementi razionali, verificabili e controllabili (artt. 187, 192, comma 1, 546, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.).
 
4.15. Soggezione dei giudici soltanto alla legge (art. 101, comma 2, Cost.), esercizio della funzione giurisdizionale da parte di magistrati autonomi e indipendenti (artt. 102, 104 e 106 Cost.), attuazione della giurisdizione mediante il giusto processo regolato per legge (art. 111, comma 1, Cost.), obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali (art. 111, comma 6, Cost.), controllo esercitabile dalla Corte di cassazione su tutte le sentenze e su tutti i provvedimenti che incidono sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali (art. 111, comma 7, Cost.), sono valori che qualificano, sul piano processuale, il “quomodo” della giurisdizione, e che sono posti, sul piano sostanziale, a presidio e garanzia del principio di legalità e, con specifico riferimento alla materia penale, del principio di riserva assoluta di legge (art. 25, comma 2, Cost.), nonché dell’inviolabilità della libertà personale (art. 13 Cost.), del domicilio (art. 14 Cost.), della libertà e segretezza della corrispondenza(art. 16 Cost.), del diritto di difesa (art. 24 Cost.).
 
4.16. In questo contesto, la motivazione assolve all’onere di chiarire se, e come, la regola generale e astratta (la legge, in senso lato) sia stata esattamente applicata al caso concreto e di evitare, attraverso il controllo di merito e, infine, di legittimità, che essa affondi le sue radici in una volontà diversa da quella della legge cui il giudice è soggetto; essa assolve all’onere di spiegare perché il diritto inviolabile ha potuto esser compresso, se ed in che modo sia stato rispettato il diritto di difesa, se ed in che modo l’esercizio di tale diritto abbia potuto contribuire a confezionare la regola del caso concreto.
 
4.17. La motivazione è la riaffermazione della funzione di garanzia del giudice, connaturale alla sua indispensabile terzietà, è il mezzo che consente di ripercorrere, sul piano razionale, la strada che collega la regola astratta al fatto concreto.
 
4.18. Orbene, nel caso di specie la valenza evocativa del dato processualmente certo della notevole quantità di pane trasportato (circa 40 chilogrammi) e del mestiere svolto dall’imputato rende non manifestamente illogica la conclusione che il pane in questione fosse destinato alla vendita ed altrettanto irragionevole qualsiasi ipotesi alternativa, fondata solo su affermazioni fideistiche e dunque irragionevoli e non verificabili.
 
4.19. Utilizzare, in questo contesto, l’argomento del silenzio dell’imputato in funzione rafforzativa del convincimento della sua colpevolezza che trova nei fatti un solido aggancio logico e razionale, non costituisce una violazione del principio di presunzione di innocenza. In totale assenza di fatti/prove che rendano altrettanto ragionevole l’ipotesi alternativa a lui favorevole (nel caso in esame la detenzione del pane non a fine di vendita o di distribuzione), è onere dell’imputato stesso (persona la più prossima alla prova) introdurre o allegare elementi che rendano “ragionevole” il dubbio riportandolo all’ordine naturale delle cose e alla normale razionalità umana.
 
4.20. Ne consegue che il ricorso deve essere respinto.

P.Q.M.
 
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 
Così deciso in Roma, il 17/01/2017.
 
 
 

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