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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: VIA VAS AIA Numero: 596 | Data di udienza: 14 Dicembre 2016

* VIA, VAS E AIA – Misure inibitorie in attesa della valutazione circa l’assoggettabilità a VIA – Competenza – Regione – Artt. 8 e 29 d.lgs. n. 152/2006.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Campania
Città: Salerno
Data di pubblicazione: 23 Marzo 2017
Numero: 596
Data di udienza: 14 Dicembre 2016
Presidente: Riccio
Estensore: Grasso


Premassima

* VIA, VAS E AIA – Misure inibitorie in attesa della valutazione circa l’assoggettabilità a VIA – Competenza – Regione – Artt. 8 e 29 d.lgs. n. 152/2006.



Massima

 

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 2^ – 23 marzo 2017, n. 596


VIA, VAS E AIA – Misure inibitorie in attesa della valutazione circa l’assoggettabilità a VIA – Competenza – Regione – Artt. 8 e 29 d.lgs. n. 152/2006.

Gli artt. 8 e 29 del d. lgs. n. 152/2006 attribuiscono esclusivamente alla Regione – e non all’amministrazione comunale – la competenza alla adozione di misure inibitorie in attesa delle valutazione in punto di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale.

Pres. Riccio, Est. Grasso – A.A. (avv. Fortunato) c. Regione Campania (avv. Imparato) e altro (n.c.)
 


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 2^ - 23 marzo 2017, n. 596

SENTENZA

 

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 2^ – 23 marzo 2017, n. 596

Pubblicato il 23/03/2017

N. 00596/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02564/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2564 del 2015, proposto da:
Antonio Adinolfi, rappresentato e difeso dall’avvocato Marcello Fortunato, con domicilio eletto in Salerno, alla via SS. Martiri Salernitani, n. 31;

contro

Comune di Battipaglia, in persona del Sindaco in carica pro tempore, non costituito in giudizio;
Regione Campania, in persona del Presidente in carica pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Imparato, con domicilio eletto in Salerno, alla via Abella Salernitana, n. 3;

per l’annullamento

a) dell’ordinanza n.391 del 18.11.2015 con la quale il dirigente del settore tecnico e politiche comunitarie del Comune di Battipaglia ha ordinato la sospensione ad horas dei lavori di sistemazione ai fini agrari di un terreno di proprietà del ricorrente, sito alla località Castelluccia;

b) della nota prot.n. 57504 del 04.09.2015 con la quale la Regione Campania ha comunicato la necessità di sottoporre i predetti lavori a verifica di assoggettabilità a v.i.a;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 luglio 2016 il dott. Giovanni Grasso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

 

1.- Con ricorso notificato nei tempi e nelle forme di rito, Antonio Adinolfi premetteva di essere comproprietario di un’area sita alla località Castelluccia del Comune di Battipaglia, distinta in catasto al foglio n. 2, particelle nn. 1393 e 1395: area avente destinazione agricola e utilizzata da decenni a fini agricoli.

Nel corso dell’anno 2014, avendo interesse a realizzare alcuni terrazzi orizzontali mediante il mero modellamento di quelli esistenti (ovvero un intervento di sistemazione ai fini agrari), aveva attivato – unitamente alla comproprietaria -apposito procedimento. In particolare, dopo aver richiesto ed ottenuto lo svincolo idrogeologico dalla Provincia di Salerno (autorizzazione prot. n. PSA201400146250), in data 16.06.2014 aveva depositato al Comune di Battipaglia il relativo progetto, in uno alla comunicazione di inizio lavori.

In riscontro alla suddetta comunicazione il Comune: a) in data 14.01.2015 (prot. n. 2413), aveva chiesto alla Regione Campania se i lavori in oggetto dovessero o meno essere oggetto di procedura di assoggettabilità a VIA; b) successivamente, con nota del 28.01.2015, aveva espressamente chiarito e dato atto che il progetto de quo “non [fosse] soggetto ad alcun titolo edilizio (Permesso di Costruire o S.C.I.A.), fatt[a] salv[a] l’acquisizione di eventuali pareri di altri Enti preposti, in caso di vincolo”.

Lamentava, peraltro, il ricorrente che, a distanza di oltre 10 mesi dall’adozione dei suddetti provvedimenti, il Comune di Battipaglia aveva ordinato la sospensione ad horas dei lavori. E ciò in quanto:

– con nota del 46438 dell’08.06.2015, il Comune di Battipaglia aveva nuovamente chiesto alla Regione Campania se i previsti lavori dovessero o meno essere oggetto di procedura di assoggettabilità a VIA;

– in riscontro alla suddetta richiesta, con nota prot. n. 577493 del 03.09.2015, il Dirigente per l’Ambiente e l’Ecosistema U.O.D. Valutazioni Ambientali aveva comunicato (in guisa asseritamente del tutto erronea, in difetto dei presupposti) che detti lavori sarebbero stati subordinati alla preventiva verifica di assoggettabilità a V.I.A..

2.- Avverso le suddette determinazioni insorgeva il ricorrente, lamentandone l’illegittimità sotto plurimo e concorrente profilo.

Nella resistenza della Amministrazione regionale intimata, alla pubblica udienza del 6 luglio 2016 la causa veniva riservata per la decisione.


DIRITTO

1.- Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

Invero, con il primo motivo di gravame, parte ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 29 del d. lgs. n. 152/2006, nella parte in cui attribuiscono esclusivamente alla Regione – e non all’amministrazione comunale – la competenza alla adozione di misure inibitorie in attesa delle valutazione in punto di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale.

In effetti, osserva il Collegio (in adesione ai rilievi formulati, in punto di sussistenza del fumus boni juris, da Cons. Stato, [ord.] n. 390/2016, che ha motivatamente accolto l’istanza cautelare formalizzata dal ricorrente) che il contestato provvedimento comunale di immediata sospensione dei lavori è stato adottato ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 152/2004, “in attesa che l’Autorità Competente, ai sensi dell’art. 29, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 si determini nel merito”.

L’autorità competente di cui al predetto art. 29, in conformità alla previsione di cui all’art. 5 – comma 1 – lett. p) del D.Lgs. n. 152/2006 è “la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità”, nella specie, la Regione Campania: di tal che deve ritenersi che nessun potere di sospensione dei lavori compete all’Amministrazione comunale.

2.- Il motivo che precede – in quanto legittima di per sé, con il rilievo dell’incompetenza a provvedere, l’annullamento del provvedimento impugnato – appare assorbente di ogni altro rilievo.

La particolarità della vicenda procedimentale giustifica l’integrale compensazione di spese e competenze di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nelle camere di consiglio dei giorni 6 luglio 2016, 14 dicembre 2016, con l’intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente
Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore
Maurizio Santise, Primo Referendario

L’ESTENSORE
Giovanni Grasso
        
IL PRESIDENTE
Francesco Riccio
        
        
IL SEGRETARIO
 

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