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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Aree protette, Cave e miniere, VIA VAS AIA Numero: 543 | Data di udienza: 15 Marzo 2017

* AREE PROTETTE – Piano di coltivazione di cava – Istanza di proroga della pronuncia di compatibilità ambientale – Volontà di non adempiere alle prescrizioni formulate per salvaguardare una colonia di tritoni – Parco regionale – Diniego – Legittimità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Toscana
Città: Firenze
Data di pubblicazione: 10 Aprile 2017
Numero: 543
Data di udienza: 15 Marzo 2017
Presidente: Romano
Estensore: Cacciari


Premassima

* AREE PROTETTE – Piano di coltivazione di cava – Istanza di proroga della pronuncia di compatibilità ambientale – Volontà di non adempiere alle prescrizioni formulate per salvaguardare una colonia di tritoni – Parco regionale – Diniego – Legittimità.



Massima

 

TAR TOSCANA, Sez. 2^ – 10 aprile 2017, n. 543


AREE PROTETTE – Piano di coltivazione di cava – Istanza di proroga della pronuncia di compatibilità ambientale – Volontà di non adempiere alle prescrizioni formulate per salvaguardare una colonia di tritoni – Parco regionale – Diniego – Legittimità.

La volontà della di non adempiere alle prescrizioni formulate per salvaguardare una colonia di tritoni legittima il diniego avverso l’istanza di proroga della pronuncia di compatibilità ambientale relativa al piano di coltivazione di una cava (nella specie, sita entro “l’area contigua zona di cava” del Parco regionale delle Alpi Apuane)


Pres. Romano, Est. Cacciari – M. (avv. Vannucci Zauli) c. Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane (avv. Ciari)


Allegato


Titolo Completo

TAR TOSCANA, Sez. 2^ - 10 aprile 2017, n. 543

SENTENZA

 

TAR TOSCANA, Sez. 2^ – 10 aprile 2017, n. 543

Pubblicato il 10/04/2017

N. 00543/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00663/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 663 del 2016, proposto da:
Marmi ed Autotrasporti Merci p.c.t. di Angeloni Giuliano in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Elisa Vannucci Zauli, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, viale dei Mille 50;

contro

l’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Fabio Ciari, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale in Firenze, piazza dell’Unità Italiana, 1;

nei confronti di

il Comune di Massa in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Panesi e Manuela Pellegrini, con domicilio eletto presso l’avv. Domenico Iaria (Studio Legale Lessona) in Firenze, via dei Rondinelli 2;
il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale è domiciliato in Firenze, via degli Arazzieri 4;
la Provincia di Massa Carrara in persona del Presidente in carica, l’Agenzia Regionale Protezione Ambientale della Toscana e l’Azienda USL Toscana Nord Ovest in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

– del provvedimento n. 2 del 12.2.2016, notificato il 15.2.2016, con cui il Parco Regionale delle Alpi Apuane ha rigettato la richiesta di proroga della Pronuncia di Compatibilità Ambientale n. 4 del 10.3.2010, presentata dalla ricorrente il 23.12.2014, con riferimento al piano di coltivazione della Cava Valsora (comportando conseguentemente anche il diniego al rilascio della Pronuncia di valutazione di incidenza ex art. 88, L.R.T. 30/2015; del nulla-osta ex art. 31, LRT. n. 30/2015 e dell’autorizzazione idrogeologica, ai sensi della L.R.T. 39/2000 nonché, ove occorrer possa, della nota 3.2.2016 con cui il Comune di Massa risulta avere controdedotto alle osservazioni della ricorrente e richiamata nel provvedimento impugnato, e del verbale della conferenza di servizi svolta in data 23.12.2015 e dei pareri in essa acquisiti

e per la condanna

– dell’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane al risarcimento del danno patrimoniale ingiustamente subito dalla ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane, del Comune di Massa e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 marzo 2017 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L’impresa “Marmi ed autotrasporti merci p.c.t. di Angeloni Giuliano”, il 23 dicembre 2014, ha presentato all’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane un’istanza per ottenere la proroga per cinque anni della pronuncia di compatibilità ambientale relativa al piano di coltivazione della cava Valsora, sita entro “l’area contigua zona di cava” del Parco regionale Alpi Apuane, rilasciata con determinazione 10 marzo 2010, n. 4. La richiesta è stata rifiutata con provvedimento 12 febbraio 2016, n. 2, che è stato impugnato con il presente ricorso notificato il 15 aprile 2016 e depositato l’11 maggio 2016, per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

Si sono costituiti il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo; l’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane (nel seguito: “Ente Parco”) e il Comune di Massa chiedendo la reiezione del ricorso.

All’udienza del 15 marzo 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. La presente controversia ha ad oggetto il diniego opposto alla richiesta formulata dalla ricorrente per la proroga della pronuncia di compatibilità ambientale relativa al piano di coltivazione della cava Valsora. Il diniego è motivato con la circostanza che il piano non prevederebbe adeguata tutela per una colonia di tritoni (triturus alpestris apuanus) presente nel territorio, raccolta in una vasca che potrebbe essere oggetto di contaminazione, nonostante le indicazioni in proposito formulate in precedenti conferenze di servizi che sarebbero state disattese. Inoltre nella specie non sarebbero presenti motivate necessità di proroga come dimostrerebbe la sospensione della coltivazione della cava tra marzo e novembre 2014; il progetto di via di lizza per ottenere il collegamento con il sentiero esistente per la via di lizza di Taneta insisterebbe in zona posta al di fuori della disponibilità della concessione e comunque appare insufficiente per elaborati caratteristiche; lo stato di progetto di una galleria presentato ai fini della proroga non corrisponderebbe a quello precedentemente autorizzato e il suo spostamento costituirebbe variante, e non semplice prosecuzione, del progetto originariamente autorizzato, infine si prevede di realizzare un deposito provvisorio al di fuori del perimetro di cava autorizzato in asserita violazione della normativa di cui al Piano di Indirizzo Territoriale Regionale.

1.1 Lamenta la ricorrente, con unico articolato motivo, che il Comune di Massa nell’ottobre 2015 avrebbe indicato una soluzione consistente nella realizzazione, oltre al cordolo di sacchi e sabbia ritenuti insufficienti dalla conferenza dei servizi, di un arretramento del fronte di cava di dieci metri dal bordo della vasca d’acqua. Tale accorgimento sarebbe stato realizzato mediante la previsione di una sponda di protezione lungo tutto il bordo della vasca come documentato nella relazione tecnica.

Non le è mai stato richiesto di effettuare studi scientifici atti a dimostrare l’idoneità degli accorgimenti proposti a salvaguardare la colonia di tritoni per la cui sopravvivenza, peraltro, non vi sarebbero rischi in quanto la colonia sarebbe in continua crescita. La coltivazione della cava di per sé non sarebbe in grado di pregiudicare la sopravvivenza dei tritoni ma, alla luce di queste risultanze, creerebbe piuttosto un ecosistema adatto per la loro proliferazione. Dopo cinque anni di lavorazione peraltro non risulterebbero tracce di contaminazione della vasca dei tritoni.

In relazione alla previsione di spostamento della galleria si duole che non esisterebbe una posizione predefinita di essa qualificabile come “stato autorizzato” rispetto al quale accertare un’eventuale difformità, poiché non è ancora stato depositato lo studio geomeccanico prescritto al fine di tale autorizzazione. La traslazione della gallerie peraltro, pur essendo presente nei progetti presentati sin da dicembre 2014, non è mai stata evidenziata come motivo di impedimento della proroga richiesta il che costituirebbe elusione della funzione attribuita alla conferenza di servizi, di consentire un esame del progetto alla compresenza di tutti i soggetti interessati per risolvere le problematiche mediante il contestuale confronto reciproco.

Deduce inoltre che la realizzazione o meno della via di lizza non avrebbe potuto costituire impedimento alla proroga della pronuncia di compatibilità ambientale poiché non ne costituirebbe condizione essenziale. La via in questione è interrotta all’interno della concessione confinante sicché per riprenderla occorre partire da tale area, e di tale onere essa ricorrente è disposta a farsi carico.

Lamenta infine che l’area di stoccaggio si troverebbe esattamente sul luogo già autorizzato dalla pronuncia di compatibilità ambientale n. 4/2010. Il P.I.T. è stato approvato con delibera consiliare 15 marzo 2015, n. 37, ed è dunque successivo alla pronuncia citata; esso fa salvi i diritti acquisiti relativi alle attività estrattive in essere dovendo applicarsi ai nuovi stoccaggi.

Formula poi domanda risarcitoria poiché il mancato accoglimento dell’istanza ha comportato l’interruzione dell’attività di coltivazione della cava dal mese di aprile 2015.

Formula istanza istruttoria affinché venga ordinato l’Ente Parco di esibire i verbali delle conferenze dei servizi svolti 18 maggio 2015; 24 luglio 2015; 19 ottobre 2015 e il 23 dicembre 2015 e tutti pareri acquisiti dalle sedi dalle amministrazioni coinvolte. Chiede inoltre che venga svolta verificazione o una consulenza tecnica per accertare l’infondatezza delle motivazioni addotte dall’Ente Parco a sostegno del provvedimento impugnato.

1.2 Il Comune di Massa eccepisce inammissibilità del ricorso nella parte in cui viene impugnata la nota 3 febbraio 2016 che non avrebbe carattere lesivo autonomo né valore provvedimentale. Eccepisce poi l’irricevibilità del ricorso nella parte in cui impugna il verbale della conferenza di servizi 23 dicembre 2015 ed ancora inammissibilità del ricorso medesimo, nella parte in cui impugna il parere reso dalla Commissione per il paesaggio il 23 dicembre 2015 il quale sarebbe atto endoprocedimentale non vincolante e, pertanto, non avrebbe autonoma portata lesiva; peraltro la ricorrente non ha impugnato gli analoghi pareri precedentemente rese dalla Commissione stessa.

Nel merito replica puntualmente alle deduzioni della ricorrente, rilevando in particolare che avrebbe manifestato la volontà di mantenere una sponda di protezione per la vasca dei tritoni di soli tre metri e quanto all’affermazione che l’attività di coltivazione della cava favorisca il proliferare della colonia, osserva che essa è inattiva almeno dall’inizio dell’anno 2014 e proprio questo, a suo dire, avrebbe favorito l’insediamento dei tritoni. La traslazione dell’accesso alla galleria costituirebbe pericolo per il loro habitat e la circostanza è stata rilevata dalla Commissione.

1.3 L’Ente Parco replica puntualmente alle deduzioni della ricorrente, evidenziando in particolare che spetterebbe al proponente depositare uno studio con la documentazione necessaria per valutare la compatibilità del progetto con la sopravvivenza della colonia di tritoni, sicché sarebbe irrilevante la circostanza che non le è stato chiesto uno studio scientifico per dimostrare l’idoneità degli accorgimenti proposti a tal fine. Sottolinea poi che affermando che la contaminazione non sarebbe riscontrabile pur non avendo attivato gli accorgimenti richiesti in conferenza dei servizi, la ricorrente ammetterebbe di non aver realizzato alcunché di ciò che era stato richiesto.

Rileva poi l’infondatezza della richiesta risarcitoria.

2. Il ricorso è infondato e deve quindi essere respinto, a prescindere dalle eccezioni preliminari formulate.

Il Comune di Massa, con nota 9 ottobre 2015 prot. 45919, ha comunicato che la Commissione Comunale per il paesaggio il giorno antecedente aveva prescritto l’arretramento dell’escavazione di almeno dieci metri dal bordo della vasca dei tritoni. La relazione tecnica del 14 ottobre 2015 redatta per la ricorrente, al punto quattro, prevede invece espressamente “il mantenimento della sponda di protezione di tre metri” della vasca, mentre la proposta di realizzare una sponda di dieci metri è ritenuta troppo penalizzante.

La relazione del 31 gennaio 2017 a firma dr. Ing. R. Cossu, sempre per la ricorrente, non smentisce tale intenzione poiché a pag. 5 afferma che, in luogo del cordolo di sabbia, è stata inserita una sponda di protezione di dimensioni comprese tra tre e dieci metri.

L’una e l’altra relazione confermano quindi la volontà della ricorrente di non adempiere alle prescrizioni formulate per salvaguardare la colonia di tritoni.

La seconda relazione prosegue affermando che comunque non sussisterebbero pericoli di contaminazione per i tritoni conseguenti alla coltivazione della cava poiché dopo cinque anni di lavorazione non risultano tracce di contaminazione ed anzi la colonia è in crescita, sicché la coltivazione della cava in sé non sarebbe in grado di pregiudicare la loro sopravvivenza ma, piuttosto, creerebbe l’ecosistema adatto per la loro proliferazione. L’affermazione relativa alla crescita della colonia di tritoni si basa però solo su un articolo del quotidiano “La Nazione” del 17 gennaio 2015 e non è supportata da rilevazioni statistiche né da altri argomenti, e non appare quindi dimostrata. Peraltro, anche ammesso che si sia verificata una crescita della colonia, il dato non sarebbe egualmente probante a beneficio della ricorrente sia perché la cava non viene coltivata dal 2014, sia perché la crescita suddetta (che, si ripete, resta comunque da dimostrare statisticamente), in assenza di evidenze scientifiche, potrebbe essere frutto del caso o di diversi fattori. E’ vero invece che per comune esperienza i detriti del marmo sono dannosi per l’ambiente, persone ed animali, e si può quindi presumere che mettano a rischio la sopravvivenza dei tritoni. A fronte di tale presunzione era onere della ricorrente dimostrare il contrario, e tale dimostrazione non è stata fornita neanche per indizio.

La richiesta di consulenza tecnica, ribadita dal procuratore della ricorrente all’udienza di discussione, appare esplorativa alla luce di quanto sopra rilevato poiché non viene offerto alcun principio di prova, né di evidenza scientifica, atte a smentire la presunzione di comune esperienza che dalla coltivazione della cava possano derivare conseguenze negative per la colonia dei tritoni. Questa considerazione costituisce presunzione relativa (art. 2729 c.c.) basata su dati di comune esperienza (art. 115, comma secondo, c.p.c.) che avrebbe dovuto essere smentita, anche con un principio di prova contraria, dalla ricorrente, che invece a tanto non ha provveduto.

La consulenza tecnica non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire le prove di quanto assume poiché sua finalità è aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che richiedono specifiche conoscenze. E’ quindi legittimo il diniego di essa qualora la parte tenda, attraverso la consulenza, a supplire alle deficienze delle proprie allegazioni o a compiere un’indagine esplorativa alla ricerca di elementi di fatto o circostanze non provati (T.A.R. Lombardia Milano I, 24 giugno 2016 n. 1246; T.A.R. Abruzzo L’Aquila I, 24 novembre 2014 n. 835).

Le considerazioni sopraesposte sono sufficienti a motivare il diniego impugnato, con conseguente assorbimento delle censure ulteriori (C.d.S. A.P., 27 aprile 2015 n. 5) e rigetto del ricorso.

Le spese processuali possono tuttavia essere integralmente compensate tra le parti in ragione della novità della questione affrontata.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE
Alessandro Cacciari
        
IL PRESIDENTE
Saverio Romano
        
      
IL SEGRETARIO

 

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