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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale amministrativo, Diritto urbanistico - edilizia, Procedimento amministrativo Numero: 609 | Data di udienza: 8 Marzo 2017

* PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento – Controversie – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – PROCESSO AMMINISTRATIVO – Riassunzione a seguito di pronuncia sulla giurisdizione – Conferimento di nuova procura alle liti – Necessità – Esclusione – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Convenzione di lottizzazione – Consegna delle opere – Collaudo e accettazione – Garanzia per vizi ex art. 1667 c.c. – Inoperatività.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Calabria
Città: Catanzaro
Data di pubblicazione: 12 Aprile 2017
Numero: 609
Data di udienza: 8 Marzo 2017
Presidente: Salamone
Estensore: Iannini


Premassima

* PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento – Controversie – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – PROCESSO AMMINISTRATIVO – Riassunzione a seguito di pronuncia sulla giurisdizione – Conferimento di nuova procura alle liti – Necessità – Esclusione – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Convenzione di lottizzazione – Consegna delle opere – Collaudo e accettazione – Garanzia per vizi ex art. 1667 c.c. – Inoperatività.



Massima

 

TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 1^ – 12 aprile 2017, n. 609


PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento – Controversie – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Ai sensi dell’art. 133, comma 1 n. 2), c.p.a., appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e agli accordi fra pubbliche amministrazioni.
 


PROCESSO AMMINISTRATIVO – Riassunzione a seguito di pronuncia sulla giurisdizione – Conferimento di nuova procura alle liti – Necessità – Esclusione.

In caso di riassunzione a seguito di pronuncia che abbia declinato la giurisdizione, non è necessario il conferimento di nuova procura alle liti (Cons. Stato, sez. IV, 8 gennaio 2016 n. 28).
 

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Convenzione di lottizzazione – Consegna delle opere – Collaudo e accettazione – Garanzia per vizi ex art. 1667 c.c. – Inoperatività.

Deve ritenersi inoperante la garanzia per i vizi, ex art. 1667 c.c., quando l’amministrazione comunale abbia proceduto alla verifica delle opere previste nella convenzione di lottizzazione mediante formale collaudo eseguito da un tecnico incaricato e abbia accettato l’opera.

Pres. Salamone, Est. Iannini – Comune di Soveria Simeri (avv. Davoli) c. M.P. (avv. Verbaro), C.A. (avv. Migali), V.M. (avv. Garofalo) e Z. Insurance Company (avv. Spagnolo)


Allegato


Titolo Completo

TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 1^ - 12 aprile 2017, n. 609

SENTENZA

 

TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 1^ – 12 aprile 2017, n. 609

Pubblicato il 12/04/2017

N. 00609/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00604/2011 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 604 del 2011, proposto dal Comune di Soveria Simeri, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Elisabetta Davoli, domiciliato presso la Segreteria del Tribunale, ai sensi dell’art. 25 c.p.a.;

contro

– Morace Paola, elettivamente domiciliata in Catanzaro, via Vittorio Veneto n. 48, presso lo studio dell’avv. Demetrio Verbaro, che la rappresenta e difende, unitamente all’avv. Armando Guarany;
– Caputo Antonio, titolare dell’omonima impresa edile, elettivamente domiciliato in Catanzaro, via A. Turco n. 12, presso lo studio dell’avv. Armodio Migali, che lo rappresenta e difende;
– Venditti Manlio, elettivamente domiciliato in Catanzaro, via A. Turco n. 71, presso lo studio dell’avv. Paola Garofalo, che lo rappresenta e difende;
Zurich Insurance Company, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Santo Spagnolo ed elettivamente domiciliata in Catanzaro, via Antonio Greco n. 6, presso lo studio dell’avv. Nicola Mortoro;

per l’accertamento

della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di Morace Paola, in solido con l’impresa edile stradale geom. Antonio Caputo, con l’ing. Manlio Venditti e con la Zurich Insurance Company per i danni arrecati al Comune di Soveria Simeri

e per la condanna

al risarcimento dei danni;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Morace Paola, dell’impresa edile stradale del Geometra Antonio Caputo, di Venditti Manlio e della Zurich Insurance Company;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica dell’8 marzo 2017 il dott. Giovanni Iannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO

1. Con atto di citazione notificato il 12 giugno 2007 il Comune di Soveria Simeri ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Catanzaro la signora Paola Morace, chiedendo l’accoglimento delle seguenti conclusioni: “1.- Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della Ditta Paola Morace, in persona del legale rappresentante p.t., per i danni arrecati al Comune di Soveria Simeri, e per l’effetto, condannarla a risarcire tutti i predetti danni che si quantificano nella somma di € 523.914,20, od in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.

2.- Accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. della ditta Morace, per avere la stessa cagionato un danno ingiusto con il proprio comportamento negligente ed imprudente tale da ledere le regole primarie di ordine pubblico, la sicurezza dell’attività edificatoria nonché tale da mettere a repentaglio la sicurezza e l’incolumità fisica delle persone; per l’effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei danni arrecati all’attore, da quantificarsi secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.

Il Comune ha esposto al riguardo:

“- che con Delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 9.02.1987, il Comune di Soveria Simeri ebbe ad approvare il piano di lottizzazione e lo schema di convenzione proposto dalla Ditta Paola Morace;

– che in forza della predetta convenzione la lottizzante si era impegnata a realizzare, a propria cura e spese, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria per poi cederle al Comune attore;

– che con certificato di regolare esecuzione redatto dalla Direzione dei Lavori il 31.10.2001, controfirmato dalla ditta proprietaria e da quella esecutrice, veniva certificata la corretta esecuzione dei lavori con particolare riferimento a quelli non riscontrabili e non verificabili;

– che conseguentemente veniva stilato l’Atto Unico di Collaudo, approvato dalla Giunta Comunale, relativamente ai lavori di urbanizzazione di cui alla convenzione di lottizzazione;

– che con delibera n. 4 del 2.02.2004, il Consiglio Comunale di Soveria Simeri aveva acquistato al Patrimonio del Comune le predette opere di urbanizzazione;

– che tuttavia, già a seguito dell’iniziale utilizzo, emergevano numerosi vizi di fabbricazione che inficiavano le predette opere di urbanizzazione, si che il Comune si determinava ad adire il Tribunale di Catanzaro con ricorso per accertamento tecnico preventivo;

– che in sede di accertamento tecnico emergeva che le opere poste in essere dalla lottizzante non erano state eseguite in conformità al progetto approvato e, comunque, a regola d’arte;

– che il consulente tecnico nominato in sede di accertamento tecnico preventivo quantificava i danni in € 523.914,20”.

Si è costituita nel giudizio civile la signora Paola Morace che ha dedotto l’infondatezza della domanda attorea per intervenuta decadenza o prescrizione dell’azione di garanzia ai sensi degli artt. 1667, 1669 e ss. cod. civ.

Ha, inoltre, rilevato di avere incaricato della progettazione e direzione dei lavori l’ing. Manlio Venditti e di avere affidato l’esecuzione delle opere di cui alla convenzione di lottizzazione alla ditta geom. Antonio Caputo. Costoro sarebbe gli unici responsabili, pertanto, degli eventuali vizi delle opere.

La convenuta ha, quindi, chiesto un differimento dell’udienza di comparizione al fine di chiamare in causa la ditta geom. Caputo Antonio e l’ing. Manlio Venditti e ha concluso chiedendo rigetto della domanda attorea ovvero di essere tenuta indenne dalla responsabilità per i danni eventualmente accertati. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.

A seguito della chiamata in giudizio, si è costituito Caputo Antonio chiedendo il rigetto della domanda attorea e della domanda di garanzia. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.

L’altro soggetto chiamato in giudizio, ing. Manlio Venditti, ha dichiarato, a sua volta, di volere chiamare in giudizio la Zurigo Compagnia di Assicurazioni, società con la quale aveva stipulato polizza di responsabilità civile dei liberi professionisti. Ha eccepito, inoltre, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo, in quanto la convenzione di lottizzazione è inquadrabile tra gli accordi sostitutivi disciplinati dall’art. 11 della legge n. 241/1990. L’ing. Venditti ha eccepito la prescrizione dell’azione di garanzia ex art. 1667 cod. civ.. Ha, comunque, dedotto l’infondatezza della domanda formulata dal Comune di Soveria Simeri, giacché i lavori di urbanizzazione erano stati regolarmente collaudati da professionista all’uopo nominati dall’Amministrazione comunale, che avevano rilevato la corrispondenza dei lavori eseguiti alle previsioni progettuali, nonché accertato e certificato l’esecuzione degli stessi a regola d’arte, ciò a seguito della verifica del corretto funzionamento delle reti idrica, fognaria, di illuminazione pubblica e di smaltimento delle acque bianche. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.

A seguito di chiamata in giudizio si è costituita la Zurich Insurance Company, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario la decadenza dell’azione promossa dal Comune e l’estinzione per prescrizione e ha rilevato la inoperatività della garanzia assicurativa. Nel merito, ha chiesto, in via principale, il rigetto della domanda attorea; in via subordinata l’accoglimento della domanda nei limiti del danno effettivamente subito e doverosamente provato tenendo conto del concorso di colpa dei convenuti nella causazione del danno nonché del Comune nell’aggravamento del danno, il tutto nei limiti del massimale di polizza e salvo il diritto di rivalsa della Zurich Insurance Company. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.

2. Con sentenza n. 2641 del 27 dicembre 2010 il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla controversia concernente i lavori effettuati in esecuzione di una convenzione di lottizzazione, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241/1990, che devolve al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi conclusi, nel pubblico interesse, dall’amministrazione con i soggetti privati, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.

Il Tribunale ha assegnato alle parti il termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza per riassumere il giudizio innanzi al T.A.R. Calabria ed ha compensato le spese del giudizio.

3. L’Amministrazione comunale ha provveduto a riassumere il procedimento innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Calabria, ribadendo le conclusioni già esposte nell’atto di citazione.

4. Si è costituita la sig.ra Paola Morace, che ha chiesto, in via preliminare, che il ricorso sia dichiarato nullo per mancanza di nuova procura e nuova deliberazione autorizzativa. Riguardo al merito, ha chiesto il rigetto della domanda di risarcimento danni a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale proposta dal Comune ricorrente, in quanto inammissibile per intervenuta prescrizione e/o decadenza e infondata per carenza degli elementi costitutivi.

In via subordinata, in ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande proposte dal Comune ricorrente, ha chiesto che sia dichiarata l’esclusiva responsabilità dell’Impresa Antonio Caputo e dell’ing. Manlio Venditti.

In via istruttoria, ha chiesto che sia disposta consulenza tecnica d’ufficio volta a verificare la conformità dei lavori eseguiti al progetto originario, l’esistenza di eventuali vizi nelle opere oggetto di lottizzazione, le cause degli stessi vizi eventualmente riscontrati e la riconoscibilità di essi. Con ogni conseguenza di legge.

5. Il geom. Antonio Caputo, costituitosi in giudizio, ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva e ha chiesto che sia accertata e dichiarata la decadenza dell’azione promossa dal Comune di Soveria Simeri e, in ogni caso, l’estinzione per prescrizione di qualsivoglia diritto vantato da parte ricorrente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1667 e 1669 c.c.

Il Caputo ha, inoltre, chiesto:

– che sia rigettato il ricorso in quanto del tutto infondato in fatto e diritto e che sia accertato e dichiarato che nessuna responsabilità è a lui ascrivibile.

– in via subordinata, che sia differenziata la propria posizione rispetto a quella della ditta Morace, escludendosi ogni alcun vincolo di solidarietà per i presunti danni arrecati al Comune ricorrente, conseguenti, semmai, a meri ed esclusivi inadempimenti della lottizzante;

– in via gradata, che sia ridotto il quantum del risarcimento nei limiti del danno effettivamente subito e rigorosamente provato, tenendo conto del concorso del Comune di Soveria Simeri nella determinazione e nell’aggravamento dello stesso ai sensi del combinato disposto degli artt. 2056 e 1227 c.c. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.

6. Si è costituito l’ing. Manlio Venditti che ha concluso per il rigetto del ricorso in riassunzione in quanto improcedibile, improponibile, inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto per la decadenza e/o prescrizione di ogni diritto del ricorrente in riassunzione per mancanza della denuncia e/o della proposizione dell’azione nei termini di legge ai sensi degli artt. 1667, 1669 e seguenti cod. civ., con ogni conseguenza di legge.

In subordine, ha chiesto che sia dichiarata l’infondatezza delle domande del ricorrente e della convenuta Morace nei suoi confronti e comunque l’assenza di ogni responsabilità del terzo convenuto ing. Manlio Venditti e, in via gradata, che sia dichiarata l’operatività della polizza in essere con la Zurich Insurance e che essa sia condannata a tenere indenne l’ing. Venditti. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.

7. Si è costituita, infine, la Zurich Insurance Company che ha chiesto che sia accertata l’assenza di procura speciale in favore del difensore del Comune di Soveria Simeri, con conseguente inammissibilità del ricorso; che sia dichiarata la decadenza dall’azione promossa dal Comune e l’estinzione per prescrizione di qualsivoglia diritto dell’attore ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1667 e 1669 del c.c.; che sia dichiarata l’estinzione per prescrizione del diritto dell’ing. Venditti ai sensi dell’art. 2952 del c.c.; che sia dichiarata l’inoperatività della garanzia assicurativa.

La Zurich ha chiesto, comunque, il rigetto della domanda del Comune ovvero, in via subordinata, che essa sia accolta nei limiti del danno effettivamente subito e provato, con riduzione proporzionale al concorso del Comune nell’aggravamento del danno ai

sensi del disposto di cui all’art. 1227 del c.c., con graduazione delle colpe dei convenuti, contenendo la condanna della odierna comparente nei limiti della porzione di colpa ascrivibile al proprio assicurato, tenuto conto del massimale di polizza contrattualmente pattuito, con dichiarazione del diritto di agire in rivalsa nei confronti dei singoli convenuti.

8. Alla pubblica udienza dell’8 marzo 2017 la causa è stata assegnata in decisione.


DIRITTO

9. Va affermata, innanzi tutto, la sussistenza delle giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che, come rilevato dal Tribunale di Catanzaro, la controversia ha riguardo alla fase esecutiva di una convenzione di lottizzazione. L’art. 133, comma 1 n. 2), c.p.a. e, in precedenza, l’art. 11, comma 2, della legge 241/1990 prevedono, infatti, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in relazione alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e agli accordi fra pubbliche amministrazioni.

10. Deve essere esaminata in via preliminare l’eccezione di nullità del ricorso per difetto della delibera di autorizzazione ad agire in giudizio e della procura. L’introduzione di un giudizio innanzi a giudice diverso rispetto a quello inizialmente adito imporrebbe, secondo la difesa della Morace, l’adozione di nuova delibera autorizzativa da parte della Giunta e di nuova procura del Sindaco.

L’eccezione è palesemente infondata.

Quanto alla delibera di autorizzazione, è sufficiente un’attenta lettura della delibera stessa per desumere che l’autorizzazione è stata conferita al fine di promuovere ogni azione nella sedi opportune a tutela degli interessi del Comune. Non vi è alcuna specifica indicazione riguardo all’autorità giudiziaria innanzi alla quale agire in giudizio.

In relazione alla procura, come ricorda la stessa difesa Morace, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che, in caso di riassunzione a seguito di pronuncia che abbia declinato la giurisdizione, non è necessario il conferimento di nuova procura alle liti (Cons. Stato, sez. IV, 8 gennaio 2016 n. 28).

11. La convenuta Paola Morace ha eccepito l’insussistenza della garanzia per i vizi e difformità, nonché la prescrizione e decadenza dell’azione, rilevando:

– l’impossibilità di far valere la garanzia per le difformità e i vizi, di cui all’art. 1667 c.c., avendo il Comune accettato l’opera mediante formale collaudo e non trattandosi di vizi occulti;

– l’azione è stata proposta oltre il termine di prescrizione di due anni, di cui all’art. 1667, comma 3, c.c.;

– i vizi non sono stati denunciati entro il termine di decadenza di sessanta giorni.

Analoghe eccezioni, con le inevitabili leggere differenze di impostazione, sono state sollevate dalle altre parti resistenti.

Le eccezioni mosse, invero, partono dal presupposto implicito secondo cui al rapporto intercorrente tra il Comune e la lottizzante si applicano le norme sull’appalto, di cui agli artt. 1655 e ss. c.c.

In proposito occorre tenere presente che la convenzione di lottizzazione ha previsto, tra le altre cose, la realizzazione delle opere di urbanizzazione e la cessione di esse al Comune.

Tali opere ben possono essere considerate pubbliche, stante il fatto che esse sono destinate a soddisfare interessi della collettività e che, dopo la realizzazione, devono essere cedute al Comune.

Proprio in ragione di ciò la giurisprudenza, in relazione a fattispecie che prevedeva anche un diritto di sfruttamento economico delle opere per un certo periodo, ha ritenuto che, dal punto di vista civilistico, la convenzione stipulata tra la parte pubblica e il lottizzante sia riconducibile, in parte qua, al genus dell’appalto, essendo previsto l’obbligo del lottizzante di eseguire le opere con gestione a proprio rischio e l’obbligo di cederle successivamente all’ente pubblico (così, Tar Marche, 18 marzo 2016 n. 154).

Tale impostazione potrebbe comportare l’integrale applicazione delle norme di cui all’art. 1655 e ss. c.c.

Osserva, tuttavia, il Collegio che le fattispecie in cui gli obblighi di esecuzione e di cessione delle opere sono previsti da convenzione di lottizzazione non appaiono riconducibili alla figura tipica dell’appalto, in quanto difetta uno degli elementi caratterizzanti, costituito dal corrispettivo in denaro.

Ciò nondimeno, appare corretto ritenere che la fattispecie contrattuale in questione, per le caratteristiche evidenziate, debba mutuare dall’appalto perlomeno alcuni principi propri di tale contratto.

Risulta sicuramente espressione di un principio generale la norma di cui all’art. 1667, comma 1, c.c., per la quale la garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l’opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili.

Essa, infatti, tende a cristallizzare la situazione che si verifica allorché, effettuata la verifica prevista dall’art. 1665 c.c., il committente ha accettato l’opera.

Da quel momento la garanzia può essere fatta valere solo con riferimento ai c.d. vizi occulti, in quanto non conosciuti e non riconoscibili, senza altra possibilità per il committente di rimettere in discussione quanto oggetto di accettazione a seguito di verifica.

È chiaro che, se non si ritenesse applicabile la norma richiamata, il collaudo effettuato dall’ente comunale finirebbe per essere svuotato di ogni funzione. Il risultato positivo della verifica potrebbe essere messo in discussione da una successiva iniziativa dello stesso ente pubblico, che, nonostante l’intervenuto collaudo, intendesse far valere le conseguenze dell’esistenza di vizi o difformità riconoscibili ma non rilevati in sede di verifica.

Venendo al caso di specie, è indiscusso che non si tratta di vizi occulti, giacché tale carattere non è mai dedotto dal Comune.

Un riferimento al carattere occulto dei vizi si ha solo nella delibera di autorizzazione ad agire in giudizio, ma ciò non assume alcun rilievo.

Nell’atto di citazione, sulla scorta delle risultanze della consulenza svolta in sede di accertamento tecnico preventivo, si afferma che alcuni vizi non erano facilmente riconoscibili, giacché la rilevazione di essi ha richiesto prove distruttive. Ciò, tuttavia, non significa affatto che essi fossero non riconoscibili. Il collaudo, infatti, è stato effettuato da un tecnico, dotato di conoscenze tali da rilevare vizi non facilmente riconoscibili.

Si tenga conto, in proposito, che le prove distruttive hanno riguardato lo strato di rifinitura bitumato, rispetto al quale, com’è intuibile, le verifiche non sono certo disagevoli.

Dalla lettura degli stralci della consulenza, riportati nell’atto di citazione, si desume, peraltro, che i vizi dedotti erano quasi tutti agevolmente riconoscibili (assenza di rampe di accesso ai marciapiedi e di caditoie per la raccolta delle acque meteoriche, numero dei pozzetti, qualità dei materiali per impianti idrici ed elettrici e di bitumazione delle strade ecc.).

Ebbene, il Comune ha incaricato un tecnico per l’effettuazione di un formale collaudo, che si è concluso con esito favorevole e, quindi, con accettazione delle opere, con la sola prescrizione del ripristino della pavimentazione di alcuni tratti di strada, interessati dal fenomeno di crescita di erba per il mancato utilizzo nel corso dei lavori.

Il collaudo è stato successivamente approvato con delibera n. 6 del 23 gennaio 2004 della Giunta comunale.

A ciò ha fatto seguito l’acquisizione delle opere con delibera n. 4 del 2 febbraio 2004 del Consiglio comunale.

Alla luce di quanto ora evidenziato deve ritenersi inoperante la garanzia per i vizi delle opere, giacché l’amministrazione comunale ha proceduto alla verifica dell’opera mediante formale collaudo eseguito da un tecnico incaricato e ha accettato l’opera.

12. Consegue a quanto sopra l’infondatezza della domanda risarcitoria basata sul vincolo contrattuale derivante dalla convenzione di lottizzazione.

È, altresì, infondata la domanda tesa alla dichiarazione di una responsabilità extracontrattuale della Morace in solido con l’impresa edile stradale del geom. Antonio Caputo, con l’ing. Venditti e la Zurich Insurance Company.

I fatti dedotti a fondamento della domanda risultano quegli stessi che il Comune deduce quali fatti costituenti inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione, fonte di responsabilità contrattuale.

Non risultano individuati né, tanto meno, provati dall’attore ulteriori elementi o comportamenti dai quali scaturirebbe l’invocata responsabilità extracontrattuale. Sebbene sia ammesso dalla giurisprudenza maggioritaria il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, è necessario che il fatto causativo di un danno ingiusto, costituente colposa violazione del dovere di rispetto della sfera giuridica altrui, non si identifichi con la lesione del diritto alla prestazione dedotta nel rapporto obbligatorio.

Nel caso di specie, non è stato dedotto in modo specifico alcun comportamento negligente o imprudente che vada oltre il fatto stesso dell’inadempimento o che leda interessi qualificati ulteriori rispetto a quelli inerenti all’obbligazione.

L’infondatezza delle domande risarcitorie rende superfluo l’esame delle domande di garanzia proposte dalla Morace nei confronti della ditta che ha eseguito i lavori e del direttore dei lavori ing. Venditti e da quest’ultimo nei confronti della Zurich Insurance Company.

Le spese del presente giudizio devono essere poste a carico del Comune, risultato soccombente (sulla posizione del chiamato in causa ai fini delle spese del giudizio, Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2017 n. 925; Cass. sez. II, 18 dicembre 2015 n. 25541).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal Comune di Soveria Simeri, volto alla condanna di Paola Morace, di Antonio Caputo, titolare della ditta omonima, di Manlio Venditti e della Zurich Insurance Company al risarcimento del danno, lo rigetta.

Condanna il Comune di Soveria Simeri, in persona del Sindaco in carica, alla rifusione delle spese in favore di Morace Paola, di Caputo Antonio, di Venditti Manlio e della Zurich Insurance Company, che liquida in complessivi € 4.300,00 per ciascuna parte, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio dell’8 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente
Giovanni Iannini, Consigliere, Estensore
Germana Lo Sapio, Referendario

L’ESTENSORE
Giovanni Iannini
        
IL PRESIDENTE
Vincenzo Salamone
        
        
IL SEGRETARIO

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