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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 775 | Data di udienza: 8 Marzo 2017

* APPALTI – Prestazione della cauzione – Presentazione di assegno circolare – Mezzo ordinario di pagamento delle obbligazioni pecuniarie.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Sicilia
Città: Catania
Data di pubblicazione: 11 Aprile 2017
Numero: 775
Data di udienza: 8 Marzo 2017
Presidente: Savasta
Estensore: Boscarino


Premassima

* APPALTI – Prestazione della cauzione – Presentazione di assegno circolare – Mezzo ordinario di pagamento delle obbligazioni pecuniarie.



Massima

 

TAR SICILIA, Catania, Sez. 3^ – 11 aprile 2017, n. 775


APPALTI – Prestazione della cauzione – Presentazione di assegno circolare – Mezzo ordinario di pagamento delle obbligazioni pecuniarie.

Nelle gare pubbliche, per la prestazione della cauzione, è legittima la presentazione di assegno circolare, che è mezzo ordinario di pagamento delle obbligazioni pecuniarie e integra il versamento in numerario di quanto dovuto (ex multis T.A.R. Napoli, V, n. 1359/2017 dell’8/3/2017; Consiglio di Stato, sez. V, 7 dicembre 2015 n. 5554)

Pres. Savasta, Est. Boscarino – Cooperativa Sociale L. (avv. Buscemi) c. Universita’ degli Studi di Catania (avv.ti Reina e Pulvirenti)
 


Allegato


Titolo Completo

TAR SICILIA, Catania, Sez. 3^ - 11 aprile 2017, n. 775

SENTENZA

 

TAR SICILIA, Catania, Sez. 3^ – 11 aprile 2017, n. 775

Pubblicato il 11/04/2017

N. 00775/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00376/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 376 del 2016, proposto da:
Cooperativa Sociale L’Airone, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Enrico Buscemi C.F. BSCNCN76R14C351F, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, p.zza Abramo Lincoln 19;

contro

Universita’ degli Studi di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Reina C.F. RNEVCN63S15C351X e Rosaria Maria Pulvirenti C.F. PLVRRM68L46C351R, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Reina in Catania, p.zza Universita’, 2-Ufficio Legale;

nei confronti di

Eco – Tourist Società Cooperativa Sociale a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

per l’annullamento

-del verbale del 10-2-2016 con il quale la Commissione di gara per l’affidamento, tramite cottimo fiduciario, del servizio di controllo e di gestione della sosta presso il Centro Universitario S. Sofia, ha escluso dalla gara la ricorrente;

-della nota prot. 18673 del 19-2-2016 con la quale il Presidente della Commissione di gara ha comunicato alla ricorrente che con il suddetto verbale del 10-2-2016 è stata disposta la sua esclusione dalla gara;

-di ogni altro atto connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ Universita’ degli Studi di Catania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 marzo 2017 la dott.ssa Maria Stella Boscarino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente è stata esclusa dalla gara per l’affidamento, tramite cottimo fiduciario, del servizio di controllo e di gestione della sosta presso il Centro Universitario S. Sofia per avere versato la cauzione provvisoria mediante assegno circolare, modalità non espressamente prevista dal bando.

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe, lamentando, in sintesi, che l’assegno circolare equivale in tutto per tutto al versamento in contanti delle somme dovute (primo motivo).

Col il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione.

Con ordinanza numero 232/2016 è stata respinta la domanda cautelare, avuto riguardo all’esito della gara.

Infatti, l’Amministrazione ha dedotto di aver egualmente aperto l’offerta della ricorrente, precisando che la gara sarebbe stata aggiudicata al massimo ribasso sul canone previsto nel bando, sicché, essendo state presentate solo due offerte, quella della ricorrente e quella della controinteressata, la gara sarebbe stata comunque aggiudicata alla Eco – Tourist Società Cooperativa Sociale a r.l., avendo quest’ultima presentato la miglior offerta, pari al 53,17% di ribasso, rispetto quella della ricorrente (23,23% di ribasso).

La ricorrente non ha superato quindi la prova di resistenza, né in seguito ha presentato motivi aggiunti avverso il verbale di gara nella parte in cui l’offerta della controinteressata è stata ritenuta ammissibile.

All’udienza pubblica del giorno 8 marzo 2017 la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione chiedendo la refusione delle spese, richiesta alla quale si è opposta l’Amm.ne.

Non rimane a questo Collegio che dichiarare l’improcedibilità del ricorso.

Quanto alle spese di giudizio, il Collegio ritiene che la fondatezza del ricorso (secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, dal quale il Collegio non ritiene di doversi discostare, nelle gare pubbliche, per la prestazione della cauzione, è legittima la presentazione di assegno circolare, che è mezzo ordinario di pagamento delle obbligazioni pecuniarie e integra il versamento in numerario di quanto dovuto: ex multis T.A.R. Napoli, V, n. 1359/2017 dell’8/3/2017; Consiglio di Stato, sez. V, 7 dicembre 2015 n. 5554) produca una soccombenza virtuale nel presente giudizio, di talché l’Amm.ne resistente deve essere condannata a rifondere le spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che vengono liquidate in complessivi € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori come per legge, nonché l’importo corrisposto a titolo di contributo unificato, se versato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Condanna l’Universita’ degli Studi di Catania a rifondere le spese di giudizio in favore della ricorrente, che liquida in complessivi € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori come per legge nonché l’importo corrisposto a titolo di contributo unificato, se versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:

Pancrazio Maria Savasta, Presidente
Maria Stella Boscarino, Consigliere, Estensore
Giuseppa Leggio, Consigliere

L’ESTENSORE
Maria Stella Boscarino
 

IL PRESIDENTE
Pancrazio Maria Savasta
        
        
IL SEGRETARIO
 

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