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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Procedimento amministrativo Numero: 400 | Data di udienza: 19 Aprile 2017

* PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Accesso – Organizzazioni sindacali – Istanza di accesso al prospetto analitico dei compensi erogati al personale docente, con riferimento all’attribuzione del bonus di merito – Rigetto – Legittimità – Art. 6 CCNL del personale comparto scuola, art. 24 l. n. 241/1990, d.lgs. n. 196/2003, d.lgs. n. 33/2013.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Veneto
Città: Venezia
Data di pubblicazione: 27 Aprile 2017
Numero: 400
Data di udienza: 19 Aprile 2017
Presidente: Nicolosi
Estensore: Nicolosi


Premassima

* PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Accesso – Organizzazioni sindacali – Istanza di accesso al prospetto analitico dei compensi erogati al personale docente, con riferimento all’attribuzione del bonus di merito – Rigetto – Legittimità – Art. 6 CCNL del personale comparto scuola, art. 24 l. n. 241/1990, d.lgs. n. 196/2003, d.lgs. n. 33/2013.



Massima

 

TAR VENETO, Sez. 1^ – 27 aprile 2017, n. 400


PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Accesso – Organizzazioni sindacali – Istanza di accesso al prospetto analitico dei compensi erogati al personale docente, con riferimento all’attribuzione del bonus di merito – Rigetto – Legittimità – Art. 6 CCNL del personale comparto scuola, art. 24 l. n. 241/1990, d.lgs. n. 196/2003, d.lgs. n. 33/2013.

L’interpretazione coerente sul piano sistematico dell’art. 6, c. 2, lett. o) del del CCNL del personale del comparto scuola con altre disposizioni dello stesso contratto collettivo e con le norme di legge che concorrono a dettare i principi regolatori del diritto di accesso, escludono che possa essere consentito alle Organizzazioni Sindacali l’accesso alle informazioni relative al  prospetto analitico dei compensi erogati al personale docente (con riferimento all’attribuzione del bonus merito). Il punto o) cit. del contratto collettivo non prevede infatti espressamente, come per il punto n) del medesimo comma 2 dell’art. 6, che le informazioni includano i nominativi del personale e, ambedue le disposizioni, comunque, non prevedono un’informazione che abbini i nominativi del personale agli importi percepiti. Quanto alle disposizioni legislative, l’art. 24 della legge 241 del 1990, prevede,  al comma 6, lett. d), che le Amministrazioni possano escludere dall’accesso i documenti riguardanti la vita privata o la riservatezza di persone fisiche: e tutto ciò che concerne il trattamento economico/retributivo rientra in pieno nell’ipotesi di tutela della riservatezza. Tale disposto normativo va, inoltre, integrato con le disposizioni in materia di privacy (d.lgs. n. 196/2003) sulle quali è intervenuto il Garante con parere del 13.10.2014 nel quale esclude che le informazioni possano riguardare i compensi riferiti ai singoli lavoratori individuali, potendosi solo consentire l’accesso ai nominativi e ai dati sui compensi solo in forma aggregata. Analoga conclusione può trarsi con riferimento al c.d. accesso pubblico regolato dal d.lgs. n. 33/2013 che attiene agli atti per i quali vi è l’obbligo della pubblicazione: l’art. 20 di tale decreto, in particolare, prevede che la pubblicazione dei dati riguardanti l’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti possa avvenire solo in maniera complessiva e in forma aggregata.


Pres. ed Est. Nicolosi – CISL Scuola di Venezia e altro (avv.ti Speranzoni e Azzarini) c. Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (Avv. Satto) e altro (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR VENETO, Sez. 1^ - 27 aprile 2017, n. 400

SENTENZA

TAR VENETO, Sez. 1^ – 27 aprile 2017, n. 400

Pubblicato il 27/04/2017

N. 00400/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00151/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 116 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 151 del 2017, proposto da:
Cisl Scuola di Venezia, Flc Cgil di Venezia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Renato Speranzoni, Leonello Azzarini, con domicilio eletto presso lo studio Renato Speranzoni in Mestre, via Andrea Costa 20e;

contro

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distret. Dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea;
Istituto Comprensivo G.F. Malipiero di Marcon non costituito in giudizio;

per l’annullamento

del provvedimento senza data n. 54 1.3.6 di prot. del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo G.F. Malipiero di Marcon e accertamento del diritto all’accesso ai documenti richiesti, con condanna delle Amministrazioni resistenti a consentire l’accesso

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’ Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2017 il dott. Maurizio Nicolosi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1) Con atto ritualmente notificato e depositato, le OO.SS. in epigrafe indicate, come rappresentate, hanno impugnato il provvedimento con il quale il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “G.F. Malipiero” di Marcon (Ve) ha respinto l’istanza di accesso, presentata 16.12.2016, volta all’acquisizione degli relativi all’attribuzione del bonus merito/valorizzazione a.s. 2015/2016 prospetto analitico di compensi erogati al personale docente. Il provvedimento di diniego è stato negato per ragioni di “tutela dei diritti relativi alla privacy dei singoli operatori della scuola”.

Nell’atto di ricorso le OO.SS., nel premettere che la richiesta di accesso era stata formulata ai sensi dell’art. 6, comma 2, del CCNL 29.11.2007 Comparto Scuola e atteneva a materie di informazione successiva, deducono un unico articolato motivo nel quale sostengono l’erroneità delle argomentazioni opposte dal dirigente scolastico perché ritenute contrastanti innanzi tutto con il disposto di cui all’art. 6, comma 2, ultimo paragrafo, del CCNL 29.11.2007 Comparto Scuola, ove è espressamente e testualmente disposto che sono materia di informazione successiva i nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto e la verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse; donde apparirebbe palesemente illegittimo il diniego opposto, e ciò anche in relazione al fatto che gli artt. 2, comma 3, e 40, comma 1, del D.L.vo 30.3.2001 n. 165 riconoscono la contrattazione collettiva come fonte di produzione del diritto e riservano alla contrattazione collettiva stessa la disciplina delle materie relative alle relazioni sindacali.

Sarebbe, in proposito, vago e generico – e quindi inidoneo a formulare alcuna controdeduzione difensiva – il riferimento contenuto nel provvedimento di diniego al D.L.vo 14.3.2013 n. 33 e al D.L.vo 30.6.2003 n. 196. Senza considerare che dall’art. 1, comma 1, del D.L.vo n. 33 cit. potrebbero trarsi argomenti favorevoli all’accesso in quanto prevede proprio l’accessibilità totale alle informazioniconcernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”.

L’illegittimità del provvedimento di diniego deriverebbe anche dal contrasto con l’art. 24, comma 7, della legge 7.8.90 n. 241 e con i principi generali dell’ordinamento in materia di accesso e di riservatezza, che, in caso di conflitto, riconoscono prevalenza al primo. E nel caso di specie la prevalenza del diritto di accesso sarebbe avvalorata dal fatto che si tratterebbe di conoscenza di dati attinenti a materia di informazione successiva.

Si è costituita l’Amministrazione intimata che ha depositato una memoria con la quale ha eccepito il difetto di giurisdizione con riferimento al richiamato art. 6 CCNL 2007 Comparto Scuola, che disciplina i diritti di informazione delle OO.SS, in quanto la violazione del CCNL sarebbe di spettanza del giudice ordinario (del lavoro) lamentando le organizzazioni ricorrenti una violazione delle loro prerogative, ai sensi dell’art. 28 della legge n.300/70 (c.d. Statuto del lavoratori).

Nel merito, ha sostenuto l’infondatezza dei profili dedotti nel ricorso in quanto la richiesta dei sindacati sarebbe troppo generica e, quindi, rientrante nell’ipotesi del controllo generalizzato dell’operato della pubblica amministrazione.

Con riguardo all’argomento che si tratterebbe di dati inerenti la c.d. informazione successiva, l’Amministrazione sostiene che la richiesta di accesso sarebbe infondata per la ragione che la norma del CCNL si riferisce al solo Fondo di Istituto che non era oggetto della richiesta delle OO.SS., e ai soli nominativi e non anche alla retribuzione né tantomeno al prospetto analitico dei compensi erogati ai singoli docenti. Sul punto richiama il parere del 13.10. 2014 del Garante della Privacy.

Non potrebbe neppure invocarsi il punto o) dell’art. 6 cit, in quanto le OO.SS. ricorrenti chiedono una verifica individuale che, peraltro, non sarebbe stata oggetto di contrattazione sul punto non prevedendola la legge n. 107 del 2015; donde non ci sarebbe un obbligo di informazione in capo all’istituzione scolastica e un correlativo diritto di informazione delle OO.SS., in ordine ai dati disaggregati richiesti. Potrebbe solo essere consentita un’informazione in forma aggregata.

Con riferimento, in ultimo, all’accusa di vaghezza del riferimento al D.L. vo 30.6.2003 n. 196 e al del D.L. vo 14.3.2013 n. 33, l’Amministrazione controdeduce che si tratterebbe di applicare i principi generali in materia di riservatezza dei dati personali che consentono solo l’informazione in forma di dati aggregati e, quindi, nella forma dell’ammontare complessivo dei premi erogati, mai in quello dei compensi singolarmente elargiti.

2) Il Collegio osserva, preliminarmente, in ordine alla questione di giurisdizione adombrata nella memoria dell’Avvocatura dello Stato, che l’azione promossa attiene esclusivamente all’accesso agli atti dell’Amministrazione scolastica ai sensi dell’art. 22 e seguenti della legge 241 del 1990, la quale solo norma è, peraltro, richiamata nell’istanza presentata dalle organizzazioni sindacali. Ne consegue che la giurisdizione appartiene al giudice adito.

Ancora in via preliminare il Collegio deve rilevare l’inammissibilità del deposito documentale effettuato da parte ricorrente oltre la scadenza del termine dimidiato di 20 giorni liberi dalla camera di consiglio di trattazione della causa. I termini indicati dal codice del processo amministrativo sono stabiliti a garanzia del corretto contraddittorio fra le parti costituite e la loro inosservanza, non giustificata da eventi successivi alla scadenza processuale, non consente la rimessione nei termini. A ciò va aggiunto che nella discussione camerale il difensore delle ricorrenti ha tratto argomento da tale produzione per introdurre irritualmente profili di censura nuovi e, pertanto, inammissibili.

Tanto osservato e rilevato e prescindendo dall’altra questione, rilevabile d’ufficio, sulla verifica dell’integrità del contraddittorio, posto che i docenti i cui dati relativi ai premi percepiti li legittimerebbero a contraddire nel presente giudizio, il ricorso è, nel merito, infondato.

L’art. 6, comma 2, lett. o) del CCNL del personale del comparto scuola prevede, quanto alle materie oggetto di “informazioni successive” la verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse. Un’interpretazione coerente sul piano sistematico con altre disposizioni dello stesso contratto collettivo e con le norme di legge che concorrono a dettare i principi regolatori del diritto di accesso, escludono che possa essere consentito alle OO.SS. ricorrenti le “informazioni” dalle stesse richieste, ossia il prospetto analitico dei compensi erogati al personale docente.

Il punto o) cit. del contratto collettivo non prevede espressamente, come per il punto n) del medesimo comma 2 dell’art. 6, che le informazioni includano i nominativi del personale e, ambedue le disposizioni, comunque, non prevedono un’informazione che abbini i nominativi del personale agli importi percepiti; dal che può concludersi che il combinato disposto delle due disposizioni del contratto collettivo non dia supporto giuridico alla pretesa delle OO.SS. ricorrenti.

Quanto alle disposizioni legislative, l’art. 24 della legge 241 del 1990, che prevede come ipotesi di inammissibilità dell’accesso quelle delle istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni, prevede altresì – al comma 6, lett. d), che le Amministrazioni possano escludere dall’accesso i documenti riguardanti la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all’amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono: e tutto ciò che concerne il trattamento economico/retributivo rientra in pieno nell’ipotesi di tutela della riservatezza. Tale disposto normativo va, inoltre, integrato con le disposizioni in materia di privacy di cui al dec. Lgv n. 196 del 30.6.2003 sulle quali, come richiamato dalla difesa dell’Amministrazione scolastica, è intervenuto il Garante con un proprio parere del 13.10.2014 nel quale esclude che le informazioni possano riguardare i compensi riferiti ai singoli lavoratori individuali, potendosi solo consentire l’accesso ai nominativi e ai dati sui compensi solo in forma aggregata. Analoga conclusione può trarsi con riferimento al c.d. accesso pubblico regolato dal dc. Lgs n. 33 del 14.3.2013 che attiene, infatti, agli atti per i quali vi è l’obbligo della pubblicazione: l’art. 20 di tale decreto, in particolare, prevede che la pubblicazione dei dati riguardanti l’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti possa avvenire solo in maniera complessiva e in forma aggregata.

A ciò è da aggiungere che le OO.SS. ricorrenti nella loro domanda di accesso non hanno neppure ritenuto di motivare le ragioni che, a loro giudizio, renderebbero necessaria la conoscenza dell’ammontare erogato a ciascun docente, non potendosi invocare genericamente motivi di tutela nel caso di specie, non essendo percepibile in che modo e in quale misura la mancata conoscenza dell’ammontare percepito dai singoli docenti specificamente individuati, anziché dei soli dati aggregati, possa essere di ostacolo alla tutela degli interessi giuridici di cui le OO.SS. sono titolari o soggetti esponenziali.

In conclusione, il ricorso va respinto.

Le spese vanno compensate in ragione della peculiarità e novità della controversia.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente, Estensore
Pietro De Berardinis, Consigliere
Nicola Fenicia, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE       
Maurizio Nicolosi
        
        

IL SEGRETARIO
 

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